La nuova etichetta comunitaria

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1 Evento Formativo Area Vasta Urbino 20/21 settembre 2012 La nuova etichetta comunitaria Valerio Giaccone Dipartimento Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova

2 Di cosa parliamo Delle nuove regole per l etichettatura comunitaria dei prodotti della pesca entrati in vigore il 1 1 luglio 2012

3 Cronistoria 2001 FAO pubblica un piano d azione internazionale per scoraggiare ed eliminare la pesca illegale

4 Regolamenti CE 1005/08, poi 1224/09 e 404/11 Imposto regime di controllo per garantire il rispetto delle norme CE

5 Cronistoria In questo ambito è previsto un rafforzamento della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della pesca

6 E io che c entro? c

7 Chi lo fa? I soggetti obbligati a rispettare le nuove disposizioni sono essenzialmente gli OSA del settore primario

8 Produzione primaria Tutte le fasi di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti primari

9 Produzione primaria Sono compresi il raccolto, la mungitura, la caccia, la pesca e raccolta di prodotti selvatici

10 Prodotti primari Sono i prodotti della produzione primaria, compresi i prodotti della terra, dell allevamento allevamento, della caccia e della pesca (art. 2 Reg. CE 852)

11 Produzioni primarie Prodotti vegetali (semi, frutti, vegetali, erbe) Allevamento di animali Produzione di chiocciole (compreso il trasporto)

12 Produzioni primarie Produzione latte crudo (compreso stoccaggio in allevamento) Raccolta di uova (esclusi confezionamento/imballaggio) Produzioni ittiche (escluse navi frigorifero/officina)

13 Produzioni primarie Prodotti acquacoltura e MEL (compreso primo trasporto) Produzioni apicole (compreso imballaggio in azienda) Raccolta funghi, tartufi (se selvatici,, compreso il trasporto)

14 Essenziale In produzione primaria non è possibile applicare HACCP, ma si applicano specifiche procedure di registrazione

15 Essenziale L insieme di queste procedure forma un Manuale HACCP-like Un Manuale delle Buone Prassi Igieniche

16 Registrazioni animali Natura e origine di mangimi Prodotti medicinali Registro malattie «pericolose»

17 Registrazioni vegetali Uso di fitosanitari e biocidi Registro Malattie «pericolose» Risultati delle analisi

18 Gli «autorizzati» Le aziende alimentari devono avere un «riconoscimento» se producono alimenti di origine animale

19 Gli «autorizzati» Tutte le altre aziende alimentari devono avere la «registrazione» Alcune produzioni primarie sfuggono a questi obblighi

20 Chi può derogare Produzione primaria per uso domestico Preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti a consumo privato

21 Chi può derogare Fornitura diretta di piccoli quantitativi prodotti primari da produttore a consumatore finale o dettaglianti locali

22 Cessione diretta Deve essere occasionale e di prodotti aziendali Deve avvenire su richiesta del consumatore finale o dell esercente esercente al dettaglio

23 Cessione diretta Deve essere attività marginale rispetto alla principale Destinata a imprese su territorio di Provincia o Province contermini

24 Concetti base La rintracciabilità è obbligo di legge comunitario Lo prevede il Reg. CE n. 178/02

25 2 scopi essenziali Tranquillizzare il consumatore sulla sicurezza degli alimenti Sottrarre al consumo solo i lotti di alimento a a rischio

26 Integrazione Per gli alimenti di origine animale non trasformati il Reg. 178 è stato integrato dal Reg. CE n.931/2011

27 Reg. CE n. 852 Prodotti non trasformati Alimenti non sottoposti a trattamento compresi quelli sezionati, sfilettati, affettati, triturati, spellati, ecc.

28 Rintracciabilità È obbligatoria in tutte le fasi di produzione, trasformazione e vendita di alimenti, anche la produzione primaria

29 Chi la documenta È l OSA che ha obbligo di documentare la rintracciabilità alle Autorità Sanitarie e ai clienti cui vende

30 Autorità sanitarie Verificano che l OSA l riesca a fare rintracciabilità quando serve farla

31 Quando serve? Si attiva rintracciabilità quando in una partita di alimenti si rileva una non conformità

32 Quindi l OSA spera di non dovere fare MAI rintracciabilità ma deve organizzarsi per fare tutti i giorni la tracciabilità

33 Tracciabilità Procedura con cui OSA arriva a potere documentare la rintracciabilità,, quando serve

34 Gli Operatori devono essere in grado di sapere chi ha fornito loro materie prime e/o semilavorati per fare i loro prodotti

35 Gli Operatori devono anche essere in grado di stabilire velocemente dov è stata venduta e a chi una singola partita di alimento

36 Come si fa? Predisponendo sistemi e procedure scritte che consentano di fare rintracciabilità,, quando serve

37 Reg. CE n. 178 Alimenti devono essere adeguatamente etichettati per agevolarne la rintracciabilità

38 Reg. n. 931/11 Le integrazioni che prevede sono entrate in vigore il 1 1 luglio 2012

39 Reg. n. 931/11 Clienti e Autorità Competenti hanno diritto di avere dal fornitore una serie di indicazioni aggiuntive

40 Reg. n. 931/11 Descrizione del prodotto Volume o quantità Nome e indirizzo speditore

41 Reg. n. 931/11 Nome e indirizzo del cliente Nome/indirizzo destinatario Lotto e data di spedizione

42 Reg. n. 16/2012 Modifica All. II del Reg. 853/04 aggiungendo la sezione IV requisiti applicabili ad alimenti di origine animale congelati

43 Reg. n. 16/2012 Le integrazioni che prevede sono entrate in vigore il 1 1 luglio 2012

44 Reg. n. 16/2012 All OSA successivo nella filiera bisogna indicare data di produzione e data di congelamento (se diversa)

45 Data produzione Per i prodotti della pesca si intendono la data di pesca o quella di raccolta

46 Reg. n. 1224/09 Gli obblighi relativi alla rintracciabilità dei prodotti sono contenuti nell art. 58

47 Art Le partite di prodotti di pesca e acquacoltura devono essere rintracciabili lungo tutta la filiera, fino a vendita a dettaglio

48 Art Per assicurare obbligo di rintracciabilità i prodotti devono essere adeguatamente etichettati

49 Art Partite possono essere mescolate o divise dopo prima vendita solo se OSA può risalire alla fase di cattura o raccolta

50 Art OSA devono mettere a punto sistemi e procedure per identificare gli OSA a monte e a valle della loro azienda

51 Es. Piattaforma Nel mio manuale devo avere procedure per sapere sempre da chi ricevo il pesce e a chi lo vendo tutti i giorni

52 Art È obbligo di legge se le Autorità me lo chiedono devo dare loro tutte le informazioni richieste

53 Obblighi per i pescatori

54 Sull etichetta Numero identificazione di ogni partita Numero di identificazione esterno e n di peschereccio o allevamento ittico

55 Partita 1 Quantità di prodotti di pesca o acquacoltura di una determinata specie

56 Partita 2 Quantità di prodotti di pesca o acquacoltura della «stessa presentazione»

57 Partita 3 Quantità di prodotti di pesca o acquacoltura provenienti da stessa zona geografica, stesso peschereccio o gruppo di pescherecci o sito di pesca

58 Partita 4 A ogni partita bisogna dare un «codice specifico»

59 Il codice contiene Nome peschereccio o sito di acquacoltura Data della partita Numero progressivo di partita per anni solari

60 Le partite si possono frazionare o mescolare solo se da etichetta è possibile risalire alla fase di cattura o raccolta

61 Giornale di pesca Documento che ogni giorno devono compilare i comandanti di pescherecci comunitari più lunghi di 10 m

62 Giornale di pesca Questo documento va compilato prima di entrare in porto e presentato entro 24 ore

63 Su giornale di pesca Quantità di ogni specie ittica, se oltre i 50 kg Codice FAO alfa 3 di ogni specie Zona geografica di cattura

64 Su giornale di pesca Data di ogni cattura Data di partenza e arrivo e durata della bordata Tipo di attrezzo usato per pescare e dimensioni maglie

65 Su giornale di pesca Stima di peso di specie in kg Stima del numero dei pesci (se molto grandi) Numero di battute di pesca

66 Codice FAO alfa 3 Codice alfabetico internazionale formato da tre lettere A volte il codice è correlato a specie ittica o nome inglese

67 Codice FAO alfa 3 Codice alfabetico internazionale formato da tre lettere Più sovente il codice è assegnato in maniera casuale

68 Codice alfa 3

69 Codice FAO alfa 3 Codici consultabili su sito FAO ( o su sito della Lega Pesca (

70 Sull etichetta Codice FAO alfa 3 di ogni specie Data della cattura o data di produzione

71 Sull etichetta Quantità netta di ciascuna specie in kg o numero di esemplari (della stessa specie)

72 Sull etichetta Nome e indirizzo fornitori Indicazioni per consumatori (denominazione, zona e modalità di produzione)

73 Sull etichetta Se i prodotti sono stati in precedenza surgelati, questo va indicato

74 Domanda Quando si parla di «surgelato» si intendono anche i prodotti «congelati»?

75 Sull etichetta È obbligo di legge se le Autorità me lo chiedono devo dare loro tutte le informazioni richieste

76 Deroghe Le indicazioni (a parte quelle per consumatori) NON si applicano ai prodotti ittici importati in UE con certificato di cattura ai sensi del Reg. 1005/08

77 Deroghe Lo Stato può esonerare da obbligo per cessione diretta da produttore primario a consumatore finale (ma( <50 )

78 Reg. n. 404/11 È il Regolamento di applicazione del Reg Specifica nei dettagli quello che il 1224 impone genericamente

79 Art OSA fornisce le indicazioni quando forma le partite o al più tardi al momento della prima vendita

80 Art Dalla prima vendita in avanti, OSA aggiornano le indicazioni ogni volta che frazionano la partita o sommano più partite

81 Art Le informazioni sono date con l etichettatura o l imballaggio l con documento commerciale che accompagna la partita

82 Attenzione Se le informazioni sono portate sul documento commerciale sulla partita va messo almeno il numero di identificazione

83 Art L obbligo di rintracciabilità non vale nei confronti del consumatore finale

84 Strumenti Codice o codice a barre Chip elettronico o analoghi Sistema di marcatura

85 A decorrere da 1 gennaio 2013 per pesca a piano pluriennale 1 gennaio 2015 per altri prodotti della pesca

86 Art Le informazioni su rintracciabilità dei prodotti ittici devono essere interscambiabili fra gli Stati

87 Data di cattura Può includere più giorni o un periodo di tempo corrispondente a più catture

88 Deroghe Le indicazioni non sono obbligatorie per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura

89 Deroghe Le indicazioni non sono obbligatorie per prodotti catturati o allevati in acqua dolce

90 Deroghe Le indicazioni non sono obbligatorie per pesci, crostacei e molluschi ornamentali

91 Art Nome commerciale, nome latino di specie, zona e metodo di cattura indicati su etichetta o marchio al dettaglio

92 Deroga Il nome scientifico in latino può essere indicato anche solo su cartelloni

93 Attenzione Se il prodotto è stato congelato e poi scongelato su etichetta o marchio va riportato «scongelato»

94 Deroghe Indicazione «scongelato» NON va riportata nei prodotti bonificati dai parassiti con congelamento

95 Deroghe Indicazione «scongelato» NON va riportata nei prodotti che poi vanno salati, affumicati ecc. ecc.

96 Prima vendita Chi compra prodotti messi in vendita da un peschereccio viene registrato presso le Autorità competenti

97 Deroga a obbligo NON è soggetto a registrazione chi compre da peschereccio per uso personale e per meno di 30 kg di prodotto

98 Conclusioni È un principio sacrosanto ma per riuscire a farlo bene bisogna che tutti facciano bene il loro dovere

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