Fiscal News N. 78. Dichiarazione Iva autonoma anche dopo il 28 Febbraio. La circolare di aggiornamento professionale
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- Marcellina Grossi
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Dichiarazione Iva autonoma anche dopo il 28 Febbraio Dubbi per chi presenta la Dichiarazione Iva in forma autonoma per scelta, e presenta un debito Iva Categoria: Iva Sottocategoria: Dichiarazione Entro il 28 Febbraio 2014 era possibile presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma ottenendo l esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale Iva. Decorso tale termine, la Dichiarazione Iva in forma automa, sia per obbligo che per scelta (in tale ultimo caso sia con saldo a credito che a debito), può essere presentata fino al 30 settembre È da tenere in considerazione una interpretazione, che rinviene le sue ragioni nella C.M. 1/E/2011 e nelle istruzioni alla Dichiarazione Iva al paragrafo 1.1., in base alla quale chi presenta la Dichiarazione Iva in forma autonoma per scelta e presenta un debito Iva avrebbe dovuto adempiere a tale obbligo entro il 28 Febbraio. Chi si trova nella situazione precedentemente descritta e non ha provveduto all invio del Modello Iva 2014 entro il 28 Febbraio 2014, farà bene, in un ottica prudenziale, a procedere alla presentazione della Dichiarazione Iva in forma unificata, inserendo la Dichiarazione Iva nel Modello Unico Dichiarazione Iva in forma autonoma per obbligo Sussiste l obbligo di presentazione della Dichiarazione Iva in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei seguenti casi: società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo (art. 73); curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali; 1
2 soggetti non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R n. 633/72); soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72); soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della Dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della Dichiarazione dei redditi; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il e la data di presentazione della Dichiarazione relativa al 2013, tenuti a presentare la Dichiarazione Iva per conto dei soggetti estinti. Inoltre, sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva in forma autonoma, tutti coloro che non possono presentare la Dichiarazione Iva in forma unificata. È bene sottolineare che la Dichiarazione unificata è possibile per i contribuenti: con periodo di imposta coincidente con l'anno solare; tenuti alla presentazione sia della Dichiarazione dei redditi che di quella Iva. Per le persone fisiche il periodo d imposta coincide sempre con l anno solare, come disposto dall art. 7, comma 1, D.P.R. 917/1986. Diversamente: per le società di persone, il periodo d imposta coincide con l anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni; per le società di capitali, il periodo d imposta coincide con l anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni. In mancanza di uno dei suddetti requisiti si dovrà presentare obbligatoriamente la Dichiarazione Iva in forma autonoma. Di conseguenza, è obbligatoria la presentazione della Dichiarazione Iva in forma autonoma nei seguenti casi: società di capitali e altri soggetti Ires, con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; 2
3 soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al (ad esempio, la società di persone cessata il , senza messa in liquidazione). Termini di presentazione I soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione Iva in forma autonoma devono presentare la Dichiarazione annuale a partire dal 1 febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica. La presentazione della Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il 28 Febbraio consente di beneficiare dell esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva (Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1). Dichiarazione Iva in forma autonoma per scelta I contribuenti tenuta alla presentazione della Dichiarazione Iva in forma unificata possono scegliere di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma. In tale caso, tuttavia, è necessario operare una distinzione. L art. 3, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 322/1998 dispone che, In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla Dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale Dichiarazione in quella unificata. La citata disposizione prevede, che i contribuenti tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva in forma unificata (se a credito d imposta) possono scegliere di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma, cioè sganciata dal modello Unico. Anche in questo caso, la presentazione della Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il 28 Febbraio esonera dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva. Resta ferma la possibilità di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma, anche dopo il 28 Febbraio e fino al 30 Settembre La C.M. 1/E/2011 L Amministrazione Finanziaria, con la C.M. 1/E/2011, ha esteso la facoltà di presentare la Dichiarazione Iva a febbraio anche ai contribuenti con saldo Iva annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a credito, consentendo anche ai soggetti con un saldo Iva a debito di presentare la Dichiarazione Iva autonoma entro il 28 Febbraio e usufruire dell esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva. 3
4 In particolare nel documento di prassi in esame, viene chiarito quanto segue: Tale interpretazione, tuttavia, crea una disparità di trattamento tra i contribuenti con posizione creditoria e quelli con un saldo a debito, non consentendo a questi ultimi la possibilità di anticipare la presentazione della Dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, di non trasmettere la comunicazione dati Iva. Nell ottica della semplificazione degli adempimenti Iva, coerentemente agli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi di cui all articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si ritiene, pertanto, che la possibilità di non comprendere la Dichiarazione Iva in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti. Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d imposta possono presentare la Dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva. Nel documento di prassi in esame, viene esplicitamente affermato che anche i contribuenti con saldo Iva annuale a debito possono presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di Febbraio e usufruire dell esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva. Una interpretazione restrittiva della C.M. 1/E/2011, confermata nelle istruzioni alla Dichiarazione Iva 2014, potrebbe indurre a sostenere che i contribuenti con saldo Iva annuale a debito possono presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma esclusivamente entro il 28 Febbraio In sostanza, verrebbe meno per tali soggetti la possibilità di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma anche dopo il 28 Febbraio e fino al 30 Settembre I sostenitori di tale tesi consigliano, in un ottica prudenziale, ai contribuenti con saldo Iva a debito, che non hanno provveduto all invio del Modello Iva 2014 entro il 28 Febbraio 2014, di procedere alla presentazione della Dichiarazione Iva in forma unificata, inserendo la Dichiarazione Iva nel Modello Unico Versamento del saldo Iva I contribuenti Iva che presentano la Dichiarazione in forma autonoma, per obbligo o per scelta, devono effettuare il versamento del saldo risultante dal modello Iva/2014, relativo al 2013, entro il prossimo 17 Marzo. Il versamento può essere effettuato in un unica soluzione ovvero in forma rateale. 4
5 Nel caso di opzione per la forma rateale, le rate devono essere di pari importo, con versamento della prima entro il 17 Marzo e versamento delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ogni mese successivo al primo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Di conseguenza, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% ecc VERSAMENTO SALDO IVA 2013 DICHIARAZIONE IVA/2014 IN FORMA AUTONOMA IN UNICA IN FORMA RATEALE (max 9 rate) SOLUZIONE 1^ rata (senza interessi) 2^ rata (+ interessi 0,33%) 3^ rata (+ interessi 0,66%) 4^ rata (+ interessi 0,99%) ^ rata (+ interessi 1,32%) 6^ rata (+ interessi 1,65%) 7^ rata (+ interessi 1,98%) 8^ rata (+ interessi 2,31%) 9^ rata (+ interessi 2,64%) La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre, quindi il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9. Riassumendo: Versamento saldo Iva 2013 per i soggetti che presentano la Dichiarazione Iva 2014 in forma autonoma Entro il 17 marzo 2014 Il versamento del saldo Iva 2013 può avvenire: in un unica soluzione in forma rateale con rate di pari importo, con versamento della prima rata entro la suddetta data e versamento delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 17 marzo 2014, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre, quindi il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9. 5
6 Versamento del saldo Iva 2013 Il saldo Iva 2013 deve essere pagato utilizzando obbligatoriamente il Mod. F24 telematico, direttamente o tramite un intermediario. Si dovrà indicare: - nella sezione "Erario" del Mod. F24 il codice tributo 6099 (per gli interessi rateali 1668); - nello spazio "anno di riferimento" si riporta 2013; - la colonna "rateizzazione/regione/provincia/mese riferimento" deve essere compilata indicando il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate prescelte (ad esempio, 0105 per la prima rata di 5, 0101 in caso di versamento in unica soluzione); - e nella colonna "importi a debito versati" va riportato l'importo dell'iva a debito. Ravvedimento del saldo Iva 2013 Nel caso in cui, per chi presenta la Dichiarazione Iva in forma autonoma, non sia possibile versare il saldo entro il 17 Marzo 2014, è prevista l irrogazione della sanzione amministrativa del 30% e degli interessi di mora. Si ricorda, tuttavia, che anche in questo caso è prevista la possibilità di realizzare il ravvedimento operoso, nelle tre forme del ravvedimento sprint, del ravvedimento breve e del ravvedimento lungo. Le differenze tra le tre forme di ravvedimento risiedono principalmente nella misura delle sanzioni da versare: - dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo; - 1/10 del 30% (3%), nel caso di versamento tra 15 e 30 giorni dalla scadenza originaria; - 1/8 del 30% (3,75%), nel caso di versamento entro il termine di presentazione della Dichiarazione (Iva) relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (dichiarazione Iva/2015, relativa al 2014, quindi entro il per i contribuenti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). Dopo aver determinato la misura delle sanzioni, sarà quindi necessario effettuare il versamento degli importi. Dovranno essere riportati nel modello F24: - l imposta non versata (o la differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto); - gli interessi legali, nella misura dell 1% annuo; gli importi dovranno essere commisurati all imposta dovuta. 6
7 I giorni da considerare nel calcolo degli importi sono quelli che vanno dal giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento al giorno in cui avviene il versamento; - la sanzione, con le modalità precedentemente indicate. È bene ricordare che il calcolo degli interessi e delle sanzioni deve avvenire con riferimento al totale delle somme pagate in ritardo, per cui andranno considerate nel calcolo, non solo le rate del saldo, ma, eventualmente, anche gli interessi dovuti per la rateazione. I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti: , per l imposta non versata; , per gli interessi moratori; , per la sanzione amministrativa. - Riproduzione riservata - 7
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