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1 Direzione Centrale Normativa Ufficio IVA AZIENDA ULSS N.5 POLESANA VIALE TRE MARTIRI ROVIGO (RO) Direzione Regionale del Veneto Marghera, via G. De Marchi 16 Ve - Marghera OGGETTO: Interpello n /2017 Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 AZIENDA ULSS N.5 POLESANA Codice Fiscale Partita IVA Istanza presentata il 13/02/2017 Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO L'Azienda ULSS n. 5 Polesana fa presente che con la legge regionale Veneto 29 giugno 2012, n. 23 è stato introdotto il modello delle Medicine di Gruppo Integrate (MGI) - disciplinate, quali Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), dalla legge 8 novembre 2012, n costituito da team multiprofessionali che hanno il compito di erogare nel territorio un'assistenza sanitaria globale e integrata continua (attraverso attività di prevenzione, di assistenza ai malati cronici e di paliazione). In forza della citata normativa, i professionisti uniti nelle Medicine di Gruppo Integrate garantiscono alcune prestazioni di assistenza sanitaria di competenza delle Aziende sanitarie, aggiuntive rispetto alle prestazioni esercitate quali medici di Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP Roma Tel Fax dc.norm.iva@agenziaentrate.it

2 Pagina 2 di 5 Medicina generale in convenzione (Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di libera scelta, Specialisti, Medici della Continuità Assistenziale). Per svolgere tali attività, i professionisti coinvolti, oltre al compenso relativo all'attività di Medicina Generale convenzionata, percepiscono un ulteriore compenso legato al raggiungimento di specifici obiettivi di salute, inserito nel cedolino paga e sottoposto a ritenute fiscali e previdenziali. A tal fine, inoltre, gli stessi "hanno bisogno di strutture e di collaboratori che vengono messi a disposizione dalle Aziende sanitarie oppure (...) vengono procurati dai medici per conto dell'azienda che li rimborsa a piè di lista a fronte di analitica rendicontazione". Tale modalità organizzativa trova specifica regolamentazione nello "schema di contratto di esercizio" allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 751 del 2015, integrato dalla Regione con nota n del 27 settembre In particolare, è stato stabilito che la Medicina di Gruppo Integrata procuri all'azienda sanitaria l'organizzazione necessaria per l'erogazione delle prestazioni tramite un "contratto di servizio" con una cooperativa che assume l'onere di organizzare l'intero servizio e gestire tutto quanto è necessario per il funzionamento dell'unità stessa, nell'ambito del quale le strutture, le dotazioni e il personale sono definiti come "fattori di produzione" a carico dell'azienda. Ciò premesso, l'istante chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini dell'iva e delle imposte sui redditi, relativo ai rimborsi che i professionisti uniti nelle Medicine di Gruppo Integrate ricevono dalle Aziende sanitarie, a fronte delle spese che sostengono per garantire alcuni servizi di competenza delle Aziende stesse. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'Azienda ULSS n. 5 Polesana è dell'avviso che i costi per le dotazioni strutturali e strumentali che le Medicine di Gruppo Integrate sopportano per garantire parte dei servizi di competenza delle Aziende sanitarie e sui quali le stesse hanno un diretto controllo siano da considerare come anticipazione di spese per conto dell'azienda

3 Pagina 3 di 5 medesima e debbano essere pertanto rimborsate come voci di spesa esterne al rapporto di collaborazione professionale con il medico, trattandosi di una mera partita di giro. L'istante ritiene corretto, quindi, a fronte della presentazione di tutte le pezze giustificative degli esborsi e di un analitico rendiconto, rimborsare le spese sostenute dal Medico della Medicina di Gruppo Integrata, pro-quota rispetto alle spese sostenute dall'unità stessa (priva di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale). Conseguentemente, ad avviso dell'interpellante, ai fini delle imposte dirette, si tratta di somme prive di valore reddituale per il professionista e, pertanto, da non assoggettare a ritenute previdenziali. Agli effetti dell'iva, l'azienda sanitaria istante ritiene che le somme in questione, in quanto anticipazioni sostenute in nome e per conto della stessa, non siano soggette al tributo ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3), del DPR n. 633 del PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Preliminarmente, si reputa opportuno evidenziare che dalla documentazione trasmessa dall'istante risulta che le fatture in argomento, concernenti le spese sostenute dai medici delle Medicine di Gruppo Integrate per acquisire le dotazioni e i servizi utilizzati per garantire le prestazioni agli stessi affidate dall'azienda sanitaria istante, non sono intestate all'azienda stessa. Diversamente, risulta che destinatari delle anzidette fatture sono i medici dell'unità di Medicina di Gruppo Integrata di riferimento. Ciò premesso, ai fini delle imposte dirette si richiama l'art. 54 del TUIR, il quale prevede che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o professione. Nella nozione di compenso devono ricondursi anche le somme che il lavoratore

4 Pagina 4 di 5 autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico (cfr. risoluzione n. 49/E dell'11 luglio 2013). Ne consegue che, nel caso di specie, le somme in esame, in quanto erogate a titolo di rimborso di spese sostenute dai medici a proprio nome e relative a strutture e collaboratori strumentali all'esercizio dell'attività professionale, concorrono a determinare il reddito di lavoro autonomo del Medico professionista della Medicina di Gruppo Integrata e sono soggette, ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 600 del 1973, alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Ai fini IVA, si osserva che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n richiamato dall'istante - non concorrono a formare la base imponibile, tra l'altro, "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate". Si tratta di operazioni inquadrabili nell'ambito del contratto di mandato con rappresentanza di cui all'art c.c., in forza del quale le somme anticipate dal mandatario nei confronti di terzi e poi rimborsate specificatamente dal mandante sono fuori dal campo di applicazione dell'iva, a condizione che risultino regolarmente documentate da idonea fattura emessa da un terzo ed intestata direttamente al mandante (cfr. risoluzione n. 203/E del 5 agosto 2009). In proposito, si ritiene che detti requisiti non sussistano nella fattispecie in esame, atteso che le somme di cui trattasi non rappresentano il rimborso di anticipazioni fatte dai medici in nome e per conto dell'azienda sanitaria istante. Trattasi, invece, di importi relativi alle spese afferenti servizi strumentali all'esercizio dell'attività professionale degli stessi medici e, quindi, come sopra evidenziato, di una componente del compenso ad essi spettante, rilevante agli effetti dell'iva. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Veneto, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto

5 Pagina 5 di 5 previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'agenzia del 4 gennaio IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO Giovanni Spalletta (firmato digitalmente)

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