Comune di MIGLIANICO (CH)
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- Antonino Scotti
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1 Comune di MIGLIANICO (CH) Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del
2 Articolo 1 - Oggetto del regolamento Articolo 2 - Entrate ammesse alla definizione agevolata Art. 3 - Oggetto della definizione agevolata Art. 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata Art. 5 - La rateazione dei pagamenti Art. 6 - Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata Art. 7 - Definizione agevolata di importi oggetto di precedenti rateizzazioni o pagamenti parziali Art. 8 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento Art. 9 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore Art Procedure cautelative ed esecutive Art Esclusione dalla definizione agevolata Art Disposizioni finali 2/7
3 Articolo 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell articolo 52 del d.lgs. n.446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall art.6- ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n.225. Articolo 2 - Entrate ammesse alla definizione agevolata 1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate che presentano le seguenti caratteristiche: a. si deve trattare di entrate di natura tributaria, di entrate patrimoniali e di violazioni del codice della strada; b. si deve trattare di entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n 639 notificati nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune o da Soget S.p.A. 2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall articolo 6 citato del D.L. 193/2016. Art. 3 - Oggetto della definizione agevolata 1. A seguito della richiesta di definizione agevolata, per le entrate di cui alla lettera a), comma 1, dell articolo 2 e ad eccezione delle violazioni del Codice della Strada, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dalla lettera b), comma 1, dell art.2. In particolare i debitori possono estinguere il debito versando: a. le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b. le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a), tra cui l aggio per il concessionario; c. le spese relative alla notifica dell ingiunzione di pagamento, d. le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. 2. In ogni caso non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle tributarie o per violazione degli obblighi relativi a i contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. 3. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n /7
4 Art. 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata 1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata dovrà presentare apposita istanza presso la Soget S.p.A. entro la data del 30 aprile L istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e/o da Soget S.p.A. e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso ( o sul sito internet di Soget S.p.A. 3. Per le persone fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec (se posseduto). 4. Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec. 5. L istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata ed indicare altresì: a. la natura del debito (ICI, IMU, Codice della strada, altra entrata patrimoniale etc.); b. l importo complessivo dell ingiunzione per ogni anno d imposta; c. la data e il numero di protocollo dell ingiunzione fiscale; d. la data di notifica dell ingiunzione fiscale; e. il numero, eventuale, di rate con il quale il debitore intende effettuare il pagamento, in considerazione di quanto previsto dall art.5 del presente regolamento; f. l eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l istanza stessa; g. l impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. Art. 5 - La rateazione dei pagamenti 1. Per i debiti di importo complessivo (laddove per importo complessivo si intende anche la somma di più ingiunzioni) inferiore ad 1.000,00 i pagamenti dovranno essere effettuati in rate di pari importo oppure nelle seguenti proporzioni 1 rata 20%, 2 rata 30%, 3 rata 50% alle seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 31 ottobre 2017, 30 aprile Per i debiti di importo complessivo superiori ad 1.000,00 i pagamenti dovranno essere di pari importo ed effettuati in cinque rate con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 31 ottobre 2017, 31 gennaio 2018, 30 aprile 2018, 31 luglio In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all art del c.c. con maturazione giornaliera. Art. 6 - Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata 4/7
5 1. La Soget S.p.A. comunica l accoglimento o il rigetto dell istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, nel caso di inadempimento al pagamento dei versamenti risultanti da piani di dilazione precedenti per le rate scadenti al 31/12/2016, oltre che in caso di somme relative ad entrate diverse da quelle previste nell art. 2 o escluse ai sensi dell art. 11. Qualora l istanza venga accolta, Soget Spa comunica entro il 31 maggio 2017: a. l ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione; b. il numero di rate da corrispondere ; c. l importo di ciascuna rata; d. la scadenza di ogni rata (giorno e mese) con le relative modalità di pagamento. 2. Se il contribuente intende effettuare un versamento unico la scadenza è fissata al 30 settembre La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche il singolo debito incluso nell ingiunzione di pagamento. 4. In ogni caso, l istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso da Soget S.p.A. o dal Comune entro il 30 giugno Art. 7 - Definizione agevolata di importi oggetto di precedenti rateizzazioni o pagamenti parziali 1. L adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune di Miglianico o da Soget S.p.A., le somme dovute relative alle ingiunzioni di pagamento di cui all art.2, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre In tal caso, ai fini della determinazione dell ammontare delle somme da versare ai sensi dell art.3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 2. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 4, per i debiti oggetto della domanda di definizione, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere. 3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, sempre limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. Art. 8 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento 1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell istanza. 2. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili ed è preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione. 5/7
6 3. I versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell importo complessivamente dovuto. Art. 9 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore 1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all articolo 3 i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n.3. In tal caso gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell accordo o del piano del consumatore. Art Procedure cautelative ed esecutive 1. A seguito della presentazione dell istanza di cui all art.4 sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione. 2. La Soget S.p.A., relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell istanza di cui all articolo 4; non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Art Esclusione dalla definizione agevolata 1. Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall art.6, commi 10 e 11, del D.L. 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, in particolare: a. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Corti; b. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; c. le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. 2. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell obbligazione. 3. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato. Art Disposizioni finali 1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte dell organo consiliare. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento viene fatto 6/7
7 riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito dalla Legge n.225 del 1 dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n.282 del 2 dicembre 2016 n.53. 7/7
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