FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO HELVETIA E DEL GRUPPO NATIONALE SUISSE

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1 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO HELVETIA E DEL GRUPPO NATIONALE SUISSE Deliberazione del 9 dicembre 2010, modificata ed integrata con deliberazioni dell 8 novembre 2011, del 9 aprile 2013, del 10 dicembre 2014 e del 25 maggio 2016 (Testo consolidato). REGOLAMENTO Articolo 1 - Scopo Il presente Regolamento integra e specifica le disposizioni di cui allo Statuto dell Associazione denominata FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO HELVETIA E DEL GRUPPO NATIONALE SUISSE (di seguito il Fondo ). Articolo 2 - Destinatari e requisiti di partecipazione Il Fondo gestisce il trattamento previdenziale complementare dei dipendenti e dirigenti e loro familiari fiscalmente a carico, del gruppo Helvetia e del gruppo Nationale Suisse (di seguito i datori ), previsto dai CCNL in vigore, dai rispettivi Contratti Integrativi Aziendali, precedenti e successive modificazioni, (di seguito fonti collettive ) nonché dalle disposizioni tutte in materia di previdenza complementare. Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali e riconosciuti), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché - solo se conviventi con il contribuente e purché abbiano un reddito non superiore alla misura indicata dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente, i genitori (anche adottivi), i fratelli e le sorelle. L iscritto al Fondo provvederà tramite apposita autocertificazione all attestazione che il familiare che aderisce al Fondo è fiscalmente a suo carico; nella medesima dichiarazione si assumerà altresì l impegno a informare tempestivamente il Fondo qualora venga meno tale requisito. Articolo 3 - Modalità di adesione e informativa preliminare L'adesione al Fondo è volontaria ed è preceduta dalla consegna della documentazione prevista dall Articolo 32 dello Statuto del Fondo. L adesione comporta l integrale accettazione delle disposizioni di cui al suo Statuto e al presente Regolamento e delle successive integrazioni e modifiche. L iscritto è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo, anche ai fini di quanto previsto in materia di contribuzione. Il lavoratore o suo familiare fiscalmente a carico che vuole aderire dovrà inoltrare la domanda al Fondo, utilizzando l apposito modulo di adesione. In caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale così come previsto dal D.lgs. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il decreto ) Pag. 1 di 10

2 l iscritto dovrà fornire al Fondo gli elementi utili per effettuare il trasferimento. L adesione al Fondo si perfeziona tramite: - completa compilazione e sottoscrizione del modulo di adesione; - versamento del primo contributo, o della posizione maturata presso il Fondo di provenienza, sul conto corrente indicato dal Fondo. Dell avvenuta adesione viene data apposita comunicazione all iscritto mediante lettera di conferma, attestante la data d iscrizione e le indicazioni relative al versamento effettuato. L adesione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo. Ai fini dell adesione al Fondo di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l apposito modulo Modulo di adesione per i familiari fiscalmente a carico del lavoratore aderente (Allegato A al presente Regolamento). Nel caso in cui l adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all adesione del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest ultimo. Nel caso di adesione di soggetto minorenne o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto solo dal lavoratore aderente; qualora si tratti di persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico, ad esso andrà allegata la dichiarazione dell iscritto di cui all ultimo comma del precedente art. 2. Ai familiari fiscalmente a carico, nella loro qualità d iscritti al Fondo si applicano le previsioni statutarie nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione. Articolo 4 - Separatezza amministrativa e contabile Il Fondo si è dotato di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto degli iscritti rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dai datori, nonché la separatezza del patrimonio del Fondo rispetto a quello dei datori e dei suoi clienti. L adempimento di quanto previsto al precedente comma si è concretizzato attraverso specifico incarico a Società specializzata esterna, avendo stipulato con essa analitico contratto. Articolo 5 Responsabile del Fondo Il Consiglio di amministrazione del Fondo nomina, conferendogli i relativi poteri tramite specifica delibera, il Responsabile del Fondo, in capo al quale siano stati accertati il possesso dei requisiti di Pag. 2 di 10

3 onorabilità e professionalità nonché l assenza di cause d ineleggibilità e d incompatibilità previsti dalla normativa vigente. Il Responsabile del Fondo sovrintende all amministrazione e alla gestione del patrimonio del Fondo, anche nell ipotesi di delega di gestione, e in particolare verifica la rispondenza della politica d impiego delle risorse del Fondo alla normativa vigente in materia di fondi pensione nonché ai criteri stabiliti nello Statuto e nel presente Regolamento. In particolare, il Responsabile del Fondo, è incaricato di svolgere le seguenti funzioni: - sovrintendere all amministrazione e alla gestione del patrimonio del Fondo, attuata mediante convenzioni con Imprese di assicurazioni sulla Vita, e in particolare verifica la rispondenza della politica d impiego delle risorse alla normativa vigente in materia di fondi pensione preesistenti nonché a quanto previsto nello Statuto e nel presente Regolamento. - proporre al Consiglio di amministrazione e verificarne altresì l efficacia, l adozione di efficienti procedure organizzative atte a consentire che l attività di controllo sia svolta in autonomia e indipendenza; - curare che siano correttamente tenuti i libri e le scritture contabili del Fondo ; - curare che sia data attuazione alle delibere della Commissione di Vigilanza e alle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti. Il Responsabile del Fondo controlla altresì il rispetto: - delle condizioni previste nei contratti di gestione assicurativa del patrimonio del Fondo ; - delle condizioni relative all erogazione delle rendite; - del contratto di gestione amministrativa e contabile del Fondo. Il Responsabile del Fondo propone al Consiglio di amministrazione del Fondo la risoluzione dei suddetti contratti o la modifica delle condizioni in essi contenute. Il Responsabile del Fondo controlla e sottopone al Presidente del Fondo per l approvazione ovvero per il rigetto: - le richieste di liquidazione della prestazione da parte degli iscritti; - le richieste di anticipazione, riscatto, trasferimento. Il Consiglio di amministrazione s impegna a garantire al Responsabile del Fondo gli strumenti necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e l accesso a tutte le informazioni rilevanti per l esecuzione dei suoi compiti. Articolo 6 - Prestazioni pensionistiche Il Fondo provvede all erogazione delle prestazioni pensionistiche indicate negli articoli 10 e 11 dello statuto entro 120 giorni dalla data della richiesta da parte dell iscritto. L anzianità d iscrizione che l iscritto abbia maturato presso altri fondi pensione o presso forme Pag. 3 di 10

4 pensionistiche individuali, è riconosciuta ai fini dell anzianità maturata all interno del Fondo. Articolo 7 - Erogazione della rendita vitalizia L'iscritto che richiede la prestazione pensionistica complementare, avendone maturato il diritto, deve notificare per iscritto la sua volontà di percepire in tutto o in parte la rendita complementare maturata sulla sua posizione individuale, precisando, qualora opti per la reversibilità della rendita, le generalità e i dati anagrafici del reversionario. E' data facoltà all'iscritto di optare per la prestazione in forma di capitale costituita dal saldo finale della sua posizione, nella misura massima prevista dalla legge vigente al momento dell'entrata in quiescenza. La notifica dell'opzione va inoltrata al Fondo entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In assenza di manifestazione di volontà esplicita, s intende scelta dall'iscritto la prestazione pensionistica in rendita senza reversibilità. La suddetta prestazione viene erogata in rate mensili posticipate con accredito a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato dall'iscritto o, in assenza di tale indicazione, su quello noto al Fondo. In caso di opzione nei limiti di legge, per la prestazione in forma di capitale, l'importo dovuto, al netto delle ritenute fiscali obbligatorie, sarà accreditato, a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato dall'iscritto o, in assenza, su quello noto al Fondo, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell iscritto. L iscritto, in luogo di una rendita vitalizia da corrispondersi per tutta la durata della sua vita, può chiedere al Fondo che gli venga attribuita: - una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore degli eredi o dei diversi beneficiari designati dall iscritto medesimo; - oppure una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con eventuale designazione del beneficiario da indicarsi tra i predetti soggetti, e successivamente vitalizia. All'iscritto verrà erogata una rendita in base ai valori di conversione e alle condizioni operanti al momento della richiesta della prestazione. L erogazione della rendita avverrà tramite Compagnia di Assicurazione. La prestazione assicurata sarà rivalutabile in funzione dei redditi della gestione di riferimento con un aliquota di partecipazione ai rendimenti non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, tra la misura di rivalutazione e il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche. Sarà prevista una garanzia di tasso d interesse in linea con le migliori condizioni di mercato praticate dalla Compagnia, compatibilmente con la normativa vigente. Pag. 4 di 10

5 Articolo 8 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale L iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare allo stesso la scelta tra una delle opzioni previste all art. 12 dello Statuto. Il Fondo provvede nel più breve tempo possibile e comunque entro 120 giorni dalla richiesta. Articolo 9 - Morte dell iscritto In caso di premorienza dell'iscritto, le disponibilità nette risultanti sulla posizione individuale saranno liquidate, nei limiti disposti dalla legge, agli aventi diritto. L'importo, o gli importi relativi, dovranno essere liquidati, al netto delle trattenute fiscali obbligatorie, entro 120 giorni dalla data di presentazione al Fondo della documentazione richiesta. La posizione individuale riscattata dai soggetti aventi diritto non è soggetta ad alcuna penalità. Articolo 10 - Anticipazioni Ai fini dell anzianità necessaria per esercitare il diritto all anticipazione delle prestazioni ai sensi e per gli effetti di cui all art.13 dello Statuto, sono considerati utili tutti i periodi di adesione a forme pensionistiche complementari in precedenza maturati. La domanda di anticipazione, va inoltrata in forma scritta al Fondo corredata della documentazione necessaria e sarà sottoposta a valutazione e approvazione del Responsabile e del Presidente del Fondo. La decisione sull accoglimento o il rifiuto della richiesta di anticipazione dovrà essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presentazione. In caso di accettazione, l'importo dovuto, al netto delle ritenute fiscali obbligatorie, sarà accreditato a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato dall'iscritto o, in assenza di tale indicazione, su quello noto al Fondo, entro 120 (centoventi) giorni dalla data della presentazione della richiesta. Non sono comunque accolte richieste di anticipazione che non siano comprovate nel loro diritto di accoglimento da documentazione debitamente firmata e adeguata a comprovare con ragionevole certezza la legittimità della richiesta. Non potranno altresì venire accolte richieste di anticipazione relativamente a spese immobiliari quali ristrutturazioni o mutui anche se in corso qualora iniziati oltre i 18 mesi antecedenti la richiesta. Pag. 5 di 10

6 Articolo 11 - Contribuzione al Fondo 1 I contributi ordinari al Fondo, indicati come obbligatori a carico delle parti nelle fonti collettive, sono dovuti con cadenza mensile e vanno accreditati entro il decimo giorno del mese successivo a quello di erogazione degli emolumenti. I contributi a carico degli iscritti vengono trattenuti direttamente in sede di liquidazione delle competenze periodiche. L ammontare della contribuzione al Fondo viene stabilita dalle fonti collettive e a esse si farà tempo per tempo riferimento. Gli iscritti possono effettuare versamenti volontari in aggiunta a quelli ordinari. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, si farà riferimento a tutto quanto stabilito tempo per tempo dalle fonti collettive. La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita in cifra fissa dal lavoratore cui è a carico il soggetto interessato. Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi per il familiare fiscalmente a carico dovrà compilare e far pervenire al Fondo l apposito modulo Contribuzione per i familiari fiscalmente a carico (Allegato B al presente Regolamento), indicando l importo del contributo; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà a effettuare sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico. II familiare fiscalmente a carico maggiorenne e capace, che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi, dovrà compilare l apposito modulo. Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste nei precedenti commi. Articolo 11 bis Contribuzione al Fondo 2 Con riferimento all'art. 8, comma 8, dello Statuto, analoga facoltà di proseguire la contribuzione al Fondo è consentita all'iscritto il cui rapporto di lavoro dipendente sia cessato per contestuale ammissione a prestazioni o assegni di "accompagnamento alla pensione", secondo le disposizioni normative in materia tempo per tempo vigenti quali ad esempio: prestazioni straordinarie del "Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza" di cui al 1 Deliberazione del 10 dicembre Eliminazione del testo "I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia e del Gruppo Nationale Suisse, ubicato presso Banca Popolare di Milano SCRL Via G.B. Cassinis, 15 Milano, IBAN IT 15 I Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data e all indicazione della Banca che lo ha disposto, la seguente causale CTRBFISC seguita dal codice fiscale, cognome e dal nome del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale è eseguito il versamento e dal codice fiscale, dal cognome e dal nome del lavoratore aderente, rispettando l ordine qui indicato. Copia dell'ordine di bonifico effettuato andrà spedita al Fondo." 2 Deliberazione del 25 maggio Pag. 6 di 10

7 D.I. n del 17/1/2014, prestazioni previste dall'art. 4, commi da 1 a 7-ter della legge 28/6/2012 n. 92. Anche nella sopraindicata fattispecie vale la condizione di iscrizione al Fondo da almeno un anno rispetto alla data di cessazione dal rapporto di lavoro. Articolo 12 - Investimento del patrimonio Il patrimonio del Fondo è destinato all erogazione delle prestazioni pensionistiche agli iscritti e non può essere distratto da tale fine. La gestione del patrimonio del Fondo deve avere lo scopo primario di garantire all iscritto una rivalutazione minima annuale. Il Fondo provvederà a stipulare con compagnie di assicurazione vita, corrispondendo i relativi versamenti, le convenzioni assicurative necessarie a conseguire le prestazioni previdenziali complementari; le Compagnie di assicurazione vita chiamate alla gestione del patrimonio devono gestirlo ai sensi e per gli effetti di cui al Ramo I d.lgs. 209/2005 art 2, comma 1 e successive modifiche o integrazioni. L investimento delle risorse del Fondo dovrà comunque essere effettuato: - nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti dalla normativa vigente, in quanto applicabile ai fondi pensione preesistenti e in quanto compatibile con la presente tipologia di fondo pensione, - nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l esclusivo interesse degli iscritti. Il Fondo è articolato in tre comparti d investimento, restando in facoltà del Fondo di prevederne in futuro un numero diverso, previa modifica statutaria e regolamentare. I tre comparti sono istituiti in considerazione delle diverse tipologie d iscritti facenti parte di due distinti gruppi assicurativi (gruppo Helvetia e gruppo Nationale Suisse) e considerando altresì che, nel gruppo Nationale Suisse, vengono mantenuti - cosi come stabilito nelle rispettive fonti istitutive - differenti trattamenti fra dipendenti e dirigenti. I comparti sono i seguenti: comparto H comparto N 1 comparto N 2 Tutti i comparti prevedono la garanzia di restituzione del capitale e la garanzia di un rendimento minimo annuo. Le caratteristiche di ciascun comparto sono definite nello Statuto del Fondo. Pag. 7 di 10

8 Articolo 13 - Misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti Dell avvenuta adesione al Fondo viene data apposita comunicazione all iscritto mediante lettera di conferma, attestante la data d iscrizione e le indicazioni relative al versamento effettuato. In conformità alle disposizioni della Covip, viene inviata all iscritto una comunicazione periodica con cadenza almeno annuale contenente informazioni dettagliate sulla sua posizione individuale e sui risultati di gestione del Fondo. In particolare il Fondo è tenuto a comunicare agli iscritti, non oltre gli otto giorni antecedenti l Assemblea annuale, le seguenti comunicazioni: a) tasso di rendimento del Fondo ; b) la situazione contabile; c) aliquota di retrocessione del tasso di rendimento; d) la situazione annuale della posizione individuale di ciascun partecipante. Tutte le comunicazioni tra il Fondo e gli iscritti, previste nello Statuto e dal presente Regolamento, sono effettuate a uno dei seguenti indirizzi: a) al domicilio; b) all indirizzo ; c) al numero di fax; d) alla sede; che risultano dalla specifica segnalazione che la parte interessata fa all altra parte. In mancanza della specifica segnalazione di cui sopra le comunicazioni s intenderanno correttamente effettuate se così eseguite: a) per gli aderenti lavoratori, sul posto di lavoro tramite rete informatica aziendale, e per i familiari fiscalmente a carico presso il domicilio; b) per i datori, alla sede presso l ufficio del personale. Resta fermo che, ogni qualvolta l iscritto invierà richiesta scritta su aspetti relativi alla propria posizione, o relativi all esercizio di un suo diritto previsto in Statuto o nel presente Regolamento, dovrà ricevere da parte del Fondo preciso riscontro scritto entro 90 giorni fatto salvo un diverso limite temporale eventualmente previsto nello Statuto o nel presente Regolamento per la specifica materia oggetto della richiesta. Quanto previsto nel precedente comma potrà trovare adempimento qualora operativo - anche tramite l apposito sito web del Fondo. Pag. 8 di 10

9 Articolo 14 - Modifiche del regolamento Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Fondo senza necessità di successiva delibera assembleare. Il Consiglio d Amministrazione delibera ai sensi e agli effetti di cui all art. 19 e 20 dello Statuto. 3 Articolo 15 - Perdita della qualifica di familiare fiscalmente a carico Nel caso in cui il familiare perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, non potrà più mantenere l adesione presso il Fondo e la sua posizione dovrà essere liquidata o trasferita presso altro fondo pensione. Articolo 16 - Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte del lavoratore a cui è fiscalmente a carico il familiare interessato Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il familiare interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo, ma conservi la propria posizione individuale, il medesimo può versare in favore del soggetto fiscalmente a carico i contributi di cui all articolo 8. Nell ipotesi in cui il lavoratore aderente, cui è fiscalmente a carico il familiare interessato, perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la propria posizione individuale, anche il familiare fiscalmente a carico non potrà più mantenere la propria adesione al Fondo. Articolo 17 - Personale e spese di amministrazione I datori si fanno carico delle spese e dell organizzazione del Fondo. In particolare, i costi generali verranno suddivisi facendo riferimento al numero di iscritti risultante al 1 gennaio dell esercizio considerato. Art. 18 Disciplina del procedimento decisionale in merito all attività del Fondo Ogni soggetto interessato dal presente Regolamento dovrà svolgere le proprie funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia, da una parte per garantire il buon andamento del Fondo e dall'altra parte per prevenire eventuali danni al Fondo stesso e ai suoi iscritti. 2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l amministrazione ordinaria e straordinaria del Fondo, ai sensi dell art. 19 dello Statuto. 3. In conformità con quanto previsto dal citato articolo 19, per l esecuzione delle proprie attribuzioni e per la gestione del Fondo, il Consiglio può, tra l altro, delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i 3 Deliberazione del 9 aprile Sostituisce Il Consiglio d Amministrazione dovrà riunirsi nella totalità dei componenti e le modifiche dovranno essere votate da almeno i tre quarti dei componenti stessi. Pag. 9 di 10

10 limiti della delega e fatti salvi i limiti di legge e di statuto per le materie ad esso riservate, a uno o più dei suoi membri, conferendo a essi la facoltà di nominare e di revocare institori e procuratori, determinandone i poteri. Norme finali. Il presente Regolamento nonché le sue eventuali future modifiche sarà portato a conoscenza degli iscritti entro 30 giorni dalla sua approvazione. 4 Introdotto con deliberazione dell 8 novembre 2011 Pag. 10 di 10

11 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO HELVETIA E DEL GRUPPO NATIONALE SUISSE Allegato A al Regolamento DOMANDA DI ISCRIZIONE/ADESIONE per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore aderente DATI DEL LAVORATORE ADERENTE Cognome Nome Sesso M F nato/a a Prov il CODICE FISCALE DICHIARA di iscrivere al Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia e del Gruppo Nationale Suisse, in qualità di soggetto fiscalmente a proprio carico, il proprio: coniuge figlio minorenne genitore convivente altro (specificare) DATI DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE ADERENTE Cognome Nome Sesso M F nato/a a Prov il Residente a Via N. cap Prov. Telefono CODICE FISCALE Il contributo che il lavoratore aderente sceglie di versare per il soggetto fiscalmente a proprio carico deve essere indicato nel modulo Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico 1. l sottoscritti SI IMPEGNANO, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della posizione previdenziale costituita presso il Fondo. DICHIARANO sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero. Prendono visione dell informativa allegata in materia di protezione dei dati personali (vedi retro), ACCONSENTONO al trattamento dei dati personali e comuni e sensibili connessi alla presente iscrizione/adesione nonché alla loro comunicazione ed al loro trattamento funzionale all'esercizio dell'attività previdenziale complementare. DATA. / / Firma del lavoratore aderente.... DATA / / Firma del soggetto fiscalmente a carico* Data di compilazione /../.. Firma del soggetto fiscalmente a carico* :.. * del soggetto che risulta fiscalmente a carico dell'aderente (se maggiorenne) * se minorenne di chi esercita sul medesimo la potestà genitoriale ovvero di chi ne ha la tutela. Firma del lavoratore aderente:.. La presente domanda di iscrizione/adesione è composta di n. 3 copie. L originale per il Fondo, la seconda copia per il soggetto fiscalmente a carico del lavoratore aderente e la terza per quest ultimo. 1 La misura della contribuzione è liberamente determinabile; tuttavia, in base alle disposizioni fiscali attualmente vigenti in materia di previdenza complementare i contributi versati ad una forma pensionistica complementare sono deducibili nel limite massimo di 5.164,57 annui. Con riferimento alle contribuzioni versate in favore del soggetto fiscalmente a carico, ricordiamo che detti importi dovranno essere dedotti prioritariamente a valere sul reddito annuo del soggetto fiscalmente a carico (se prodotto) e per il residuo potranno essere computati in riduzione del plafond di deducibilità relativo all aderente non ancora saturato attraverso la contribuzione personale di quest ultimo.

12 Allegato A al Regolamento INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N. 196/2003) Ai sensi dell art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice Privacy), il Fondo Pensione FON.TE. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri iscritti: 1. FINALITA DEL TRATTAMENTO La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione FON.TE. (di seguito Fondo Pensione), sono effettuati: per la finalità di corrispondere prestazioni pensionistiche complementari in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto del Fondo Pensione; per la finalità di corrispondere ogni altra prestazione alla quale il Fondo Pensione sia autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo Pensione è soggetto. 2. CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione. L eventuale rifiuto comporterà l inevitabile rigetto della domanda di adesione al Fondo Pensione presentata dall interessato. 3. MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite. 4. COMUNICAZIONE DEI DATI Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali degli iscritti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività. In particolare i soggetti predetti potranno essere costituiti da: istituti bancari incaricati dell attività di custodia e gestione del patrimonio; compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione; società di servizi amministrativi, contabili ed informatici; pubbliche amministrazioni ed organi di vigilanza, quando previsto dalla normativa vigente. I dati personali degli iscritti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati. 5. DIRITTI DELL INTERESSATO L art. 7 del Codice Privacy garantisce all interessato, tra gli altri, i seguenti diritti: ottenere l indicazione dell origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; ottenere l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l attestazione che le operazioni che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali. 6. TITOLARE E RESPONSABILI Titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia e del Gruppo Nationale Suisse, con sede in Via G.B. Cassinis, 21, Milano - Tel Fax ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE/ADESIONE DI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DELL ADERENTE Il modulo di adesione deve essere compilato in stampatello. I dati devono risultare chiari e leggibili. Dovranno altresì essere apposte la data e le firme richieste negli spazi indicati. Per comunicare al Fondo la misura della contribuzione, dovrà essere compilato l apposito modulo Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico. Le modalità operative relative alla contribuzione in favore dei soggetti fiscalmente a carico sono contenute nel Regolamento recante la disciplina dell adesione e della contribuzione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico reperibile presso gli Uffici Amministrativi del Fondo Pensione. Il modello di adesione, una volta compilato e sottoscritto, va inviato a: Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia e del Gruppo Nationale Suisse Via G.B. Cassinis, MILANO Via G. B. Cassinis, Milano (MI) telefono fax FondoPens.helv-nats@gesiass.it fondopens.helv-nats@pec.helvetia.it codice fiscale / partita IVA: Iscritto all'albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - al n. 1566

13 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE Allegato B al Regolamento DEL GRUPPO HELVETIA E DEL GRUPPO NATIONALE SUISSE CONTRIBUZIONE PER I SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DATI DEL LAVORATORE ADERENTE Cognome: Nome: Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita: / / DATI DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO DELL ADERENTE Cognome: Nome: Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita: / / Comune (st. estero) di Provincia: ( ) Telefono: nascita: Indirizzo di residenza: CAP: Comune di residenza: Provincia: ( ) DATI VERSAMENTO Dichiaro di aver effettuato un versamento di Euro, / numeri in lettere con la seguente valuta / / fissa per il beneficiario indicare la data valuta con cui è stato effettuato il bonifico Sul seguente conto corrente intestato a Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia e del Gruppo Nationale Suisse aperto presso UniCredit Banca: CODICE PAESE CIN ABI CAB numero conto IT 79 F IBAN: IT79F Con la seguente causale: CTRBFISC seguita dal codice fiscale, cognome e dal nome del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale è eseguito il versamento e dal codice fiscale, dal cognome e dal nome del lavoratore aderente. Firma lavoratore aderente (per versamenti effettuati da soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace) Firma del soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace N.B. Il presente modulo deve essere spedito in copia al Fondo Pensione all indirizzo: Fondo Pensione per il Personale del Gruppo Helvetia e del Gruppo Nationale Suisse Via G.B. Cassinis, MILANO Via G. B. Cassinis, Milano (MI) telefono fax FondoPens.helv-nats@gesiass.it fondopens.helv-nats@pec.helvetia.it codice fiscale / partita IVA: Iscritto all'albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - al n. 1566

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