T.a.r. Lazio Roma, Sez. III, 20 aprile 2009, n.4003 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "T.a.r. Lazio Roma, Sez. III, 20 aprile 2009, n.4003 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA ha pronunciato la seguente SENTENZA"

Transcript

1 T.a.r. Lazio Roma, Sez. III, 20 aprile 2009, n.4003 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA ha pronunciato la seguente SENTENZA Visto il ricorso 9554/2008 proposto da: SOC Xxx SRL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A.M. e G.B., con domicilio eletto in Roma presso il primo contro SOC Yyy SPA, rappresentata e difesa dall AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio eletto in ROMA presso la sua sede e nei confronti di SOC Zzz SRL, non costituita CONSORZIO Qqq, rappresentato e difeso dall Avv. G.G., con domicilio eletto in Roma per l annullamento - del provvedimento di cui al verbale in data di aggiudicazione provvisoria dell appalto indetto con Gara MI 37/07 procedura ristretta per l affidamento della progettazione esecutiva e dell esecuzione dell opera sulla S.S. n. 38 dello Stelvio : lavori di adeguamento degli impianti sul tratto Grosio-Sondalo-Bormio, in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni; - di ogni altro atto indicato nell epigrafe del ricorso; Visto l art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205; Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente; Visto l atto di costituzione in giudizio di: CONSORZIO Qqq SOC Yyy SPA Nominato relatore il Primo Referendario Cecilia ALTAVISTA e uditi alla pubblica udienza del 1 aprile 2009 gli avvocati come da verbale; Ritenuto in fatto ed in diritto FATTO Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità il , Yyy ha indetto una procedura ristretta per l affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento della strada statale n 38 dello Stelvio. Nel bando era previsto l affidamento in base al criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti punteggi: 40 punti per il prezzo; 35 per il valore tecnico ed estetico delle varianti, 15 per la disponibilità del concorrente ad adottare doppi turni di lavoro, 10 punti per il tempo di esecuzione dei lavori. La lettera di invito specificava, rispetto alla voce tempo, il tempo complessivo dell appalto in trecento giorni, di cui sessanta per la redazione del progetto esecutivo, duecentoquaranta per la esecuzione dei lavori. A seguito della valutazione delle offerte riportava il maggior punteggio complessivo la CCC. risultando prima classificata; al secondo posto della graduatoria si collocava la Xxx s.r.l. Con nota del è stata comunicata alle altre partecipanti l approvazione dell aggiudicazione provvisoria. Avverso tale provvedimento e avverso tutti i verbali di gara è stato proposto il presente ricorso dalla seconda classificata Xxx s.r.l. per i seguenti motivi:

2 violazione della lex specialis di gara: bando e lettera di invito; violazione di legge: art 97 della Costituzione; articoli 2, 68 e 69 del d.lgs. n 163 del ; violazione dell art 2 della direttiva n 18/2004 e dell art 10 della direttiva 17/2004; violazione dell art 6 della legge n 241 del ; eccesso di potere e violazione delle norme sul procedimento in relazione alla mancata esclusione dalla gara per incongruità del tempo offerto per la esecuzione dei lavori; contraddittorietà manifesta; lesione della par condicio dei concorrenti; violazione dell art 83 comma 5 del d.lgs. n 163 del ; eccesso di potere per motivazione carente o insufficiente; difetto dei presupposti; violazione di legge: art 3 della legge n 241 del ; art. 83 comma 5 del d.lgs. n 163 del ; Si sono costituite Yyy s.p.a., e la società controinteressata, contestando la fondatezza del ricorso. La società controinteressata notificava altresì ricorso incidentale con le seguenti censure: violazione della lex specialis di gara: punto VI 3 lett p ) del bando e lettere D, E, F e L della lettera di invito; violazione dell art 97 della Costituzione; dell art 2 del d.lgs. n 163/2006; dell art 2 della direttiva 18/2004; eccesso di potere; violazione e vizi del procedimento; difetto di istruttoria; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; disparità di trattamento, in relazione alla mancata esclusione della Elef Con atto notificato il , sono stati proposti i seguenti motivi aggiunti anche avverso la aggiudicazione definitiva: violazione della lex specialis di gara: bando e lettera di invito; punto E 1 3. Violazione dell art 97 della Costituzione; degli artt 2, 68, 69 del d.lgs. n 163/2006; dell art 2 della direttiva 18/2004. Incompletezza della documentazione relativa all offerta tecnica per mancata allegazione del piano esodo e cantierizzazione; illegittimità del bando di gara e della lettera di invito punto E12 per violazione di legge: art 74 del d.lgs. 163/2006 e art 97 della Costituzione e artt 2, 68, e 69 del d.lgs. 163/2006; art 2 della direttiva 18/2004; eccesso di potere per violazione del principio di non aggravamento del procedimento. Successivamente, con atto notificato il 1 marzo 2009, sono stati proposti ulteriori motivi aggiunti anche avverso la comunicazione dell efficacia dell aggiudicazione definitiva: violazione della lex specialis di gara: bando e lettera di invito; violazione dell art 97 della Costituzione; degli artt 2, 68, 69 del d.lgs. n 163/2006; dell art 2 della direttiva 18/2004; violazione dell art 6 della legge n 241 del ; eccesso di potere e violazione delle norme sul procedimento in relazione alla mancata esclusione della Qqq dalla gara per incongruità del tempo offerto per la esecuzione dei lavori; contraddittorietà manifesta; illegittimità del bando di gara e della lettera di invito punto E12 per violazione di legge: art 74 del d.lgs. 163/2006 e art 97 della Costituzione e artt 2, 68, e 69 del d.lgs. 163/2006; art 2 della direttiva 18/2004; eccesso di potere per violazione del principio di non aggravamento del procedimento; eccesso di potere per motivazione carente o insufficiente; difetto dei presupposti; violazione di legge: art 3 della legge n 241 del ; art. 83 comma 5 del d.lgs. n 163 del Alla udienza pubblica del 1 aprile 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Il consorzio controinteressato ha proposto ricorso incidentale contestando l interesse della società ricorrente, in quanto avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la mancata osservanza di norme della lex specialis di gara previste a pena di esclusione.

3 Si può prescindere dal previo esame del ricorso incidentale, pur riguardando la esclusione del ricorrente, in considerazione della infondatezza del ricorso principale. Come affermato dalla Adunanza Plenaria n 11 del 2008, l ordine di trattazione del ricorso principale e di quello incidentale è rimessa al giudice, in base alle esigenze di economia processuale, che può dunque esaminare con priorità il ricorso principale che risulti infondato, per giungere alla statuizione di improcedibilità del ricorso incidentale. Con il primo motivo di ricorso si sostiene la illegittimità della aggiudicazione al Consorzio controinteressato, in quanto avrebbe dovuto essere escluso, avendo proposto una offerta in contrasto con la lettera di invito; in particolare, infatti, la lettera di invito prevedeva un tempo minimo di esecuzione dei lavori pari a 200 giorni, mentre l offerta del Consorzio prevedeva un tempo di 185 giorni. Tale motivo di ricorso non è suscettibile di accoglimento. Il bando di gara ha previsto l assegnazione dei punteggi in 40 punti per il prezzo; 35 per il valore tecnico ed estetico delle varianti, 15 per la disponibilità del concorrente ad adottare doppi turni di lavoro, 10 punti per il tempo di esecuzione dei lavori. La lettera di invito ha specificato, rispetto alla voce tempo, il tempo complessivo dell appalto in trecento giorni, di cui sessanta per la redazione del progetto esecutivo, duecentoquaranta per la esecuzione dei lavori; in particolare i sessanta giorni per il progetto esecutivo non riducibili, e il calcolo del punteggio mediante interpolazione lineare, attribuendo al minor tempo complessivo offerto per la esecuzione dei lavori, che non potrà essere inferiore a duecento giorni, dieci punti, giustificando le modalità operative che consentono tale riduzione ed al tempo offerto corrispondente a quello previsto di 240 giorni, 0 punti. Era previsto, altresì, che il cronoprogramma avrebbe dovuto tener conto dei giorni utili all approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante. Risulta da tutti gli atti di causa né è contestato dalle difese della stazione appaltante e del consorzio controinteressato che la offerta del consorzio prevedeva un tempo di esecuzione di lavori di 185 giorni. A questi sono stati aggiunti 15 giorni per la approvazione del progetto esecutivo. Dalle previsioni della lettera di invito, peraltro, il tempo di approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante deve ritenersi escluso dal tempo considerato ai fini del punteggio che erano comunque esclusi in base alla lettera di invito. Il tempo minimo di duecento giorni non era espressamente previsto a pena di esclusione. Ciò risulta evidente dal testo sopra riportato della lettera di invito; inoltre la stessa previsione del tempo di esecuzione dei lavori come criterio di attribuzione del punteggio conduce a ritenere che sia considerato solo un elemento di valutazione dell offerta tecnica e non un requisito di ammissione. Collocato in tale ambito della lettera di invito e conseguentemente della disciplina delle operazioni della Commissione, non si può considerare, quindi, la previsione di un tempo minimo come causa di esclusione dalla gara. Il tempo di esecuzione dei lavori è uno dei criteri di attribuzione del punteggio dell offerta tecnica oggetto, altresì, secondo la previsione esplicita della lettera di invito, di giustificazione da parte della impresa offerente. Ulteriore argomento testuale della lettera di invito si trae dalla espressa previsione che la relazione tecnica da inserire nella busta della offerta tecnica debba concludersi a pena di esclusione con la dichiarazione per cui i prezzi offerti e i tempi offerti non potranno essere superiori ai valori posti a base di gara. Se tale previsione espressa di esclusione riguarda l offerta di un tempo superiore, non può

4 farsene derivare analoga sanzione per l ipotesi di offerta di un tempo inferiore. In mancanza di una espressa previsione di esclusione, qualsiasi altra valutazione sarebbe stata viziata. Non poteva, infatti, procedere all esclusione, non essendo espressamente prevista. In primo luogo, la giurisprudenza ritiene che in presenza di una disposizione di bando avente una costruzione letterale complessivamente ambigua e priva di una clausola espressa di esclusione, la stazione appaltante non possa procedere alla esclusione della ricorrente, dovendo le clausole ambigue essere interpretate in base al principio della massima partecipazione (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, quater 01 febbraio 2008, n. 899). Inoltre, l'esclusione di una gara pubblica può essere disposta, in mancanza di una espressa comminatoria del bando, solo quando il concorrente abbia comunque violato previsioni poste a tutela degli interessi sostanziali dell'amministrazione o a protezione della par condicio tra i concorrenti (Cons. St. sez. V, 22 giugno 2006, 3703; 22 aprile 2004, 2321). In mancanza di un'espressa previsione di esclusione, infatti, l'inosservanza di alcuni adempimenti comporta l'esclusione dalla gara quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della stazione appaltante o siano poste a garanzia della "par condicio" dei concorrenti Devono considerarsi essenziali le prescrizioni che riproducono o richiamano il contenuto di inderogabili disposizioni di legge, le quali integrano, automaticamente, le regole del bando. In tali eventualità, la sanzione dell'esclusione deriva dalla violazione di una regola gerarchicamente superiore alle prescrizioni del bando. L'esclusione delle offerte, in assenza di una esplicita previsione del bando di gara, deve essere rigorosamente circoscritta, in funzione del principio diretto alla massima partecipazione delle imprese e alla apertura della concorrenza. Pertanto, nel dubbio, deve essere prescelta la soluzione interpretativa diretta a negare l'esclusione dell'offerta per la violazione di una prescrizione del bando, in assenza di esplicita sanzione, anche tenendo conto delle formule utilizzate concretamente nella singola lex specialis di gara (Consiglio Stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6410). L operato dalla Commissione di gara sotto tale profilo deve dunque ritenersi legittimo. Dai verbali di gara risulta, altresì, la correttezza dell operato della Commissione, che ha considerato il tempo di esecuzione dei lavori in base al cronoprogramma allegato all offerta tecnica. Risulta, infatti, dal verbale della seduta del 22 luglio 2008 che la Commissione ha espressamente valutato i tempi offerti dal Qqq in duecento giorni invece che in centottantacinque, in relazione all esame del cronoprogramma allegato all offerta tecnica, e attribuendo, quindi, lo stesso punteggio delle alle altre offerte. La Commissione di gara nella seduta del 9 settembre 2008 ha esaminato il tempo di esecuzione dei lavori offerto, attribuendo a tutte le imprese il medesimo punteggio in relazione al tempo minimo offerto, dando atto espressamente altresì di ritenere giustificato tale tempo minimo. Il punteggio massimo di 10 punti previsto per il tempo di duecento giorni è stato dunque attribuito a tutte le imprese, compreso il consorzio ccc. Tale valutazione effettuata dalla Commissione, per cui l offerta è stata considerata di duecento giorni, non può ritenersi viziata, né aveva necessità di ulteriore specifica motivazione. Dal cronoprogramma allegato all offerta tecnica risulta effettivamente un tempo di duecento giorni, escluso il periodo di quindici giorni per l approvazione del progetto. La prevalenza data dalla Commissione a quanto risultante dal cronoprogramma non può ritenersi illogica o irragionevole.

5 Si tratta, infatti, di un documento che è parte integrante dell offerta tecnica. In ogni caso, dal verbale della seduta del risulta che la Commissione abbia attribuito i punteggi relativi al tempo, esaminando per tutte le offerte i tempi in base ai cronoprogrammi. Considerata, dunque, l offerta del Qqq di duecento giorni, deve ritenersi sufficiente l attribuzione del punteggio numerico senza ulteriore motivazione. La giurisprudenza è costante nel ritenere sufficiente il punteggio numerico quando l'iter logico seguito dall'organo giudicante sia ricavabile da criteri prefissati di valutazione che siano sufficientemente dettagliati, come nel caso in cui il bando ed il capitolato di gara contengano puntuali griglie di valutazione riferite ai diversi aspetti dell'offerta tecnica (cfr. di recente T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 27 giugno 2008, n. 1583; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 08 maggio 2008, n. 1370). Ne deriva, quindi, l infondatezza della censura relativa al difetto di motivazione. Sostiene ancora la difesa ricorrente che l offerta della aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto priva del piano esodo e cantierizzazione previsto alla lettera E punto 1.3. della lettera di invito. Tale censura non è suscettibile di accoglimento. La previsione della lettera di invito relativa al piano di esodo e cantierizzazione dell opera non è, infatti, prevista a pena di esclusione. La lettera di invito prevede, in primo luogo, espressamente gli elementi che devono essere contenuti a pena di esclusione nella busta contenente l offerta tecnica: si tratta degli elementi per la valutazione dell offerta tecnica. Una altra e diversa prescrizione (pagina 15 della lettera di invito) prevede che la busta contenente l offerta tecnica debba contenere una relazione tecnica, non superiore a cento pagine, da predisporre con riferimento agli elementi relativi alla valutazione dell offerta: valore tecnico ed estetico delle varianti; disponibilità del concorrente ad adottare uno o più turni di lavoro; e inoltre tale relazione debba contenere il piano di esodo e cantierizzazione dell opera. Nella lettera di invito è poi espressamente previsto un unico elemento della relazione tecnica previsto a pena di esclusione: la relazione tecnica deve concludersi a pena di esclusione con la dichiarazione per cui i prezzi offerti e i tempi offerti non potranno essere superiori ai valori posti a base di gara. Da tale previsione della lettera di invito risulta evidente che le prescrizioni relative al piano di esodo e cantierizzazione non fossero previste a pena di esclusione. Inoltre, risulta dagli atti di causa, comune presentato il piano di sicurezza e coordinamento nel quale figurano sia il piano di cantierizzazione che di esodo. Il ricorso principale è quindi infondato e deve essere respinto. Ne deriva la carenza di interesse al ricorso incidentale. In considerazione della complessità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti ; dichiara improcedibile il ricorso incidentale. Spese compensate. La presente sentenza sarà eseguita dall Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 aprile 2009, nelle persone dei signori:

6 BRUNO AMOROSO Presidente DOMENICO LUNDINI Cons. CECILIA ALTAVISTA Primo Ref., relatore

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 03/02/2014 8.26 N. 00072/2014 REG.PROV.COLL. N. 00283/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00367/2010 REG.ORD.SOSP. N. 00592/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

L adito giudice amministrativo rigetta il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

L adito giudice amministrativo rigetta il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: Legittima esclusione per carenza della documentazione prescritta dal bando di gara, in relazione all omessa presentazione di polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria e dichiarazione d impegno per

Dettagli

Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria

Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative La somma da garantire deve tener conto degli oneri della sicurezza! Sarà da prestare altrettanta

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento. N. 00035/2012 REG.PROV.COLL. N. 00138/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato

Dettagli

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria. Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2006, n. 1314 Competenze degli organi degli Enti locali - Conferimento di incarico di progettazione per lavori di pubblica illuminazione - Competenza - Spetta

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 01907/2012 REG.PROV.COLL. N. 01439/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

Consiglio di Stato, Sez. IV, 21/4/2008 n. 1778

Consiglio di Stato, Sez. IV, 21/4/2008 n. 1778 Consiglio di Stato, Sez. IV, 21/4/2008 n. 1778 I consorzi di imprese stabili o ordinari devono dimostrare di possedere i requisiti economici e finanziari di tutti i consorziati nel caso di partecipazione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 14/02/2013 8.38 N. 00274/2013 REG.PROV.COLL. N. 00128/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha

Dettagli

TAR Veneto n. 178/2013 del

TAR Veneto n. 178/2013 del MASSIMA: L inutile decorso del termine (di trenta giorni, qualora non diversamente previsto) indicato nell art. 12, I comma del codice dei contratti comporta non già l aggiudicazione definitiva, ma soltanto

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01248/2013 REG.PROV.COLL. N. 01589/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

S E N T E N Z A. contro

S E N T E N Z A. contro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. RS Anno 2006 N. 6706 RG Anno 2006 -SEZIONE II BIS- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Decis.:899/06 Registro Generale 2187/2005 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente TOMMASO

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01879/2011 REG.PROV.COLL. N. 01710/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da: N. 00006/2016 REG.PROV.CAU. N. 01399/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

contro nei confronti di per l'accesso

contro nei confronti di per l'accesso R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00285/2010 REG.SEN. N. 00004/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 12363/2015 REG.PROV.COLL. N. 03411/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01139/2016 REG.PROV.COLL. N. 05648/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01141/2016 REG.PROV.COLL. N. 05144/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01668/2011 REG.PROV.COLL. N. 01854/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. N. 00078/2012 REG.PROV.COLL. N. 01010/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Pagina 1 di 6. 00212/2011 REG.PROV.COLL.. 00490/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00575/2013 REG.PROV.COLL. N. 00672/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 03490/2010 REG.SEN. N. 00717/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA. N. 11275/2015 REG.PROV.COLL. N. 09469/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 13/01/2012 7.51 N. 00030/2012REG.PROV.COLL. N. 01497/2010 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 Pubblicato il 04/09/2017 N. 09536/2017 REG.PROV.COLL. N. 07501/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Dettagli

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 03831/2010 REG.SEN. N. 00146/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 03194/2012 REG.PROV.COLL. N. 02958/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA Pagina 1 di 5 Pubblicato il 01/03/2017 N. 00257/2017 REG.PROV.CAU. N. 00350/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III - Sentenza 18 gennaio 2006, n. 93 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III - Sentenza 18 gennaio 2006, n. 93 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T.A.R. Lombardia Milano Sez. III - Sentenza 18 gennaio 2006, n. 93 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione III) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 23/01/2013 8.56 N. 00245/2013 REG.PROV.COLL. N. 05302/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa E questo il principio con cui il TAR Lecce sez. I

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00427/2015 REG.PROV.COLL. N. 00809/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha

Dettagli

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Procedura di vendita di unità residenziali occupate facenti parte del piano ordinario di dismissione di proprietà della S.C.I.P. Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l: la durata della cauzione

Dettagli

Il Tar Lombardia, Sezione Terza di Milano, con la sentenza numero 774 decisa il 17 marzo 2005 ci insegna che:

Il Tar Lombardia, Sezione Terza di Milano, con la sentenza numero 774 decisa il 17 marzo 2005 ci insegna che: Procedura di vendita di unità residenziali occupate facenti parte del piano ordinario di dismissione di proprietà della S.C.I.P. Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l: la durata della cauzione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

Consiglio di Stato n del 17/11/2015

Consiglio di Stato n del 17/11/2015 MASSIMA Estratto dai punti 6.2 e 6.3 della sentenza. Si è, quindi, ricordato che la disposizione dettata dall art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti, introdotta dall'art. 4 comma 2 del d.l. 13

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00618/2011 REG.PROV.COLL. N. 02115/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 29/11/2011 8.42 N. 00632/2011 REG.PROV.COLL. N. 00431/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01265/2015 REG.PROV.COLL. N. 01259/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 33196/2010 REG.SEN. N. 01975/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Consiglio di Stato n. 976/2013 del

Consiglio di Stato n. 976/2013 del MASSIMA: Nel caso in cui la lex specialis di una gara di appalto sancisca, expressis verbis, la esclusione dei concorrenti in caso di omessa compilazione anche di una sola voce del modulo-offerta predisposto

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. N. 00169/2012 REG.PROV.COLL. N. 00164/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima SENTENZA Ricorso n. 348/2008 Sent. n. 602/09 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l intervento dei magistrati: Vincenzo Antonio

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

I requisiti per l attribuzione dei singoli punteggi devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

I requisiti per l attribuzione dei singoli punteggi devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. L inosservanza dell obbligo di comunicare la lista dei propri fornitori, correlata dalle schede tecniche a cui i prodotti devono corrispondere tassativamente, deve configurarsi, per l amministrazione,

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. / REG.PROV.PRES. N. 03982/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente Il Presidente ORDINANZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00265/2015 REG.PROV.COLL. N. 03026/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 30/01/2017 N. 00643/2017 REG.PROV.COLL. N. 04941/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pronunciato

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da: Pubblicato il 28/03/2017 N. 00152/2017 REG.PROV.CAU. N. 00249/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

Scritto da Valentina Magnano Lunedì 18 Luglio :07 - Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Luglio :13

Scritto da Valentina Magnano Lunedì 18 Luglio :07 - Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Luglio :13 N. 01840/2016 REG.PROV.COLL. N. 00427/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N. 14/09 REG. DEC.

REPUBBLICA ITALIANA N. 14/09 REG. DEC. REPUBBLICA ITALIANA N. 14/09 REG. DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3250 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

DETERMINAZIONE N /2049/F.P. DEL

DETERMINAZIONE N /2049/F.P. DEL DETERMINAZIONE N. 18680/2049/F.P. DEL 12.05.2014 Oggetto: Appalto del servizio di supporto operativo e segreteria tecnica per il personale del. CUP E21H13000410002 - CIG 5388618C3C. Aggiudicazione definitiva.

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva,

per l'annullamento, previa sospensiva, N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01464/2009 REG.SEN. N. 01310/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01313/2016 REG.PROV.COLL. N. 02559/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Sull esclusione del diritto di accesso alla documentazione amministrativa

Sull esclusione del diritto di accesso alla documentazione amministrativa Sull esclusione del diritto di accesso alla documentazione amministrativa In materia di accesso agli atti di gara, il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell art. 13 d.lgs. n. 163 del 2006 esclude l esercizio

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA N. 00336/2016 REG.PROV.CAU. N. 00666/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA 2246/2008 1127/1998 Reg. sentenze : Reg. generale : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce composto dai Signori: PRIMA SEZIONE Aldo RAVALLI

Dettagli

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 9/11/2010 n. 7214

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 9/11/2010 n. 7214 Legittimamente la stazione appaltante può prorogare il termine relativo alla presentazione delle offerte, qualora lo stesso sia stato comunicato a tutti i concorrenti prima della scadenza del termine originario

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Prima) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Prima) SENTENZA. TAR Puglia, Sez. III, 21.5.2014, n. 628 Materia: avanzamento personale CRI R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)

Dettagli

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23; N. 01311/2014 REG.PROV.COLL. N. 01155/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

N /2011 REG.RIC. 1B/2011/ /Provvedimen... REPUBBLICA ITALIANA

N /2011 REG.RIC.  1B/2011/ /Provvedimen... REPUBBLICA ITALIANA 1 di 8 28/02/2012 14.27 N. 01321/2012 REG.PROV.COLL. N. 08724/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00399/2015 REG.PROV.COLL. N. 00724/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

N. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01497/2016 REG.PROV.COLL. N. 05196/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 Pubblicato il 19/05/2017 N. 01125/2017 REG.PROV.COLL. N. 00711/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01170/2015 REG.PROV.COLL. N. 00288/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

TAR di Bari. Difformità fra il progetto definitivo di un parco eolico e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità

TAR di Bari. Difformità fra il progetto definitivo di un parco eolico e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità TAR di Bari. Difformità fra il progetto definitivo di un parco eolico e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità Nel caso in cui l amministrazione regionale riscontri una difformità fra il progetto

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli