COMUNE DI MOTTALCIATA Regione Piemonte - Provincia di Biella
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- Sebastiano Salvadori
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1 O ORIGINALE O COPIA COMUNE DI MOTTALCIATA Regione Piemonte - Provincia di Biella VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77 OGGETTO: LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO L anno duemilatredici il giorno 29 del mese di agosto alle ore 18 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori/e: COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 1 VANZI ROBERTO Sindaco X 2 POLI GIANCARLO Vicesindaco X 3 GALAZZO DANIELE Assessore X 4 ZANONE RITA Assessore X 5 FABRIS CATERINA Assessore X Totale 4 1 Assiste alla seduta il Segretario Comunale d.ssa D AGOSTINO Maria Antonietta, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Dott. ROBERTO VANZI Sindaco pro tempore, il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dello oggetto sopraindicato.
2 OGGETTO: LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO ========================================================= PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA TECNICA Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs 267/2000 e del regolamento dei controlli interni (deliberazione C.C. n. 42 del ), esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Roberto Vanzi PARERE ANTECEDENTE DI REGOLARITA CONTABILE Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs 267/2000 e del regolamento dei controlli interni (deliberazione C.C. n. 42 del ), esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Roberto Vanzi LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: che si constata una situazione sociale carente dal punto di vista dell'occupazione con molti giovani e non senza lavoro; che il lavoro occasionale accessorio é una modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Riforma Biagi e che regolamenta quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario; che il pagamento delle suddette prestazioni avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro) che garantiscono retribuzione e la copertura assicurativa (INAIL) e previdenziale (INPS); che le necessità di dare lavoro a chi lo ha perduto sono, in questo ultimo anno, aumentate, e che la lista di iscrizioni e di domande presentate si é allungata; RILEVATO CHE é necessario effettuare lavori di cantoneria per le strade del paese con taglio erba ai giardini, pulizia dei marciapiedi e dei fossi, ovvero tutte mansioni ammesse per gli Enti Locali da far effettuare a tutte le figure lavorative; che la riforma del lavoro della legge 92/2012 ha previsto l'ampliamento e la semplificazione dell'utilizzo dei buoni di lavoro, confermando tuttavia la finalità del lavoro occasionale accessorio di ricondurre nella legalità le attività prestate in genere "in nero";
3 CONSIDERATO che questo tipo di lavoro é già stato utilizzato per esito positivo (cfr. deliberazione di G.C. 57 del 12 luglio 2012, n. 71 del 10 settembre 2012 e n. 31 del 25 marzo 2013); PRESO ATTO che il lavoro con i voucher ha coinvolto tra il settembre 2012 e l'agosto 2013 le persone di cui in allegato; Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi di cui all'art. 49 del D. Lgs. n 267/2000; CON voti 3 favorevoli palesi e 1 contrario (Rita Zanone); D E L I B E R A 1) Di prendere atto dei contratti stipulati da settembre 2012 ad agosto 2013 con le persone elencate in allegato e di approvare la loro avvenuta assunzione temporanea per lavoro occasionale accessorio; 2) di rendere permanenti i termini del bando di ricerca del personale disponibile a lavoro occasionale accessorio da impiegare nelle attività previste dalla Legge 92/2012 e dalle circolari INPS e INAIL specifiche, 3) di procedere, alla bisogna, alla stipula di contratti di lavoro accessorio in ragione dell'ordine cronologico della data di richiesta salvo esigenze di urgenza per tipologia di lavoro o per necessità; 4) di variare gli importi fissando le seguenti regole: prestazioni in mezze giornate, pagamento con voucher per il periodo necessario all'attività da svolgere che può andare da almeno mezza giornata ad un massimo di 12 mezze settimane eventualmente rinnovabili per un periodo massimo fissato dalla legge di 5000,00 euro nette per anno solare, ad personam; 5) di considerare di norma una paga di 100,00 lorde per una mezza settimana, ma di 400,00 lorde totali (nette 300,00) per tre mezze settimane di lavoro e 500 lorde ( 375,00 nette) per quattro settimane; 6) di confermare al Responsabile finanziario l impegno di spesa per l anno 2013 di euro nel capitolo 2760/2 e al responsabile del servizio tecnico la facoltà di stipulare contratti secondo i criteri prima espressi per lavori di cantonieria; 7) di impegnare la spesa di 1.000, 00 euro nel capitolo 1900/2 per lavoro accessorio saltuario per assistenza mensa scolastica e dare facoltà al responsabile del servizio Istruzione la facoltà di stipulare contratti secondo i criteri prima espressi per i lavori suddetti; 8) di confermare l'approvazione della bozza di contratto per lavoro occasionale allegata. Con successiva votazione separata dall esito UNANIME, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell art.134, 4 comma, del D. Lgs 18/2/2000, n 267.
4 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA il COMUNE DI MOTTALCIATA con sede in Mottalciata via Martiri della Libertà, 15, in persona del legale rapp.te Roberto dr. VANZI (VNZRRT49L03D612N); E Il (collaboratore) La committente conferisce incarico al...- il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto... ; 2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto; 3. Le parti prendono atto che ai sensi dell art. 4 lett. c) n. 2, legge 14 febbraio 2003 n. 30, per rapporti di lavoro meramente occasionali vanno intesi i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5000 euro. Qualora il presente contratto e i relativi obiettivi professionali siano rivisti dalle parti, sarà necessario valutarne la conformità con quanto stabilito dalla suddetta legge. Venendo meno i requisiti anzidetti, il rapporto di collaborazione sarà considerato di natura coordinata e continuativa, con tutti gli effetti di legge previsti ai fini normativi, fiscali e previdenziali. 4. La prestazione avrà inizio con il giorno. per terminare inderogabilmente il giorno.. 5. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in netti... Tale somma dovrà essere corrisposta posticipatamente al termine del contratto. Sarà facoltà delle parti prevedere la corresponsione di acconti. In tal caso le parti concordano di prevedere per ogni fase di lavorazione, la corresponsione di acconti di pari importo. Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative in essere. 6. In caso di malattia che superi i 15 giorni o di maternità, la scadenza contrattuale si intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell assenza. 7. La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso. 8. Controversie Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto; 10. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché
5 l inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente. 11. Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente alla società; tutela giudiziaria. Letto, confermato e sottoscritto APPROFONDIMENTO Lo schema di contratto riportato è l esempio più semplice di un contratto di collaborazione occasionale fra privati contenente alcune disposizioni assolutamente inderogabili e poche altre norme che possono essere oggetto di trattativa. Va sottolineato che la maggior parte delle collaborazioni occasionali "sfuggono" a qualsiasi tentativo di contratto scritto, soprattutto per il timore del committente di veder instaurati contratti di altro tipo e natura. In assenza di contratto, per avere certezza almeno della corresponsione del compenso, è comunque sufficiente - dopo l inizio della prestazione - inviare una raccomandata a.r. al committente con un testo analogo a quello che segue : "In relazione alla collaborazione occasionale fra noi instaurata Le confermo che il mio impegno consisterà in e l accettazione da parte mia del compenso fissato in nette., nonché che il nostro rapporto deve intendersi concluso in data " Altre condizioni più favorevoli al lavoratore possono però essere ipotizzate e inserite (il tutto ovviamente commisurato alla natura della prestazione e alla sua durata). Ad esempio: si può chiedere al committente di prevedere: una polizza infortuni; un accordo per polizze previdenziali integrative; il diritto alla formazione in ingresso o per l intera durata del contratto (quest ultima ovviamente può divenire necessaria per alcune tipologie di lavoro); ecc.norme assolutamente da inserire nel contratto sono quelle contenute nei punti 1,3,4 e 6 cioè quelli che delimitano la natura del contratto e la sua durata, il suo compenso e le modalità di recesso anticipato. La mancanza di una sola di queste disposizioni rende il contratto inaccettabile per il venir meno di uno degli elementi essenziali che garantiscono il lavoratore. Gli altri punti, altrettanto importanti, possono però essere oggetto di differenziazione e trattativa.
6 LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO da settembre 2012 a settembre 2013 Fabio Guarco - 3 settimane e mezza - dal 19 settembre 2012 al 12 ottobre 2012 Valter Bertolone - 4 settimane - dal 22 ottobre 2012 al 20 novembre 2012 Eliseo Mele - 4 settimane - dal 17 dicembre 2012 al 21 gennaio 2013 Cantatore Cristian - 3 settimane - dal 4 aprile 2013 al 25 aprile 2013 Luca Morello - 3 settimane - dal 13 maggio 2013 al 31 maggio 2013 Putzolu Ivan - 3 settimane - da 29 luglio 2013 a 19 agosto 2013 Zammariello Nazaro - 3 settimane dal 19 agosto al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre
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