AIUTI CONCESSI DAGLI STATI Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE)
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- Baldassare Rossetti
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1 AIUTI DI STATO TFUE AIUTI CONCESSI DAGLI STATI Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
2 Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circo- stanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure pro- gettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Articolo 109 (ex articolo 89 del TCE) Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
3 Aiuti di Stato nel settore agricolo: Reg 1184/06 (Reg 26/1962) relativo all applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli Articolo 3 Le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 3, prima frase, dell articolo 88 del trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell allegato I del trattato. Reg 1234/07 Regolamento unico OCM (- normativa sugli aiuti di Stato: artt. 180 ss. ) Articolo 180 Applicazione degli articoli 87, 88, e 89 del trattato Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all articolo 1. Tuttavia, gli articoli 87, 88, e 89 del trattato non si applicano a pagamenti effettuati in virtù degli articoli da 44 a 48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104, 105, 182 e 182 bis, nonché della parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, e della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter del presente regolamento da parte degli Stati membri conformemente al presente regolamento. Tuttavia, con riguardo all articolo 103 quindecies, paragrafo 4, unicamente l articolo 88 del trattato non si applica. Articolo 181 Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari Fatto salvo l articolo 87, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento. Sono altresì vietate le misure nazionali che consentono di attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento. Articolo 182 Disposizioni nazionali specifiche ( ) 3. Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del 50 % della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 possono accordare aiuti di Stato temporanei nel periodo per il quale l aiuto transitorio per i bieticoltori è versato
4 conformemente al titolo IV, capo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003. In funzione dell applicazione da parte degli Stati membri interessati, la Commissione decide in merito all importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura. Per l Italia l aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto delle barbabietole. ( ) Reg 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale TITOLO VIII AIUTI DI STATO Articolo 88 Applicazione della normativa agli aiuti di Stato 1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario allo sviluppo rurale che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato a norma del presente regolamento. 2. Sono vietati gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato in riferimento all'articolo 26, paragrafo 2. Tale divieto non si applica agli aiuti per investimenti: a) realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o alla rilocalizzazione di fabbricati aziendali; b) finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente; c) intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche, e quelle relative alla sicurezza sul posto di lavoro. 3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e in altre zone svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'articolo 37, paragrafo Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che assumono impegni agroambientali o per il benessere degli animali, se non soddisfano le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 39 e all'articolo 40. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati nell'allegato in riferimento all'articolo 39, paragrafo 4, e all'articolo 40, paragrafo 3. In casi eccezionali debitamente motivati, è consentito derogare alla durata minima di tali impegni prevista all'articolo 39, paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi
5 requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati a norma del suddetto articolo per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale se questa va al di là dei requisiti comunitari. 6. In mancanza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano a rigorosi requisiti prescritti dalla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1. Tuttavia, se giustificato secondo il disposto dell'articolo 31, possono essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati nell'allegato in riferimento all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 89 Finanziamenti nazionali integrativi Gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 16. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
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