ASSOCIAZIONI SICURE. Ce.Se.Vo.Ca. LA MIA ASSOCIAZIONE RISPETTA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA? Ce.Se.Vo.Ca.

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1 Ce.Se.Vo.Ca. Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata ASSOCIAZIONI SICURE LA MIA ASSOCIAZIONE RISPETTA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA? associazionismo Ce.Se.Vo.Ca. (Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata) Via F. Marinaccio, 4/D Foggia tel. e fax: info@cesevoca.it url: 1

2 Ce.Se.Vo.Ca. Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata La NORMATIVA SULLA SICUREZZA vigente D.LGS. 81 del 2008 e s.m. IMPONE precisi ADEMPIMENTI ANCHE AL SETTORE DEL VOLONTARIATO. Anche alla mia associazione? NORMATIVA La normativa di riferimento che ci coinvolge è il D.lgs. 81/2008, modificato con D.Lgs. 106/2009, chiamato Testo unico sulla Sicurezza: Nel 2008 viene emanato il D.Lgs. 81 e s.m. testo unico sulla sicurezza. Questo decreto si occupa essenzialmente di sicurezza sul lavoro. Si intende lavoro, ogni sorta di attività, retribuita o non, diretta da una organizzazione. Vengono coinvolte le associazioni di volontariato ed equiparati i volontari ai lavoratori! (aiuto! essere equiparati ad un lavoratore significa, adottare tutte le misure di tutela previste da un azienda con lavoratori subordinati?) Fortunatamente, successivamente, con il decreto correttivo, D.lgs. 106/09, al D.lgs. 81/08 vengono introdotte modifiche estremamente significative: è stata rivista integralmente e sostanzialmente la figura del volontario che è passato, con l eccezione dei volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, dall essere equiparato al lavoratore subordinato (e quindi destinatario di tutta la tutela dovuta a detti soggetti) all essere equiparato al lavoratore autonomo (e quindi ad un soggetto a cui può essere demandata, con modalità definite, l attuazione delle misure di tutela necessarie vale a dire che si è semplificata la gestione della sicurezza per le associazioni). E stata, infine, introdotta una riserva di applicabilità (sempre pensando all emanazione di un nuovo decreto attuativo) per le cooperative sociali (di cui alla legge 381/1991) e per le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile (ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei Vigili del Fuoco) per i quali le disposizioni del D.Lgs. 81/08 sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività. QUESTA RISERVA E STATA SCIOLTA DI RECENTE CON IL D.LGS. DEL 13 APRILE 2011, ENTRATO IN VIGORE DAL 08 GENNAIO

3 Il D.Lgs. 81/08 è applicabile integralmente e compiutamente per le associazioni dal 20 agosto Come si applica alle associazioni? Cosa sono le odv (organizzazioni di volontariato)? Sono tutti gli organismi, qualunque sia la veste giuridica scelta, liberamente costituiti per svolgere attività senza fine di lucro, anche indiretto, per scopi esclusivi di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Sostanzialmente il Testo unico sulla sicurezza per le o.d.v. considera quattro ipotesi: 1. o.d.v. quali cooperative sociali, croce rossa, protezione civile, soccorso alpino,, per i quali è entrato in vigore specifico decreto del 13 aprile 2011; 2. o.d.v. di cui alla L. 266/91; operanti in ambiti privi di organizzazione di lavoro; (non ci sono dipendenti); 3. o.d.v. di cui L. 266/91; operanti in ambiti con organizzazione di lavoro; (collaborazioni in: ospedali, case di cura, dove esiste personale assunto); 4. o.d.v. con dipendenti subordinati; (hanno assunto personale). CHIARITO IL CASO DI APPARTENENZA vediamo le disposizioni a cui dobbiamo attenerci. PER CHI APPARTIENE ALL IPOTESI n. 1: cooperative sociali, croce rossa, protezione civile, soccorso alpino, esiste specifico D.Lgs. del 13 aprile Il decreto tiene conto, delle particolari esigenze che caratterizzano l intervento dei volontari e contiene disposizioni operative per assicurare il più alto livello di sicurezza a tutti gli operatori volontari: PARTICOLARI ESIGENZE: a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione; b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa; c) imprevedibilità degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008; 3

4 d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività inerenti scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti. Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile 1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario. 2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso. 3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro. PER CHI APPARTIENE ALL IPOTESI n. 2: odv che operano in ambiti privi di organizzazione di lavoro (associazioni non a contatto con lavoratori dipendenti). ART. 3 COMMA 12-bis Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all articolo 21. Con accordi tra il volontario e l associazione di volontariato o l amministrazione del servizio civile possono essere individuate e concordate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Utilizzo di attrezzature a norma. DISPOSIZIONI A CUI ATTENERCI art. 21 D. Lgs. 81/08 Eventuale utilizzo di D.P.I. dispositivi di protezione individuale. 4

5 Tessera di riconoscimento (per chi opera in contesti lavorativi). Sorveglianza sanitaria (solo per rischi particolari: VDT, Rumore, mov. manuale di carichi). Corsi di formazione-addestramento. PER CHI APPARTIENE ALL IPOTESI n. 3, associazioni che operano in ambiti gestiti da organizzazioni con lavoratori subordinati (ospedali, case di cura) deve attenersi interamente al comma 12 bis e a tutto l art. 21 del D.Lgs. 81/08. ART. 3 COMMA 12-bis Ove il volontario svolga la propria prestazione nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell ambito della medesima organizzazione. Oltre agli adempimenti previsti per il caso II, essendo l o.d.v. inserita in una organizzazione con un datore di lavoro e altri lavoratori subordinati si presuppone che: esista già una valutazione dei rischi; esistono delle misure di tutela, esistano delle misure di emergenza e pronto-soccorso; esista già una valutazione dai rischi da interferenza. In questo caso, le o.d.v. hanno diritto e dovere ad essere inseriti nel piano sicurezza e ad essere informati e formati dall organizzazione di lavoro sulla sicurezza nel contesto in cui operano. DISPOSIZIONI A CUI ATTENERCI art. 21 D.lgs 81/08 Utilizzo di attrezzature a norma. Eventuale utilizzo di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) (vedi Doc. Valutaz. Rischi). Tessera di riconoscimento (per chi opera in contesti lavorativi). Sorveglianza sanitaria (solo per rischi particolari: videoterminali, Rumore, mov. manuale di carichi, agenti cancerogeni, agenti biologici). Corsi di formazione-addestramento. PER CHI APPARTIENE ALL IPOTESI n. 4: le associazioni con dipendenti subordinati devono attenersi a tutte le disposizioni di legge previste per i lavoratori subordinati ed è opportuno farsi seguire da un consulente della sicurezza abilitato. 5

6 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASD - ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE APS - Le principali norme che impattano sulla sicurezza nei luoghi in cui si praticano le attività sportive sono essenzialmente due: 1. Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio degli impianti sportivi (D.M. Interno 18 marzo 1996). 2. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 smi). La prima norma è di competenza del proprietario dell impianto sportivo e/o di locali vari che deve comunque garantire al Gestore dello stesso la tracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli annessi impianti (es.: certificato di agibilità, dichiarazione di conformità degli impianti, denuncia di messa a terra, ecc.). La seconda norma cogente D. Lgs. 81/08 smi è di competenza del Gestore e/o dell Associazione Sportiva o di Promozione Sociale che deve garantire il rispetto della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Titolare dell impianto (art. 19 DM 61 del 18/03/1996) Il Titolare dell impianto o complesso sportivo (generalmente è il presidente) è il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste per la conduzione dell impianto a lui affidato; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, denominato Il Responsabile della Sicurezza. Il titolare, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è comunque soggetto alla disciplina di cui agli artt e 2050 del Codice Civile e seguenti ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell impianto. Tra le varie figure di operatori presenti all interno di un impianto sportivo, quali sono i lavoratori dipendenti e quali non sono lavoratori dipendenti? Gli atleti dilettanti non sono equiparati a lavoratori dipendenti, ma hanno diritto alla stessa forma di tutela riservata agli spettatori; gli atleti professionisti, le loro società e gli istruttori federali sono da considerarsi rispettivamente lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e quindi se presenti all interno dell impianto sono tutelati in base alla legislazione vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro; gli addetti possono essere lavoratori dipendenti. 6

7 Il regime applicabile ai percettori di redditi-rimborsi (istruttori e collaboratori amministrativo-gestionale in primis) sarà quello previsto per i lavoratori autonomi (che si differenzia da quello previsto per i lavoratori subordinati comportando minori adempimenti). Gli atleti dilettanti non sono da considerarsi lavoratori, in quanto nelle loro prestazioni possono ritenersi prevalenti la componente ludica come oggetto della prestazione. INFORMAZIONE E SICUREZZA SULL USO DEGLI SPAZI A) Presenza di elementi specifici pericolosi Tali elementi possono essere costituiti da: dislivelli sporgenze elementi vetrati ostacoli. B) Dispositivi di apertura e di chiusura dei serramenti interni ed esterni. devono essere possibilmente di forma tale da non costituire pericolo nel caso di eventuali urti da parte degli utenti. RIASSUMENDO, per le associazioni effettuare una valutazione del rischi, possibilmente scritta, considerando i pericoli e l entità del danno: dalle attività, dalle attrezzature, dalle sostanze adoperate, dal contesto ambientale in cui si opera comprese le sedi e i luoghi di raduno; utilizzare attrezzature di lavoro a norma; pretendere la conformità degli impianti nelle sedi-ufficio; utilizzare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE se necessari, in modo conforme; I volontari qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento; partecipare a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e informare e formare tutti i volontari sulle procedure di sicurezza da perseguire; LE SANZIONI. Le sanzioni specifiche ai volontari inadempienti rispetto agli specifici obblighi previsti dall art. 21 del D.Lgs. 81/2008 potranno essere irrogate sanzioni penali o amministrative. Così in particolare: per la mancata utilizzazione di adeguate attrezzature di lavoro; per non essersi muniti dei dispositivi di protezione individuale; 7

8 per non averli utilizzati conformemente alle disposizioni, in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008 cui si rinvia; è previsto, ex art. 60 D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, l arresto fino a un mese o l ammenda da 200 a 600. ed in caso di mancato utilizzo di apposita tessera di riconoscimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro. IL Ce.Se.Vo.Ca. OLTRE AD ORGANIZZARE CORSI DI BASE PER LA SICUREZZA È DISPONIBILE PER LE ASSOCIAZIONI CHE NECESSITANO DI SUPPORTO E CHIARIMENTI: Ce.Se.Vo.Ca. (Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata) Via F. Marinaccio, 4/D Foggia tel. e fax: info@cesevoca.it url: 8

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