Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
|
|
- Angelica Carletti
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.05 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 giugno 995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta l ordinanza «carrozzella per disabili» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «sedia a rotelle». In tutta l ordinanza «combinazione velocipede/carrozzella per disabili» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «combinazione velocipede/sedia a rotelle». Art. 4, frase introduttiva e lett. a e b n. 3 Sono «motoveicoli» i seguenti veicoli, a meno che non siano considerati ciclomotori (art. 8): a. i veicoli a motore a due ruote collocate una dietro l altra, con o senza carrozzino laterale; b. le «motoleggere», vale a dire: 3. i «risciò elettrici», vale a dire veicoli a due o più ruote a propulsione elettrica con potenza massima di,00 kw, aventi una velocità massima per costruzione di 0 km/h oppure di 5 km/h in caso di pedalata assistita, e un peso a vuoto massimo, giusta l articolo 36 capoverso, di 0,7 t e un peso totale massimo di 0,45 t; RS
2 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Art. 8 lett. c e d Sono «ciclomotori»: c. le «sedie a rotelle motorizzate», vale a dire veicoli monoposto progettati per persone con ridotte capacità deambulatorie, a tre o più ruote e propulsione propria, aventi una velocità massima per costruzione di 30 km/h, una potenza massima del motore di,00 kw e, se dotati di motore a combustione interna, una cilindrata massima di 50 cm 3 ; d. i «monopattini elettrici», vale a dire veicoli monoposto, autobilanciati, a propulsione elettrica, aventi una potenza massima del motore di,00 kw, una parte considerevole della quale è impiegata per bilanciare il veicolo, una velocità massima per costruzione di 0 km/h oppure di 5 km/h in caso di pedalata assistita. Art. 33 cpv. e 4 I veicoli immatricolati con targhe, elencati al capoverso, sono sottoposti periodicamente all esame successivo ufficiale. L autorità d immatricolazione può affidare questi esami ad aziende od organizzazioni che ne garantiscono l esecuzione conformemente alle prescrizioni. 4 Abrogato Art. 35 cpv., frase introduttiva In deroga al capoverso, per le motoleggere di cui all articolo 4 lettera b numero vigono le seguenti dimensioni: Art. 36 cpv., parte introduttiva e lett. a, cpv. lett. a e cpv. 3 bis, frase introduttiva Il peso dei veicoli determinante per la classificazione in categorie è il peso a vuoto giusta l articolo 7 capoversi e 7, tuttavia senza conducente, senza carburante e senza equipaggiamento suppletivo. Può ammontare al massimo a: tonnellate a. motoleggere a tre ruote e risciò elettrici 0,7 Il carico utile (art. 7 cpv. 5) dei veicoli può ammontare al massimo a: tonnellate a. motoleggere di cui all articolo 4 lettera b numero 0,30 3bis In deroga al capoverso 3, un carico rimorchiato pari al massimo alla metà del peso totale del veicolo trattore può essere ammesso per rimorchi frenati di quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e motoleggere di cui all articolo 4 lettera b numero, se:
3 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Art. 44 cpv. 7 7 Per i veicoli con una velocità massima limitata possono essere fatte valere le agevolazioni di cui agli articoli 8, 9 e 0. Per il contrassegno e l iscrizione della velocità massima è applicabile l articolo 7 capoverso, a eccezione delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore. Sui veicoli aventi una velocità massima per costruzione di 0 km/h è sufficiente un campanello per velocipedi come avvisatore acustico; è consentito rinunciare al faro a luce anabbagliante purché il veicolo sia dotato di una luce di posizione. Art. 49 cpv. e bis Al sistema di frenatura delle motoleggere a due ruote collocate una dietro l altra si applica l articolo 45. bis I risciò elettrici aventi due ruote sul medesimo asse devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Per i freni vale quanto segue: a. il freno di servizio può consistere in:. due freni indipendenti l uno dall altro che agiscono in maniera uniforme su entrambe le ruote, oppure. un freno che agisce in maniera uniforme su entrambe le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva; b. il freno di stazionamento deve agire su entrambe le ruote. A scopo di stazionamento può essere adibito anche il freno ausiliario di cui alla lettera a numero. Art. 5 cpv. L articolo 46 capoverso 3 si applica al dispositivo di sostegno delle motoleggere a due ruote. I dispositivi di sostegno delle motoleggere a due ruote disposte sul medesimo asse non devono riposizionarsi automaticamente se il veicolo non può entrare in funzione quando sono abbassati. Titolo prima dell art. 5 Sezione 4: Motoleggere a più di due ruote e quadricicli leggeri a motore Art. 5 cpv. e bis Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore, il cui peso totale sia superiore a 0,0 t, devono essere muniti di retromarcia. Se a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo per la retromarcia. bis Per i veicoli di cui al capoverso con un peso totale massimo di 0,45 t non è necessaria la retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all indietro dal sedile del conducente. 3
4 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Art. 53 cpv. Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Per i freni vale quanto segue: a. il freno di servizio può consistere in:. due freni indipendenti l uno dall altro, che, azionati contemporaneamente, agiscono su tutte le ruote, oppure. un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva; b. il freno di stazionamento deve agire sulle ruote di almeno un asse. A scopo di stazionamento può essere adibito anche il freno ausiliario di cui alla lettera a numero. Art. 56 cpv. e bis I quadricicli e tricicli a motore, il cui peso totale sia superiore a 0,0 t, devono essere muniti di retromarcia. Se a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo per la retromarcia. bis Per i veicoli di cui al capoverso con un peso totale massimo di 0,45 t non è necessaria la retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all indietro dal sedile del conducente. Art. 80 I requisiti per gli indicatori di direzione lampeggianti si basano sull articolo 79a capoverso lettera d. Titolo dopo l art. 8 Sezione 5: Disposizioni speciali per monopattini elettrici Art. 8a Freni, equipaggiamento I monopattini elettrici devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Il freno di servizio può consistere in: a. due freni indipendenti l uno dall altro che agiscono ciascuno in maniera uniforme sulle ruote di un asse e, se azionati contemporaneamente, agiscono su tutte le ruote, oppure b. un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva. 4
5 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Il freno ausiliario di cui al capoverso lettera b può essere utilizzato come freno di stazionamento. Il dispositivo di sostegno può fungere da freno di stazionamento se è in grado di impedire lo spostamento del veicolo carico su una salita e una discesa con una pendenza fino al per cento. Per i veicoli a una sola ruota è sufficiente un altro sostegno appropriato, purché soddisfi le stesse condizioni. 3 Al posto di un campanello è ammesso un avvisatore acustico conforme alla direttiva 93/30/CEE oppure al regolamento (UE) n. 3/04 o al regolamento ECE n Non è necessario un manubrio. II L allegato è modificato secondo la versione qui annessa. L allegato 7 è modificato come segue: N. 3 classi e I requisiti di efficacia per i dispositivi di frenatura di questi veicoli si basano sulla direttiva 93/4/CEE. Pertanto è fatta la seguente classificazione valida soltanto per l inserimento nelle classi in merito all efficacia di frenatura: Classe : Classe : Motoleggere con ruote collocate una dietro l altra; Motoleggere aventi più ruote sul medesimo asse e quadricicli leggeri a motore; III La presente ordinanza entra in vigore il giugno 05. La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga In nome del Consiglio federale svizzero: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 5
6 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Allegato (art. 3a cpv., 3b cpv., 5 cpv. lett. a, 30 cpv. lett. b bis, d e f, 49 cpv. 5, 64 cpv. ) Versioni delle normative internazionali vincolanti per la Svizzera 6
7 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 7
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 15 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza sulla navigazione militare
Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Modifica del 13 gennaio 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 marzo 2006 1 sulla navigazione militare è modificata come segue: Sostituzione
DettagliNUOVE PATENTI DI GUIDA. D. LGS. 18/04/2011 nr. 59
NUOVE PATENTI DI GUIDA D. LGS. 18/04/2011 nr. 59 In base al Decreto Legislativo 59/2011 Note Età Abilita alla guida di: Esame pratico con: AM Sostituisce il Certificato alla Guida dei Ciclomotori C.I.G.C.
Dettagli1.3. Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica»
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA N202-0383 Commenti alle proposte di modifica 1. Punti essenziali del progetto
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 24 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale è
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1 (OETV 2) 741.413 del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9
DettagliOrdinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori
Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sui revisori del 22 agosto
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 2 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliIn base al Decreto Legislativo 59/2011 con allegati. Note. Età. Modifiche e novità del Codice della Strada - Patenti Domenica 20 Gennaio 2013 22:32
Il 19 gennaio 2013 entra in vigore il decreto legislativo 59/2011 che recepisce per intero la direttiva europea sulle patenti 2006/126/CE. Questo vuol dire che vengono introdotte nuove patenti e cambiano
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru
Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru (Ordinanza sulle gru) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 settembre 1999 1 concernente la sicurezza nell uso delle
DettagliOrdinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 12 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
DettagliLE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)
LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013) N.B. LA PATENTE AM E RICOMPRESA IN OGNI ALTRA CATEGORIA CATEGORIA (Età minima) VEICOLI AM (14 anni) ciclomotori a due ruote (cat. L1e) con velocità massima
DettagliAttribuzione del numero di matricola Controllo posticipato dello sdoganamento e dell imposizione
Eidgenössische Zollverwaltung EZV Administration fédérale des douanes AFD Amministrazione federale delle dogane AFD Administraziun federala duana AFD Attribuzione del numero di matricola Controllo posticipato
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina:
Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale nell allegato 1 alla legge sulla tariffa delle dogane e la modifica ad altri atti normativi in relazione ai cereali del 26 ottobre 2011 Il Consiglio
DettagliVEICOLO PER ESAME DI GUIDA
PER DI GUIDA AM 14 Ciclomotore a due ruote Ciclomotore a tre ruote Quadricicli leggeri (minicar) L1e L2e L6e CICLOMOTORE/MINICAR Ciclomotore a due ruote; ciclomotore a tre ruote; o quadri ciclo leggero
Dettagli(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo 2006. Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza sul sistema svizzero d accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d omologazione (Ordinanza sull accreditamento
DettagliOrdinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima
Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima
Dettagliwww.pneumaticisottocontrollo.it
Settore Lavori Pubblici e Territorio ORDINANZA n. 68 PG. N. 72846 del 04/11/2015 Class. N 2015.011.015.004.5 Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale La sottoscritta Barbara
DettagliBiciclette elettriche. Comodi e sicuri alla meta
Biciclette elettriche Comodi e sicuri alla meta Potenza nelle gambe, ma non solo Le biciclette elettriche riscuotono un notevole successo. Le vendite registrano un impennata, ogni anno infatti si vendono
Dettagli(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale
Ordinanza del DATEC relativa ai periodi di volo e di servizio e all organizzazione dell orario di lavoro nel traffico aereo commerciale mediante velivoli (Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del
DettagliDipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Direzione
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Direzione Allegato I Standard per le postazioni di lavoro alle Istruzioni del 1 marzo 2005 concernenti l utilizzazione
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliLegge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 1 febbraio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi
DettagliOrdinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) Modifica dell 8 marzo 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre
Dettaglimotoveicoli AM (vecchio patentino ) Età minima per conseguire le varie categorie di patente o per guidare le varie categorie di veicoli: 14 anni
Il 2013 porterà alcune novità per quanto riguarda le patenti che entreranno in vigore dal prossimo 19 gennaio 2013, in attuazione del Dl Lgs n. 59 del 18 aprile 2011. Il vecchio patentino ora si chiama
DettagliLegge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011 1, decreta:
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza relativa alle macchine, OMacch) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo
Dettaglidel 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)
Ordinanza del DFI sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l utilizzazione sistematica del numero d assicurato AVS al di fuori dell AVS del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
VI. Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Autofurgoni con sedili supplementari nel vano di carico Art. 11 cpv. 2 lett. e Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero
DettagliOrdinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52 e 55 della legge dell 8 ottobre 1982 1 sull approvvigionamento
DettagliOrdinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati
Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo 2008. Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina:
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliOrdinanza sui medicamenti per uso veterinario
Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet) Modifica del... Avamprogetto dicembre 2014 ll Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 agosto
DettagliOrdinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità dell 11 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),
DettagliOrdinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1) Modifica del 30 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L
DettagliOrdinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili del 16 dicembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11d capoversi 2 e 3, 11e capoversi 1 e 2, 11f capoversi 2 e 4,
DettagliTAVOLO TECNICO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
NOVITA SICUREZZA SUL LAVORO E SULLA STRADA CON LE MACCHINE AGRICOLE TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 CODICE DELLA STRADA D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 A - B - C LA FORMAZIONE
DettagliCOMUNICAZIONE INTERNA N. 27/2012 Area Personale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest Ufficio Motorizzazione Civile
DettagliConcluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;
Traduzione 1 0.741.619.291 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso il 30 giugno
DettagliPROVVEDIMENTO TARGHE ALTERNE
PROVVEDIMENTO TARGHE ALTERNE - 2006 (Ordinanza Sindacale n. 9 del 16.01.2006 Interventi programmati di limitazione della circolazione veicolare, per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo
DettagliELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti LIVELLO SONORO DM 13.4.2000 70/157/CEE 1999/101/CE
DettagliOrdinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) Modifica del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 marzo 2007 1 sul controllo della circolazione stradale
DettagliOrdinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione
Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione (OOFB) del 19 maggio 2003 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione
DettagliVETTURA ELETTRICA PASSEGGERI E TRASPORTO COSE
VEURA ELERICA PASSEGGERI E RASPORO COSE POLIFIUNZIONALE RASPORO MERCI RASPORO PASSEGGERI Fino a 1000 kg di carico utile Convertibile facilmente da 2 a 4 posti MANOVRABILE IL VEICOLO PERFEO PER L'INDUSRIA
DettagliLIMITAZIONI NELLA GUIDA PER NEOPATENTATI Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre:
LIMITAZIONI NELLA GUIDA PER NEOPATENTATI Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre: autoveicoli : con la patente italiana di categoria B: - per i primi 3 anni dal conseguimento
DettagliOrdinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione
Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e adozione. (OAMin) Modifica del 0 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 ottobre 977 sull accoglimento di minori a scopo
DettagliOrdinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile
Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS) Modifica del 25 settembre 2015 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DettagliAdeguamento e manutenzione dei trattori agricoli o forestali
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza Adeguamento e manutenzione dei trattori agricoli o forestali Linea guida e Buone prassi TAVOLA ROTONDA Manutenzione ed adeguamento dei trattori agricoli o forestali
DettagliMANITOU MANITOU MANITOU MANITOU
Scheda tecnica Gaa MSI / MH Da 2 a 5 tonnellate Carrelli elevatori semi-industriali diesel MSI : 2000-3 Prestazioni Dimensioni Ruote, telaio Pesi Caratteristiche CARATTERISTICHE TECNICHE 1.1 Costruttore
DettagliLegge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone
Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero
Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero (OACata) 974.03 del 24 ottobre 2001 (Stato 1 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,
Dettagli741.31. Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) 1. Parte prima: Disposizioni generali. del 20 novembre 1959 (Stato 1 luglio 2007)
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) 1 741.31 del 20 novembre 1959 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25, 64, 67 capoverso 3, 70 capoverso 3, 72 capoverso
DettagliInquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici
Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Istruzioni Edizione del 01.01.2011 V1.00 Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti
DettagliMINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Comitato tecnico ex art. 119, comma 10, del D.L.vo n. 285/92
MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Comitato tecnico ex art. 119, comma 10, del D.L.vo n. 285/92 Prot. n. 2607/M334 Roma, 23 maggio 2006 OGGETTO: Direttiva per la guida dei motocicli
DettagliImpostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS
Dipartimento federale dell economia, e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la, la ricerca e l innovazione SEFRI Formazione professionale superiore Divisione Formazione professionale superiore, 2015
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I. L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività
DettagliGUIDA DE L MOTOVE ICOLO
GUIDA DE L MOTOVE ICOLO Se tutti i motocicli sono motoveicoli, non tutti i motoveicoli sono motocicli: da questo scioglilingua è necessario partire per avere chiaro la categoria di patente necessaria al
DettagliMedia Information. Nuova Opel Insignia: Scheda tecnica. Berlina 4 porte. Sports Tourer
Media Information Nuova Opel Insignia: Scheda tecnica Berlina 4 porte Le informazioni relative a specifiche e dotazioni si riferiscono ai modelli offerti sul mercato tedesco. Possono esservi differenze
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) del 12 agosto 2015 Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge federale
DettagliLegge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Modifica del 27 settembre 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)
23.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 343/65 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2011 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)
DettagliOrdinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 29 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
DettagliQueste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.
Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata. Articolo 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali Prima
Dettagli741.31. Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) 1. Parte prima: Disposizioni generali. del 20 novembre 1959 (Stato 1 gennaio 2009)
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) 1 741.31 del 20 novembre 1959 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25, 64, 67 capoverso 3, 70 capoverso 3, 72 capoverso
DettagliCOMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- Art. 122. Esercitazioni di guida.
Dettaglidel 20 novembre 1959 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) 1 741.31 del 20 novembre 1959 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25, 64, 67 capoverso 3, 70 capoverso 3, 72 capoverso
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) 1 del 27 ottobre 1976 (Stato 16 gennaio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliManuale di. teoria. 20: Patenti e documenti
o p s t a l o u c s o t u A Manuale di teoria 20: Patenti e documenti USO DELLE LENTI In sede di rilascio (o di rinnovo) della patente di guida ci si deve sottoporre a una visita medica durante la quale
DettagliLE CARATTERISTICHE DEI VELOCIPEDI
LE CARATTERISTICHE DEI VELOCIPEDI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO DI BAMBINI PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE di Franco MEDRI * L articolo 50 del definisce i velocipedi
DettagliAutoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/
MINISTERO DELLE INFRSTRUTTURE E DEI TRSPORTI DIPRTIMENTO PER I TRSPORTI, L NVIGZIONE ED I SISTEMI INFORMTIVI E STTISTICI Direzione generale per la motorizzazione Divisione 5 Prot. n. 1403 Roma, 16 gennaio
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) 1 del 27 ottobre 1976 (Stato 19 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliIl TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016
Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016 Titolo IX Il D.lgs 39/2016 entrato in vigore il 29 marzo 2016, modifica così il Testo Unico Sicurezza Riferimento TU Testo ante modifiche Testo modificato
DettagliSegnale di divieto: VIA LIBERA -Indica la fine di tutte le prescrizioni precedentemente imposte. -Indica la fine dei divieti precedentemente imposti
DIVIETO DI TRANSITO -vieta la circolazione nei due sensi -vieta il transito a tutti i veicoli -vieta la circolazione anche ai ciclomotori -é posto su entrambi gli accessi della strada -può avere validità
Dettaglidel 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il
DettagliAccordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein
Traduzione 1 0.142.115.142 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri
DettagliREGOLAMENTO PASSI CARRABILI
REGOLAMENTO PASSI CARRABILI (Artt. 22, 26 e 27 del codice della strada Art.46 del relativo regolamento di esecuzione) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 APRILE 1997, N 15 Art. 1 Art.
DettagliALLEGATO C. Contrassegni ed accessori sui veicoli
ALLEGATO C Contrassegni ed accessori sui veicoli Il colore di base dei veicoli è il bianco. Le bande colorate sono costituite da materiale retroriflettente autoadesivo che rispetti, anche sotto il profilo
DettagliOrdinanza sulla segnaletica stradale
Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 settembre 1979 1 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
DettagliCodice penale militare e Procedura penale militare
Codice penale militare e Procedura penale militare (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione
DettagliIniziativa parlamentare Abolizione dei contrassegni per velocipedi
08.520 Iniziativa parlamentare Abolizione dei contrassegni per velocipedi Avamprogetto e rapporto esplicativo della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 4 febbraio
DettagliProposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / OAC Allegato 7
VII. a. Ordinanza sull ammissione alla circolazione (OAC) Categoria speciale F Art. 3 cpv. 3 Categoria speciale F 3 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti: F: veicoli a
DettagliOrdinanza concernente le multe disciplinari
Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) 741.031 del 4 marzo 1996 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3, 3a e 12 della legge del 24 giugno 1970 1 sulle multe
DettagliOrdinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010
DettagliOrdinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
Stato del 25.10.2005, su riserva di eventuali modifiche redazionali della cancelleria federale. Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il
Dettaglipersone dalla sparizione forzata è approvata.
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata Disegno del L Assemblea federale della Confederazione
Dettagli930.111.5 Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti del 18 giugno 2010 (Stato 1 luglio 2010) Il Dipartimento federale
DettagliOrdinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo
Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo 741.437 del 21 agosto 2002 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento
DettagliCodice penale militare e procedura penale militare
Codice penale militare e procedura penale militare (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti) Modifica del 3 ottobre 2008 L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) 1 741.11 del 13 novembre 1962 (Stato 1 giugno 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoversi 2 bis e 2 ter, 41 capoverso 2
DettagliRIEPILOGO TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO E RELATIVE SANZIONI VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
RIEPILOGO TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO E RELATIVE SANZIONI VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO Entro il 10% Oltre il 10% ma entro il 20% ALLE 9 ORE Fino a 54 Rientra in tale casistica un periodo di
DettagliOrdinanza concernente le multe disciplinari
Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) 741.031 del 4 marzo 1996 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3, 3a e 12 della legge del 24 giugno 1970 1 sulle multe
Dettagli