UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO Provincia di Varese REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

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1 UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO Provincia di Varese REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE Approvato con deliberazione di Giunta dell Unione n. 32 del

2 TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO Art.1 - Corpo di Polizia Locale Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4. E istituito il Corpo di Polizia Locale. Art. 2 - Collocazione del Corpo nell Amministrazione Al Corpo di Polizia Locale sovrintendono i Sindaci dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno o un Assessore delegato per materia. L Unione pone la sicurezza urbana fra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile nei comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno. Art. 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo. Gli appartenenti al Corpo svolgono nel territorio dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno, le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze nonché altri provvedimenti amministrativi, sia in termini di prevenzione che di repressione. In particolare: Vigilano al fine di incrementare il livello di sicurezza urbana, di educazione alla legalità e di riqualificazione urbana nel territorio dei comuni di Lonate Pozzolo e Ferno, nell assoluto rispetto dell esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza; Vigilano sull osservanza delle Leggi, Regolamenti, e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, Regione, e dagli Enti Locali; Svolgono le funzioni di polizia Locale in conformità alla legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003; svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa di cui all art. 11 della L.R. n.4/2003; svolgono le funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale ed ai sensi dell art. 12 della L.R. n. 4/2003, assicurano lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri Comandi di P.L. che con le altre forze di polizia della Stato; Svolgono, ai sensi dell art. 12 del D. L.vo n. 285/92, le funzioni di Polizia Stradale; svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, della Legge 7 marzo 1986 n. 65, ponendo il presidio del territorio fra i compiti primari, al fine di garantire, in concorso ed in ausilio alle altre Forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento; prestano ausilio e soccorso, nell ambito dei compiti istituzionali, in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell ambiente e del territorio; svolgono servizi di protezione Civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni; assolvono compiti d informazione e di raccolta di notizie, nonché accertamenti e rilevazioni, nell ambito dei compiti istituzionali, anche su richiesta di organi competenti esterni; prestano servizi d ordine, di vigilanza e scorta necessari per l espletamento di attività e compiti istituzionali dell Unione e dei Comuni associati; assicurano i servizi d onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e forniscono su disposizione dei Sindaci dei Comuni associati, la scorta ai Gonfaloni dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno; svolgono tutti gli eventuali compiti d interesse generale che l Amministrazione ritenesse di attribuire, previo formale provvedimento autorizzativo, nell ambito dei compiti istituzionali;

3 collaborano con le Forze di polizia, nell ambito del territorio dei Comuni associati e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del Sindaco competente per territorio, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità. Nei casi d urgenza, la relativa disposizione può essere impartita dal comandante del Corpo che ne deve dare comunicazione al Sindaco competente per territorio, non appena possibile. Art. 4 - Ordinamento strutturale del Corpo Il Corpo di Polizia Locale è articolato nei termini previsti dall organigramma approvato dall Ente. TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI Art. 5 - Organico del Corpo L organico del Corpo è determinato dall Amministrazione in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio e, per le stesse ragioni, è soggetto a revisione. Art.6 - Rapporto gerarchico Gli appartenenti al Corpo di P.L. sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai Sindaci, dal personale gerarchicamente sovra ordinato e dalle Autorità competenti per singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e dalle Leggi. Il personale gerarchicamente sovra ordinato ha l obbligo di dirigere l operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni e disposizioni specifiche, il buon andamento del servizio. Spetta ad ogni superiore gerarchico l obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale. L ordinamento gerarchico del Corpo di polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti. Al fine di garantire l ordinaria organizzazione dei servizi programmati, tutte le richieste d intervento provenienti dall esterno, cioè dagli Uffici dell Ente e comunali, da altri Enti, da Forze di Polizia devono essere rivolte al Comando. Solo in caso di particolare necessità o urgenza, il personale può aderire direttamente alle richieste, ma contestualmente dovrà informare la Centrale Radio operativa. Art. 7 - Attribuzioni del Comandante Il Comando del Corpo di P.L. è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale. Il Comandante del Corpo di Polizia locale, ferme restando l autonomia organizzativa e operativa, è responsabile verso i Sindaci dei Comuni facenti parte dell Unione, con riferimento alle attività svolte nei singoli territori, dell addestramento, della disciplina e dell impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo. Per l organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d istituto, al Comandante spetta: l emanazione di direttive e la vigilanza sull espletamento dei servizi conformemente alle finalità dell Amministrazione, nonché l emanazione di ordini di servizio di sua competenza; l assunzione diretta e personale dell organizzazione e della direzione di alcuni servizi di particolare rilievo; di impartire disposizioni sulle singole pratiche;

4 la costituzione di gruppi di lavoro per il conseguimento di particolari obiettivi; disporre l assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi; adottare mediante circolari interne o disposizioni di servizio tutti i provvedimenti che, nel rispetto del presente regolamento, siano necessari per l organizzazione della struttura e l efficace svolgimento del servizio; coordinare i servizi del Corpo con quelli di altre Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese con l Amministrazione; assegnare i mezzi di cui è dotato il Corpo in base alle esigenze di servizio; mantenere i rapporti con L Autorità Giudiziaria, le Autorità di pubblica Sicurezza e gli organismi dell Ente, dei Comuni facenti parte dell Unione o di altri Enti per esigenze operative; mantenere rapporti con la stampa nei limiti delle proprie attribuzioni; rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche; esercitare le attribuzioni previste dall art. 107 del D. L.vo n. 267/2000 e succ. modif. e integrazioni; rispondere ai Sindaci dei risultati conseguiti rispetto le direttive ricevute dagli stessi. Il Comandante, entro la fine di gennaio di ogni anno, predispone e trasmette una relazione annuale dell attività svolta nell anno precedente. In caso di assenza temporanea del Comandante ed in assenza di specifiche disposizioni, anche verbalmente impartite, lo stesso è sostituito dall Ufficiale con grado più elevato presente in servizio, fatte salve tutte le attribuzioni di cui all art. 107 del D. Lvo n. 267/00; Art. 8 - Attribuzione degli Ufficiali Gli ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione della struttura cui sono assegnati nonché della disciplina e dell impiego tecnico operativo del personale dipendente. I compiti degli Ufficiali addetti al coordinamento e controllo nell ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti: stabilire le modalità di esecuzione dei servizi delegati alla loro competenza; fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato; curare la disciplina del personale adottando gli opportuni accorgimenti e misure e soluzioni operative per il conseguimento dei risultati richiesti; curare l assegnazione del personale ai diversi servizi secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante; studiare i problemi di carattere organizzativo, operativo avanzando proposte e suggerimenti utili ai fini del loro superamento; rappresentare il Comandante, in tutti i servizi di competenza, nei casi di impedimento dello stesso. Il Vice Comandante qualora individuato, coadiuva il Comandante nell espletamento delle sue attribuzioni ed espleta funzione vicaria, nel caso di sua assenza o impedimento, fatte salve tutte le attribuzioni di cui all art. 107 del D. Lvo n. 267/00. Art.9 - Compiti dei sottufficiali Qualora previsti nella dotazione organica, i Sottufficiali, oltre a fornire istruzioni operative al personale assegnato per il corretto svolgimento del servizio, sono addetti al coordinamento e controllo del personale assegnato, ai fini della corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni; curano che i risultati delle attività e delle operazioni corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento e l efficienza degli agenti assegnati.

5 Garantiscono il supporto al personale, compreso l addestramento nell impiego delle dotazioni tecniche, sia nelle attività esterne ed interne prendendovi parte direttamente. Espletano ogni altro incarico loro affidato, nell ambito dei compiti istituzionali, da parte degli ufficiali, cui rispondono direttamente. Art.10 - Compiti degli agenti Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le funzioni d istituto di cui all art. 3. Gli stessi prestano servizio come appiedati o a bordo di veicoli utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l esecuzione degli interventi, in dotazione al Comando. Art. 11 Qualifiche degli appartenenti al Corpo Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell art. 5 della Legge n. 65/86 nonché della L.R. 14 aprile 2003 n. 4 esercitano: a) funzioni di Polizia Amministrativa svolgendo attività di prevenzione e repressione di illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali, ai sensi dell art. 11 della citata L.R. n. 4/2003, nonché dalle Leggi che disciplinano le singole materie; b) funzioni di Polizia Giudiziaria rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria per gli Agenti o di Ufficiale di P.G. riferita ai Sottufficiali, Ufficiali e Comandante ai sensi dell art. 57 del Codice di procedura Penale; c) servizi di polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada di cui al D. L.vo n. 285/92; d) funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell art. 3 della Legge n. 65/86. A tal fine il Prefetto conferisce agli appartenenti al Corpo, su richiesta dei Sindaci, la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza. TITOLO III ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE Art. 12 Modalità di accesso al Corpo Oltre alle norme previste dal Regolamento di Organizzazione dell Ente, si applicano, a parziale deroga ed integrazione delle stesse, le seguenti modalità per l accesso all organico del Corpo di Polizia Locale: possesso di patente di guida di categoria B o superiore; possesso di patente di guida di categoria A, ove richiesto dai singoli bandi di concorso; idoneità psico fisica secondo le modalità stabilite dall art. 37 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4; possesso dei requisiti psico fisici per il porto di armi, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 28/4/1998; non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della L.8 luglio 1998 n. 230 essendo gli appartenenti al Corpo di P.L., dotati di arma d ordinanza; non aver riportato condanne per reati non colposi. I titoli di studio per l accesso alle posizioni organiche del Corpo di P.L. sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro e per corrispondenti categorie. Il superamento dei corsi formativi di preparazione ai concorsi di cui all art. 40 della L.R. n. 4/2003 sarà valutato quale titolo per le assunzioni a tempo indeterminato.

6 Art Formazione di base per allievi Agenti I vincitori di concorso per posti da agente sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, ai sensi dell art. 40, comma 1 della L.R. 14 aprile 2003 n. 4, specifici corsi di formazione di base. Il corso è completato successivamente ad un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo. All atto della nomina in ruolo il Comando di P.L. provvederà a comunicare alla competente struttura della Regione Lombardia i nominativi dei dipendenti assunti affinché gli stessi siano inseriti nell apposito albo tenuto dalla struttura medesima. Il Comando P.L. provvederà, altresì, a comunicare alla struttura medesima i nominativi dei dipendenti cessati dal servizio ai sensi dell art. 33 della L.R. n. 4/2003. Art. 14 Qualificazione professionale per Sottufficiali e Ufficiali I vincitori di concorso per posti di Sottufficiali e Ufficiali sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, ai sensi dell art. 40 della L.R. n.4/2003 specifici corsi di qualificazione professionale. Art Aggiornamento professionale L aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente con le seguenti modalità: mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento promosse all interno del Corpo di P.L. a cura degli Ufficiali, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie costituenti gli ambiti operativi di competenza; organizzazione di corsi, lezioni, giornate di studio, seminari a cura di esperti di specifiche materie; partecipazione ad iniziative formative promosse da altri Comandi di P.L., IREF o altri istituti di formazione professionale. L invio ai corsi contemplati dal presente articolo, nonché dagli articoli precedenti è curato dal Comando. TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE Art.16 - Uniformi e divise di servizio L Amministrazione fornisce l uniforme di servizio e i relativi accessori agli appartenenti al Corpo di P.L.. Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia in attuazione del Regolamento Regionale 8 agosto 2002 n. 7 e succ. modif. e integrazioni. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta Gonfaloni, sarà indossata l alta uniforme. E fatto divieto agli appartenenti al Corpo apportare modifiche o visibili aggiunte all uniforme assegnata. Art Gradi e distintivi I distintivi di grado inerenti le qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo di P.L. sono conformi a quanto stabilito nel Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3.

7 Le decorazioni ed i distintivi da apporre sulle uniformi di servizio sono quelle previste rispettivamente dalla D.G.R. del 1 dicembre 2000 e dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n.2. Sull uniforme possono essere altresì portate dai singoli appartenenti, le decorazioni al valore civile o militare, applicate secondo le consuete modalità d uso. Al momento della cessazione dal servizio, il personale di P.L. è tenuto a restituire i simboli distintivi della P.L. nonché eventuali distintivi di grado. Art. 18 Arma d ordinanza Gli appartenenti al Corpo di P.L. sono dotati delle armi secondo quanto disposto nel Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987 n Le armi in dotazione, specificate nell allegato Regolamento concernente l armamento degli appartenenti alla Polizia Locale sono: l arma d ordinanza pistola e la sciabola per i servizi di rappresentanza. L arma deve essere portata indosso con le modalità stabilite all art 5 nel Regolamento speciale di cui al precedente comma 1, approvato con deliberazione del Consiglio dell Unione n. 10 del 17/5/2002. Essa deve essere impiegata soltanto nei casi in cui l uso è legittimato dalla legge penale. Gli Agenti di P.L. vengono addestrati all uso dell arma durante il corso di formazione di base di cui al precedente art. 13, comma 1. Gli appartenenti al Corpo di P.L. compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge e con le modalità previste dal Regolamento speciale allegato. L arma deve essere sempre tenuta dall assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine potranno essere effettuati periodici controlli per verificarne la funzionalità. Art Strumenti di autotutela Ai sensi dell art. 18 della L.R. 14 aprile 2003 n. 4 costituiscono strumenti di autotutela per gli operatori di P.L.: lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti. Il predetto strumento ha natura e scopi esclusivamente difensivi qualora non vi siano i presupposti per l impiego dell arma da sparo; gli stessi hanno le caratteristiche tecniche disciplinate dall allegato A del Regolamento regionale 13 luglio 2003 n. 3. L assegnazione dei predetti strumenti è effettuata dal Comandante. Art Strumenti e mezzi in dotazione Le decorazioni per gli autoveicoli, motoveicoli e le relative dotazioni tecniche e strumentali sono disciplinate dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 4. Il personale che utilizza i veicoli o gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnati al Corpo di P.L. è tenuto ad usarli correttamente e diligentemente ai fini del servizio, nonché a conservarli in buono stato segnalando ogni necessità di manutenzione. Il personale addetto ai servizi di Polizia Giudiziaria, al Pronto intervento o a altri servizi specifici, individuati dal Comandante, può essere dotato di manette. Art Servizio in uniforme e eccezioni Gli appartenenti al Corpo di P.L. prestano normalmente tutti servizi d istituto in uniforme. L attività di servizio può essere svolta in abiti civili solo nei seguenti casi: a) servizi e/o accertamenti la cui natura richieda l abito civile, previa autorizzazione del Comandante contenuta nell ordine di servizio giornaliero o con specifico atto a parte; il

8 Comandante, nei casi di particolare rilevanza comunica ai Sindaci lo svolgimento di tali servizi. b) quando la tipologia del servizio da espletare richieda di indossare abiti di fogge particolari, previa autorizzazione del Comandante da rilasciare con le modalità indicate alla precedente lettere a); c) in caso di gravidanza previa comunicazione dell interessata al Comandante; d) in altri casi eccezionali da autorizzare da parte del Comandante con le modalità indicate alla precedente lettera a); e) il Comandante è autorizzato ad indossare l abito civile purché tenga sempre a disposizione l uniforme per eventuali necessità di servizio che lo richiedano. Art Tessera di servizio Gli appartenenti al Corpo di P.L. sono muniti di tessera di riconoscimento che certifica l identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento di assegnazione dell arma di cui al Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145, secondo quanto disposto dall art. 9 del Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3. Tutti gli appartenenti al Corpo di P.L. in servizio devono sempre avere appresso la tessera di servizio. La tessera deve essere sempre mostrata, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio sia svolto in abiti civili. TITOLO V SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE Art Finalità generali dei servizi Il Corpo di P.L. svolge i compiti inerenti le funzioni d istituto di cui al precedente art. 3 al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell Amministrazione e di contribuire con le prestazioni di ciascun appartenente al Corpo ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina dei Comuni facenti parte dell Unione. L organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo e l impiego del personale sono impostatati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall Amministrazione. Art Servizi stradali appiedati Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono istituiti i servizi appiedati. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue: a) regolazione manuale del traffico nelle intersezioni e sulle strade; b) presidio agli impianti semaforici con interventi di regolazione manuale, qualora necessario; c) servizio misto con interventi alle intersezioni (come alle lettere precedenti) e nelle strade adiacenti; d) servizio mobile lungo un itinerario prefissato; e) servizi di ordine, di sicurezza, di prossimità, di rappresentanza, di scorta, secondo le esigenze contingenti; f) servizi di assistenza e viabilità ai plessi scolastici, in concomitanza dell ingresso uscita degli alunni.

9 Art Servizio a bordo di veicoli Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono istituiti i servizi a bordo di veicoli finalizzati particolarmente a garantire le attività di pronto intervento, le attività di protezione civile, le attività di controllo del territorio. A tal fine, il Comandante dispone con ordine di servizio giornaliero l integrazione dei servizi appiedati con servizi svolti a bordo dei veicoli in dotazione. Il Comandante impartisce le opportune direttive e disposizioni specifiche sulle modalità d impiego dei veicoli nello svolgimento dei servizi assegnati. Coloro i quali hanno in consegna, anche giornalmente, come conducenti un veicolo di servizio devono condurlo con perizia ed accortezza curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel rapporto di servizio o su apposita modulistica, qualora sia istituita. Art Collegamento dei servizi Tutti i servizi esterni sono di norma collegati al Comando con l apparecchio radio ricetrasmittente ed eccezionalmente con telefono cellulare in dotazione. Il personale munito di radio ricetrasmittente o di telefono deve tenere costantemente attivo il collegamento con il Comando. A richiesta il personale esterno deve dare la posizione operativa e seguire le istruzioni specifiche impartite dai superiori anche a mezzo del personale addetto alla centrale radio operativa; le predette istruzioni derogano anche a quanto disposto con ordine di servizio giornaliero. In assenza di comunicazioni specifiche, il personale di P.L. si attiene ai servizi programmati e disposti nell ordine di servizio giornaliero. Il personale munito sia di radio che di telefono, comunica alla C.R.O. l inizio del servizio, ai fini della verifica quotidiana del corretto funzionamento dell apparato in dotazione. Art Servizi di pronto intervento I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando con le modalità indicate nel precedente art. 24. L impiego dei veicoli è disposto con ordine di servizio giornaliero. Il personale incaricato dei predetti servizi ha il compito di intervenire in località indicate, con la massima sollecitudine, secondo le istruzioni impartite dal Comando, anche via radio, per tutte le necessità inerenti i compiti e le attività d istituto. Art Servizi nelle frazioni e nei capoluoghi Sono, altresì, istituiti i servizi di controllo del territorio nelle frazioni e/o nelle piazze dei capoluoghi o in parchi e/o giardini svolti preferibilmente in forma appiedata anche con l appoggio di un autoveicolo da utilizzare eventualmente per i trasferimenti da una zona all altra. Circa le modalità di svolgimento dei predetti servizi, il personale si attiene alle disposizioni impartite con ordine di servizio giornaliero o anche verbalmente dal personale addetto al coordinamento e controllo. I predetti servizi hanno lo scopo di migliorare: la qualità urbana la civile convivenza la sicurezza sociale ed il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione.

10 Art Servizi interni Sono considerati servizi interni i servizi che attengono prevalentemente ai compiti d istituto che richiedono lo svolgimento di un iter procedurale o che per loro natura non possono essere svolti sul territorio. Sono, pertanto, considerati servizi interni: l Ufficio Verbali inteso in tutte le sue attività derivanti dalla procedura sanzionatoria; la Centrale Radio Operativa; L Ufficio preposto alla predisposizione dei servizi. I predetti servizi sono svolti preferibilmente con personale amministrativo, con esclusione dei compiti d istituto della P.L.. L individuazione del personale di P.L. da assegnare sia ai servizi interni che esterni spetta al Comandante. Art Servizi presso altre Amministrazioni Gli appartenenti al Corpo possono ai sensi dell art. 15, comma 2, della L.R. n.4/2003, essere impiegati, con finalità di supporto o soccorso, singolarmente o riuniti in squadre operative per effettuare servizi di natura temporanea, presso altre amministrazioni locali, previo accordo fra le amministrazioni interessate, nonchè comunicazione al Prefetto. In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità o disastri, il distacco può essere autorizzato con decreto dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell Unione. Al personale distaccato per i motivi di cui al precedente comma 2 si applicano le disposizioni previste per le missioni e trasferte dei dipendenti e le norme vigenti in materia. Il Comando P.L. è autorizzato a gestire direttamente i servizi stradali di collegamento con quelli dei comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni connesse alla circolazione stradale, per manifestazioni, scorte o altre esigenze straordinarie. Art Efficacia dei servizi Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente i Sindaci circa i risultati ottenuti dai servizi e circa la rispondenza rispetto alle finalità generali indicate all art.23 e rispetti gli obiettivi contenuti nel PEG annuale. Art Collaborazione con soggetti di Vigilanza privata Il Comandante qualora ne rilevi le condizioni, instaura rapporti di collaborazione con soggetti abilitati a svolgere servizi di vigilanza privata secondo i fini e con le modalità previste dall art. 34 e segg. della L.R. n.4/2003. TITOLO VI NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO Art Ordine di servizio giornaliero

11 Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dai Sindaci, dispone gli ordini di servizio giornalieri con cadenza, di norma settimanale, indicando per ciascun dipendente: - turno e orario; - posto di lavoro; - modalità di espletamento del servizio; Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro che possono essere assegnati accanto all ordine, ovvero stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente o impartiti verbalmente, in caso di necessità, anche dall addetto al coordinamento e controllo di turno. Gli appartenenti hanno l obbligo di prendere visione dell ordine di servizio, mediante firma dello stesso e anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia in occasione di servizi specifici, tanto in forma scritta che verbale, nei termini indicati al precedente comma 2. Art Obbligo d intervento e di rapporto Gli appartenenti al Corpo hanno l obbligo d intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto, fermo restando l espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria. L intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, impartito dal superiore gerarchico ovvero stabilito nell ordine di servizio giornaliero. Nei casi in cui l intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l addetto deve richiedere l intervento di altri servizi competenti in materia, contattando via radio o via telefono immediatamente il Comando. In caso d incidente stradale o in qualsiasi altro caso d infortunio l intervento è obbligatorio. Nel caso in cui non sia possibile l intervento perché impegnato in altro servizio ugualmente prioritario, il personale dovrà chiedere e ottenere istruzioni circa la valutazione del servizio prioritario al superiore gerarchico il quale potrà disporre l invio di ulteriore personale per l espletamento di tutti servizi in corso o richiesti. In caso di assenza di personale, nei predetti casi, il superiore gerarchico potrà richiedere anche l intervento di altre Forze dell Ordine, qualora lo stesso ne ravvisi l opportunità o la necessità. Oltre i casi in cui è prevista a stesura di verbali o rapporti specifici, il personale di P.L. deve redigere quotidianamente un rapporto di servizio relativo a interventi operati che possano determinare conseguenze o per i quali si possa prevedere la necessità o l opportunità di una memoria futura. Tutti gli agenti in servizio esterno hanno, comunque, l obbligo nell ambito dell orario di servizio di compilare giornalmente un rapporto di servizio riassuntivo degli interventi effettuati, su apposita modulistica messa a disposizione dal Comando. Art. 35 Guida dei veicoli e uso degli strumenti Per i servizi di cui all art. 25 il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida di veicoli in dotazione al Corpo. L incarico non può essere rifiutato. Tutto il personale è tenuto ad apprendere, previa istruzione operativa, l uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna o in uso per le necessità dei servizi. Art Prolungamento del servizio Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario: al fine di portare a compimento un operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile; anche in assenza di ordine superiore, in situazioni di emergenza;

12 in attesa dell arrivo in servizio dell appartenente al Corpo del turno successivo, quando ciò sia previsto dall ordine di servizio (cambio sul posto). Art Mobilitazione straordinaria Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall Amministrazione dell Unione, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi fornendo, ove occorra, e qualora ne sia fatta richiesta, la reperibilità nelle ore libere, senza eccezione alcuna. Nelle predette circostanze, il Comandante può sospendere i congedi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di disporre dell intera forza necessaria. Art Reperibilità degli appartenenti al Corpo Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all articolo precedente può essere istituita la reperibilità degli appartenenti al Corpo per determinati servizi d istituto cui essi sono addetti, in relazione alle disposizioni che disciplinano tale istituto. Il Comandante dispone i turni dei servizi di reperibilità. TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO Art Norme generali: doveri Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicati al precedente art.23. Fermi restando gli obblighi derivanti dal del Codice di Procedura Penale per la qualifica di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo di P.L devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui al precedente art.35. Art Cura dell uniforme e della persona Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni stabilite all art. 21. I capi dell uniforme vanno indossati secondo le modalità stabilite nel Regolamento regionale 8 agosto 2002 n. 7. Il personale del Corpo di P.L. deve avere particolare cura della propria persona e dell aspetto esteriore al fine di evitare anche il minimo pregiudizio al decoro e prestigio dell Amministrazione che rappresenta. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, monili o gioielli, eventualmente usati, siano sobri e compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione. E vietato l uso di ogni tipo di monile o gioiello che alteri l uniforme.. Art Orario e posto di servizio Gli appartenenti al Corpo devono normalmente presentarsi in divisa all ora e sul posto che sono fissati nell ordine di servizio.

13 Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il responsabile del turno, dal quale deve ricevere il consenso per abbandonare il posto. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze di carattere straordinario, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l orario stabilito o il turno prefissato. Art. 42 Rapporti interni al Corpo I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni evitando di diminuire o pregiudicare in qualsiasi modo l autorità e il prestigio di essi. Art. 43 Comportamento in pubblico Durante il servizio l appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile operando con senso di responsabilità ed imparzialità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività. Egli deve corrispondere sempre alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità ed operando in modo scevro da connotazioni personali. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l interprete deve impiegare la lingua straniera. L appartenente al Corpo deve esibire la tessera di servizio, nonché il fornire il numero di matricola, quando sono richiesti. Quando opera in abito civile, nel rivolgersi all utente, deve qualificarsi esibendo la tessera di servizio. Durante il servizio deve sempre mantenere un contegno consono alla sua funzione. Non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi o con altre persone o intrattenersi in futili occupazioni, né tanto meno intrattenere conversazioni telefoniche di carattere personale. Art Saluto Costituisce un dovere il saluto reciproco tra appartenenti al Corpo o verso i cittadini, le Istituzioni e le Autorità centrali o locali che le rappresentano. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera del berretto ed in particolare: davanti alla bandiera nazionale e al Gonfalone comunale ed alle Autorità civili e militari durante lo svolgimento di una cerimonia; durante il servizio di viabilità connesso al passaggio di un corteo funebre, in concomitanza del passaggio del carro funebre. Si è dispensati dal saluto nei seguenti casi: quando si sta effettuando la regolazione manuale del traffico; quando si è alla guida di motocicli in marcia o alla guida di autoveicoli; quando si è inquadrati in drappello di scorta al Gonfalone civico o alla Bandiera nazionale. TITOLO VIII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE.

14 Art Norme disciplinari La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di P.L. è contemplata dalle norme di legge e di regolamento vigenti in materia. Art Assenze dal servizio L obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale telefonico all Ufficiale responsabile del turno. Tale avviso deve pervenire non oltre l orario d inizio del servizio in modo che sia resa possibile l eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro. Il citato avviso telefonico deve pervenire con le medesime modalità e tempi, anche nel caso di prolungamento della malattia. E fatto salvo, comunque, il rispetto delle norme, dei tempi e delle modalità di invio del certificato medico all Ufficio Personale. Art Accertamenti sanitari Il Medico del lavoro, a seguito degli accertamenti sanitari periodici o su richiesta del singolo dipendente segnala per iscritto al Comandante eventuali inabilità fisiche tali da determinare l esclusione, anche temporanea, da specifici servizi. Il Comandante, sulla base di tali segnalazioni, adotta i provvedimenti del caso. I controlli periodici sulle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, vengono disposti dal Medico del lavoro, con le modalità stabilite dalla Legge n. 626/94. Art.48 - Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo. Il Comandante segnala ai Sindaci i dipendenti che siano distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito d iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale (20 gennaio S. Sebastiano) i Sindaci potranno assegnare un riconoscimento, agli appartenenti al Corpo segnalati con le modalità sopra indicate. TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI Art Rinvio ai Regolamenti dell Ente Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo, la normativa contenuta nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi o in altri Regolamenti dell Ente. Art Rinvio a disposizioni generali La normativa definita nel presente Regolamento, quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata in conformità alla normativa legislativa contrattuale in materia vigente, dovrà essere attuata previo accordo con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell accordo nazionale richiamato.

15 Art Patrono del Corpo di Polizia Locale L Amministrazione dell Unione riconosce la ricorrenza di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale che cade il 20 gennaio di ogni anno. La predetta ricorrenza è da considerarsi giorno lavorativo a tutti gli effetti

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