Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
|
|
- Davide Pippi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del 27 marzo concernente la sicurezza dei giocattoli è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 31 capoverso 5 e 43 capoverso 3 dell ordinanza del 23 novembre sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso (ODerr) Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza si applica ai giocattoli ai sensi dell articolo 43 capoverso 1 ODerr. Art. 2 Abrogato Art. 4 Norme tecniche Le norme tecniche elencate nell allegato 4 sono atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza. Art. 7 cpv. 7 7 Se un organismo di valutazione della conformità rifiuta di rilasciare un certificato di prova del campione, deve comunicarlo al richiedente indicando i motivi del rifiuto. Allo stesso tempo informa del rifiuto e dei motivi l Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la competente autorità di esecuzione. 1 RS RS ; RU
2 Titolo precedente l art. 8a: Sezione 2a: Adeguamento degli allegati Art. 8a 1 L UFSP adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. 2 Nel menzionare le norme tecniche di cui all allegato 4, per quanto possibile l UFSP designa norme armonizzate a livello internazionale. II 1 Il titolo dell allegato 1 è modificato come segue: Prodotti che non valgono come giocattoli ai sensi dell articolo 43 capoverso 1 ODerr 2 Gli allegati 2 e 3 sono modificati conformemente alla versione qui annessa. 3 Alla presente ordinanza è aggiunto il nuovo allegato 4 conformemente alla versione qui annessa. III La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio novembre 2005 Dipartimento federale dell interno: Pascal Couchepin 6586
3 Requisiti essenziali di sicurezza per giocattoli Allegato 2 (art. 3 e 7 cpv. 1, 4 e 6) Cfr. II. 3 lett. c ed f 3. Proprietà chimiche c. L UFSP può fornire istruzioni provvisorie alle autorità esecutive cantonali relativamente alle restrizioni applicabili alla tolleranza biologica di altre sostanze, fino alla modifica della presente ordinanza da parte del Dipartimento federale dell interno, nella misura in cui sono necessarie misure immediate per la protezione della salute. Tali istruzioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. f. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi dell articolo 2 capoverso 2 della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno e dell articolo 3 della direttiva 99/45/CE del 31 maggio in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. L UFSP può autorizzare l impiego di maggiori quantità di tali sostanze o preparati, qualora ciò si renda indispensabile al funzionamento di un giocattolo. Esso limita nel tempo l autorizzazione e la pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 3 GU L 196 del 16 agosto 1967, p. 1, modificata l ultima volta dalla direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001 (GU L 225 del 21 agosto 2001, p. 1). Il testo di questa prescrizione può essere consultato presso l Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o richiesto all Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o al Centro d informazione svizzero per norme tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 4 GU L 200 del 30 luglio 1999, p. 1, modificata l ultima volta dalla direttiva 2001/60/CE del 7 agosto 2001 (GU L 226 del 22 agosto 2001, p. 5). Il testo di questa prescrizione può essere consultato presso l Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o richiesto all Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o al Centro d informazione svizzero per norme tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 6587
4 Etichettatura Allegato 3 (art. 3) Cfr. I lett. a a. Sul giocattolo o sul suo imballaggio deve essere apposto in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile il nome e l indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, imballa, riempie o rivende il giocattolo. 6588
5 Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli 5 Allegato 4 (art. 4 e 8a cpv. 2) Numero Titolo Riferimenti Gazzetta Ufficiale CE EN 71-1: ) con emendamenti A1:2001, A2:2002, A4: 2004, Sicurezza dei giocattoli Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche 2005/C 188/02 A5:2000, A6:2002, A7:2002, A8: ), A10: 2004 e A11: I punti 4.6 e 8.14 della EN 71-1:1998, per quanto riguarda il periodo di /L 63/27 ore durante il quale un giocattolo deve essere immerso in un recipiente con acqua, non coprono tutti i rischi inerenti a giocattoli e parti di giocattoli fabbricati con materiali espansibili. La norma non attribuisce più in merito una presunzione di conformità (decisione della Commissione dell Unione europea del 9 marzo 2005). 2 La norma EN 71-1:1988/A8:2003 riguarda solo i rischi causati da «palline» (che la norma definisce «oggetti sferici, ovoidali o ellissoidali») destinate a essere lanciate, spinte, colpite con un calcio, lasciate cadere o fatte rimbalzare. 2003/C 297/05 I giocattoli contenenti palline che non rientrano nella norma sono soggetti a un certificato di prova del campione prima di essere immessi sul mercato. EN 71-2:2003 Sicurezza dei giocattoli Parte 2: infiammabilità 2005/C 188/02 EN 71-3:1994 Sicurezza dei giocattoli Parte 3: migrazione di 2005/C 188/02 con corrigendum AC:2002, certi elementi emendamento A1:2000 e corrigendum A1:2000/AC:2000 EN 71-4:1990 con emendamenti A1:1998 e A2:2003 EN 71-5:1993 Sicurezza dei giocattoli Parte 4: valigette per esperimenti chimici e attività connesse 2005/C 188/02 Sicurezza dei giocattoli Parte 5: giochi chimici 2005/C 188/02 (set), escluse valigette per esperimenti chimici EN 71-6:1994 Sicurezza dei giocattoli Parte 6: simbolo grafico 2005/C 188/02 per l etichettatura di avvertenze sull età EN 71-7:2002 Sicurezza dei giocattoli Parte 7: pitture a dito - Requisiti e metodi di prova 2005/C 188/02 EN 71-8:2003 Sicurezza dei giocattoli Parte 8: altalene, scivoli 2005/C 188/02 e altri giocattoli simili per uso domestico all aperto e in casa 5 I testi delle presenti norme, escluse quelle elettrotecniche, possono essere ottenuti presso il Centro d informazione svizzero per norme tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, telefono: , fax: , Le norme elettrotecniche sono ottenibili presso: Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE), Vendita norme e stampati, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf; telefono: /66, fax: ;
6 Numero Titolo Riferimenti Gazzetta Ufficiale CE EN 50088:1996 con emendamenti A1:1996, A2:1997 e A3:2002 Sicurezza dei giocattoli elettrici 2005/C 188/
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) 817.044.1 del 27 marzo 2002 (Stato 27 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell interno, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab) Modifica del 22 agosto 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) 817.044.1 del 27 marzo 2002 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell interno, visti gli articoli
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo 2008. Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina:
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 25 novembre 2013
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) 817.044.1 del 27 marzo 2002 (Stato 1 novembre 2008) Il Dipartimento federale dell interno, visti gli articoli 31
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
Dettagli(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 13 ottobre 2010
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 luglio 2003) Il Consiglio
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) 817.044.1 del 27 marzo 2002 (Stato 26 luglio 2005) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 27 capoverso
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato
DettagliOrdinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) 910.12 del 28 maggio 1997 (Stato
DettagliOrdinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) (Stato: 03.03.2015, ore 16:00) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 numero 3 della legge del 24 giugno 1902 1 sugli impianti
Dettagliordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) 734.26 del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 capoverso 3 della legge del 24 giugno
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) 817.044.1 del 27 marzo 2002 (Stato 21 maggio 2002) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 27 capoverso
DettagliOrdinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili
Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA) Modifica del 13 settembre 2017 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC)
DettagliDirettiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006
L 396/850 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.12.2006 Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente
Dettaglidel 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)
Ordinanza del DFI concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI) del 18 novembre 2015 (Stato
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del... Il Dipartimento federale dell interno (DFI), ordina: I L ordinanza del 15 agosto 2012 1 sui giocattoli
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio
DettagliOrdinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti
Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE) Modifica del 26 novembre 2008 Il Dipartimento federale dell
Dettaglidel 18 novembre 2015 (Stato 27 agosto 2016)
Ordinanza del DFI concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI) del 18 novembre 2015 (Stato
DettagliOrdinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser
Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, OSLa) 814.49 del 28 febbraio
DettagliOrdinanza sui medicamenti per uso veterinario
Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet) Modifica del... Avamprogetto dicembre 2014 ll Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 agosto
DettagliOrdinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici
Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT) 819.11 del 12 giugno 1995 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della
Dettagli(Ordinanza sull immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) del 19 maggio 2010 (Stato 1 ottobre 2010)
Ordinanza concernente l immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull immissione in commercio di prodotti
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue: Art. 5 Valutazione
DettagliOrdinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari
Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari Modifica del 7 marzo 2008 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del... Il Dipartimento federale dell interno (DFI), ordina:
Attenzione: [QR Code] questa[signature] versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le
Dettaglidel 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)
Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per evitare l introduzione della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) da taluni Stati membri dell Unione europea del 10 aprile 2017 (Stato
DettagliDOCUMENTO DELLA BANCA DATI PUNTOSICURO
DOCUMENTO DELLA BANCA DATI PUNTOSICURO 26/03/2007: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 giugno 99 sulle epizoozie è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 marzo 2014) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
[Signature] [QR Code] Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del... Il Dipartimento federale dell interno (DFI), ordina: I L ordinanza del 15
DettagliOrdinanza del DFI concernente i generatori aerosol
Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol 817.023.61 del 23 novembre 2005 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 31 capoverso 5 e 45 capoverso
DettagliOrdinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate
Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate del 23 novembre 2005 (Stato 27 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 22 capoverso 4,
Dettaglidel 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.
Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per evitare l introduzione della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) da taluni Stati membri dell Unione europea del 10 aprile 2017 L Ufficio
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliOrdinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD) del 31 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Dettagli(Ordinanza sull immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)
Ordinanza concernente l immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull immissione in commercio di prodotti
DettagliGazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag
Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a
DettagliOrdinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser
Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, OSLa) 814.49 del 28 febbraio
DettagliOrdinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale, ODPI) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliVENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS )
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione dei consumatori Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui
DettagliOrdinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) del 25 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza
DettagliOrdinanza 1 concernente le imprese di manutenzione d aeromobili
Ordinanza 1 concernente le imprese di manutenzione d aeromobili (OJAR-145) 1 748.127.3 del 20 ottobre 1995 (Stato 6 aprile 2004) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle
DettagliOggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e i requisiti tecnici per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (ORTV 3) del 1 mm
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) 734.6 del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 capoverso 3 della legge del 4 giugno 190 1 sugli impianti elettrici (LIE), in
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica
DettagliOrdinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) Modifica del 1 febbraio 2017 Il Dipartimento federale dell interno (DFI)
DettagliProposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell Unione europea, in sede di Comitato misto
Dettagli(Atti legislativi) DIRETTIVE
16.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 334/1 I (Atti legislativi) DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche
DettagliOrdinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)
Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Modifica del 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 16 dicembre 1985 1 è modificata come segue : Art. 3 cpv. 2 lett. c 2 Per i
DettagliOrdinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)
Ordinanza sull approntamento delle prove d origine 632.411.3 del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle dogane 1
DettagliOrdinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 28 giugno
DettagliPROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.05 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 giugno 995 concernente le esigenze tecniche per
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE
L 302/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 19.11.2005 REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell uso di alcuni derivati epossidici in materiali
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza del DFI sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale (Ordinanza sui requisiti igienici, ORI) Modifica del 15
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 1 settembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 è modificata come segue:
DettagliPROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO DEI FUOCHI D ARTIFICIO DELLE CATEGORIE F1, F2 E F3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO (PROCEDURA DI CONFORMITÀ
DettagliOrdinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso
DettagliNorme tecniche per protezione personale 1
Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) Norme tecniche per protezione personale 1 Visto l articolo 4a della legge federale del 19 marzo 1976 (modificata il
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2010)
DettagliOrdinanza dell USAV sull importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone
Ordinanza dell USAV sull importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone del 28 gennaio 2016 L Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. Decreto 5 marzo 2007 (GU 21 marzo 2007, n. 67)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Decreto 5 marzo 2007 (GU 21 marzo 2007, n. 67) Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica
Dettagli(Ordinanza sull immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)
Ordinanza concernente l immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull immissione in commercio di prodotti
Dettaglidel... Oggetto e campo d applicazione attive e degli additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale.
Ordinanza del DFI concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di (ODOA) del... Il Dipartimento federale dell interno
DettagliOrdinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno
Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 11 della legge federale del 5 ottobre 1990 1 sull informazione dei consumatori
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE
28.3.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 90/71 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi
DettagliOrdinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno 1999 1 sugli ascensori è modificata
Dettagli(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
10.3.98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 71/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DIRETTIVA 98/11/CE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1998 che stabilisce
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli
Dettaglidel 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) 741.414
Dettagli1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:
DECRETO MINISTERIALE 3 LUGLIO 2003, N. 194 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e il ministro della salute REGOLAMENTO CONCERNENTE
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) 916.344 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso
Dettagli