IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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1 TESTO COORDINATO DECRETO LEGISLATIVO 19 gosto n. 192 Attuzione dell direttiv 2002/91/CE reltiv l rendimento energetico nell edilizi. (Coordinto con il Decreto Legisltivo 29 dicembre 2006, n.311: Disposizioni correttive ed integrtive l decreto legisltivo 19 gosto 2005, n.192, recnte ttuzione dell direttiv 2002/91/CE, reltiv l rendimento energetico nell edilizi) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli rticoli 76 e 87, dell Costituzione; Visto il decreto legisltivo 19 gosto 2005, n. 192, recnte ttuzione dell direttiv 2002/91/CE reltiv l rendimento energetico nell edilizi; Vist l Legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in prticolre l rticolo 1, comm 4, che prevede che entro un nno dll dt di entrt in vigore di ciscuno dei decreti legisltivi previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissti dll legge medesim, il Governo può emnre, con l procedur ivi indict, disposizioni integrtive e correttive dei decreti emnti; Vist l direttiv 2002/91/CE del Prlmento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell edilizi; Vist l legge 9 gennio 1991, n. 10 ed in prticolre il titolo II, recnte norme per il contenimento dei consumi di energi negli edifici; Visto il decreto legisltivo 31 mrzo 1998, n. 112; Visto il decreto legisltivo 22 gennio 2004, n. 42; Vist l legge 1 giugno 2002, n. 120; Vist l legge 23 gosto 2004, n. 239; Visto il decreto del Presidente dell Repubblic 26 gosto 1993, n. 412, di ttuzione dell legge 9 gennio 1991, n. 10; Visto il decreto del Presidente dell Repubblic 15 novembre 1996, n. 660; Vist l deliber del Comitto interministerile per l progrmmzione economic del 19 dicembre 2002, n recnte revisione delle linee guid per le politiche e misure nzionli di riduzione delle emissioni dei gs serr, pubblict nell Gzzett Ufficile dell Repubblic itlin, Serie generle, n. 68 del 22 mrzo 2003; Considerto che l rticolo 1, comm 1, dell legge 23 gosto 2004, n.239, stbilisce che gli obiettivi e le linee dell politic energetic nzionle, nonché i criteri generli per l su ttuzione, sono elborti e definiti dllo Stto che si vvle nche dei meccnismi esistenti di rccordo e di cooperzione con le utonomie regionli; Considerto che le norme concernenti l efficienz energetic degli edifici integrno esigenze di diversificzione delle fonti, flessibilità e sicurezz degli pprovvigionmenti, sviluppo e qulificzione dei servizi energetici, concorrenz tr imprese, incolumità delle persone e delle cose, sicurezz pubblic e tutel dell mbiente; 1

2 Considerto che l legge 9 gennio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente dell Repubblic 26 gosto 1993, n. 412, ttuno per un prte l direttiv 2002/91/CE; Ritenuto di dover procedere, i fini dell ttuzione dell direttiv 2002/91/CE introdurre modifiche, integrzioni e ggiornmenti ll disciplin vigente in mteri l fine di evitre disrmonie con le nuove normtive, ftte slve le mterie oggetto di delegificzione ovvero i procedimenti oggetto di semplificzione mministrtiv; Ritenuto opportuno pportre le modifiche e le integrzioni necessrie, l fine di meglio conformre le disposizioni contenute nel predetto decreto legisltivo ll direttiv 2002/91/CE; Vist l preliminre deliberzione del Consiglio dei Ministri, dottt nell riunione del 6 ottobre mggio 2005; Acquisiti i preri dell Conferenz Unifict di cui ll rticolo 8 del decreto legisltivo 28 gosto 1997, n. 281, reso nell sedut del 30 novembre giugno 2005; Acquisito il prere delle competenti Commissioni dell Cmer dei deputti e del Sento dell Repubblic; Vist deliberzione del Consiglio dei Ministri, dottt nell riunione del 22 dicembre luglio 2005; SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitrie europee e del Ministro delle ttività produttive dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per gli ffri regionli e le utonomie locli, degli ffri esteri, dell giustizi, dell economi e delle finnze, dell mbiente e dell tutel del territorio e del mre e delle infrstrutture e dei trsporti; EMANA il seguente decreto legisltivo: 2

3 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finlità 1. Il presente decreto stbilisce i criteri, le condizioni e le modlità per migliorre le prestzioni energetiche degli edifici l fine di fvorire lo sviluppo, l vlorizzzione e l integrzione delle fonti rinnovbili e l diversificzione energetic, contribuire conseguire gli obiettivi nzionli di limitzione delle emissioni di gs effetto serr posti dl protocollo di Kyoto, promuovere l competitività dei comprti più vnzti ttrverso lo sviluppo tecnologico. 2. Il presente decreto disciplin in prticolre: ) l metodologi per il clcolo delle prestzioni energetiche integrte degli edifici; b) l'ppliczione di requisiti minimi in mteri di prestzioni energetiche degli edifici; c) i criteri generli per l certificzione energetic degli edifici; d) le ispezioni periodiche degli impinti di climtizzzione; e) i criteri per grntire l qulificzione e l indipendenz degli esperti incricti dell certificzione energetic e delle ispezioni degli impinti; f) l rccolt delle informzioni e delle esperienze, delle elborzioni e degli studi necessri ll orientmento dell politic energetic del settore; g) l promozione dell uso rzionle dell energi nche ttrverso l informzione e l sensibilizzzione degli utenti finli, l formzione e l ggiornmento degli opertori del settore. 3. Ai fini di cui l comm 1, lo Stto, le regioni e le province utonome, vvlendosi di meccnismi di rccordo e cooperzione, predispongono progrmmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificzione e di coerenz normtiv, ll: ) ttuzione omogene e coordint delle presenti norme; b) sorveglinz dell ttuzione delle norme, nche ttrverso l rccolt e l elborzione di informzioni e di dti; c) relizzzione di studi che consentno degumenti legisltivi nel rispetto delle esigenze dei cittdini e dello sviluppo del mercto; d) promozione dell uso rzionle dell energi e delle fonti rinnovbili, nche ttrverso l sensibilizzzione e l informzione degli utenti finli. 3

4 Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si definisce: ) edificio è un sistem costituito dlle strutture edilizie esterne che delimitno uno spzio di volume definito, dlle strutture interne che riprtiscono detto volume e d tutti gli impinti e dispositivi tecnologici che si trovno stbilmente l suo interno; l superficie estern che delimit un edificio può confinre con tutti o lcuni di questi elementi: l'mbiente esterno, il terreno, ltri edifici; il termine può riferirsi un intero edificio ovvero prti di edificio progettte o ristrutturte per essere utilizzte come unità immobiliri sé stnti; b) edificio di nuov costruzione è un edificio per il qule l richiest di permesso di costruire o denunci di inizio ttività, comunque denominto, si stt presentt successivmente ll dt di entrt in vigore del presente decreto; c) prestzione energetic, efficienz energetic ovvero rendimento di un edificio è l quntità nnu di energi effettivmente consumt o che si prevede poss essere necessri per soddisfre i vri bisogni connessi d un uso stndrd dell'edificio, compresi l climtizzzione invernle e estiv, l preprzione dell cqu cld per usi igienici snitri, l ventilzione e l'illuminzione. Tle quntità viene espress d uno o più descrittori che tengono conto dell coibentzione, delle crtteristiche tecniche e di instllzione, dell progettzione e dell posizione in relzione gli spetti climtici, dell'esposizione l sole e dell'influenz delle strutture dicenti, dell'esistenz di sistemi di trsformzione propri di energi e degli ltri fttori, compreso il clim degli mbienti interni, che influenzno il fbbisogno energetico; d) ttestto di certificzione energetic o di rendimento energetico dell edificio è il documento redtto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, ttestnte l prestzione energetic ed eventulmente lcuni prmetri energetici crtteristici dell edificio; e) cogenerzione è l produzione e l utilizzo simultnei di energi meccnic o elettric e di energi termic prtire di combustibili primri, nel rispetto di determinti criteri qulittivi di efficienz energetic; f) sistem di condizionmento d'ri è il complesso di tutti i componenti necessri per un sistem di trttmento dell ri, ttrverso il qule l tempertur è controllt o può essere bbsst, eventulmente in combinzione con il controllo dell ventilzione, dell'umidità e dell purezz dell'ri; g) genertore di clore o cldi è il complesso brucitore-cldi che permette di trsferire l fluido termovettore il clore prodotto dll combustione; h) potenz termic utile di un genertore di clore è l quntità di clore trsferit nell'unità di tempo l fluido termovettore; l'unità di misur utilizzt è il kw; i) pomp di clore è un dispositivo o un impinto che sottre clore dll mbiente esterno o d un sorgente di clore bss tempertur e lo trsferisce ll mbiente tempertur controllt; l) vlori nominli delle potenze e dei rendimenti sono i vlori di potenz mssim e di rendimento di un pprecchio specificti e grntiti dl costruttore per il regime di funzionmento continuo. 2. Ai fini del presente decreto si pplicno, inoltre, le definizioni dell llegto A. 4

5 Art. 3 (Ambito di intervento) come modificto dll rt. 1, del DLgs 311/06 1. Slve le esclusioni di cui l comm 3, il presente decreto si pplic gli edifici di nuov costruzione e gli edifici oggetto di ristrutturzione con le modlità e le eccezioni previste i commi 2 e Slve le esclusioni di cui l comm 3, il presente decreto si pplic, i fini del contenimento dei consumi energetici: ) ll progettzione e relizzzione di edifici di nuov costruzione e degli impinti in essi instllti, di nuovi impinti instllti in edifici esistenti, delle opere di ristrutturzione degli edifici e degli impinti esistenti con le modlità e le eccezioni previste i commi 2 e 3; b) ll esercizio, controllo, mnutenzione e ispezione degli impinti termici degli edifici, nche preesistenti, secondo qunto previsto gli rticoli 7, 9 e 12; c) ll certificzione energetic degli edifici, secondo qunto previsto ll rticolo Nel cso di ristrutturzione di edifici esistenti, e per qunto rigurd i requisiti minimi prestzionli di cui ll rticolo 4, è previst un ppliczione grdule in relzione l tipo di intervento. A tl fine, sono previsti diversi grdi di ppliczione: ) un ppliczione integrle tutto l edificio nel cso di: 1) ristrutturzione integrle degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore 1000 metri qudrti; 2) demolizione e ricostruzione in mnutenzione strordinri di edifici esistenti di superficie utile superiore 1000 metri qudrti; b) un ppliczione integrle, m limitt l solo mplimento dell edificio nel cso che lo stesso mplimento risulti volumetricmente superiore l 20 percento dell intero edificio esistente; c) un ppliczione limitt l rispetto di specifici prmetri, livelli prestzionli e prescrizioni, nel cso di interventi su edifici esistenti, quli: 1) ristrutturzioni totli o przili e mnutenzione strordinri dell involucro edilizio ll infuori di qunto già previsto ll letter ), numero 1; 1) ristrutturzioni totli o przili, mnutenzione strordinri dell involucro edilizio e mplimenti volumetrici ll infuori di qunto già previsto lle lettere ) e b); 2) nuov instllzione di impinti termici in edifici esistenti o ristrutturzione degli stessi impinti; 3) sostituzione di genertori di clore. 3. Sono escluse dll ppliczione del presente decreto le seguenti ctegorie di edifici e di impinti: ) gli immobili ricdenti nell mbito dell disciplin dell prte second e dell rticolo 136, comm 1, lett. b) e c) del decreto legisltivo 22 gennio 2004, n. 42, recnte il codice dei beni culturli e del pesggio, nei csi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un lterzione inccettbile del loro crttere o spetto con prticolre riferimento i crtteri storici o rtistici; b) i fbbricti industrili, rtiginli e gricoli non residenzili qundo gli mbienti sono riscldti per esigenze del processo produttivo o utilizzndo reflui energetici del processo produttivo non ltrimenti utilizzbili; c) i fbbricti isolti con un superficie utile totle inferiore 50 metri qudrti. c-bis) gli impinti instllti i fini del processo produttivo relizzto nell edificio, nche se utilizzti, in prte non prepondernte, per gli usi tipici del settore civile. 5

6 Art. 4 (Adozione di criteri generli, di un metodologi di clcolo e requisiti dell prestzione energetic) 1. Entro centoventi giorni dll dt di entrt in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente dell Repubblic, sono definiti: ) i criteri generli, le metodologie di clcolo e i requisiti minimi finlizzti l contenimento dei consumi di energi e l rggiungimento degli obiettivi di cui ll rticolo 1, tenendo conto di qunto riportto nell llegto B e dell destinzione d uso degli edifici. Questi decreti disciplinno l progettzione, l instllzione, l esercizio, l mnutenzione e l ispezione degli impinti termici per l climtizzzione invernle ed estiv degli edifici, per l preprzione dell cqu cld per usi igienici snitri e, limittmente l settore terzirio, per l illuminzione rtificile degli edifici; b) i criteri generli di prestzione energetic per l edilizi sovvenziont e convenziont, nonché per l edilizi pubblic e privt, nche rigurdo ll ristrutturzione degli edifici esistenti e sono indicte le metodologie di clcolo e i requisiti minimi finlizzti l rggiungimento degli obiettivi di cui ll rticolo 1, tenendo conto di qunto riportto nell llegto B e dell destinzione d uso degli edifici; c) i requisiti professionli e i criteri di ccreditmento per ssicurre l qulificzione e l indipendenz degli esperti o degli orgnismi cui ffidre l certificzione energetic degli edifici e l ispezione degli impinti di climtizzzione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque nni e ggiornti in funzione dei progressi dell tecnic; 2. I decreti di cui l comm 1 sono dottti su propost del Ministro delle ttività produttive, di concerto con il Ministro delle infrstrutture e dei trsporti e con il Ministro dell mbiente e dell tutel del territorio, cquisit l intes con l Conferenz Unifict, sentiti il Consiglio nzionle delle ricerche, di seguito denominto CNR, l Ente per le nuove tecnologie l energi e l mbiente, di seguito denominto ENEA, il Consiglio nzionle consumtori e utenti, di seguito denominto CNCU. 6

7 Art. 5 (Meccnismi di cooperzione) 1. Il Ministro delle ttività produttive, di concerto con i Ministri dell mbiente e dell tutel del territorio e delle infrstrutture e dei trsporti, cquisit l intes con l Conferenz Unifict, promuove, senz nuovi o ulteriori oneri crico del bilncio dello Stto, inizitive di rccordo, concertzione e cooperzione per l ttuzione dei decreti di cui ll rticolo 4, comm 1, nche con il supporto dell ENEA e del CNR, finlizzti : ) fvorire l integrzione dell questione energetico mbientle nelle diverse politiche di settore; b) sviluppre e qulificre i servizi energetici di pubblic utilità; c) fvorire l relizzzione di un sistem di ispezione degli impinti ll interno degli edifici, minimizzndo l imptto e i costi di queste ttività sugli utenti finli; d) sviluppre un sistem per un ppliczione integrt ed omogene su tutto il territorio nzionle dell normtiv; e) predisporre progetti mirti, tti fvorire l qulificzione professionle e l occupzione. 7

8 Art. 6 (Certificzione energetic degli edifici di nuov costruzione) come modificto dll rt. 2, del DLgs 311/06 1. Entro un nno dll dt di entrt in vigore del presente decreto, gli edifici di nuov costruzione e quelli di cui ll rticolo 3, comm 2, letter, sono dotti, l termine dell costruzione medesim ed cur del costruttore, di un ttestto di certificzione energetic, redtto secondo i criteri e le metodologie di cui ll rticolo 4, comm 1. 1-bis. Le disposizioni del presente rticolo si pplicno gli edifici che non ricdono nel cmpo di ppliczione del comm 1 con l seguente grdulità temporle e con onere crico del venditore o, con riferimento l comm 4, del loctore: ) decorrere dl 1 luglio 2007, gli edifici di superficie utile superiore 1000 metri qudrti, nel cso di trsferimento titolo oneroso dell intero immobile; b) decorrere dl 1 luglio 2008, gli edifici di superficie utile fino 1000 metri qudrti, nel cso di trsferimento titolo oneroso dell intero immobile con l esclusione delle singole unità immobiliri; c) decorrere dl 1 luglio 2009 lle singole unità immobiliri, nel cso di trsferimento titolo oneroso. 1-ter. A decorrere dl 1 gennio 2007, l ttestto di certificzione energetic dell edificio o dell unità immobilire interesst, conforme qunto specificto l comm 6, è necessrio per ccedere gli incentivi ed lle gevolzioni di qulsisi ntur, si come sgrvi fiscli o contributi crico di fondi pubblici o dell generlità degli utenti, finlizzti l migliormento delle prestzioni energetiche dell unità immobilire, dell edificio o degli impinti. Sono in ogni cso ftti slvi i diritti cquisiti ed il legittimo ffidmento in relzione d inizitive già formlmente vvite relizzzione o notificte ll mministrzione competente, per le quli non necessit il preventivo ssenso o concessione d prte dell medesim. 1-qut. A decorrere dl 1 luglio 2007, tutti i contrtti, nuovi o rinnovti, reltivi ll gestione degli impinti termici o di climtizzzione degli edifici pubblici, o nei quli figur comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere l predisposizione dell ttestto di certificzione energetic dell edificio o dell unità immobilire interessti entro i primi sei mesi di vigenz contrttule, con predisposizione ed esposizione l pubblico dell trg energetic. 2. L certificzione per gli pprtmenti di un condominio può fondrsi, oltre sull vlutzione dell pprtmento interessto: ) su un certificzione comune dell intero edificio, per i condomini dotti di un impinto termico comune; b) sull vlutzione di un ltro pprtmento rppresenttivo dello stesso condominio e dell stess tipologi. 2-bis. Slvo qunto previsto dll rticolo 8, comm 2, l ttestto di qulificzione energetic può essere predisposto cur dell interessto, l fine di semplificre il rilscio dell certificzione energetic, come precisto l comm 2 dell Allegto A. 3. Nel cso di comprvendit dell intero immobile o dell singol unità immobilire, l ttestto di certificzione energetic è llegto ll tto di comprvendit, in originle o copi utentict. 3. Nel cso di trsferimento titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliri già dotti di ttestto di certificzione energetic in bse i commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quter, detto ttestto è llegto ll tto di trsferimento titolo oneroso in originle o copi utentict. 8

9 4. Nel cso di loczione, l ttestto di certificzione energetic è messo disposizione del conduttore o d esso consegnto in copi dichirt dl proprietrio conforme ll originle in suo possesso. 4. Nel cso di loczione di interi immobili o di singole unità immobiliri già dotti di ttestto di certificzione energetic in bse i commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quter, detto ttestto è messo disposizione del conduttore o d esso consegnto in copi dichirt dl proprietrio conforme ll originle in suo possesso. 5. L ttestto reltivo ll certificzione energetic, rilscito i sensi del comm 1, h un vlidità temporle mssim di dieci nni prtire dl suo rilscio, ed è ggiornto d ogni intervento di ristrutturzione che modific l prestzione energetic dell edificio o dell impinto. 6. L ttestto di certificzione energetic comprende i dti reltivi ll efficienz energetic propri dell edificio, i vlori vigenti norm di legge e vlori di riferimento, che consentono i cittdini di vlutre e confrontre l prestzione energetic dell edificio. L ttestto è corredto d suggerimenti in merito gli interventi più significtivi ed economicmente convenienti per il migliormento dell predett prestzione. 7. Negli edifici di proprietà pubblic o dibiti d uso pubblico, l cui metrtur utile totle super i 1000 metri qudrti, l ttestto di certificzione energetic è ffisso nello stesso edificio cui si riferisce in luogo fcilmente visibile per il pubblico. 8. Gli edifici di proprietà pubblic che sono oggetto dei progrmmi di cui ll rticolo 13 comm 2 dei decreti emnti dl Ministero delle ttività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti l rispetto dei commi 5 e 6 del presente rticolo e ll ffissione dell ttestto di certificzione energetic in luogo fcilmente visibile l pubblico. 9. Entro centottnt giorni dll entrt in vigore del presente decreto, il Ministro delle ttività produttive di concerto con i Ministri dell mbiente e dell tutel del territorio, delle infrstrutture e dei trsporti, d intes con l Conferenz Unifict, vvlendosi delle metodologie di clcolo definite con i decreti di cui ll rticolo 4, comm 1 e tenuto conto di qunto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guid nzionli per l certificzione energetic degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo nche metodi semplificti che minimizzino gli oneri. 9

10 Art. 7 (Esercizio e mnutenzione degli impinti termici per l climtizzzione invernle e estiv) 1. Il proprietrio, il conduttore, l mministrtore di condominio, o per essi un terzo, che se ne ssume l responsbilità, mntiene in esercizio gli impinti e provvede ffinché sino eseguite le operzioni di controllo e di mnutenzione secondo le prescrizioni dell normtiv vigente. 2. L opertore incricto del controllo e dell mnutenzione degli impinti per l climtizzzione invernle ed estiv, esegue dette ttività regol d rte, nel rispetto dell normtiv vigente. L opertore, l termine delle medesime operzioni, h l obbligo di redigere e sottoscrivere un rpporto di controllo tecnico conformemente i modelli previsti dlle norme del presente decreto e dlle norme di ttuzione, in relzione lle tipologie e potenzilità dell impinto, d rilscire l soggetto di cui l comm 1 che ne sottoscrive copi per ricevut e pres visione. 10

11 Art. 8 (Relzione tecnic, ccertmenti e ispezioni) come modificto dll rt. 3, del DLgs 311/06 1. L documentzione progettule di cui ll rticolo 28, comm 1, dell legge 9 gennio 1991, n. 10, è compilt secondo le modlità stbilite con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell mbiente e dell tutel del territorio, d emnre entro centottnt giorni dll dt di entrt in vigore del presente decreto, sentit l Conferenz Unifict. 2. L conformità delle opere relizzte, rispetto l progetto e ll relzione tecnic di cui l comm 1, deve essere ssevert dl direttore dei lvori, e presentt l Comune di competenz contestulmente ll dichirzione di fine lvori. Il Comune dichir irricevibile l dichirzione di fine lvori se l stess non è ccompgnt dll predett sseverzione del direttore lvori. 2. L conformità delle opere relizzte rispetto l progetto e lle sue eventuli vrinti, ed ll relzione tecnic di cui l comm 1, nonché l ttestto di qulificzione energetic dell edificio come relizzto, devono essere sseverti dl direttore dei lvori, e presentti l comune di competenz contestulmente ll dichirzione di fine lvori senz lcun onere ggiuntivo per il committente. L dichirzione di fine lvori è inefficce qulsisi titolo se l stess non è ccompgnt d tle documentzione ssevert. 3. Un copi dell documentzione di cui l comm 1, è conservt dl Comune, nche i fini degli ccertmenti previsti l comm Un copi dell documentzione di cui i commi 1 e 2 è conservt dl Comune nche i fini degli ccertmenti di cui l comm 4. A tle scopo, il Comune può richiedere l consegn dell documentzione nche in form informtic. 4. II Comune, nche vvlendosi di esperti o di orgnismi esterni, qulificti e indipendenti, definisce le modlità di controllo, i fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ccertmenti e ispezioni in corso d oper, ovvero entro cinque nni dll dt di fine lvori dichirt dl committente, volte verificre l conformità ll documentzione progettule di cui l comm I Comuni effettuno le operzioni di cui l comm 4 nche su richiest del committente, dell cquirente o del conduttore dell immobile. Il costo degli ccertmenti ed ispezioni di cui l presente comm è posto crico dei richiedenti. 11

12 Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locli) come modificto dll rt. 4, del DLgs 311/06 1. Le regioni e le province utonome di Trento e Bolzno provvedono ll ttuzione del presente decreto. 2. Le utorità competenti relizzno, con cdenz periodic, privilegindo ccordi tr gli enti locli o nche ttrverso ltri orgnismi pubblici o privti di cui si grntit l qulificzione e l indipendenz, gli ccertmenti e le ispezioni necessrie ll osservnz delle norme reltive l contenimento dei consumi di energi nell esercizio e mnutenzione degli impinti di climtizzzione e ssicurno che l copertur dei costi vveng con un equ riprtizione tr tutti gli utenti finli e l integrzione di quest ttività nel sistem delle ispezioni degli impinti ll interno degli edifici previsto ll rticolo 1, comm 44, dell legge 23 gosto 2004, n. 239, così d grntire il minor onere e il minor imptto possibile crico dei cittdini. Tli ttività, le cui metodologie e requisiti degli opertori sono previsti di decreti di cui ll rticolo 4, comm 1, sono svolte secondo principi di imprzilità, trsprenz, pubblicità, omogeneità territorile e sono finlizzte :. ridurre il consumo di energi e i livelli di emissioni inquinnti; b. correggere le situzioni non conformi lle prescrizioni del presente decreto; c. rispettre qunto prescritto ll rticolo 7; d. monitorre l efficci delle politiche pubbliche. 3. Le regioni e le province utonome di Trento e Bolzno, llo scopo di fcilitre e omogeneizzre territorilmente l impegno degli enti o orgnismi preposti gli ccertmenti e lle ispezioni sugli edifici e sugli impinti, nonché per dempiere in modo più efficce gli obblighi previsti l comm 2, possono promuovere l relizzzione di progrmmi informtici per l costituzione dei ctsti degli impinti di climtizzzione presso le utorità competenti, senz nuovi o mggiori oneri per gli enti interessti. In questo cso, stbilendo contestulmente l obbligo per i soggetti di cui ll rticolo 7, comm 1, di comunicre i comuni le principli crtteristiche del proprio impinto e le successive modifiche significtive e per i soggetti di cui ll rticolo 17 del decreto del Presidente dell Repubblic 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicre le informzioni reltive ll ubiczione e ll titolrità degli impinti riforniti negli ultimi dodici mesi 3-bis. Ai sensi dell rticolo 1, comm 3, le Regioni e le Province utonome di Trento e Bolzno, in ccordo con gli Enti locli, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un progrmm di sensibilizzzione e riqulificzione energetic del prco immobilire territorile sviluppndo in prticolre lcuni dei seguenti spetti: ) l relizzzione di cmpgne di informzione e sensibilizzzione dei cittdini, nche in collborzione con le imprese distributrici di energi elettric e gs, in ttuzione dei decreti del Ministro delle ttività produttive 20 luglio 2004 concernenti l efficienz energetic negli usi finli; b) l ttivzione di ccordi con le prti socili interesste ll mteri; c) l ppliczione di un sistem di certificzione energetic coerente con i principi generli del presente decreto legisltivo; d) l relizzzione di dignosi energetiche prtire dgli edifici presumibilmente più bss efficienz; e) l definizione di regole coerenti con i principi generli del presente decreto legisltivo per eventuli sistemi di incentivzione locli; f) l fcoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finnzimento gevolto destinti ll relizzzione degli interventi di migliormento individuti con le dignosi energetiche nell ttestto di certificzione energetic, o in occsione delle ttività ispettive di cui ll llegto L, comm ter. Ai fini dell predisposizione del progrmm di cui l comm 3-bis, i Comuni possono richiedere i proprietri e gli mministrtori degli immobili nel territorio di 12

13 competenz di fornire gli elementi essenzili, complementri quelli previsti per il ctsto degli impinti di climtizzzione di cui l comm 3, per l costituzione di un sistem informtivo reltivo gli usi energetici degli edifici. A titolo esemplifictivo, tr detti elementi, si segnlno: il volume lordo climtizzto, l superficie utile corrispondente e i reltivi consumi di combustibile e di energi elettric. 3-quter. Su richiest delle regioni e dei comuni, le ziende di distribuzione dell energi rendono disponibili i dti che le predette mministrzioni ritengono utili per i riscontri e le elborzioni necessrie ll migliore costituzione del sistem informtivo di cui l comm 3 ter. 3-quinquies. I dti di cui l comm 3, 3-ter e 3-quter possono essere utilizzti dll pubblic mministrzione esclusivmente i fini dell ppliczione del presente decreto legisltivo. 4. Per gli impinti che sono dotti di genertori di clore di età superiore quindici nni, le utorità competenti effettuno, con le stesse modlità previste l comm 2, ispezioni dell impinto termico nel suo complesso comprendendo un vlutzione del rendimento medio stgionle del genertore e un consulenz su interventi migliortivi che possono essere correlti. 5. Le regioni e le province utonome di Trento e Bolzno riferiscono periodicmente ll Conferenz unifict e i Ministeri delle ttività produttive, dell mbiente e dell tutel del territorio e delle infrstrutture e dei trsporti, sullo stto di ttuzione del presente decreto. 5-bis. Le regioni, le province utonome di Trento e di Bolzno e gli Enti locli considerno, nelle normtive e negli strumenti di pinificzione ed urbnistici di competenz, le norme contenute nel presente decreto, ponendo prticolre ttenzione lle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte ll uso rzionle dell energi e ll uso di fonti energetiche rinnovbili, con indiczioni nche in ordine ll orientmento e ll conformzione degli edifici d relizzre per mssimizzre lo sfruttmento dell rdizione solre e con prticolre cur nel non penlizzre, in termine di volume edificbile, le scelte conseguenti. 13

14 Art. 10 (Monitorggio, nlisi, vlutzione e degumento dell normtiv energetic nzionle e regionle) 1. Il Ministero dell ttività produttive, il Ministero dell mbiente e dell tutel del territorio, le regioni e le province utonome di Trento e Bolzno, per qunto di rispettiv competenz ed nche vvlendosi di ccordi con enti tecnico scientifici e genzie, pubblici e privti, provvedono rilevre il grdo di ttuzione del presente decreto, vlutndo i risultti conseguiti e proponendo eventuli interventi di degumento normtivo. 2. In prticolre, le regioni e le province utonome di Trento e Bolzno provvedono lle seguenti ttività: ) rccolt e ggiornmento dei dti e delle informzioni reltivi gli usi finli dell energi in edilizi e l loro elborzione su scl regionle per un conoscenz del ptrimonio immobilire esistente nei suoi livelli prestzionli di riferimento; b) monitorggio dell ttuzione dell legislzione regionle e nzionle vigente, del rggiungimento degli obiettivi e delle problemtiche inerenti; c) vlutzione dell imptto sugli utenti finli dell ttuzione dell legislzione di settore in termini di dempimenti burocrtici, oneri posti loro crico e servizi resi; d) vlutzione dell imptto del presente decreto e dell legislzione di settore sul mercto immobilire regionle, sulle imprese di costruzione, di mterili e componenti per l edilizi e su quelle di produzione e di instllzione e mnutenzione di impinti di climtizzzione; e) studio per lo sviluppo e l evoluzione del qudro legisltivo e regolmentre che superi gli ostcoli normtivi e di ltr ntur che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto; f) studio di scenri evolutivi in relzione ll domnd e ll offert di energi del settore civile; g) nlisi e vlutzione degli spetti energetici e mbientli dell intero processo edilizio, con prticolre ttenzione lle nuove tecnologie e i processi di produzione, trsporto, smltimento e demolizione; h) propost di provvedimenti e misure necessrie uno sviluppo orgnico dell normtiv energetic nzionle per l uso efficiente dell energi nel settore civile. 3. I risultti delle ttività di cui l precedente comm sono trsmessi l Ministero delle ttività produttive ed l Ministero dell mbiente e dell tutel del territorio, che provvedono riunirli, elborrli ed integrrli con i risultti di nloghe ttività utonome livello nzionle, l fine di pervenire d un qudro conoscitivo unitrio d trsmettere nnulmente l Prlmento d integrzione dell relzione previst i sensi dell rticolo 20 dell legge 9 gennio 1991, n. 10, nonché ll Conferenz Unifict. Il Ministero delle ttività produttive ed il Ministero dell mbiente e dell tutel del territorio provvedono ltresì l monitorggio dell legislzione negli Stti membri dell Unione europe, per lo sviluppo di zioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinto, riferendone l Prlmento ed ll Conferenz Unifict nell mbito del qudro conoscitivo di cui l periodo precedente. 14

15 TITOLO II Norme trnsitorie Art. 11 (Requisiti dell prestzione energetic degli edifici) come modificto dll rt. 5, del DLgs 311/06 1. Fino ll entrt in vigore dei decreti di cui ll rticolo 4, comm 1, il clcolo dell prestzione energetic degli edifici nell climtizzzione invernle ed, in prticolre, il fbbisogno nnuo di energi primri è disciplinto dll legge 9 gennio 1991, n. 10, come modifict dl presente decreto, dlle norme ttutive e dlle disposizioni di cui ll Allegto I. 1-bis. Fino ll dt di entrt in vigore delle Linee guid nzionli per l certificzione energetic degli edifici, di cui ll rticolo 6, comm 9, l ttestto di certificzione energetic degli edifici è sostituito tutti gli effetti dll ttestto di qulificzione energetic rilscito i sensi dell rticolo 8, comm 2 o d un equivlente procedur di certificzione energetic stbilit dl Comune con proprio regolmento ntecedente ll dt dell 8 ottobre ter. Trscorsi dodici mesi dll emnzione delle Linee guid nzionli di cui ll rticolo 6 comm 9, l ttestto di qulificzione energetic e l equivlente procedur di certificzione energetic stbilit dl Comune perdono l loro efficci i fini di cui l comm 1-bis. 15

16 Art. 12 (Esercizio, mnutenzione e ispezione degli impinti termici) 1. Fino ll dt di entrt in vigore dei decreti di cui ll rticolo 4, comm 1, il contenimento dei consumi di energi nell esercizio e mnutenzione degli impinti termici esistenti per il riscldmento invernle, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli orgnismi esterni incricti delle ispezioni stesse sono disciplinti dgli rticoli 7 e 9 del presente decreto, dl decreto del Presidente dell Repubblic del 26 gosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrzioni, e dlle disposizioni di cui ll llegto L. 16

17 TITOLO III Disposizioni finli Art. 13 (Misure di ccompgnmento) 1. Il Ministero delle ttività produttive, predispone progrmmi, progetti e strumenti di informzione, educzione e formzione l risprmio energetico. 2. I progrmmi e i progetti di cui sopr privilegino le sinergie di competenz e di risorse dei pertinenti settori delle mministrzioni regionli e possono essere relizzti nche vvlendosi di ccordi con enti tecnico scientifici e genzie, pubblici e privti. Gli stessi progrmmi e progetti hnno come obiettivo: ) l pien ttuzione del presente decreto ttrverso nuove e incisive forme di comuniczione rivolte i cittdini, e gli opertori del settore tecnico e del mercto immobilire; b) l sensibilizzzione degli utenti finli e dell scuol con prticolre ttenzione ll pres di coscienz che porti modifiche dei comportmenti dei cittdini nche ttrverso l diffusione di indictori che esprimono l imptto energetico e mbientle livello individule e collettivo. Tr questi indictori, per immeditezz ed elevto contenuto comunictivo, si segnl l impront ecologic; c) l ggiornmento del circuito professionle e l formzione di nuovi opertori per lo sviluppo e l qulificzione di servizi, nche innovtivi, nelle diverse fsi del processo edilizio con prticolre ttenzione ll efficienz energetic e ll instllzione e mnutenzione degli impinti di climtizzzione e illuminzione; d) l formzione di esperti qulificti e indipendenti cui ffidre il sistem degli ccertmenti e delle ispezioni edili ed impintistiche. 3. Le ttività per il rggiungimento degli obiettivi di cui l comm 2 lettere ) e b) sono integrte nel pino nzionle di educzione e informzione sul risprmio e sull uso efficiente dell energi relizzto dl Ministero dell ttività produttive, di concerto con il Ministero dell mbiente e dell tutel del territorio, i sensi dell rticolo 1 comm 119 letter ) dell legge 23 gosto 2004, n. 239, limittmente gli nni 2005 e Gli strumenti predisposti nell mbito di quest ttività e i risultti rggiunti sono resi disponibili lle regioni e le province utonome di Trento e Bolzno. 4. Le ttività per il rggiungimento degli obiettivi di cui l comm 2 lettere c) e d) competono lle regioni e lle province utonome di Trento e Bolzno, che possono provvedervi nell mbito delle risorse umne, finnzirie e strumentli disponibili legislzione vigente. 17

18 Art. 14 (Copertur finnziri) 1. All ttuzione del presente decreto, ftt eccezione per le misure di ccompgnmento di cui ll rticolo 13, comm 3, si dovrà provvedere con le risorse umne, finnzirie e strumentli disponibili legislzione vigente, senz nuovi o mggiori oneri per l finnz pubblic. 2. Agli oneri derivnti dlle misure di ccompgnmento di cui ll rticolo 13, comm 3, pri euro per ciscuno degli nni 2005 e 2006, si provvederà medinte utilizzo delle risorse dell utorizzzione di spes di cui ll rticolo 1, comm 119, letter ), dell legge 24 gosto 2004, n

19 Art.15 (Snzioni) come modificto dll rt. 6, del DLgs 311/06 1. Il progettist professionist qulificto che rilsci l relzione di cui ll rticolo 8 compilt senz il rispetto delle modlità stbilite nel decreto di cui ll rticolo 8, comm 1, o un ttestto di certificzione o qulificzione energetic senz il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui ll rticolo 4, comm 1, è punito con l snzione mministrtiv pri l 30 per cento dell prcell clcolt secondo l vigente triff professionle. 2. Slvo che il ftto costituisc reto, progettist professionist qulificto che rilsci l relzione di cui ll rticolo 8 o un ttestto di certificzione o qulificzione energetic non veritieri, è punito con l snzione mministrtiv pri l 70 per cento dell prcell clcolt secondo l vigente triff professionle; in questo cso l utorità che pplic l snzione deve drne comuniczione ll ordine o l collegio professionle competente per i provvedimenti disciplinri conseguenti. 3. Il direttore dei lvori che omette di presentre l Comune l sseverzione di conformità delle opere e dell ttestto di qulificzione energetic, di cui ll rticolo 8, comm 2, contestulmente ll dichirzione di fine lvori, è punito con l snzione mministrtiv pri l 50 per cento dell prcell clcolt secondo vigente triff professionle; l utorità che pplic l snzione deve drne comuniczione ll ordine o l collegio professionle competente per i provvedimenti disciplinri conseguenti. 4. Il direttore dei lvori che present l Comune l sseverzione di conformità delle opere di cui ll rticolo 8, comm 2, nell qule ttest flsmente l conformità delle opere relizzte rispetto l progetto ed ll relzione tecnic di cui ll rticolo 28 comm 1 dell legge 9 gennio 1991, n. 10 è punito con l reclusione fino sei mesi o con l mult fino cinquecento euro. 4. Slvo che il ftto costituisc reto, il direttore dei lvori che present l Comune l sseverzione di cui ll rticolo 8, comm 2, nell qule ttest flsmente l correttezz dell ttestto di qulificzione energetic o l conformità delle opere relizzte rispetto l progetto o ll relzione tecnic di cui ll rticolo 28, comm 1, dell legge 9 gennio 1991, n. 10, è punito con l snzione mministrtiv di euro 5. Il proprietrio o il conduttore dell unità immobilire, l mministrtore del condominio, o l eventule terzo che se ne è ssunt l responsbilità, che non ottemper qunto stbilito dell rticolo 7, comm 1, del presente decreto è punito con l snzione mministrtiv non inferiore 500 euro e non superiore 3000 euro. 6. L opertore incricto del controllo e mnutenzione, che non ottemper qunto stbilito ll rticolo 7, comm 2, è punito con l snzione mministrtiv non inferiore 1000 euro e non superiore 6000 euro. L utorità che pplic l snzione deve drne comuniczione ll Cmer del commercio, dell industri, dell rtiginto e gricoltur di pprtenenz per i provvedimenti disciplinri conseguenti. 7. Il costruttore che non consegn l proprietrio, contestulmente ll immobile, l originle dell certificzione energetic di cui ll rticolo 6, comm 1, è punito con l snzione mministrtiv non inferiore 5000 euro e non superiore euro. 8. In cso di violzione dell obbligo previsto dll rticolo 6, comm 3, il contrtto è nullo. L nullità può essere ftt vlere solo dl comprtore cquirente. 9. In cso di violzione dell obbligo previsto dll rticolo 6, comm 4, il contrtto è nullo. L nullità può essere ftt vlere solo dl conduttore. 19

20 Art. 16 (Abrogzioni e disposizioni finli) come modificto dll rt. 7, del DLgs 311/06 1. Sono brogte le seguenti norme dell legge 9 gennio 1991, n. 10: ) L rticolo 4, commi 1e 2; l rticolo 28, commi 3 e 4; l rticolo 29; l rticolo 30; l rticolo 33, commi 1 e 2; l rticolo 34, comm Sono brogte le seguenti norme dell legge 9 gennio 1991, n. 10: ) l rticolo 4, commi 1, 2 e 4; l rticolo 28, commi 3 e 4; l rticolo 29; l rticolo 30; l rticolo 31, comm 2; l rticolo 33, commi 1 e 2; l rticolo 34, comm 3. 1 bis Il comm 2 dell rticolo 26 dell legge 9 gennio 1991, n. 10, è sostituito dl seguente: 2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impinti volti l contenimento del consumo energetico ed ll utilizzzione delle fonti di energi di cui ll rticolo 1, individuti ttrverso un ttestto di certificzione energetic o un dignosi energetic relizzt d un tecnico bilitto, le pertinenti decisioni condominili sono vlide se dottte con l mggiornz semplice delle quote millesimli. 2. Sono brogte le seguenti norme del decreto del Presidente dell Repubblic 26 gosto 1993, n. 412: ) l rticolo 5, commi 1, 2 e 4; l rticolo 7, comm 7; l rticolo 8. 2 Il decreto del Presidente dell Repubblic 26 gosto 1993, n. 412, si pplic, in qunto comptibile con il presente decreto legisltivo, e può essere modificto o brogto con i decreti di cui ll rticolo 4. Di tle decreto sono brogte le seguenti norme: ) l rticolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l rticolo 7, comm 7; l rticolo 8; l rticolo 11, commi, 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, E brogto l rticolo 1 del decreto del Ministro dell industri commercio e rtiginto 6 gosto 1994, recnte recepimento delle norme UNI ttutive del decreto del Presidente dell Repubblic del 26 gosto 1993, n. 412, recnte il regolmento per il contenimento dei consumi di energi degli impinti termici degli edifici, e rettific del vlore limite del fbbisogno energetico normlizzto. 4. Gli llegti, che costituiscono prte integrnte del presente decreto, sono modificti con decreto del Ministro delle ttività produttive di concerto con i Ministri dell mbiente e dell tutel del territorio e delle infrstrutture e trsporti, sentit l Conferenz Unifict, in conformità lle modifiche tecniche rese necessrie dl progresso ovvero quelle introdotte livello comunitrio norm dell rticolo 13 dell legge 4 febbrio 2005, n

21 Art. 17 (Clusol di cedevolezz) 1. In relzione qunto disposto dll rticolo 117, comm 5, dell Costituzione, e ftto slvo qunto previsto dll rticolo 16, comm 3 dell legge 4 febbrio 2005 n. 11 per le norme fferenti mterie di competenz esclusiv delle regioni e province utonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministerili pplictivi nelle mterie di legislzione concorrente si pplicno per le regioni e province utonome che non bbino ncor provveduto l recepimento dell direttiv 2002/91/CE sino ll dt di entrt in vigore dell normtiv di ttuzione dottt d ciscun regione e provinci utonom. Nel dettre l normtiv di ttuzione le regioni e le province utonome sono tenute l rispetto dei vincoli derivnti dll ordinmento comunitrio e dei principi fondmentli desumibili dl presente decreto e dll stess direttiv 2002/91/CE. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stto, srà inserito nell Rccolt ufficile degli tti normtivi dell Repubblic itlin, ed entr in vigore il quindicesimo giorno successivo ll su pubbliczione nell Gzzett Ufficile dell Repubblic itlin. 21

22 ALLEGATO A (Articolo 2) ULTERIORI DEFINIZIONI 1. ccertmento è l insieme delle ttività di controllo pubblico diretto d ccertre in vi esclusivmente documentle che il progetto delle opere e gli impinti sino conformi lle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stbiliti; 2. ttestto di qulificzione energetic il documento predisposto ed sseverto d un professionist bilitto, non necessrimente estrneo ll proprietà, ll progettzione o ll relizzzione dell edificio, nel qule sono riportti i fbbisogni di energi primri di clcolo, l clsse di pprtenenz dell edificio, o dell unità immobilire, in relzione l sistem di certificzione energetic in vigore, ed i corrispondenti vlori mssimi mmissibili fissti dll normtiv in vigore per il cso specifico o, ove non sino fissti tli limiti, per un identico edificio di nuov costruzione. Al di fuori di qunto previsto ll rticolo 8, comm 2, l ttestto di qulificzione energetic è fcolttivo ed è predisposto cur dell interessto l fine di semplificre il successivo rilscio dell certificzione energetic. A tl fine, l ttestto comprende nche l indiczione di possibili interventi migliortivi delle prestzioni energetiche e l clsse di pprtenenz dell edificio, o dell unità immobilire, in relzione l sistem di certificzione energetic in vigore, nonché i possibili pssggi di clsse seguito dell eventule relizzzione degli interventi stessi. L estensore provvede d evidenzire opportunmente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce ttestto di certificzione energetic dell edificio, i sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, qul è od è stto il suo ruolo con riferimento ll edificio medesimo. 3. certificzione energetic dell edificio il complesso delle operzioni svolte di soggetti di cui ll rticolo 4, comm 1, letter c) per il rilscio dell dell ttestto di certificzione energetic e delle rccomndzioni per il migliormento dell prestzione energetic dell edificio; 4. climtizzzione invernle o estiv è l'insieme di funzioni tte d ssicurre il benessere degli occupnti medinte il controllo, ll'interno degli mbienti, dell tempertur e, ove presenti dispositivi idonei, dell umidità, dell portt di rinnovo e dell purezz dell'ri. 5. conduzione è il complesso delle operzioni effettute dl responsbile dell esercizio e mnutenzione dell impinto, ttrverso comndo mnule, utomtico o telemtico per l mess in funzione, il governo dell combustione, il controllo e l sorveglinz delle pprecchiture componenti l impinto, l fine di utilizzre il clore prodotto convoglindolo ove previsto nelle quntità e qulità necessrie l grntire le condizioni di comfort. 6. controlli sugli edifici o sugli impinti sono le operzioni svolte d tecnici qulificti opernti sul mercto, l fine di ppurre lo stto degli elementi edilizi o degli impinti e l eventule necessità di operzioni di mnutenzione ordinri o strordinri; 7. dignosi energetic procedur sistemtic volt fornire un degut conoscenz del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un ttività e/o impinto industrile o di servizi pubblici o privti, d individure e quntificre le opportunità di risprmio energetico sotto il profilo costi benefici e riferire in merito i risultti. 8. edificio dibito d uso pubblico è un edificio nel qule si svolge, in tutto o in prte, l'ttività istituzionle di enti pubblici; 9. edificio di proprietà pubblic è un edificio di proprietà dello Stto, delle regioni o degli enti locli, nonché di ltri enti pubblici, nche economici, destinto si llo svolgimento delle ttività dell'ente, si d ltre ttività o usi, compreso quello di bitzione privt; 10. esercizio e mnutenzione di un impinto termico è il complesso di operzioni, che comport l'ssunzione di responsbilità finlizzt ll gestione degli impinti, 22

23 includente: conduzione, controllo, mnutenzione ordinri e strordinri e controllo, nel rispetto delle norme in mteri di sicurezz, di contenimento dei consumi energetici e di slvgurdi mbientle; 11. fbbisogno nnuo di energi primri per l climtizzzione invernle è l quntità di energi primri globlmente richiest, nel corso di un nno, per mntenere negli mbienti riscldti l tempertur di progetto, in regime di ttivzione continuo. 12. fonti energetiche rinnovbili sono quelle definite ll rticolo 2, comm 1, letter ), del decreto legisltivo del 29 dicembre 2003, n grdi giorno di un loclità è il prmetro convenzionle rppresenttivo delle condizioni climtiche locli, utilizzto per stimre l meglio il fbbisogno energetico necessrio per mntenere gli mbienti d un tempertur prefisst; l'unità di misur utilizzt è il grdo giorno,. 14. impinto termico è un impinto tecnologico destinto ll climtizzzione estiv ed invernle degli mbienti con o senz produzione di cqu cld per usi igienici e snitri o ll sol produzione centrlizzt di cqu cld per gli stessi usi, comprendente eventuli sistemi di produzione, distribuzione e utilizzzione del clore nonché gli orgni di regolzione e di controllo; sono compresi negli impinti termici gli impinti individuli di riscldmento, mentre non sono considerti impinti termici pprecchi quli: stufe, cminetti, rditori individuli, pprecchi per il riscldmento loclizzto d energi rdinte, scldcqu unifmiliri; tli pprecchi, se fissi, sono tuttvi ssimilti gli impinti termici qundo l somm delle potenze nominli del focolre degli pprecchi l servizio dell singol unità immobilire è mggiore o ugule 15 kw. 15. impinto termico di nuov instllzione è un impinto termico instllto in un edificio di nuov costruzione o in un edificio o porzione di edificio ntecedentemente privo di impinto termico. 16. indice di prestzione energetic EP przile esprime il consumo di energi primri przile riferito d un singolo uso energetico dell edificio ( titolo d esempio: ll sol climtizzzione invernle e/o ll climtizzzione estiv e/o ll produzione di cqu cld per usi snitri e/o illuminzione rtificile) riferito ll unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivmente in kwh/m 2 nno o kwh/m 3 nno. 17. indice di prestzione energetic EP esprime il consumo di energi primri totle riferito ll unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivmente in kwh/m 2 nno o kwh/m 3 nno. 18. involucro edilizio è l insieme delle strutture edilizie esterne che delimitno un edificio. 19. ispezioni su edifici ed impinti sono gli interventi di controllo tecnico e documentle in sito, svolti d esperti qulificti incricti dlle utorità pubbliche competenti, mirto verificre che le opere e gli impinti sino conformi lle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stbiliti; 20. mnutenzione ordinri dell'impinto termico sono le operzioni previste nei libretti d'uso e mnutenzione degli pprecchi e componenti che possono essere effettute in luogo con strumenti ed ttrezzture di corredo gli pprecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di ttrezzture e di mterili di consumo d'uso corrente. 21. mnutenzione strordinri dell'impinto termico sono gli interventi tti ricondurre il funzionmento dell'impinto quello previsto dl progetto e/o dll normtiv vigente medinte il ricorso, in tutto o in prte, mezzi, ttrezzture, strumentzioni, riprzioni, ricmbi di prti, ripristini, revisione o sostituzione di pprecchi o componenti dell'impinto termico. 22. mss superficile è l mss per unità di superficie dell prete opc compres l mlt dei giunti esclusi gli intonci, l unità di misur utilizzt è il kg/m occupnte è chiunque, pur non essendone proprietrio, h l disponibilità, qulsisi titolo, di un edificio e dei reltivi impinti tecnici. 24. prete fittizi è l prete schemtizzt in figur. 23

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