PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2015/2017

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1 Comune di Albese con Cassano PROGRAMMA RIENNALE PER LA RASPARENZA E L INEGRIA 2015/ Premessa La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, di recente, di importanti interventi normativi. Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e ha previsto che le Amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio. Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni, evidenzia che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013). Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione ed il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. Il D.Lgs. n. 33/2013, di rilevante impatto sull intera disciplina della trasparenza, ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, ed ha disciplinato per la prima volta l istituto dell accesso civico (art. 5). L art. 1 del decreto definisce la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull utilizzo delle risorse pubbliche. Il nuovo impianto legislativo rafforza il ruolo della trasparenza quale efficace strumento di lotta alla corruzione e la sua complementarietà con la programmazione strategica e operativa dell amministrazione, in particolare con il Piano delle Performance. Il citato D.Lgs. 33/2013 è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l integrità, modificando la disciplina recata dall art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della nuova sezione Amministrazione trasparente. Nello specifico, la sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell allegato A del D.Lgs. n. 33/2013 e nell allegato 1 alla delibera A.N.AC n.50/2013 Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per al trasparenza e l'integrità che forniscono le principali indicazioni per l aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull elaborazione e sull attuazione del Programma.

2 La novità del programma rispetto al PI precedente, consiste nell applicazione della deliberazione n. 50/2013 del 4 luglio 2013 con la quale ANAC (allora CIVI) ha approvato le Linee guida per l aggiornamento del programma per la trasparenza e l integrità L Allegato n. 1 (Obblighi di Pubblicazione) della deliberazione 50/2013, reca l elenco puntuale di documenti, dati e informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione Amministrazione rasparente. Il presente Programma di aggiornamento, adottato dall organo di indirizzo politico amministrativo sulla base della normativa vigente, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Albese con Cassano intende seguire nell arco del triennio in tema di trasparenza. Le misure adottate tramite il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono collegate al Piano triennale della Corruzione e a tal fine il Programma costituisce una sezione di detto piano. 2. Organizzazione e funzioni dell'amministrazione La struttura organizzativa del Comune di Albese con Cassano era articolata sino al in otto Aree, ora sette, a ciascuna delle quali è preposto un Responsabile, ed esercitano, con autonomia gestionale, funzioni nell'ambito dei programmi indicati dall Amministrazione Comunale. Le Aree a loro volta sono articolate in servizi ed uffici, con competenze specifiche. L'attuale assetto organizzativo e funzionale dell'ente è così definito: 1) Area Amministrativa Responsabile: dott. Giovanni Zarbo (riveste anche le funzioni di Segretario Comunale) 2) Area Vigilanza (il servizio era svolto in convenzione con il Comune di Albavilla Capo convenzione sino al , ora anche con il Comune di avernerio) Responsabile: Federico Ciceri 3) Area Economico-finanziaria Cultura Responsabile: Mara Viganò, titolare di posizione organizzativa 4) Area ributi Responsabile: Flavio Maesani, titolare di posizione organizzativa 5) Area Servizi Sociali Responsabile: Chiara Ranuschio, titolare di posizione organizzativa 6) Area ecnico urbanistica ed edilizia privata ambientale/sportello Unico Responsabile: Davide Beretta, titolare di posizione organizzativa 7) Area Lavori Pubblici Responsabile: Davide Beretta, titolare di posizione organizzativa. Sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione rasparente sono pubblicati i dati relativi al Segretario Comunale (sito Comune di avernerio Capo convenzione) e dei Responsabili titolari di posizione organizzativa. Il personale dipendente, per complessive 16 unità, è costituito da: Segretario (1 Unità), in Convenzione con il Comune di avernerio; Area Amministrativa (2 Unità); Area Servizi demografici (1 Unità); Area Vigilanza (2 Unità); Area Economico finanziaria - Cultura (3 Unità); Area ributi (2 Unità); Area Servizi Sociali (1 Unità); Area Lavori pubblici (3 Unità);

3 Area ecnico Urbanistica, Edilizia Privata /SUAP (2 Unità); 3. Programma delle azioni da intraprendere nel triennio 2015/ Analisi dell esistente In ottemperanza a quanto disposto dall art. 53 del D.Lgs. 33/2013 è costituita la sezione Amministrazione rasparente, organizzata esattamente secondo lo schema di cui alla abella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013, comprensiva degli aggiornamenti/integrazioni dettate dall'a.n.ac. Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CiVI) nell'allegato alla Delibera n. 50/2013, in cui confluiscono tutte le informazioni richieste dalla normativa in oggetto. Sulla base dell attuale vigente normativa, al fine di rendere effettivi gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e per la piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella sezione «Amministrazione trasparente» realizzata sulla home page del sito comunale sono contenuti i dati e documenti, concernenti l'organizzazione e l'attività dell ente come indicati nell allegato Informazioni da pubblicare. Le schede sono suddivise in sette colonne. I cui dati sono i seguenti: colonna A = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello colonna B = numerazione delle sottosezioni colonna C = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello colonna D = disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione colonna E = documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di Civit; colonna F = modalità di aggiornamento. Posto che l aggiornamento dei dati deve essere sempre tempestivo, sono previste scadenze temporali diverse per l aggiornamento di diverse tipologie di documenti: = tempestivo, A = aggiornamento annuale, RIM = aggiornamento trimestrale, SEM = aggiornamento semestrale. Da tempo il Comune di Albese con Cassano, allo scopo di rendere immediatamente accessibili le informazioni ai cittadini e per promuovere la trasparenza amministrativa, pubblica sul proprio sito informazioni utili per il cittadino e la modulistica necessaria per espletare le pratiche presso gli uffici comunali. Posta elettronica certificata (P.E.C.) L Utilizzo della Posta Elettronica Certificata, già introdotta dall art. 54 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell Amministrazione Digitale, rientra negli adempimenti richiamati nel Programma in quanto strumentale per l attuazione dei compiti di trasparenza. Il Comune di Albese con Cassano è dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata comune.albeseconcassano.co@halleycert.it e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 della Legge n. 69/2009) è pubblicizzata sulla home page. Detta casella risulta, altresì, censita sul sito dell Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IndicePA), istituito con il DPCM del 31 ottobre 2000 recante le regole tecniche per il protocollo informatico, che consente di reperire informazioni relativamente alla P.E.C. e alle strutture organizzative delle Pubbliche Amministrazioni. Albo Pretorio online La legge 18 luglio 2009 n. 69, perseguendo l obiettivo di modernizzare l azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L art. 32, comma 1, della legge 69/2009 e s.m. ha infatti sancito che A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

4 Il Comune di Albese con Cassano ha adempiuto all attivazione dell Albo Pretorio online nei termini di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche Linee guida e le recenti norme del Garante della Privacy. 3.2 Integrazione dei dati già pubblicati Nel triennio 2015/2017 si intende continuare il costante aggiornamento e integrazione dei dati presenti sul sito, al fine favorire una sempre migliore accessibilità e funzionalità del sito, secondo criteri di omogeneità, con particolare riguardo all adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 33/2013) mediante un costante aggiornamento della sezione Amministrazione rasparente. Obiettivo dell Amministrazione è quello, altresì, di sensibilizzare i cittadini all utilizzo del sito istituzionale dell ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on line. In relazione al grado di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni questa è divenuta lo strumento principale di comunicazione, ormai quasi esclusivo. Anche con i cittadini, ci si pone come obiettivo l utilizzo della PEC. Il limite in questo caso è dato dalla scarsa diffusione dello strumento, fatti salvi professionisti e aziende, con le quali già si dialoga a mezzo posta certificata. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione rasparente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell anno successivo a quello da cui decorre l obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, c. 2) e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4), per i quali è previsto l adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o incarico dei soggetti. Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all interno di distinte sezioni del sito di archivio anche prima della scadenza del termine. L attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione, si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare un indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio. In particolare si richiamano le disposizioni dell art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, sui principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e degli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali. Restano fermi i limiti previsti dall art. 24 della L. 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico. Per il trattamento illecito dei dati personali vengono sanzionati con l obbligo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale, con l applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale (D.Lgs. n. 196/2003). 4. Coinvolgimento degli stakeholders Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, all art. 3 introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ribadendo, all art. 9, la piena accessibilità agli stessi da parte dei cittadini. Al fine di promuovere l attività dell Amministrazione, le informazioni pubblicate sul sito istituzionale vengono aggiornate costantemente. Per il prossimo triennio si ritiene opportuno favorire l ulteriore crescita di una cultura della trasparenza nella struttura interna dell Ente, consolidando, attraverso una specifica attività formativa non soltanto finalizzata all aggiornamento normativo, ma anche al consolidamento di un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e alla soddisfazione dei suoi bisogni. Il coinvolgimento e l interazione con i vari stakeholders, ossia i soggetti e/o gruppi portatori di interesse, viene garantita dalla possibilità di contatti con l ente attraverso la posta elettronica dei singoli uffici e la P.E.C.

5 5. Collegamento con il Piano della performance Un importanza rilevante assume il Piano della performance, ai sensi del D.Lgs. 150/2009, che esplicita, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall Ente, obiettivi, indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Già negli strumenti di programmazione operativa (P.E.G./P.R.O. Piano Risorse e Obiettivi, ecc.) sono specificati indicatori per gli obiettivi e la rispondenza ai requisiti di accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia ed efficienza dei servizi erogati. La pubblicazione dei dati relativi alla performance dà la possibilità ai cittadini di conoscere l operato degli enti pubblici. In relazione all'art.10 del D.Lgs. n. 33/2013, l'a.n.ac. Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ha previsto nella delibera n. 6/2013, par.3,1, lett.b), la necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della Performance. Il raggiungimento dell'obiettivo di pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma, nonché il loro costante aggiornamento potranno costituire dal 2015 precisi obiettivi del Piano della Performance e del P.E.G./P.R.O. per tutti i settori dell'ente. E pertanto previsto il coinvolgimento di ciascun ufficio per le attività di propria competenza per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all immagine della p.a. e comporta la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato e della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile, così come previsto dal Decreto rasparenza. 6. Accesso civico Il Responsabile della trasparenza, anche tramite l ufficio segreteria, riceve le richieste di accesso civico, di cui all art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, e provvede a darvi attuazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita. Come previsto dalla norma richiamata, l accesso civico si applica esclusivamente ai dati e ai documenti che devono essere obbligatoriamente pubblicati sul sito web del Comune di Albese con Cassano alla sezione Amministrazione rasparente. Resta inalterato il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990 e dal regolamento comunale per l accesso. 7. Strutture competenti per l elaborazione e l esecuzione del Programma Il Responsabile per la rasparenza per il Comune di Albese con Cassano è il Segretario Comunale, dott. Giovanni Zarbo, già responsabile per la prevenzione della corruzione, nominato con Decreto del Sindaco n. 3 del , sino alla scadenza del mandato elettorale (2014) e rinnovato con Decreto del Sindaco n. 25 del Il Responsabile per la rasparenza: - promuove e cura il coinvolgimento dei Responsabili di Area nell individuazione delle funzioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa; - svolge stabilmente un attività di controllo sull adempimento da parte degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all Organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; - provvede all aggiornamento del Programma riennale per la trasparenza e l integrità; - controlla ed assicura la regolare attuazione dell accesso civico;

6 - irroga le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione. I soggetti Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati sono i Responsabili di Area dei vari settori comunali. Essi sono responsabili della completezza, della tempestività, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati di loro competenza, in base ai singoli obblighi di riferimento. Ai fini di garantire l attività di supporto al Responsabile per la rasparenza in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ogni Responsabile di Area, in relazione al proprio ufficio, provvederà al caricamento diretto dei dati di propria competenza nella sezione Amministrazione rasparente del sito istituzionale dell Ente o trasmetterà i dati soggetti all obbligo di pubblicazione alla Segreteria Generale, che provvederà tempestivamente. Il Nucleo di Valutazione, qualificato soggetto che promuove e attesta l assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all integrità, esercita un attività di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del responsabile per la trasparenza, per l elaborazione del Programma. 8. Le sanzioni L inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei Responsabili di Area, eventuale causa di responsabilità per danno all immagine ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato all indennità di risultato dei responsabili.

7 INFORMAZIONI DA PUBBLICARE Denominazione sotto-sezione 1 livello 1.Disposizioni generali n. Denominazione sotto-sezione 2 livello Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013 Contenuti dell obbligazione Agg. Note eventuali A B C D E F G 1.1 Programma per la rasparenza e (Art. 10 co. 8 lett. a) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e A l'integrità relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013) 1.2 Atti generali 1.3 Oneri informativi per cittadini e imprese 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all art. 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione. (Art. 12) 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella GURI dalla 839/1984, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. (Art. 34) 1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta (art. 55 co. 2 d.lgs. 165/2001). Nulla.

8 2. Organizzazione 2.1 Organi di indirizzo politicoamministrativo 2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'art. 7 co. 2 e 4 della legge 180/2011. (Art. 13 co. lett. a) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze. a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze. (Art. 14) 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7. Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della

9 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi ) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. 2.2 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati (Art. 47) 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica. 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a

10 carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 2.3 Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinci ali 2.4 Articolazione degli uffici 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981. (art. 28 co. 1) 1. Le regioni, le province autonome di rento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'art. 1 co. 10 del DL 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. (Art. 13 co. 1 lett. b, c) 1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Atti e relazioni degli organi di controllo. Articolazione degli uffici. Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale. Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. 2.5 elefono e posta elettronica (Art. 13 co. 1 lett. d) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

11 3. Consulenti e collaboratori 3.1 (art. 15 co. 1 e 2) 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 co. 22 della legge 127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo. Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. 4. Personale 4.1 Incarichi amministrativi di vertice 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53 co. 14 secondo periodo del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. (art. 15 co. 1 e 2) 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 co. 22 della legge 127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: abelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica). Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. (art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001) Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione. Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

12 a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53 co. 14 secondo periodo del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo. Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20 co. 3 d.lgs. 39/2013). (Art. 41 co. 2 e 3) Nulla. Nulla. 2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. 4.2 Dirigenti 3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario. (Art. 10 co. 8 lett. d) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo.

13 proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9: d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo. (art. 15 co. 1, 2 e 5) 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 co. 22 della legge 127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53 co. 14 secondo periodo del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione. Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico.

14 attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'art. 1 co. 39 e 40 della legge 190/2012. (Art. 41 co. 2 e 3) Nulla. Nulla 2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. 4.3 Posizioni organizzative 3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario. (Art. 10 co. 8 lett. d) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9: Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo. 4.4 Dotazione organica d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo. (Art. 16 co. 1 e 2) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'art. 60 co. 2 del decreto legislativo 165/2001, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. A

15 4.5 Personale non a tempo indeterminato 4.6 assi di assenza 4.7 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 4.8 Contrattazione collettiva (Art. 17) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. (Art. 16 co. 3) 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. (Art. 18) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (Art. 21 co. 1) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. assi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (art. 53 co. 14 d.lgs. 165/2001) Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. (art. 47 co. 8 d.lgs. 165/2001) A RIM RIM 4.9 Contrattazione integrativa (Art. 21 co. 2) 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 co. 8 del decreto legislativo 165/2001, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis co. 1 del decreto legislativo 165/2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. (art. 55 co. 4 d.lgs. 150/2009) A

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