NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA: PRIMI CHIARIMENTI
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- Filiberto Chiesa
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1 Circolare N. 02 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 12 gennaio 2010 NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA: PRIMI CHIARIMENTI Come noto, dal 1 gennaio 2010 l utilizzo in compensazione del credito annuale IVA nel modello F24, per importi superiori a , può essere eseguita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione annuale. Inoltre, l utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a annui, richiede l apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito. Esaminiamo i primi chiarimenti rilasciati dall Agenzia delle Entrate. LA NUOVA DISCIPLINA PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, l art. 10, DL 78/2009 (c.d. Manovra d Estate ), ha introdotto importanti modifiche alle regole per la compensazione del credito IVA annuale ed infrannuale (si veda la circolare n. 65/2009). In particolare, il nuovo dettato normativo, in vigore dal 1 gennaio 2010, distingue tre tipologie di compensazioni IVA: 1) compensazioni per importi sino a , per le quali non è previsto alcun particolare adempimento, la compensazione può quindi essere effettuata dal 1 gennaio 2010; 2) compensazioni per importi superiori a e fino a : il credito IVA può essere utilizzato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o istanza infrannuale) da cui emerge il credito stesso; 3) compensazioni per importi superiori a : il credito IVA può essere utilizzato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito stesso, munita del visto di conformità o, in alternativa per le società soggette al controllo contabile, della sottoscrizione da parte del revisore contabile. Attenzione, tali nuove regole interessano esclusivamente le c.d. compensazioni orizzontali del credito IVA annuale/infrannuale. Ne deriva che le compensazioni verticali in sede di liquidazione IVA periodica, come pure le compensazioni in mod. F24 tra altri tributi/contributi, non sono interessate dalle limitazioni in commento. Nello scorso mese di dicembre, l Agenzia delle Entrate è finalmente intervenuta in materia fornendo i primi chiarimenti relativamente al canale telematico sul quale viaggeranno i mod. F24 con crediti IVA di importo superiore a nonché, sulle modalità per il rilascio del visto di conformità. Permangono, tuttavia, parecchi dubbi circa le modalità tecniche di funzionamento della nuova disciplina. In particolare, resta da comprendere: l individuazione dei crediti IVA oggetto di monitoraggio (se sono quelli prodotti dal 2009 in avanti oppure anche quelli residui del 2008); la corretta quantificazione del superamento delle soglie di / (ossia, se tali soglie si riferiscano al credito complessivo annuo o all importo parziale da utilizzare in compensazione). RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 5
2 Considerato l approssimarsi della prima scadenza del 16 gennaio, è auspicabile un tempestivo chiarimento anche su queste materie. In ogni caso, posto che la dichiarazione IVA relativa al 2009 può essere presentata in forma autonoma solo dal prossimo mese di febbraio, fino al 16 marzo 2010 non possono essere effettuate compensazioni esterne di importo superiore a , utilizzando il credito IVA I SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA Come indicato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 57/E/2009, il visto di conformità per la compensazione del credito IVA di importo superiore a , può essere apposto dai seguenti soggetti in possesso di determinati requisiti e che hanno effettuato la specifica comunicazione preventiva alla DRE competente: dottore commercialista; esperto contabile; consulente del lavoro; perito/esperto tributario iscritto alla data del nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza, economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; responsabile dell assistenza fiscale di un CAF imprese. abilitato alla trasmissione telematica In alternativa, almeno per le società di capitali soggette al controllo contabile ex art bis, C.C., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione, oltre che del rappresentante legale della società, anche del revisore contabile/società di revisione attestante l esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto ex art. 2, c. 2, DM 164/1999. COMPENSAZIONE CREDITO IVA SUPERIORE A visto di conformità apposto da CAF e professionisti abilitati sottoscrizione revisore contabile LE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA Per poter apporre il visto di conformità ex art. 35, c. 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997 (c.d. visto leggero ), è necessario che le scritture contabili siano tenute, e la dichiarazione sia predisposta, dal professionista che appone il visto. Tali condizioni si intendono comunque soddisfatte anche quando effettuate direttamente dal contribuente ovvero da una società di servizi controllata da uno o più professionisti abilitati, purché le stesse attività siano eseguite sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista abilitato. Se le scritture contabili sono tenute da un soggetto non abilitato (che quindi non può apporre il visto di conformità), il contribuente può comunque rivolgersi ad un CAF imprese o a un professionista abilitato all apposizione del visto. In questo caso, il contribuente dovrà comunque esibire al CAF imprese o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. I CONTROLLI CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 5
3 Con il rilascio del visto di conformità si attesta la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con le risultanze della documentazione, ovvero, la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolarità delle scritture contabili. Pertanto, il controllo (pur senza comportare alcuna valutazione di merito da parte del professionista) implica la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla documentazione. Relativamente all IVA, i controlli riguardano la verifica della corrispondenza tra i dati esposti in dichiarazione annuale con quanto annotato nei registri IVA, nonché la verifica della corrispondenza tra registri IVA e fatture emesse/ricevute. Nella Circolare n. 57/E/2009, l Agenzia delle Entrate indica espressamente alcune ulteriori verifiche da effettuarsi per il rilascio del visto di conformità afferente l utilizzo in compensazione del credito IVA annuale superiore ad : 1) controllo della corrispondenza del codice attività indicato in dichiarazione annuale IVA con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO 2007; 2) controlli documentali volti ad analizzate la formazione del credito IVA, ossia, le circostanze che hanno determinato la formazione del credito IVA (ad esempio, presenza di operazioni non imponibili IVA, acquisto di beni ammortizzabili, ecc.); 3) controlli documentali circa l entità del credito IVA da utilizzare in compensazione. Quando il credito IVA si attesta su importi inferiori al volume d affari del contribuente, il controllo può essere limitato alle fatture di acquisto che espongono un IVA che supera il 10% del totale dell imposta detratta nell anno. Così, ad esempio, se l IVA detratta nel 2009 è pari ad devono essere controllate tutte le fatture con imposta superiore a Invece, in presenza di un credito IVA pari o superiore al volume d affari, è necessario effettuare l integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Per quanto riguarda il credito IVA formatosi in anni precedenti, il controllo dello stesso è limitato alla verifica dell esposizione del credito nella relativa dichiarazione. IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA Nella pratica, il rilascio del visto di conformità avviene mediante: 1) l indicazione del codice fiscale; 2) l apposizione della firma del responsabile fiscale del CAF imprese/professionista negli appositi spazi presenti nel frontespizio della dichiarazione IVA annuale. Per i soggetti che effettuano il controllo contabile, l attestazione dell effettuazione dei controlli di conformità è attuata con la sottoscrizione della dichiarazione annuale e l indicazione del codice fiscale. L OBBLIGO DI UTILIZZO DEL CANALE TELEMATICO Al fine di consentire agli Uffici finanziari il monitoraggio degli utilizzi in compensazione, il DL 78/2009, prevede inoltre che le compensazioni per importi superiori a debbano essere CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 5
4 effettuate utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. Con Provvedimento , l Agenzia delle Entrate fornisce le modalità da seguire ed i relativi termini per poter utilizzare il credito IVA nel mod. F24. In particolare, viene stabilito che per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale/infrannuale di importo superiore a annui, è obbligatorio utilizzare i seguenti canali telematici: Entratel o Fisconline, se l invio è eseguito direttamente dal contribuente; Entratel, se l invio è eseguito da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Qualora l invio telematico del mod. F24 venga eseguito da un intermediario abilitato, è altresì previsto che l addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell intermediario, in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 21 giugno Differentemente, la compensazione in mod. F24 del credito IVA annuale/trimestrale per importi fino a può essere eseguita utilizzando i servizi di home banking o remote banking. COMPENSAZIONE CREDITO IVA > EFFETTUATA DAL CONTRIBUENTE: INCARICO INTERMEDIARIO ABILITATO: ENTRATEL O FISCONLINE ENTRATEL COMPENSAZIONE CREDITO IVA HOME BANKING REMOTE BANKING ENTRATEL FISCONLINE Il mod. F24 telematico deve quindi essere trasmesso dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell istanza trimestrale), da cui emerge il credito stesso. Considerato che l art. 10, DL 78/2009, concede l utilizzo del credito solo a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione/istanza infrannuale, tale discrasia tra il dettato normativo e l intervento di prassi richiede un opportuno chiarimento. I modelli trasmessi all Amministrazione finanziaria saranno sottoposti ad alcuni controlli preventivi volti a verificare la correttezza formale della compensazione (avvenuta presentazione della dichiarazione annuale), nonché la sussistenza del credito IVA utilizzato. Le deleghe che non supereranno tali controlli potranno essere scartate dal sistema. Le motivazioni dell eventuale scarto del mod. F24 presentato saranno contenute nella relativa ricevuta telematica rilasciata dal sistema informativo dell Anagrafe tributaria. Le informazioni relative ai crediti IVA (importo risultante dalla dichiarazione, compensazioni effettuate, ammontare del credito disponibile) saranno quindi rese disponibili nel c.d. Cassetto fiscale telematico. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO IN CAPO AL QUALE E MATURATO IL CREDITO IVA Con Risoluzione n. 286/E/2009, l Agenzia delle Entrate ha istituito i codici identificativi da indicare nel mod. F24, quando l utilizzatore del credito IVA è diverso dal soggetto in capo al quale il credito è maturato (si pensi al consolidato o alle incorporazioni). Si tratta, in particolare, dei codici: CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 5
5 61 - Soggetto aderente al consolidato, va utilizzato dal soggetto consolidante che utilizza in compensazione, per il versamento dell IRES determinata nel modello CNM, il credito d imposta ceduto da una società aderente al consolidato; 62 - Soggetto diverso dal fruitore del credito, va utilizzato in tutti gli altri casi in cui il soggetto in capo al quale è maturato il credito IVA è diverso dall utilizzatore. Il codice identificativo deve essere indicato nel mod. F24, sezione Contribuente, campo codice identificativo. Nel campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare va altresì indicato il codice fiscale del soggetto cui il credito si riferisce. Come indicato nel Provvedimento , l utilizzo in compensazione di crediti IVA di importo superiore a maturati in capo ad altri soggetti richiede la presentazione della relativa dichiarazione/istanza anche se l importo del credito emergente dalla singola dichiarazione/istanza risulta inferiore alla soglia di Tali codici identificativi devono essere utilizzati in tutti i casi di compensazione di qualsiasi credito tributario, effettuati da soggetti diversi da quelli a cui si riferiscono CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 5
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