Milano, 29 novembre 2011 CIRCOLARE CLIENTI N. 25/2011 ROBIN HOOD

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1 Milano, 29 novembre 2011 CIRCOLARE CLIENTI N. 25/2011 ROBIN HOOD TAX: MODIFICHE AI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DI APPLICABILITÁ E DELLA RELATIVA ALIQUOTA PER IL TRIENNIO PREMESSA L articolo 7 della Manovra di Ferragosto 1 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della Robin Hood Tax 2, con riguardo ai presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell addizionale all aliquota IRES, nonché all ammontare della relativa aliquota. In sintesi, le principali modifiche normative introdotte si sostanziano in: un aumento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell aliquota di tale addizionale di 4 punti percentuali, passando così dal 6,,5% inizialmente previsto al 10,5%; le imprese che operano nel settore energetico saranno dunque sottoposte a tassazione con un aliquota IRES complessiva del 38%; un mpliamento dell ambito soggettivo di applicazione, annoverando tra i soggetti passivi anche quelle imprese che hanno per oggetto la trasmissione e il dispacciamento dell energia elettrica, il trasporto o la distribuzione del gas naturale e la produzione di energia elettrica mediante l impiego di fonti rinnovabilii (precedentemente escluse dall applicazione dell addizionale in parola) e che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore ad 10 milioni ed un reddito imponibile superiore a 1 milione. 1 Cfr. articolo 7 del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138 ( Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo ), convertito, con modificazioni, in Legge del 14 settembre 2011, n Con questa espressione ci si riferisce all addizionale all IRES, prevista per alcune categorie di soggetti operanti nel settore energetico che presentano determinati requisiti, introdotta nel nostro ordinamento dall articolo 81 del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112 ( Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria ), convertito, con modificazioni, in Legge del 6 agosto 2008, n. 133.

2 2. DISCIPLINA DELLA ROBIN HOOD TAX 3 La Robin Hood Tax è stata introdotta nel nostro ordinamentoo dall articolo 81, commi da 16 a 18, del Decreto Legge n. 112/2008, che ha previsto per alcune categorie di soggetti operanti nel settore energetico l introduzione di un addizionale all IRES con un aliquota inizialmente pari al 5,5%, elevata poi al 6,5% dalla Legge del 23 luglio 2009, n In particolare, prima delle modifiche introdotte dalla Manovra di Ferragosto, la disciplina in parolaa prevedeva un prelievo addizionale per i soggetti passivi IRES, di cui all articolo 73 del TUIR 5, operanti nei settori di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale, produzione e commercializzazione di energia elettrica e che avessero conseguito, nell anno precedente a quello di determinazione dell imposta 6, un volume di ricavi superiore ad 25 milioni. Inoltre, quei soggetti che svolgono esclusivamente attività ausiliarie, quali lo stoccaggio ed il trasporto di energia elettrica o di prodotti petroliferi e quelli che producono energia elettrica mediante l utilizzo di fonti rinnovabili, erano esclusi dall applicazione della Robin Hood Tax. NOVITÁ INTRODOTTE DALLA MANOVRA DI FERRAGOSTO L articolo 7 della Manovra di Ferragosto è intervenuto sulla disciplina della Robin Hood Tax, apportando modifiche all aliquota, ai presupposti soggettivi ed all ambito oggettivo di applicazione di tale addizionale. 3 Cfr., sul tema, la nostra Circolare Clienti del 29 settembre 2008, n. 17 ( Manovra Estiva Novità per il settore energetico ). 4 Cfr. Legge del 23 luglio 2009, n. 99 ( Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ). 5 L applicazione di tale addizionale interessa infatti solo i soggetti IRES, come affermato dall Amministrazione Finanziaria a mezzo della Circolare Ministeriale del 18 giugno 2010, n. 35/E, nella quale viene precisato che Trattandosi di una maggiorazione applicabile, per espressa previsione normativa, all ordinaria aliquota IRES, i contribuenti destinatari dell addizionale sono i soggetti passivi dell imposta sui redditi delle società, di cui all articolo 73 del medesimo TUIR [omissis]. 6 In altri termini, il superamento della soglia dei ricavi nell esercizio anteriore (periodo x-1) comporta l applicazione dell addizionale anche se nel periodo di imposta di applicazione (periodo x) l ammontare dei ricavi risulti inferiore a tale limite.

3 3. Aliquota È stato disposto un aumento dell aliquota di 4 punti percentuali, dal 6,5% al 10,5%, per il triennio Detto aumento porta il prelievo IRES in capo alle imprese che operano nel settore energetico ad un aliquota complessiva del 38%. Ambito soggettivoo È stato previsto un ampliamento dell ambito soggettivo di applicabilità della Robin Hood Tax, con particolare riferimento alle imprese che hanno per oggetto della loro attività la trasmissione e il dispacciamento dell energia elettrica e il trasporto o la distribuzione del gas naturale. Inoltre, l applicazione dell addizionale in parola è stata estesa anche alle imprese che producono energia elettrica mediante l impiego prevalente di fonti rinnovabili (biomasse e di fonte fotovoltaica ed eolica) 7. Ambito oggettivo La Manovra di Ferragosto è infine intervenuta sulle soglie previste, in termini di volumi di affari, per l applicazione della Robin Hood Tax, che è ora dovuta da quelle imprese che conseguono nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di Euro [e non più 25 milioni di Euro, come disposto dalla precedente formulazione] e un reddito imponibile superiore a un milione di Euro 8. OSSERVAZIONI IN MERITO ALL APPLICAZIONE DELLA ROBIN HOOD TAX Con particolare riferimento a quei soggetti che svolgono un attività d impresa diversificata (intendendosi in tal senso quelle imprese che operano non solo nel settore petroliferoo ed energetico, ma anche in settori diversi), è da osservare che questi dovrannoo applicare la Robin Hood Tax, a condizione che operino prevalentemente nel settore energetico e petrolifero. Al riguardo, i ricavi generati dalle attività interessate dall addizionale si considerano prevalenti se il rapporto tra il volume di ricavi dalle stesse generato ed il volume di ricavi totali dell impresa sia superiore al 50% 9. 7 Tale modifica normativa è stata introdotta eliminando, dalla lettera c) dell articolo 81, comma 16, del Decreto n. 112/2008, l inciso La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. 8 Cfr. articolo 7, comma 1, del D.L. n. 138/ Cfr. la Circolare Ministeriale n. 35/2010, Paragrafo 3.2.

4 4. L Amministrazione Finanziaria, nella Circolare Ministeriale n. 35/ , ha inoltre chiarito che per le imprese che svolgono attività diversificate, ai fini del calcolo della soglia minima di applicazione dell addizionale, vanno presi in considerazione tutti i ricavi conseguiti nel corso di un periodo di imposta e non solo quelli generati dalle attività relative al settore energetico. Per completezza, si segnala che la recente Ordinanza del 26 marzo 2011, n. 9, della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha ritenuto che è rilevante e non manifestatamentee infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che ha istituito un addizionale IRES [c.d. Robin Hood Tax] a carico dei soggetti operanti nel mercato degli idrocarburi liquidi e gassoso. In particolare, i giudici emiliani hanno evidenziato come la Robin Hood Tax, applicandosi soloo alle imprese operanti nel settore energetico, creerebbe una situazione di disparità di trattamento non giustificata in termini di una maggiore capacità contributiva delle imprese interessate dalla maggiorazione. Consolidato Fiscale Nazionale e trasparenza fiscale Il Legislatore ha ritenuto opportuno introdurre delle regole particolari, previste dai commi 16-bis e 16-ter del Decreto n. 112/2008, per quei soggetti che hanno esercitato l opzione per il Consolidato Fiscale Nazionale 11, nonché per quelli che hanno esercitato l opzione per la trasparenza fiscale 12. In particolare, le società aderenti al Consolidato Fiscale Nazionale sono tenute ad assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all addizionale IRES in esame, nonché a provvedere al relativo versamento. Ne consegue che, con riferimento al Consolidato Fiscale Nazionale, le società che partecipano alla tassazione di gruppo sono soggette agli stessi effetti impositivi che si sarebbero prodotti in assenzaa dell opzione per la tassazione di gruppo. Con riferimento alle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, si evidenzia che le società aderenti in qualità di soggetti partecipati sono tenute ad assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all addizionale in esame ed a provvedere al relativo versamento. Allo stesso modo, i soggetti partecipanti determinano la maggiorazione esclusivamente sul proprio reddito imponibile, senza possibilità di utilizzare in compensazione gli utili o le perdite della partecipata trasparente. 10 Cfr., sul tema, la nostra Tax Flash News del 23 giugno 2010, Addizionale IRES per il settore energetico. 11 Cfr. artt. 117 e ss. del TUIR. 12 Cfr. artt. 115 e 116 del TUIR.

5 5. DECORRENZA Per espressa previsione normativa, tali modifiche, in deroga all articolo 3 dello Statuto del Contribuente 13, hanno efficacia retroattiva e sono applicabili dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre L articolo 7, comma 4, della Manovra di Ferragosto prevede inoltre che le modifiche introdotte in termini di aumento di aliquota ed ampliamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell addizionale non rilevano ai fini della determinazione dell acconto (pur avendo effetto dal medesimo periodoo di imposta 2011). Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo. 13 Cfr. articolo 3 della Legge del 27 luglio 2000, n. 212 ( Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ), il quale, al comma 1, dispone che omissis le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 14 Con riferimento allaa disciplina del versamento e della riscossione della seconda rata di acconto per il 2011, si rimanda alla nostra Circolare Clienti del 15 novembre 2011, n. 20 Disciplina del versamento e della riscossione della seconda rata di acconto per il 2011.

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