STATUTO del CNCP. Associazione CNCP: Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti

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1 STATUTO del CNCP Associazione CNCP: Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile un Associazione di rappresentanza, scientifica e professionale denominata Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti - CNCP. L Associazione opera senza distinzione di nazionalità, religione, condizione sociale e appartenenza politica, riconoscendo e valorizzando le differenze in un ottica antidiscriminatoria, appropriata alla multiculturalità della società moderna. Le professioni rappresentate dal CNCP sono disciplinate ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. ARTICOLO 2 SEDE L Associazione Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti - CNCP, in seguito denominata CNCP o Associazione, ha sede in piazza Vittorio Emanuele II, 99, piano 2, int Roma; è prevista l esistenza di sedi regionali e nelle province autonome. L associazione potrà avere sedi periferiche all Estero. La sede dell associazione potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 3 OGGETTO E SCOPI SOCIALI L Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e si propone le seguenti finalità: a) rappresentare i soci nelle loro diverse qualifiche, come da Regolamento, che svolgono le attività previste dall art. 6 e successivi del presente Statuto; b) garantire l utenza ed informarla sull attività dei Counsellor e sui loro standard qualitativi secondo le norme del presente statuto, del regolamento e del Codice di Etica e Deontologia professionale; c) sviluppare la professione promuovendone la qualità in campo nazionale ed internazionale attraverso studi e ricerche sul Counselling; d) organizzare e promuovere seminari, conferenze e convegni per approfondire lo studio e diffondere la pratica del Counselling; e) promuovere la formazione permanente dei soci, sia attraverso l organizzazione di attività inerenti gli scopi dell Associazione, sia attraverso il sostegno a scambi culturali e a programmi di formazione permanente in Italia e all estero; f) diffondere la conoscenza di riviste, testi, trattati, monografie e pubblicazioni sul tema, nonché realizzare pubblicazioni finalizzate alla diffusione e valorizzazione della professione; g) fornire assistenza ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento, teorici e pratici, per operatori che intervengono in diversi contesti sociali ed educativi. Collaborare, mediante apposite convenzioni, con strutture e servizi sociali la cui natura operativa sia compatibile con le finalità dell'associazione; h) definire gli standard di formazione per l esercizio della professione di Counsellor; i) riconoscere programmi di Scuole ed Istituti di formazione al Counselling; j) predisporre centri di documentazione e banche dati sull attività dei Counsellor e sui programmi delle Scuole ed Istituti riconosciuti, onde consentire di promuovere la qualità, di monitorare la composizione e le caratteristiche del mercato, i fabbisogni del territorio, l andamento dell attività dei soci e dei programmi riconosciuti e il grado di soddisfazione dell utenza; k) promuovere una rete informatico-telematica fra i soci, che permetta un collegamento rapido, efficiente e costante e uno scambio di informazioni adeguate ai bisogni culturali e professionali, per una gestione agevole e moderna dell attività associativa; l) promuovere la collaborazione e lo scambio con associazioni nazionali ed internazionali che abbiano analoghe finalità, anche al fine di creare Associazioni sovranazionali in accordo con le eventuali direttive dell Unione Europea. 1

2 ARTICOLO 4 DURATA L Associazione è costituita a tempo indeterminato. ARTICOLO 5 - NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE Il CNCP considera il presente Statuto anche come normativa di autoregolamentazione della qualità professionale a tutela sia dei Counsellor che degli utenti. Per la tutela del cittadino esistono leggi proprie di ogni nazione alle quali il Counsellor, secondo il luogo in cui opera, dovrà fare riferimento. Oltre il presente Statuto il CNCP adotta un Regolamento e un Codice di Etica e Deontologia professionale. ARTICOLO 6 - DEFINIZIONI Il Counselling è un processo relazionale tra Counsellor e Cliente, o Clienti e risiede nel campo delle discipline socioformative. L obiettivo del Counselling è fornire ai Clienti opportunità e sostegno per sviluppare le loro risorse e promuovere il loro benessere come individui e come membri della società. Il Counsellor è la figura professionale che aiuta a cercare soluzioni a specifici problemi di natura non psicopatologica e, in tale ambito, a prendere decisioni, a migliorare relazioni, a sviluppare risorse, a promuovere e a sviluppare la consapevolezza personale su temi specifici. Il Cliente è la persona, la coppia, la famiglia, il gruppo o l organizzazione che richiede di essere aiutato mediante un opera di supporto, in un percorso formativo o un processo di sviluppo inerente una specifica problematica. ARTICOLO 7 SOCI Sono soci tutti i counsellor che, avendo accettato e sottoscritto lo statuto, il regolamento e il Codice di Etica e Deontologia professionale, risultano iscritti e in regola con la quota associativa e la formazione permanente prevista dal regolamento. I soci avranno differenti qualifiche a seconda del percorso formativo e professionale seguito. ARTICOLO 8 ELENCO SCUOLE RICONOSCIUTE DAL CNCP Il CNCP, tramite sua Commissione permanente, può istituire un apposito elenco di scuole e di enti di formazione pubblici o privati che sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e che accettano gli obblighi ivi indicati. L ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo parere della Commissione Accesso. ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO La qualità di socio si perde: 1) per dimissioni comunicate per iscritto mediante lettera raccomandata a.r. o posta certificata indirizzata all Associazione; 2) per esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri per non aver rispettato le regole previste dal presente Statuto o dal Regolamento o dal Codice di Etica e Deontologia professionale. 3) per delibera del Consiglio Direttivo nei confronti dei soci non in regola con il pagamento della quota associativa e con l obbligo della formazione permanete degli ultimi tre anni. Nel caso 2) la decisione, presa salvaguardando il contraddittorio tra le parti, dovrà essere comunicata al socio escluso mediante lettera raccomandata a.r. o posta certificata, contenente le motivazioni in base alle quali è stato escluso. Avverso detto provvedimento, il socio potrà proporre opposizione entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. o posta certificata contenente i motivi dell opposizione. Sino alla decisione sull opposizione, il socio resta sospeso e non potrà utilizzare il logo del CNCP, né qualificarsi come socio. ARTICOLO 10 - ORGANI Organi dell Associazione sono: 2

3 a) l Assemblea Generale b) il Consiglio Direttivo, il Presidente, Vice-presidente e Segretario Generale c) il Comitato Scientifico d) le Commissioni, di cui al successivo art. 18 e) il Tesoriere f) il Collegio dei Probiviri ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA GENERALE (AG) L Assemblea Generale Ordinaria (AGO) è convocata ogni anno, preferibilmente entro il mese di maggio, al fine dell approvazione del bilancio annuale consuntivo di gestione, del bilancio preventivo e per il rinnovo delle cariche eventualmente scadute o in scadenza. L AG è presieduta dal Presidente dell associazione assistito da un segretario con il compito di verbalizzare lo svolgimento della stessa. In caso di assenza del Presidente subentrerà il Vice Presidente, in caso di assenza anche del Vice Presidente, l AG designerà preliminarmente un componente del Consiglio Direttivo a presiederla. Ciascun socio dispone di un voto; sono ammesse deleghe scritte secondo le modalità riportate nel regolamento. Compete all AGO autorizzare la costituzione di sedi regionali e nelle provincie autonome così come di sedi all estero e decretarne lo scioglimento. E compito dell AGO approvare linee guida per la realizzazione dello scopo associativo, come delineato all art. 3, eleggere i membri del Consiglio Direttivo, scegliendo tra coloro che abbiano presentato all AGO la loro candidatura secondo le norme previste dal regolamento, deliberandone il numero nei limiti di cui al successivo art. 12. L AGO ratifica la nomina del Collegio dei Probiviri. Potranno essere convocate Assemblee Generali Straordinarie (AGS) ogni qual volta se ne ravvisi l opportunità e, in ogni caso, qualora ne faccia richiesta scritta almeno un decimo degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative. L AG, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione inviata a tutti i soci attraverso posta elettronica almeno 15 giorni prima della riunione. Nella delibera sono fissati l ordine del giorno su cui l Assemblea è chiamata ad esprimersi, il luogo, giorno ed ora della prima convocazione, nonché, il luogo, giorno ed ora della seconda convocazione, ove la prima andasse deserta o non fosse raggiunta la richiesta percentuale di presenti. L AG è valida se sono presenti i due terzi dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione. L AG delibera con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti presenti in persona o per delega. Compete all'ag sciogliere l Associazione e devolverne il patrimonio ad associazioni similari previa nomina di un commissario liquidatore. ARTICOLO 12 CONSIGLIO DIRETTIVO (CD) Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 a 7 membri eletti dall AGO. Nomina, mediante elezione a maggioranza dei componenti, il Presidente dell Associazione, il Vice-presidente (VP) ed il Segretario Generale (SG) scegliendoli tra i suoi componenti. Designa il Tesoriere che può essere scelto anche tra non soci. Il CD adotta i provvedimenti necessari per l attuazione dei compiti dell Associazione in conformità alle linee indicate dall AG; nomina il Collegio dei Probiviri, elegge il Comitato scientifico di cui all art. 17, elegge i componenti delle Commissioni di cui all art. 18 o nel caso di decadenza li sostituisce, secondo le norme previste dal Regolamento. Predispone, di concerto con il SG ed il Tesoriere, il bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all approvazione dell AG. Delibera inoltre l ammontare della quota associativa annuale per le diverse categorie di soci e l ammissione dei nuovi soci dopo aver sentito il parere della Commissione accesso di cui all art. 18, lettera a). Il CD ha mandato per definire ed emendare il Regolamento di cui all art. 5 del presente Statuto. Il CD resta in carica per quattro anni; ove, prima della scadenza, dovessero venir meno uno o più Consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo o dei primi non eletti effettuata dallo stesso CD. Il mandato dei Consiglieri cooptati scadrà quindi alla stessa data del mandato dei Consiglieri eletti. I membri del CD possono essere eletti al massimo per due mandati completi. 3

4 Le deliberazioni del CD saranno comunque e sempre adottate a maggioranza semplice dei componenti; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente. ARTICOLO 13 - PRESIDENTE Il Presidente eletto dal CD rappresenta l Associazione e ne mette in atto il programma di attività deliberato dall AG e dal CD; Il Presidente rappresenta l Associazione di fronte ai terzi agli effetti sia sostanziali che processuali, attivi e passivi e ha la firma per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Il Presidente potrà delegare in tutto od in parte le sue attribuzioni al Vice-presidente. La delega dovrà essere data per iscritto. ARTICOLO 14 VICE-PRESIDENTE Il Vice-presidente può sostituire il Presidente nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per delibera del CD. In caso di necessità e urgenza può mettere in atto provvedimenti che avranno piena efficacia solo se ratificati dal CD. ARTICOLO 15- SEGRETARIO GENERALE Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell Assemblea dei Soci e tiene il libro dei verbali; tiene ed aggiorna il libro dei soci; predispone di concerto con il Tesoriere gli elementi necessari alla redazione del bilancio della gestione annuale. ARTICOLO 16 - TESORIERE Il tesoriere ha la responsabilità della cassa dell Associazione; tiene i libri contabili e gli altri documenti eventualmente richiesti da vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell Associazione da sottoporre all Assemblea Generale per l approvazione. ARTICOLO 17 COMITATO SCIENTIFICO Il Comitato Scientifico è costituito da un numero di membri fino a cinque, eletti dal CD, allo scopo di garantire la qualità sul piano scientifico delle attività dell Associazione, in particolare elaborando studi e ricerche sui temi del counselling. I membri del comitato scientifico hanno la stessa durata del CD, decadono con il decadere del CD, non possono restare in carica più di due mandati e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento. ARTICOLO 18 COMMISSIONI Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti: a) Commissione Accesso all Associazione e Registro Counsellor, b) Commissione per la Formazione Permanente; c) Commissione Convenzioni e Previdenza Professionale; d) Commissione Comunicazione Esterna; e) Commissione Coordinamento Interregionale; I membri delle suddette Commissioni sono eletti dal CD sulla base delle candidature presentate dai soci in occasione dell AGO, hanno la stessa durata del CD e decadono con il decadere del CD e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento, non possono restare in carica più di due mandati. In base alle esigenze della vita associativa il CD potrà istituire altre commissioni. ARTICOLO 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri viene eletto dal CD e ratificato dall AG ed è costituito da tre a cinque membri eletti tra i soci che non ricoprano cariche sociali e/o tra estranei all associazione, secondo criteri di competenza e probità. 4

5 Il Collegio decide sulle violazioni dei soci alle norme dello statuto, del regolamento o del Codice di Etica e Deontologia professionale, che gli vengono sottoposte dagli organi dell associazione, dai soci o da terzi e nel caso di accertata violazione, irroga al socio le relative sanzioni. Le sanzioni previste sono: l ammonizione scritta, la sospensione temporanea dalla qualità di socio e l esclusione dall associazione. ARTICOLO 20 LIBRI SOCIALI, REGISTRO ED ELENCO Oltre i libri sociali previsti dal Codice civile e dal Regolamento, sono redatti e costantemente aggiornati, a cura del CNCP un Registro e un Elenco: il Registro dei Counsellor in cui viene evidenziato per ogni socio la qualifica professionale e l Elenco delle Scuole o Istituti di formazione al Counselling con percorsi riconosciuti dal CNCP. I criteri ed i requisiti di iscrizione al registro e all elenco sono esposti nel Regolamento. ARTICOLO 21 - PATRIMONIO L Associazione può ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti nazionali ed internazionali e da privati. Il patrimonio dell Associazione è costituito da: - quote associative annue; - eventuali erogazioni, elargizioni ed altro; - contributi straordinari dei soci; - proventi straordinari per attività dell Associazione: ricerche, manifestazioni scientifiche, pubblicazioni e diritti d autore ed altro assimilabile; - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo sociale. ARTICOLO 22 BILANCIO D ESERCIZIO In conformità a quanto stabilito dall art. 20, comma 1, Codice civile, ogni anno viene predisposto il bilancio di esercizio. L esercizio inizia con il giorno 1 del mese di gennaio di ogni anno e termina al giorno 31 del mese di dicembre dello stesso anno. Valgono, per la sua redazione, i principi contabili generalmente accettati dall Associazione italiana dei dottori commercialisti. ARTICOLO 23- MODIFICA DELLO STATUTO Le modifiche dello statuto potranno essere effettuate in una Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria. L AG è valida se sono presenti i due terzi dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione. Le modifiche devono essere approvate con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti presenti in persona o delega. ARTICOLO 24 - DISCIPLINA RESIDUALE Per quanto non disciplinato dallo Statuto, dall'atto Costitutivo o dal Regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia. Approvato dai membri del CD il 9 giugno

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