a cura di Manuela Bona
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- Berto Leonardi
- 6 anni fa
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1 UTONOME PROVINZ OZEN - SÜDTIROL Generalsekretariat des Landes mt für Gesetzgebung PROVINCI UTONOM DI OLZNO - LTO DIGE Segreteria generale della Provincia Ufficio Legislativo Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della a cura di Manuela ona Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti indicatori: lto (norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale) asso (norme che si ritengono di limitato interesse per l'mministrazione provinciale) N Nullo V In corso di valutazione rt. Rubrica nalisi del contenuto 1 2 Funzioni delle Camere (modifica art. 55 Cost.) Composizione ed elezione del Senato della Repubblica (modifica art. 57 Cost.) Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovo l equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Superamento del bicameralismo perfetto: - la Camera dei deputati rappresenta la Nazione, è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo; - il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla, nonché all esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l impatto delle politiche dell Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l attuazione delle leggi dello Stato. Diversa composizione e nuova modalità di elezione del Senato. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di olzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Sono pertanto eliminati i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di olzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz ozen Tel Fax adm@pec.prov.bz.it gesetzgebung@provinz.bz.it Steuernr./Mwst.Nr Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago olzano Tel Fax adm@pec.prov.bz.it legislativo@provincia.bz.it Codice fiscale/partita Iva
2 UTONOME PROVINZ OZEN - SÜDTIROL PROVINCI UTONOM DI OLZNO - LTO DIGE Seite / Pag Modifica all'articolo 59 della Durata della Camera dei deputati (modifica art. 60 Cost.) Modifica all'articolo 63 della Modifiche all'articolo 64 della Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica (modifica art. 66 Cost.) Vincolo di mandato (modifica art. 67 Cost.) Indennità parlamentare (modifica art. 69 Cost.) Procedimento legislativo (modifica art. 70 Cost.) dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio. Il Presidente della Repubblica nomina 5 senatori, che non sono più a vita, ma durano in carica 7 anni, non possono essere nuovamente nominati e non percepiscono alcuna indennità. La durata della Camera dei Deputati, l unica elettiva, è di 5 anni e non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (Il Senato non è più sottoposto a scioglimento, essendo previsto un rinnovo parziale continuo). Il regolamento stabilisce in quali casi l elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitate in ragione dell esercizio di funzioni di governo regionali o locali. I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni. I membri del Governo hanno diritto, e se richiesto l obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell ssemblea e ai lavori delle Commissioni. La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e della cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore. I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. (La riscrittura dell articolo esclude i Senatori dalla rappresentanza della Nazione). Indennità prevista solo per la Camera dei deputati. I nuovi senatori non percepiranno più alcuna indennità. Prevalenza della Camera dei deputati. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per: - le leggi di revisione della e le altre leggi costituzionali; - le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all articolo 71; - le leggi che determinano l ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; - la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea; - la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l ufficio di senatore di cui all articolo 65, primo comma; - le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma (leggi che regolano le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato nonché quelle per la loro sostituzione); - le leggi di cui all articolo 80, secondo periodo (leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all appartenenza dell Italia all Unione europea); - le leggi di cui all articolo 114, terzo comma (ordinamento di Roma come capitale); - le leggi di cui all articolo 116, terzo comma (leggi che concedono alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia); - le leggi di cui all articolo 117, quinto e nono comma (leggi che disciplinano le norme di procedura per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti normativi dell Unione
3 UTONOME PROVINZ OZEN - SÜDTIROL PROVINCI UTONOM DI OLZNO - LTO DIGE Seite / Pag Iniziativa legislativa (modifica art. 71 Cost.) Modifica dell'articolo 72 della europea e all attuazione e esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell Unione europea nonché le modalità di esercizio del potere sostitutivo; le leggi che disciplinano i casi nei quali e le forme con cui le Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato); - le leggi di cui all articolo 119, sesto comma (leggi che disciplinano i principi generali di attribuzione a Comuni, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio); - le leggi di cui all articolo 120, secondo comma (leggi che disciplinano le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo e che stabiliscono i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell ente); - le leggi di cui all articolo 122, primo comma (leggi che stabiliscono i principi fondamentali per il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali e che stabiliscono la durata degli organi elettivi); - le leggi di cui all articolo 132, secondo comma (leggi che consentono ai Comuni di staccarsi da una Regione e aggregarsi a un altra). Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Tutte le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, tuttavia vige un procedimento monocamerale con ruolo rinforzato del Senato: il Senato, entro 10 giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminare i progetti di legge approvati dalla Camera. Le proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi 30 giorni, sono sottoposte alla Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva. L esame del Senato per le leggi che danno attuazione all articolo 117, quarto comma (Lo Stato interviene in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell interesse nazionale), è disposto nel termine di 10 giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza dei propri componenti. I disegni di legge di cui all articolo 81, quarto comma (leggi di approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo dello Stato), approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro 15 giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza sollevate. Il Senato può chiedere alla Camera di procedere all esame di un disegno di legge. Innalzato da a il numero di elettori necessari per l iniziativa legislativa popolare, introducendo anche il principio che ne deve essere garantito l esame e la deliberazione finale. Introdotti in i referendum propositivi e d indirizzo. Procedura di approvazione dei disegni di legge nelle Camere. I progetti di legge a procedimento paritario possono essere presentati indifferentemente ad una delle due Camere, gli altri sono presentati alla Camera dei deputati. Esplicitati i casi in cui viene adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta. Introdotto il voto a data certa : il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che un DDL indicato come essenziale per l attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all ordine del
4 UTONOME PROVINZ OZEN - SÜDTIROL PROVINCI UTONOM DI OLZNO - LTO DIGE Seite / Pag Modifiche all'articolo 73 e 134 della Modifica dell'articolo 74 della Modifica dell'articolo 75 della Disposizioni in materia di decretazione d urgenza (modifica art. 77 Cost.) giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di 70 giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini del Senato per richiedere di esaminare un disegno di legge e per deliberare proposte di modificazione del testo sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di 15 giorni (ai sensi dell art. 39, comma 9, della presente legge fino all adeguamento del regolamento della Camera dei deputati tale termine non può essere inferiore a 10 giorni). Indicati alcuni casi di esclusione. Introdotto il giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte cost. per le leggi elettorali delle due Camere (aggiunta competenza alla Corte cost.). Rinvio presidenziale delle leggi. Prima di promulgare una legge, il Presidente della Repubblica può chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di 30 giorni. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata. Referendum abrogativo: rimangono 500mila le firme necessarie per proporre un referendum abrogativo. Resta il quorum della maggioranza degli aventi diritto al voto affinché sia ritenuto valido, ma se le firme raccolte sono 800mila la soglia si abbassa alla maggioranza più uno dei votanti alle ultime elezioni della Camera. ttribuisce alla legge, e non più alle Camere, il potere di conferire al Governo la delega legislativa di cui all art. 76 (decreti legislativi). I decreti-legge sono presentati per la conversione in legge alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Vanno convertiti entro 60 giorni, entro 90 se il Presidente della Repubblica richiede una nuova deliberazione. La legge può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Vengono disciplinati i casi in cui il Governo non può ricorrere alla decretazione d urgenza, ovvero vengono costituzionalizzati i limiti alla decretazione d urgenza. Tempi ridotti per l esame al Senato dei decreti-legge c.d. monocamerali (disposto dal Senato entro 30 gg. dalla presentazione alla Camera dei deputati). Le proposte di modificazione devono essere deliberate entro 10 gg. dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Durante la conversione in legge di decreti-legge non possono essere approvate disposizioni estranee all oggetto o alle finalità del decreto. 17 Deliberazione dello Stato di guerra (modifica art. 78 Cost.) La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra Leggi di amnistia e indulto (modifica art. 79 Cost.) utorizzazione alla ratifica di trattati internazionali (modifica art. 80 Cost.) Inchieste parlamentari (modifica art. 82 Cost.) Modifiche all'articolo 83 della in materia di quorum per l elezione del Presidente della Repubblica La sola Camera dei deputati delibera le leggi di amnistia e indulto. La Camera dei deputati autorizza la ratifica di trattati internazionali. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all appartenenza dell Italia all Unione europea sono approvate da entrambe le Camere. La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, mentre il Senato può disporre inchieste solo su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie locali. Solo la Commissione d inchiesta della Camera è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Meccanismo rafforzato: eleggeranno il capo dello Stato i 630 deputati e i 100 senatori. (I delegati regionali non partecipano più all elezione del Presidente). Previsto il quorum dei due terzi dell assemblea nei primi tre scrutini, che scende ai tre quinti dell assemblea nei successivi tre e si abbassa dalla settima votazione alla maggioranza dei tre quinti dei votanti.
5 UTONOME PROVINZ OZEN - SÜDTIROL PROVINCI UTONOM DI OLZNO - LTO DIGE Seite / Pag Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica (modifica art. 85 Cost.) Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica (modifica art. 86 Cost.) Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in qui questo non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune per l elezione del Presidente della Repubblica. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in caso di impedimento, sono esercitate dal Presidente della Camera. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice l elezione del nuovo Presidente Scioglimento della Camera dei deputati (modifica art. 88 Cost.) Fiducia al Governo (modifica art. 94 Cost.) Modificazioni all art. 96 della Modificazioni all art. 97 della Soppressione del CNEL (modifica art. 99 Cost.) bolizione delle Province (modifica art. 114 Cost.) Modifiche all'articolo 116 della Modifica dell'articolo 117 della Il Presidente della Repubblica può sciogliere la sola Camera dei deputati. La sola Camera dei deputati accorda la fiducia al Governo (fine del bicameralismo perfetto). Per giudicare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri per i reati commessi nell esercizio delle loro funzioni serve l autorizzazione della sola Camera dei deputati. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e ora anche la trasparenza dell'amministrazione. È abrogato l articolo 99 della sul Comitato nazionale dell economia e del lavoro (CNEL). La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato (cancellata dalla la parola Province, ma non si applica nell immediato alle regioni a statuto speciale). Viene modificato l ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite forme particolari di autonomia alle Regioni. Inoltre, le Camere possono attribuire alle Regioni tali ulteriori forme di autonomia, solo se la Regione è in equilibrio di bilancio. Viene sostituito l intero art. 117 e soppressa la legislazione concorrente tra Stato e Regioni (sono attribuite allo Stato più di venti ex competenze concorrenti). Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in varie nuove materie, ovvero: - mercati assicurativi e promozione della concorrenza; - coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; - norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l uniformità sul territorio nazionale; - disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; - disposizioni generali e comuni sull istruzione, ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; - previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull istruzione e formazione professionale; - ordinamento di Comuni e Città metropolitane, disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; - commercio con l estero; - coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell amministrazione statale, regionale e locale; - tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ambiente e ecosistema, ordinamento sportivo, disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; - ordinamento delle professioni e della comunicazione; - disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; - produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell energia;
6 UTONOME PROVINZ OZEN - SÜDTIROL PROVINCI UTONOM DI OLZNO - LTO DIGE Seite / Pag Modificazioni all articolo 118 della Modifica dell'articolo 119 della Modifica dell'articolo 120 della Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali (modifica art. 122 Cost.) Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali (modifica art. 126 Cost.) - infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. Espressamente prevista la potestà legislativa delle Regioni: Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia: - di rappresentanza delle minoranze linguistiche; - di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno; - di dotazione infrastrutturale; - di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali; - di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; - di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario, salva l autonomia delle istituzioni scolastiche; - di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici; - di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo; - di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica; - nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Clausola di supremazia: su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie di competenza regionale quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari). Lo Stato può delegare la sua facoltà regolamentare alle Regioni. Le funzioni amministrative sono attribuite a Comuni, Città metropolitane, Regioni e Stato (eliminate dall articolo le Province). Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori. La legge statale disciplina forme di intesa e di coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Costi standard: Comuni, Città Metropolitane e Regioni hanno risorse autonome costituite da entrate e tributi propri e dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Esse assicurano il finanziamento delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Regioni. Con legge sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono l efficienza. Potere sostitutivo del Governo nei confronti delle autonomie territoriali. Il Governo può sostituirsi di norma a Regioni, Comuni e Città metropolitane solo dopo aver acquisito il parere del Senato (in base al comma 9 dell art. 38 tale potere sostitutivo continua ad applicarsi alla nostra Provincia). Commissariamento delle Regioni: passa la possibilità per lo Stato di commissariare le Regioni e i Comuni in dissesto finanziario. Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti gli emolumenti della Giunta e del Consiglio regionale, che non possono superare quelli dei sindaci dei Comuni capoluogo di Regione (tetto agli stipendi per i senatori che saranno agganciati a quelli dei sindaci dei capoluoghi di regione). La legge stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Modifica l articolo 126 della sullo scioglimento dei Consigli regionali e la rimozione del Presidente della Giunta. Il decreto di scioglimento è adottato previo parere del Senato della Repubblica.
7 UTONOME PROVINZ OZEN - SÜDTIROL PROVINCI UTONOM DI OLZNO - LTO DIGE Seite / Pag Elezione dei giudici della Corte costituzionale (modifica art. 135 Cost.) Disposizioni consequenziali e di coordinamento 39 Disposizioni transitorie La Corte costituzionale è composta da 15 giudici, dei quali un terzo nominato dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. Cambia la modalità del giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica: i cittadini che intervengono nel giudizio d accusa devono avere i requisiti per l eleggibilità a deputato e non più a senatore. Comma 2: l art. 58 della è abrogato. Non è più previsto il requisito, per diventare senatori, del compimento di 40 anni di età, né quello di 25 anni per eleggerli. Comma 9: il potere sostitutivo del Governo non si applica più agli organi delle Province, ma agli organi delle Province autonome di Trento e di olzano. Comma 14: il Comitato per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati. Comma 15: spetta alla Camera dei deputati dare l autorizzazione per sottoporre alla giurisdizione ordinaria il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri per i reati commessi nell esercizio delle loro funzioni, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri della Camera dei deputati. Spettano alla Camera dei deputati anche gli ulteriori adempimenti previsti in questo campo dalla legge costituzionale 1/1989. Comma 16: i giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento sono eletti da ciascuna Camera, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera. L articolo prevede quanto segue: - un sistema elettorale transitorio per l elezione del Senato (esclusa l elezione dei senatori di olzano); - i senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale; - i senatori a vita già in carica permangono nella stessa carica; - i nuovi giudici della Corte costituzionale vengono nominati alternativamente da Camera e Senato; - le regioni e le Province autonome di Trento e di olzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari alla legge che stabilisce le modalità di elezione dei nuovi senatori; - le leggi regionali su materie di competenza legislativa concorrente o esclusiva in via residuale, ad oggi vigenti, continuano ad applicarsi finché non entrano in vigore le leggi statali o regionali fondate sul nuovo riparto di competenze definito mediante la riscrittura dell articolo 117; - clausola di salvaguardia: Comma 13: Le disposizioni di cui al capo IV (artt ) della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di olzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all articolo 117, terzo comma, della, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall articolo 120 della ; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all articolo 116, terzo comma, della, come modificato dalla presente legge costituzionale.
8 UTONOME PROVINZ OZEN - SÜDTIROL PROVINCI UTONOM DI OLZNO - LTO DIGE Seite / Pag Disposizioni finali 41 Entrata in vigore L articolo prevede quanto segue: - non possono essere corrisposti con oneri a carico della finanza pubblica rimborsi ai gruppi politici presenti nei consigli regionali; - viene disciplinato il riparto di competenza legislativa relativamente agli enti di area vasta, attribuendo i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale; - i senatori nominati dal Presidente della Repubblica possono essere al massimo 5, sono salve le indennità per i senatori a vita che resteranno in carica; - i senatori della Provincia autonoma di olzano/utonome Provinz ozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere; entrano subito in vigore la soppressione del CNEL, il limite agli emolumenti degli organi regionali, il divieto di convocare comizi elettorali per il rinnovo del Senato, la conferma delle indennità dei senatori a vita, la possibilità di ricorrere al giudizio di legittimità della Corte costituzionale per leggi che disciplinano l elezione di Camera e Senato, l obbligo per Regioni e Province autonome di conformare le proprie leggi e i propri regolamenti elettorali alla legge che stabilisce l elezione dei nuovi senatori, lo stop ai rimborsi ai gruppi regionali, il riparto di competenza legislativa sugli enti di area vasta.
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