COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL

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1 REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 24 gennaio

2 INDICE Parte 1 - ISTITUZIONE e FINALITÀ...3 Parte 2 - ORGANIZZAZIONE...3 Parte 3 - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE...4 Parte 4 - ELEZIONI...5 Articolo 1 - ISTITUZIONE...3 Articolo 2 FINALITÀ...3 Articolo 3 - COMPOSIZIONE...3 Articolo 4 SEDE, MEZZI E RISORSE...3 Articolo 5 RIUNIONI...3 Articolo 6 - INSEDIAMENTO...4 Articolo 7 COMPETENZE...4 Articolo 8 COMPETENZE DEL PRESIDENTE...4 Articolo 9 COMPETENZE DEL VICE PRESIDENTE...4 Articolo 10 - COMPETENZE DEL SEGRETARIO...4 Articolo 11 DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI...4 Articolo 12 SCIOGLIMENTO...5 Articolo 13 INDIZIONE DELLE ELEZIONI...5 Articolo 14 REQUISITI DEGLI ELETTORI...5 Articolo 15 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ...5 Articolo 16 LISTE ELETTORALI...5 Articolo 17 - COMMISSIONE ELETTORALE...6 Articolo 18 SCHEDA ELETTORALE...6 Articolo 19 SEGGIO ELETTORALE...6 Articolo 20 OPERAZIONI DI VOTO...6 Articolo 21 ASSEGNAZIONE DEI VOTI...6 Articolo 22 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI...6 Articolo 23 NORMA FINALE...6 2

3 Articolo 1 - ISTITUZIONE Parte 1 - ISTITUZIONE e FINALITÀ 1. In attuazione di quanto previsto dall articolo 41, comma 4, dello Statuto Comunale di Montechiarugolo è istituita la CONSULTA dei CITTADINI STRANIERI residenti nel Comune di Montechiarugolo. 2. La Consulta è eletta a suffragio universale, con voto libero e segreto, dai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel Comune di Montechiarugolo, nel rispetto di quanto previsto da questo regolamento. 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano per i cittadini stranieri in possesso della cittadinanza italiana. Articolo 2 FINALITÀ 1. La Consulta favorisce il dialogo e l integrazione tra le diverse culture, promuove per i cittadini stranieri gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini e intende affermare i diritti della persona, senza distinzioni. 2. La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale. A tal fine, la Consulta è sentita prima dell approvazione dei seguenti atti di competenza del consiglio Comunale: - Statuto del comune - Regolamento della Consulta dei cittadini stranieri - Bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica - Istituzione ed organizzazione dei servizi pubblici - Regolamenti comunali - Verifica di mandato 3. Le proposte di deliberazione che riguardano i predetti atti saranno trasmesse alla consulta almeno 10 giorni prima della loro approvazione ed il parere della consulta dovrà essere inserito nel fascicolo della stessa proposta nei termini stabiliti dal regolamento del consiglio comunale. 4. La Consulta informa, tramite il proprio Presidente e mediante una relazione annuale, il Consiglio Comunale delle condizioni e dei problemi delle comunità straniere sul territorio e riferisce le loro opinioni su questioni che riguardano l amministrazione del territorio comunale. 5. La Consulta aiuta i cittadini stranieri, singoli o associati, nell esercizio dei diritti a loro riconosciuti dalle Leggi e dallo Statuto Comunale, compresi quelli di partecipazione alla vita della comunità. 6. La Consulta vuole essere il punto di riferimento per i cittadini stranieri per i diversi aspetti quali: informazione, aggregazione e confronto sulla vita degli stranieri sotto i diversi aspetti, quali istruzione, lavoro, cultura, tempo libero, salute, servizi pubblici, ecc. 7. La Consulta collabora con il Comune per favorire la conoscenza alle comunità straniere dei servizi e delle attività dell ente. Articolo 3 - COMPOSIZIONE Parte 2 - ORGANIZZAZIONE 1. La Consulta è composta da 7 membri, compreso il Presidente e il Vicepresidente. Nella stessa dovranno essere rappresentate almeno tre nazionalità dei residenti stranieri ed ambedue i sessi. Articolo 4 SEDE, MEZZI E RISORSE 1. La sede della Consulta è in un locale messo a disposizione dall Amministrazione comunale. 2. La Consulta per il suo funzionamento può servirsi del personale e delle attrezzature fornite dal Comune. A tal fine il bilancio annuale del Comune prevede le necessarie risorse. Articolo 5 RIUNIONI 1. Le sedute della Consulta sono pubbliche. 2. L ordine del giorno di ogni seduta è trasmesso al Sindaco dal Presidente almeno 10 giorni prima della riunione. 3 Alle riunioni della Consulta può partecipare con diritto di parola il Sindaco o un suo delegato. 3

4 Parte 3 - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE Articolo 6 - INSEDIAMENTO 1. La Consulta è insediata a seguito della convalida degli eletti, così come previsto nell articolo 22 del presente regolamento. 2. La Consulta resta in carica per la stessa durata del mandato amministrativo. 3. La prima riunione della Consulta è presieduta dal consigliere eletto con il maggior numero di voti. Articolo 7 COMPETENZE 1. Durante la prima riunione, presieduta dal consigliere più votato, si eleggono il Presidente e il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti (n. 4) della consulta. Se non si raggiunge la maggioranza assoluta, si deve tenere, entro 10 giorni, la seconda seduta e a quel punto sarà sufficiente la maggioranza relativa ovvero la maggioranza dei votanti. 2. La Consulta approva un Regolamento interno circa: le modalità di convocazione dei Consiglieri; i diritti e i doveri dei Consiglieri; i criteri di trattazione dell ordine del giorno; le procedure di voto. 3. La Consulta approva i pareri e le relazioni da presentare al Consiglio Comunale. 4. La Consulta approva a maggioranza assoluta le proposte di modifica del presente regolamento, da sottoporre al Consiglio comunale per l approvazione. Articolo 8 COMPETENZE DEL PRESIDENTE 1. Il Presidente è responsabile del buon funzionamento della Consulta e nomina un segretario della stessa, che può essere anche una persona che non fa parte della Consulta. 2. Il Presidente può richiedere al Sindaco, a nome della Consulta, di esaminare nella sede opportuna questioni di particolare importanza per gli stranieri. 3. Il Sindaco può invitare il Presidente della consulta, anche su richiesta dello stesso, a partecipare alle sedute consiliari quando siano in trattazione argomenti di particolare interesse per le comunità straniere e, in tale occasione, può concedere il diritto di parola allo stesso Presidente per far conoscere l opinione della consulta all assemblea consiliare. Articolo 9 COMPETENZE DEL VICE PRESIDENTE 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione o per sua delega o in caso di necessità. Articolo 10 - COMPETENZE DEL SEGRETARIO 1. Il Segretario, ad ogni riunione della Consulta, tiene il verbale delle presenze, dello svolgimento della seduta, delle decisioni prese. Il verbale, di volta in volta, è trasmesso al Comune. Articolo 11 DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI 1. Si considera decaduto il Consigliere che: perde la cittadinanza straniera o acquisisce la cittadinanza italiana non ottiene il rinnovo del permesso di soggiorno ha un decreto di espulsione definitivo manca per tre volte consecutive alle riunioni, senza giustificati motivi. 4

5 2. In caso di decadenza, dimissioni o decesso, un consigliere viene sostituito dal primo non eletto della sua stessa lista, garantendo in ogni modo il principio della rappresentanza di almeno tre nazionalità, indicato nel precedente articolo 3 e di ambedue i sessi. 3 Se la lista è esaurita, viene nominato il primo non eletto più votato tra tutte le altre liste. In caso di parità si dà la precedenza alla lista meno rappresentata nella Consulta. Articolo 12 SCIOGLIMENTO 1. Il Sindaco, con delibera del Consiglio Comunale, scioglie la Consulta quando 4 consiglieri risultano decaduti o dimissionari e non è possibile la loro sostituzione. 2. Le elezioni per la nuova Consulta si svolgono, di norma, entro i tre mesi successivi alla decadenza o allo scioglimento. La Consulta, in questo caso, ha durata corrispondente a quello del mandato del sindaco in corso. 3. La Consulta scade al termine del mandato elettorale del Sindaco, ma dura in carica fino alla nomina della successiva. Parte 4 - ELEZIONI Articolo 13 INDIZIONE DELLE ELEZIONI 1. Il Sindaco neo eletto Indice, entro tre mesi dalla nomina, le elezioni della Consulta; nomina i componenti della Commissione Elettorale; fissa la data, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. 2. Le elezioni vengono pubblicizzate ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo (lettere a tutti i residenti stranieri, incontri, locandine, sito INTERNET, ). Articolo 14 REQUISITI DEGLI ELETTORI 1 Sono elettori tutti i cittadini stranieri residenti che alla data delle elezioni: hanno compiuto i diciotto anni di età; hanno la cittadinanza di un paese straniero o status di apolide e non siano cittadini italiani; hanno carta o permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo; sono iscritti all anagrafe del Comune; non hanno un decreto di espulsione definitivo. non sono incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni, in quanto applicabili. Articolo 15 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ 1. Sono eleggibili come membri della Consulta i cittadini stranieri che hanno i requisiti dell articolo precedente. 2. L esistenza delle condizioni predette sono verificate dall ufficio elettorale. Articolo 16 LISTE ELETTORALI 1. L elezione dei membri della Consulta avviene sulla base delle liste elettorali. 2. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a quindici. Devono essere, inoltre, rappresentare almeno tre nazionalità ed ambedue i sessi. 3. I promotori di ogni lista devono raccogliere almeno quindici firme di sostenitori tra gli aventi diritto al voto, esclusi i candidati. 4. Ogni elettore può firmare una sola lista. La firma deve essere autenticata dal Sindaco, da un Consigliere o da un funzionario comunale. 5. Ogni lista, in lingua italiana, deve indicare il simbolo e la denominazione della lista stessa. Deve riportare anche il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ogni candidato e il suo numero progressivo in lista. Alla lista deve essere allegato un programma elettorale. 5

6 6. Le liste devono essere presentate all ufficio elettorale almeno trenta giorni prima della data delle elezioni. Alle liste presentate è assegnato un numero progressivo che corrisponde all ordine di presentazione. 7. Ogni candidato deve sottoscrivere un atto, da allegare alla propria lista, con il quale dichiara l accettazione della eventuale carica e il possesso dei requisiti necessari. Articolo 17 - COMMISSIONE ELETTORALE 1. La Commissione Elettorale è formata: dal Sindaco o da un Suo delegato; dal Segretario Comunale o da un Suo delegato; dal responsabile dell ufficio elettorale. 2. La Commissione Elettorale compie tutti gli atti necessari per garantire la validità delle elezioni e organizza, per quanto non dettato dal presente regolamento, lo svolgimento delle elezioni. 3. Gli interessati possono fare ricorso alla Commissione Elettorale contro qualsiasi decisione entro cinque giorni dalla comunicazione. La commissione deve rispondere entro cinque giorni dalla data in cui il ricorso perviene. Articolo 18 SCHEDA ELETTORALE 1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi per dare la preferenza al candidato scelto; essa viene timbrata e firmata da un componente del seggio. Articolo 19 SEGGIO ELETTORALE 1. Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da altri due membri. 2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno due componenti. 3. Al seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata (come osservatore). Articolo 20 OPERAZIONI DI VOTO 1. Gli elettori devono presentarsi al seggio con la carta o il permesso di soggiorno. 2. Possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo il nome o il numero del candidato preferito. 3. Il voto di lista è valido solo per la lista. Il voto di preferenza è valido per il candidato e la lista. 4. La scheda è nulla se ha segni di riconoscimento o se non è chiara la volontà dell elettore. 5. Lo scrutinio delle schede inizia subito dopo la chiusura del seggio. 6. Le schede nulle o bianche non vengono contate nel totale dei voti validi. Articolo 21 ASSEGNAZIONE DEI VOTI 1. A ciascuna lista spettano tanti consiglieri in proporzione ai voti ottenuti, applicando le stesse modalità di ripartizione previste dalla legge per l assegnazione dei consiglieri comunali nel Comune di Montechiarugolo. Articolo 22 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 1. Alla fine delle operazioni di scrutinio il Sindaco proclama gli eletti. Articolo 23 NORMA FINALE 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore per l elezione dei consigli comunali nei Comuni con meno di abitanti in quanto applicabile. 2. Se il diritto di voto alle elezioni amministrative comunali viene concesso anche ai cittadini stranieri da una legge nazionale, la Consulta decade, avendo perso la sua ragione di essere. 6

7 3. Tutte le funzioni connesse allo svolgimento delle elezioni sono gratuite. 7

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