MARKT/2094/01 IT Orig. EN COMMERCIO ELETTRONICO E SERVIZI FINANZIARI

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2 Finalità del documento Il presente documento fa il punto della situazione in materia di commercio elettronico e servizi finanziari, riservando particolare attenzione agli aspetti relativi al settore assicurativo. Il comitato delle assicurazioni (CA) è invitato ad esprimere un primo parere. Si propone di costituire un sottogruppo incaricato di esaminare nel dettaglio le questioni che verranno sollevate e di presentare al CA una relazione contenente raccomandazioni. Domande ai membri del CA: 1. I membri del comitato delle assicurazioni ritengono che siano stati identificati gli elementi salienti riguardanti le barriere normative che ostacolano la prestazione transfrontaliera di servizi di assicurazione su Internet? 2. I membri del comitato delle assicurazioni convengono che è indispensabile prendere in esame i settori per i quali è richiesta una maggiore convergenza delle regole contrattuali e non contrattuali? 3. I membri del comitato delle assicurazioni sono favorevoli alla costituzione di un sottogruppo tecnico incaricato di esaminare le diverse questioni che saranno sollevate? 2

3 1. COMMERCIO ELETTRONICO E SERVIZI FINANZIARI La direttiva sul commercio elettronico, adottata nel giugno 2000 (2000/31/CE), definisce il quadro giuridico che regolamenta l'offerta di servizi della società dell'informazione nel mercato interno. La direttiva stabilisce che questi servizi possono essere liberamente commercializzati nell'insieme dell'unione europea se sono conformi alla legislazione del loro Stato membro di origine (regime del paese di origine). Per via della loro natura contrattuale, i servizi finanziari si prestano particolarmente ad essere commercializzati su Internet. Tuttavia, a causa del loro carattere altamente regolamentato, l'applicazione della direttiva sul commercio elettronico pone un certo numero di problemi. Pertanto sono state ammesse deroghe all'applicazione del regime del paese di origine previsto dalla direttiva per quanto riguarda in particolare le obbligazioni contrattuali nei contratti conclusi dai consumatori, la pubblicità degli OICVM 1 e talune regole nel settore assicurativo. Nessun'altra deroga è stata prevista per altri servizi finanziari specifici. Per far fronte a questi problemi e ad un certo numero di altre difficoltà, la Commissione europea ha pubblicato nel febbraio 2001 una comunicazione sul commercio elettronico e i servizi finanziari - COM(2001)66 def. - nella quale propone la strategia da seguire per attuare entro il 2005 un mercato interno dei servizi finanziari al dettaglio. La predetta comunicazione sottolinea la necessità di dotarsi di una politica chiara e coerente per quanto riguarda la commercializzazione transfrontaliera dei servizi finanziari. La strategia proposta si articola attorno agli assi seguenti: a) partire dall'impostazione definita dalla direttiva per istituire un mercato interno pienamente funzionante nel settore dei servizi finanziari; b) assicurare la coerenza tra la legislazione in materia di servizi finanziari e la direttiva sul commercio elettronico; c) assicurare la coerenza fra le norme applicabili alla prestazione di servizi finanziari on-line e off-line (ovvero con modalità tradizionali); d) esaminare come applicare la clausola del mercato interno nei settori nei quali le normative nazionali presentano significative divergenze. Questo approccio è stato approvato dal Consiglio ECOFIN 2 e dal Parlamento europeo Articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 85/611/CEE, GU L 375 del 31/12/1985, pag. 3. Questa deroga per gli OICVM è dovuta al fatto che l'interpretazione dell'articolo 44, paragrafo 2 rischiava di dare luogo a conflitti con la direttiva sul commercio elettronico. Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 7 maggio Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione intitolata "Commercio elettronico e servizi finanziari" del 4/10/2001, A5-0301/

4 Per il raggiungimento di questi obiettivi devono essere intrapresi lavori in parecchi settori. In particolare: a breve termine la Commissione fornirà orientamenti agli Stati membri per valutare la proporzionalità dei provvedimenti nazionali adottati nei confronti dei prestatori di servizi finanziari "entranti" sulla base dell'articolo 3, paragrafo 4 4 della direttiva sul commercio elettronico. Questa attività di orientamento ("guidance") sarà probabilmente limitata nel tempo, in quanto a medio termine, raggiunto un grado soddisfacente di convergenza tra le regole nazionali di protezione dei consumatori, il ricorso all'articolo 3, paragrafo 4 dovrebbe diventare sempre meno necessario; si dovrà assicurare una maggiore convergenza in un certo numero di settori, in particolare sul piano dell'armonizzazione delle regole di commercializzazione dei servizi finanziari a distanza, delle informazioni dettagliate da fornire a coloro che chiedono prestiti ipotecari, delle regole sul credito al consumo e delle norme di comportamento in materia di prestazione dei servizi di investimento, ma anche in sede di aggiornamento delle direttive assicurative, ecc.; a più lungo termine, per creare le condizioni per l'applicazione integrale del regime del paese di origine con soppressione della deroga riguardante le obbligazioni contrattuali, la Commissione procederà ad un esame delle disposizioni contrattuali applicate nei diversi Stati membri per i servizi finanziari. 4 L'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2000/31/CE recita come segue: "Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione, in presenza delle seguenti condizioni: (a) i provvedimenti sono: (i) necessari per una delle seguenti ragioni: - ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona; - tutela della sanità pubblica, - pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale, - tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori; (ii) relativi a un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto (i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi; (iii) proporzionati a tali obiettivi; (b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, lo Stato membro ha: - chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati; - notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti". 4

5 2. ASSICURAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO La direttiva sul commercio elettronico si applica al settore assicurativo così come a tutti gli altri servizi finanziari. Il fatto che le attività assicurative siano coperte dalla direttiva autorizzerà la conclusione di contratti assicurativi con mezzi elettronici (ad esempio Internet). Gli Stati membri saranno pertanto tenuti a sopprimere le disposizioni in vigore che vietano/ostacolano l'offerta/fornitura di prodotti assicurativi tramite Internet, sia sul mercato nazionale, sia su base transfrontaliera. Inoltre la prestazione di servizi di assicurazione per via elettronica non sarà subordinata ad un'autorizzazione preliminare specifica (se non all'autorizzazione prevista dalle direttive assicurative). Tuttavia la direttiva sul commercio elettronico non si applica integralmente alle attività assicurative. In allegato questa direttiva prevede infatti, per le attività soggette alle direttive assicurative (73/239/CEE e 79/267/CEE), una deroga all'applicazione dell'articolo 3 che prevede la "clausola del mercato interno". Questa deroga riguarda le attività delle imprese di assicurazione e non le attività degli intermediari assicurativi, i quali pertanto sono soggetti - per quanto concerne le loro attività on-line - alla clausola del mercato interno della direttiva sul commercio elettronico. Questa clausola è indispensabile all'economia generale della direttiva. Essa consente ad un prestatore di fornire servizi della società dell'informazione in tutta l'unione sulla base delle regole e della legislazione vigenti nello Stato membro in cui è stabilito. Gli Stati membri possono limitare o impedire l'applicazione di questa clausola ad un servizio, rientrante nel suo campo di applicazione, fornito a partire da un altro Stato membro solo sulla base di un esame caso per caso e rispettando le rigorose condizioni di forma e di sostanza previste dall'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva. 5

6 3. L'IMPATTO SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DELLA DEROGA ALL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA SUL COMMERCIO ELETTRONICO Globalmente, l'impatto della deroga all'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico per quanto riguarda le imprese di assicurazione deve essere analizzato tenendo conto degli elementi seguenti: Condizioni per realizzare attività transfrontaliere di assicurazione per via elettronica; Pubblicità; Diritto contrattuale e Informazioni sul contratto assicurativo da fornire agli assicurati. a) Condizioni per realizzare attività di assicurazione transfrontaliere per via elettronica Un'impresa di assicurazione che desidera realizzare operazioni di assicurazione per via elettronica nel quadro della libera prestazione di servizi nel mercato interno continuerà ad essere soggetta alle disposizioni delle direttive assicurative, riguardanti, ad esempio, la procedura di notifica per la libera prestazione di servizi, il controllo delle condizioni delle polizze, le regole speciali in materia di assicurazione obbligatoria RC per autoveicoli 5 e l'imposizione indiretta gravante sui contratti assicurativi. Inoltre lo Stato membro ospitante potrà esigere che un assicuratore operante su base transfrontaliera proponga solo contratti di assicurazione conformi alle sue regole di "interesse generale" 6. b) Pubblicità In virtù delle direttive assicurative, le imprese di assicurazione possono fare pubblicità ai loro servizi nello Stato membro ospitante, a condizione di rispettare le regole riguardanti la forma e il contenuto della pubblicità che sono state emanate in tale Stato membro per ragioni di "interesse generale" Obbligo di designare un rappresentante incaricato del regolamento dei sinistri nello Stato membro ospitante e di aderire al Bureau di assicurazione del paese ospitante e al suo fondo di garanzia. Direttive 92/49/CEE (articolo 28) e 92/96/CEE (articolo 28). Cfr. articolo 41 delle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE. L'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico stabilisce tuttavia che lo Stato membro ospitante può derogare a questo principio solo per singoli servizi specifici dopo aver esaminato la situazione caso per caso e in presenza di una serie di condizioni sostanziali e formali rigorose previste dall'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva sul commercio elettronico. 6

7 c) Diritto contrattuale Per quanto concerne il diritto contrattuale, la legge applicabile ad un contratto di assicurazione sarà determinata conformemente alle disposizioni delle direttive assicurative 8. Per l'assicurazione vita e i rischi di massa, la legge applicabile sarà in linea di massima la legge dello Stato membro nel quale il rischio/l'impegno è ubicato, il che significa di norma la legge dello Stato membro di residenza dell'assicurato. d) Informazione degli assicurati sui contratti assicurativi La deroga di cui all'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico riguardante l'assicurazione copre espressamente le regole in vigore riguardo al diritto di libera prestazione dei servizi e le regole riguardanti la legge applicabile ai contratti di assicurazione. Tuttavia la deroga non menziona le disposizioni delle direttive assicurative relative agli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati che figurano all'articolo 31 della direttiva 92/49/CEE (danni) e all'articolo 31 e all'allegato II della direttiva 92/96/CEE (vita). Queste disposizioni prevedono un coordinamento minimo delle informazioni da fornire agli assicurati prima della conclusione di un contratto. Lo Stato membro ospitante è autorizzato ad esigere la presentazione di informazioni supplementari se queste sono necessarie alla buona comprensione del contratto assicurativo. Pertanto, per i contratti assicurativi conclusi per via elettronica, l'assicuratore informerà l'assicurato secondo quanto previsto dalle regole in vigore nello Stato membro in cui è stabilito. 8 Danni: direttiva 88/357/CEE (articoli 7 e 8). Vita: direttiva 90/619/CEE (articolo 4). 7

8 4. VERSO UNA MAGGIORE CONVERGENZA TRA REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO E LEGISLAZIONE ASSICURATIVA Per quanto concerne l'assicurazione, la Commissione è del parere che l'obiettivo debba essere di progredire a partire dall'approccio definito nella direttiva per giungere alla realizzazione di un mercato interno dei servizi di assicurazione pienamente funzionale. Per facilitare l'applicazione pratica dell'approccio del paese di origine a tutti i settori finanziari e a tutte le modalità di commercializzazione a distanza, è indispensabile migliorare la convergenza delle regole contrattuali o non contrattuali. In questo contesto, e tenuto conto delle priorità politiche definite nella comunicazione sul commercio elettronico e i servizi finanziari, dovranno essere presi in considerazione parecchi aspetti: a) Implicazioni dell'eventuale soppressione della deroga per l'assicurazione prevista all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva sul commercio elettronico nel contesto di una maggiore convergenza delle regole nazionali applicabili ai servizi finanziari. b) Obblighi di informazione: la comunicazione sul commercio elettronico e i servizi finanziari constata che le divergenze a livello degli obblighi di informazione preliminare vigenti a livello nazionale costituiscono un serio ostacolo al buon funzionamento del mercato interno. Sempre in questo contesto potrebbe essere altresì necessario prevedere azioni mirate per determinati settori. Sarebbe opportuno, ad esempio, integrare le regole riguardanti le informazioni da fornire prima della firma del contratto in caso di prodotti di assicurazione vita e danni, in particolare dopo l'adozione della direttiva sulla vendita a distanza? c) Questioni riguardanti il diritto contrattuale: la comunicazione sul commercio elettronico e i servizi finanziari giunge alla conclusione che una maggiore convergenza delle regole contrattuali può rivelarsi indispensabile se si vuole garantire un'adeguata protezione dei consumatori di prodotti finanziari e il corretto sviluppo del commercio elettronico dei servizi finanziari nel mercato interno. In questo contesto la comunicazione suggerisce di passare in rassegna le regole del diritto contrattuale applicabili ai prodotti finanziari con l'obiettivo di stilare un inventario delle legislazioni nazionali di protezione dei consumatori e di identificare le aree di convergenza tra leggi nazionali atte a facilitare la libera circolazione dei prodotti finanziari. d) Legge applicabile: le direttive assicurative hanno definito regole speciali per la determinazione della legge applicabile ai contratti di assicurazione nella Comunità. Queste regole dovrebbero essere adattate per permettere una maggiore libertà di scelta della legge applicabile al contratto in casi particolari, in funzione, ad esempio, dello status del cliente (consumatore, professionista, imprenditore)? 8

9 e) Questioni prudenziali e di vigilanza: la comunicazione menziona inoltre i problemi prudenziali che il commercio elettronico potrebbe sollevare, in particolare per via dell'applicazione della clausola del "mercato interno" (articolo 3). La legislazione assicurativa è sufficiente a rispondere ai diversi problemi prudenziali che potrebbero derivare dalle operazioni di commercio elettronico? Le direttive assicurative contengono le disposizioni atte a garantire una cooperazione adeguata tra le autorità prudenziali per le operazioni di commercio elettronico? f) Pubblicità. Occorrerà prendere in considerazione la necessità di allineare l'assicurazione al principio generale della direttiva sul commercio elettronico ed esaminare le modalità per farlo. g) Intermediari. La Comunità deve prendere misure per garantire un trattamento uniforme degli assicuratori e degli intermediari per quanto riguarda lo svolgimento di attività on-line e off-line? La Commissione ritiene che l'esame di queste questioni sarà agevolato dalla costituzione di un gruppo di lavoro tecnico del CA. Questo gruppo presenterebbe una relazione al CA sui risultati dei suoi lavori. Domande ai membri del CA: 1. I membri del comitato delle assicurazioni ritengono che siano stati identificati gli elementi salienti riguardanti le barriere normative che ostacolano la prestazione transfrontaliera di servizi di assicurazione su Internet? 2. I membri del comitato delle assicurazioni convengono che è indispensabile prendere in esame i settori per i quali è richiesta una maggiore convergenza delle regole contrattuali e non contrattuali? 3. I membri del comitato delle assicurazioni sono favorevoli alla costituzione di un sottogruppo tecnico incaricato di esaminare le diverse questioni che saranno sollevate? Allegato: Relazione sul commercio elettronico e i servizi finanziari trasmessa al gruppo per la politica dei servizi finanziari (disponibile anche nelle altre lingue ufficiali sul sito della Direzione generale Mercato interno all'indirizzo seguente: 9

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