(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
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1 Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 66a capoverso 3 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge, LAMal), ordina: Art. 1 Scopo e campo d applicazione La presente ordinanza regola: a. 3 la riduzione dei premi nell assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie per assicurati di modeste condizioni economiche residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e beneficiari di una rendita svizzera nonché per i loro familiari assicurati; b. il versamento dei sussidi federali previsti per il finanziamento della riduzione dei premi giusta la lettera a. Art. 2 Organo esecutivo L Istituzione comune applica la riduzione dei premi ai sensi dell articolo 1 lettera a. Art. 3 Diritto ed importo delle riduzioni dei premi 1 Hanno diritto a una riduzione dei premi gli assicurati beneficiari di rendite ed i loro familiari assicurati, se i premi medi giusta l articolo 7 eccedono il 6 per cento del reddito determinante secondo l articolo 6. 2 Quale riduzione dei premi è versato l ammontare della differenza tra i premi medi e il 6 per cento del reddito determinante, ma al massimo il premio effettivamente dovuto dal beneficiario della rendita. 4 3 Non hanno diritto alla riduzione dei premi i beneficiari di rendite la cui sostanza netta supera franchi, rispettivamente franchi in caso di famiglie con figli. I versamenti di capitale delle casse pensioni e di altri istituti di previdenza RU Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 mag (RU ). 2 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 mag (RU ). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1 gen
2 Assicurazione contro le malattie vanno dedotti dalla sostanza computabile e addizionati al reddito conformemente all articolo 4 capoverso 2. Nel caso delle famiglie si prende in considerazione la totalità delle sostanze nette dei membri che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. 5 4 Per la sostanza netta, la situazione familiare e lo Stato di residenza è determinante la situazione al 1 gennaio dell anno per il quale è stata chiesta la riduzione dei premi. Se la richiesta è inoltrata ad anno iniziato, sono determinanti la sostanza netta, la situazione familiare e lo Stato di residenza alla nascita del diritto alla riduzione dei premi. 5 Per il reddito computabile ai sensi dell articolo 4 sono determinanti le entrate che saranno presumibilmente ottenute nell anno per cui si chiede la riduzione dei premi. Art. 4 Reddito computabile 1 Sono considerate reddito computabile le seguenti entrate: a. 6 la totalità dei redditi conseguiti sotto forma di rendite; b. i contributi di mantenimento; c. i redditi patrimoniali a favore dei beneficiari di rendite; d. 7 i redditi del lavoro. 2 Se invece di una rendita, è versata una liquidazione in capitale della previdenza professionale, l importo della rendita corrispondente a tale liquidazione deve essere conteggiato come reddito conseguito sotto forma di rendita. Questa rendita è calcolata in percentuale alla liquidazione in capitale, tenendo presente che è determinante l importo del capitale lordo. L Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) determina le percentuali in funzione dell età dell assicurato al momento dell attribuzione del capitale. L UFSP prende in considerazione il tasso di conversione applicabile conformemente all articolo 14 della legge federale del 25 giugno sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità e l articolo 17 dell ordinanza del 18 aprile sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. I redditi prodotti dalla liquidazione in capitale non sono conteggiati quali redditi patrimoniali secondo il capoverso 1 lettera c. La liquidazione in capitale viene computata soltanto nella misura in cui è ancora presente sotto forma di sostanza Il reddito computabile delle famiglie è calcolato sulla base delle entrate di tutti i membri inclusi nel campo d applicazione della presente ordinanza. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1 gen Introdotta dal n. I dell O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1 gen RS RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1 gen
3 Riduzione dei premi per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della CE, in Islanda o in Norvegia Art. 5 Corsi di conversione La sostanza netta ai sensi dell articolo 3 capoverso 3 e il reddito computabile ai sensi dell articolo 4 vengono convertiti in franchi svizzeri secondo il corso valido al momento della richiesta. Per la conversione è applicabile per analogia l articolo 18 dell ordinanza del 26 maggio concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. Art. 6 Reddito determinante 1 Il reddito determinante si ottiene convertendo il reddito computabile giusta l articolo 4 secondo il potere d acquisto nel Paese di residenza del beneficiario in funzione della differenza tra potere d acquisto in Svizzera e potere d acquisto nel Paese di residenza. 2 Il Dipartimento federale dell interno (Dipartimento) fissa ogni anno il fattore di conversione per ciascuno degli Stati membri della Comunità europea nonché per l Islanda e la Norvegia basandosi sulle statistiche fornite da organizzazioni internazionali. 12 Art Premi medi Al fine di stabilire il diritto a una riduzione dei premi, sono determinanti i premi medi dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fissati ogni anno dal Dipartimento per ogni Stato membro della Comunità europea, per l Islanda e la Norvegia applicabili ai beneficiari di rendite ed i loro familiari assicurati. Art. 8 Richiesta 1 Le richieste di riduzione dei premi vanno inoltrate all Istituzione comune utilizzando l apposito modulo da essa elaborato. 2 Tale modulo va richiesto presso l Istituzione comune o presso le rappresentanze estere competenti. Art. 9 Inizio e rinnovo del diritto 1 Le richieste di riduzione di premi possono essere presentate soltanto per l anno in corso e retroattivamente per tre mesi al massimo. Quale data della richiesta fa stato il primo giorno del mese durante il quale è stato inviato il modulo L Istituzione comune comunica tempestivamente ogni anno ai beneficiari di riduzione dei premi che le richieste devono essere rinnovate entro il 31 marzo. Per l inoltro della richiesta di rinnovo fa stato la data del timbro postale. In caso di inol- 11 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 mag (RU ). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 mag (RU ). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1 gen
4 Assicurazione contro le malattie tro tardivo il diritto inizia il primo giorno del mese durante il quale è stata inviata la richiesta di rinnovo. Art. 10 Obblighi di collaborazione e d informazione 1 I beneficiari di rendite che fanno valere il diritto a una riduzione dei premi devono fornire all Istituzione comune le necessarie informazioni conformi a verità e produrre i documenti giustificativi richiesti. 2 Essi informano immediatamente l Istituzione comune su ogni mutamento della situazione familiare, su ogni cambiamento di Paese di residenza e su ogni modifica duratura delle condizioni economiche. 3 Se del caso, autorizzano le autorità e le istituzioni competenti a fornire informazioni all Istituzione comune. Art. 11 Esame delle richieste 1 L Istituzione comune esamina le richieste inoltrate e si pronuncia sul diritto a una riduzione dei premi. 2 Se necessario, può chiedere ulteriori informazioni al beneficiario o alle autorità e istituzioni competenti e decidere ulteriori accertamenti. Art. 12 Nuovo esame delle richieste Se durante l anno la situazione familiare o il Paese di residenza del beneficiario di una rendita sono cambiati o le sue condizioni economiche hanno subìto modifiche durature, l Istituzione comune procede a un nuovo esame del diritto a una riduzione dei premi. Art. 13 Estinzione del diritto a una riduzione dei premi Il diritto a una riduzione dei premi si estingue l ultimo giorno del mese in cui non ne sono più soddisfatte le condizioni. Art. 14 Versamento delle riduzioni dei premi 1 L Istituzione comune versa all assicuratore l importo annuo delle riduzioni dei premi per ogni beneficiario. 2 Gli articoli 106b 106e dell ordinanza del 27 giugno sull assicurazione malattie si applicano per analogia al versamento delle riduzioni dei premi Non vengono versati importi inferiori a 50 franchi per famiglia e per anno civile RS Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'o del 22 giu. 2011, in vigore dal 1 gen (RU ). 17 Abrogato dal n. II 2 dell'o del 22 giu. 2011, con effetto dal 1 gen (RU ). 4
5 Riduzione dei premi per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della CE, in Islanda o in Norvegia Art. 15 Restituzione I beneficiari o i loro eredi devono restituire le riduzioni dei premi indebitamente ricevute. Art. 16 Versamento dei sussidi federali 1 Su richiesta dell Istituzione comune i sussidi federali necessari per la riduzione dei premi vengono versati dall UFSP 18 entro i limiti dei crediti stanziati. 2 I sussidi federali non utilizzati durante l anno in corso vanno detratti da quelli previsti per l anno successivo. Art. 17 Conteggio e controllo dell impiego dei sussidi federali 1 Gli articoli 5 capoversi 1 e 2 e 6 dell ordinanza del 7 novembre concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie (ORPM) si applicano per analogia al conteggio e al controllo dell impiego dei sussidi federali L apposito modulo va compilato distinguendo i dati dei singoli Stati membri della Comunità europea, dell Islanda e della Norvegia e dei singoli assicuratori. 21 Art. 18 Esecuzione Il Dipartimento ha la facoltà di emanare disposizioni più dettagliate in merito all esecuzione della presente ordinanza. Art Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov sulle pubblicazioni (RS ). 19 RS Nuovo testo giusta l art. 9 cpv. 2 dell O del 7 nov concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie, in vigore dal 1 gen (RU ). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 mag (RU ). 22 Abrogato dal n. IV 53 dell O del 22 ago concernente l aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1 gen (RU ). 5
6 Assicurazione contro le malattie Disposizione finale della modifica del 9 novembre Durante i primi tre mesi dell anno civile a contare dall entrata un vigore del Protocollo del 26 ottobre all Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all Unione europea, al posto dei premi medi di cui all articolo 7 sono determinanti per il calcolo della riduzione dei premi dei beneficiari di rendite e delle loro famiglie che risiedono nei nuovi Stati membri della Comunità europea i premi che superano del 15 per cento i premi più bassi dell assicurazione obbligatoria delle cure mediche applicabili nel singolo nuovo Stato membro della Comunità europea. 23 RU In vigore dal 1 apr FF
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