TUTTO QUEL CHE C É DA SAPERE SUL PARCO DI VEIO. (a cura del Dott. Arch. Rodolfo Bosi)

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1 TUTTO QUEL CHE C É DA SAPERE SUL PARCO DI VEIO (a cura del Dott. Arch. Rodolfo Bosi) Benché di tale parco si parli in generale ormai dal 1986 (cioè da più di 27 anni) e su di esso in particolare si siano svolti ormai numerosi convegni pubblici e dibattiti, cosa esattamente sia e come dovrebbe funzionare non é ancora chiaro alla maggioranza dei cittadini. Sull argomento ci si pongono ancora troppe domande a cui non sono state date risposte esaurienti, lasciando aperti a tutt oggi una serie di interrogativi, che creano di per sé uno stato di incertezza, se non di tensione. La disinformazione su aspetti importanti determina inevitabili equivoci e porta così quasi istintivamente ad alimentare tanti allarmismi, che si possono definitivamente fugare solo portando a conoscenza di tutti quello che é necessario sapere una volta per tutte sul parco di Veio, più che mai da quando é diventato finalmente una realtà. Il parco di Veio é stato infatti istituito contestualmente alla legge regionale n. 29 approvata il 3 agosto 1997 e poi modificata dalla legge regionale n. 35 approvata l 8 ottobre Entrambe le leggi sono state pubblicate sul supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1997: dal 25 novembre 1997 é entrata dunque in vigore la legge in materia di aree protette che detta le norme di disciplina anche del parco di Veio. La conoscenza di tale normativa é quindi necessaria per il dovuto rispetto della legge e consente di dare anche quelle spiegazioni utili a tutti coloro che vogliono saperne di più. Con il presente documento cerchiamo pertanto di colmare questo vuoto di informazione, per far sì che il parco di Veio non sia più per molti quell oggetto misterioso e soprattutto un ufo pericolosamente piombato dal cielo, dando una risposta ad ognuna delle domande che più frequentemente vengono fatte sull argomento. CHE COS E UN PARCO REGIONALE Con il termine parco (dal latino medievale parricum = recinto) si definiscono oggi tanti modi di intendere - sotto lo stesso denominatore comune - destinazioni diverse del territorio che vengono spesso fra loro confuse dagli stessi mass media: é necessario pertanto fare chiarezza. Ai parchi privati del 1800, di proprietà nobiliari o signorili, ha fatto seguito - dopo la nascita dello Stato moderno - l esigenza di dare a tutti uno spazio pubblico attrezzato che ha portato alla costituzione dei parchi urbani, intesi come grandi giardini pubblici con finalità sociali oltre che di rappresentanza: quelli a ciò destinati dal piano regolatore di un Comune, per essere messi a disposizione della cittadinanza e da questa usufruiti, debbono essere prima espropriati e attrezzati a spese della pubblica amministrazione. Al di sopra delle dimensioni dei parchi urbani ci sono i parchi suburbani (come sono ad es. i ettari dell ambito di Veio che destinati a verde pubblico dal piano regolatore di Roma del 1962) ed i parchi territoriali, capaci di abbracciare i confini di uno o più Comuni, che alle funzioni dei parchi urbani assommano quelle di rappresentare un limite alla incontrollata 1

2 espansione della città, nonché di anello di congiunzione con il resto del territorio verde della regione. Tutti i parchi suddetti, proprio perché pubblici, sono soggetti ad esproprio generalizzato, mentre così non é per un parco regionale che per finalità e obiettivi, oltre che per estensione, é tutta un altra cosa e non va confuso con essi, specie per far credere che si verrà privati della propria terra o peggio ancora che questa diventi terra di nessuno. L esigenza di istituire un parco regionale nasce dal bisogno di garantire e di promuovere, in forma coordinata con tutti i soggetti pubblici che ne vengono ad essere coinvolti, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, in attuazione degli articoli 9 e 32 della nostra Costituzione che impegnano lo Stato alla tutela tanto del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione quanto della salute intesa come fondamentale diritto dell individuo e della collettività: per tali motivi un parco regionale é meglio definito dal termine area naturale protetta, che é stato introdotto dalla legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991 e si presta di più ad evitare gli equivoci su tale destinazione del territorio, il cui speciale regime di tutela e di gestione non comporta affatto l esproprio generalizzato, necessario invece per i parchi urbani, suburbani e territoriali previsti dai piani regolatori dei Comuni. Il patrimonio naturale da conservare e valorizzare, secondo la legge n. 394/91 e la legge regionale n. 29/97 che la recepisce (art. 1, comma 1), é quello costituito in generale da formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I parchi regionali, secondo la legge n. 394/91 (art. 2), sono così formati da aree di valore naturalistico e ambientale che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici, e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali: l area naturale protetta é classificata invece come parco nazionale o riserva naturale statale quando il rilievo dei valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi é tale da richiedere l intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. Per le stesse ragioni un area naturale protetta é classificata invece come parco regionale o riserva naturale regionale quando il rilievo dei valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi é tale da richiedere l intervento della Regione ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. Analogamente, l area naturale protetta é classificata in genere riserva naturale provinciale quando il rilievo dei valori sopra detti é tale da non giustificare un intervento né a livello statale né a livello regionale: alla differenza degli interventi corrisponde anche una diversa misura dei finanziamenti. Nell ambito di tutte queste definizioni, il parco di Veio é stato classificato fra quelli di interesse regionale, ma per l importanza degli elementi storici, archeologici, artistici e naturalistici che lo caratterizzano e ne richiedono una valorizzazione che va ben oltre il livello regionale, esso potrebbe assumere la rilevanza di un parco nazionale. Su tutti e tre i tipi di aree protette (nazionali, regionali e provinciali) la legge quadro n. 394/91 (art. 1) e la legge regionale n. 29/97 (art. 3) impongono uno speciale regime di tutela (di cui si dirà più avanti) allo scopo di perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi: 1) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione; 2

3 2) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale; 3) applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l integrazione tra uomo e ambiente, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 4) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili. 5) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 6) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrative che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette. Per raggiungere questi obiettivi non c é affatto bisogno, né soprattutto é previsto, che si possa disporre dei beni altrui come se fossero propri - come qualcuno crede, anche perché in tal senso informato in modo volutamente strumentale - ma é necessario e sufficiente stabilire una disciplina di tutela che valga per tutti e che (come si vedrà più avanti) non altera certo l attuale regime dei suoli e la possibilità del loro utilizzo, se naturalmente intesa nell ambito delle legalità consentite. COME È STATO ISTITUITO IL PARCO DI VEIO La legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977, ora abrogata dalla nuova legge regionale n. 29/97, prevedeva la approvazione entro la fine del 1978 del piano dei parchi e delle riserve naturali che si intendono istituire, ma dopo quasi 20 anni tale approvazione non era stata operata da parte del Consiglio Regionale: avverrà (peraltro a livello solo teorico) sotto la denominazione di piano regionale delle aree naturali protette, secondo le procedure dettate dalla legge 29/97. In attesa che fosse approvato il piano suddetto, la legge n. 46/77 consentiva ugualmente la istituzione di un singolo parco regionale con una sua specifica legge. Così a luglio del 1986 é stata presentata la 1 proposta di legge per istituire il parco regionale di Veio, seguita a febbraio del 1988 da altre due proposte di legge: una apposita sottocommissione nel 1989 ha poi redatto un testo unificato su cui - con una serie di emendamenti - tutte le forze politiche avevano trovato un accordo il 21 marzo 1990, senza poi avere la volontà politica di tramutarlo in legge proprio nell ultimo giorno di quella legislatura regionale. Il 19 settembre 1990 ben 7 forze politiche sull intero arco di 11 hanno ripresentato come distinte proposte di legge il testo che era stato unificato nella precedente legislatura, ma che solo nel luglio del 1993 é stato riunificato e congedato dalla Commissione Urbanistica per essere sottoposto alle osservazioni dei Comuni interessati: quando sono state aperte le consultazioni, dal 6 dicembre 1991 era stata nel frattempo approvata la legge quadro sulle aree protette n. 394 che obbligava le Regioni al recepimento delle sue norme entro la fine del A settembre del 1992 la Giunta Regionale del Lazio aveva soltanto adottato uno schema del piano regionale dei parchi, poi pubblicato il 10 febbraio 1993, che prevedeva la istituzione dell area protetta RM 3 Veio, dichiarata di interesse provinciale. A dicembre del 1993 la Giunta Regionale ha approvato poi il piano come proposta, decidendone in seguito l iter della sua definitiva approvazione ormai nell ambito della legge 3

4 regionale di recepimento della legge quadro n. 394/91: la redazione di quest ultima ha congelato il proseguimento istruttorio delle proposta di legge specificatamente istitutiva del solo parco di Veio. Alla fine della precedente legislatura é stato deciso di approvare la legge regionale di recepimento delle legge quadro n. 394/91 istituendo contestualmente ad essa una serie di parchi fra cui quello di Veio: ma la legge regionale approvata l 8 marzo 1995 é stata fatta oggetto di una serie di osservazioni da parte del Commissario di Governo che l ha rinviata a nuovo esame da parte del Consiglio Regionale. La proposta del nuovo testo della legge, redatto dall Assessore all Ambiente, é stata approvata dalla Giunta Regionale il 19 marzo 1996 e dal successivo 25 marzo é passata all esame della competente Commissione Consiliare Permanente per l Urbanistica. La proposta non prevedeva la istituzione contestuale del parco di Veio, così come faceva quello approvato l 8 marzo del 1995, ma soltanto la sua tutela attraverso le misure di salvaguardia: solo dopo le proteste delle associazioni Italia Nostra, Lega Ambiente e WWF, nonché dei sindacati confederati CGIL, CISL e UIL, il 5 luglio 1996 la Giunta Regionale ha deciso una integrazione al testo di legge, con l approvazione anche del perimetro dell area protetta di Veio, in scala 1: I confini proposti dalla Giunta Regionale del Lazio vanno ora ad interessare ben 9 comuni, contro i 6 delle proposte di legge precedentemente presentate (Roma, Formello, Campagnano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Sacrofano e Riano). La perimetrazione del parco di Veio é stata proposta al successivo esame istruttorio della Commissione Urbanistica della Regione Lazio dopo aver effettuato le conferenze dei Comuni da essa interessati, così come prescrive la lettera a) del 1 comma dell art. 22 della legge quadro n. 394/91. Il 28 marzo 1996 il gruppo politico di Alleanza Nazionale ha presentato una sua distinta proposta di legge per recepire le norme quadro della legge n. 394/91: il 9 aprile 1996 altrettanto ha fatto il gruppo politico di Forza Italia. Entrambe le proposte di legge presentate dall opposizione non prevedevano l istituzione contestuale di nessun parco: la Commissione Urbanistica é stata così chiamata ad istruire tre diverse proposte di legge da cui ha fatto scaturire un testo unificato, la cui redazione é durata ben 16 mesi. Il 22 luglio 1997 il testo unificato é stato inviato in aula di Consiglio per la definitiva approvazione, avvenuta solo 13 giorni dopo, il 3 agosto CON CHE CRITERI E QUALI LINEE GUIDA SONO STATI DECISI I SUOI CONFINI Per la legge quadro n. 394/91 (art. 3) i parchi sono costituiti da aree che <<contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici>>: per la legge regionale n. 29/97 (art. 5, comma 2) i parchi naturali sono formati da aree che <<costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali>>. Pertanto é pericolosamente riduttivo, come criterio, circoscrivere il problema della tutela del loro ambiente a quelle aree rimaste più o meno fortunosamente integre solo dal punto di vista naturalistico o paesaggistico, come se fossero le uniche da proteggere con l istituzione a parco. 4

5 Sia la legge nazionale che quella regionale parlano infatti di aree che hanno rilevante valore, oltre che dal punto di vista naturalistico, anche da quello ambientale: non si tratta quindi di proteggere e di salvare solo le aree più belle, come si crede comunemente, o solo le aree incontaminate e non antropizzate, come i boschi ed i corsi d acqua, ma gli esempi più significativi dei diversi ecosistemi. La legge quadro n. 394/91 (art. 22, comma 3) e la legge regionale n. 29/97 (art. 7, comma 2, lettera a) prescrivono che le Regioni istituiscano parchi naturali regionali utilizzando i demani ed i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici (fra i quali ultimi sono ricomprese soprattutto le Università Agrarie), ma prevedono anche (rispettivamente all art. 7 ed all art. 32, comma 1) una priorità nella concessione di finanziamenti regionali, anche provenienti da fondi comunitari e statali, ai Comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco regionale: dalla combinazione di tali articoli (sulla base dell art. 3 della legge 394/91 e dell art. 5 della legge regionale 29/97) si é desunto, come linea guida per la perimetrazione del parco regionale di Veio, che l area da proteggere si dovesse identificare a grandi linee con il territorio ricompreso tra i crinali della via Cassia ad ovest e della via Flaminia ad est, che si congiungono fra loro a sud e che sono unite a nord dalla dorsale che va da Campagnano a Morlupo, perché costituisce quel sistema omogeneo che é prescritto dalla legge e contiene tutti gli ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, che sempre la legge quadro impone di tutelare e proteggere. Tale ambito territoriale ricomprende i tre bacini imbriferi del torrente Valchetta, del fosso della Torraccia e del fosso della Crescenza, che assieme ai loro affluenti si gettano nel Tevere con andamento a pettine da nord-ovest a sud-est: il sistema idrografico abbraccia anche quello vegetazionale e si identifica in modo ancor più omogeneo con l antico Agro Veientano, cioè con il territorio che era sotto il dominio della antica città di Veio e che é ancor oggi ricco di presenze archeologiche di età preistorica, villanoviana, etrusca e romana. LA PERIMETRAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE Il parco di Veio istituito contestualmente alla legge regionale n. 29/1997 ha una superficie complessiva di ettari. Come già anticipato, i suoi confini vanno ad interessare 9 Comuni della Provincia di Roma: analizziamoli secondo l ordine decrescente della estensione della superficie territoriale che ogni Comune ha dato al parco. Comune di Roma - La superficie del parco di Veio ricompresa nell ambito territoriale di Roma é di ettari, che costituiscono il 47,878% dell intera area protetta, mentre rappresentano il 5,561 % rispetto ai ettari dell intero territorio comunale di Roma. La superficie suddetta ricade interamente nel Municipio di Roma XV (ex XX) e rappresenta il 38,425% rispetto ai ettari della intera superficie del Municipio. Procedendo da ovest verso est, i confini secondo le zone toponomastiche del Comune di Roma da nord a sud sono i seguenti. Zona LV Isola Farnese - Dal confine con il Comune di Formello, all incrocio tra la SS. Cassia e la Cassia Bis, il perimetro é attestato sulla via Cassia sino al bivio per Formello: si allontana poi 5

6 dalla strada statale fino al borgo ed alla via di Isola Farnese, per tenere fuori dal parco tutto l abitato limitrofo. Zona LI La Storta - Il perimetro lascia fuori dall area protetta tutto l abitato adiacente a via di Isola Farnese e via Valle della Storta, così come anche l intero quartiere de La Storta che prospetta su via Cassia: si attesta poi sulla statale fino al Km. 15,500 (bivio per Casale del Pino). Zona LIV La Giustiniana - Il perimetro é attestato sulla via Cassia fino al Km. 14,300 (incrocio con via Giulio Galli): internamente all area protetta ed alla ex zona convenzionata F/2 di P.R.G. denominata Borghetto S. Carlo, viene fatta ricadere in zona B la parte del piano di lottizzazione destinata a verde e servizi. Il confine si allontana poi dalla strada statale Cassia per tenere fuori dal parco tutto il quartiere La Giustiniana fino al Grande Raccordo Anulare. Ai bordi del lato occidentale di via Veientana viene tenuta fuori dell area protetta la parte della ex zona convenzionata G/4 di P.R.G. denominata Giustiniana e destinata all edificazione, mentre viene fatta ricadere all interno del parco ma in zona B la parte del medesimo piano di lottizzazione destinata a verde e servizi. Zona LIII Tomba di Nerone - Il perimetro lascia fuori del parco tutto l abitato del quartiere Tomba di Nerone dal Grande Raccordo Anulare all incrocio di via Cassia con via Oriolo Romano: internamente all area protetta ed alla ex zona convenzionata F/2 di P.R.G. denominata Volusia (poi ceduta gratuitamente al Comune di Roma perché fatta oggetto di compensazione ad Eur- Castellaccio), viene fatta ricadere in zona B la parte del piano di lottizzazione destinata a verde e servizi, nonché l intero parco pubblico Grottarossa (o Papacci ) adiacente la chiesa di S. Filippo Apostolo. All interno del parco ricade anche l intera area di Villa Manzoni. Suburbio I Tor di Quinto - Il confine coincide con via Cassia Vecchia fino all incrocio con il fosso di Acquatraversa. Quartiere XVIII Tor di Quinto - Il perimetro é attestato su via Cassia Vecchia, via Vilfredo Pareto e via G. Fabbroni: incrocia ed oltrepassa poi la via Flaminia Nuova per costeggiare il fosso di Acquatraversa ed attestarsi su via dei Due Ponti fino all incrocio di quest ultima con la via Flaminia Nuova. Zona LVI Grottarossa - Al di fuori del parco, lungo il costone tufaceo dei cosiddetti Saxa Rubra che prospettano sulla via Flaminia fino al Grande Raccordo Anulare, é lasciato tutto l abitato della borgata di Grottarossa e la parte della ex zona convenzionata G/4 di P.R.G. denominata Grottarossa destinata all edificazione, nonché la ex convenzione in itinere di P.R.G. denominata Saxa Rubra pur essa destinata all edificazione: al di fuori della perimetrazione sono stati lasciati anche i comprensori dell ospedale S. Andrea e della contigua clinica Samadi, nonché dell abitato già realizzato di fronte ad essi, al di là di via di Grottarossa. Internamente all area protetta ed alle ex zone convenzionate di P.R.G. Grottarossa e Saxa Rubra sono state fatte ricadere in zona B le parti dei due piani di lottizzazione destinate a verde e servizi. 6

7 Zona LVII Labaro - Il perimetro lascia fuori del parco tutto l abitato della borgata Labaro e dell abitato adiacente via della Riserva di Livia, dal torrente della Valchetta al fosso di Monte Oliviero, all incrocio di quest ultimo con via della Giustiniana. Zona LVIII Prima Porta - Il perimetro si attesta sul bordo occidentale di via di S. Cornelia, lasciando fuori dal parco i nuclei abusivi perimetrati al Km. 3 ed al Km. 4. Il perimetro ritorna quindi verso sud, attestandosi sul bordo orientale di via di S. Cornelia, fino ad incrociare via della Giustiniana, da cui si discosta per lasciare fuori l abitato a nord di essa fino a via Sacrofanese: si attesta poi sul bordo occidentale di quest ultima, lasciando fuori del parco i nuclei abusivi perimetrati al Km. 3 ed al Km. 4 di via Sacrofanese. Il perimetro ritorna ancora verso sud, attestandosi sul bordo orientale di via Sacrofanese, fino al proseguimento su via Concesio, per lasciare fuori del parco l abitato a nord del tratto terminale di via della Giustiniana e del tratto iniziale di via Tiberina: il confine si attesta infine sulla strada statale Flaminia fino al confine comunale. Sacrofano - La superficie ricadente nell ambito territoriale di Sacrofano é di ettari, che costituiscono il 15,837% dell intera area protetta, mentre rappresentano ben l 83,293% rispetto ai ettari dell intero territorio comunale. Il centro storico ricade all interno del parco, mentre al di fuori di esso é stato lasciato l intero centro abitato fino alla località Casaletto a nord, alla località Montebello ad ovest, alla località Madonna delle Grotte ad est ed alla località Mandresecche a sud. Al di fuori dell area protetta sono stati lasciati altresì l intero quartiere di Monte Caminetto e l abitato poco più a nord di esso in località Borgo Pineto gravitante lungo la strada provinciale Sacrofanese, nonché il centro abitato in località Monte Noce ed il comprensorio a sud della strada provinciale Sacrofanese in località Noceto. Internamente al parco é stato fatto ricadere in zona B il comprensorio a cavallo tra la via Sacrofanese e la strada provinciale per Sacrofano, a sud del centro storico, in località Galluzzi. Formello - La superficie ricadente nell ambito territoriale di Formello é di ettari, che costituiscono il 14,762% dell intera area protetta, mentre rappresentano il 71,102% rispetto ai ettari dell intero territorio comunale. Al di fuori del parco é stato lasciato l intero centro storico fino alle località Monte Madonna e Castelli a nord, all intera zona gravata da usi civici ma compromessa dall edificazione abusiva ad ovest della via Formellese (in località Albereto, Torre di Bettona, Le Spinareta, Oliveto Gobbi e Pecoio), alla Cassia Bis ed alla località Prato Roseto a sud (fino al via di S. Cornelia), alle località Le Macere, Monte del Lavatore, Monte Stallone e Madonna della Rupe ad est (fino a ridosso della località La Bandita, che ricade invece all interno del parco). Al di fuori dell area protetta é lasciata altresì l intera zona convenzionata di P.R.G. denominata Le Rughe. Castelnuovo di Porto - La superficie ricompresa nell ambito territoriale di Castelnuovo di Porto é di ettari, che costituiscono il 7,114% dell intera area protetta, mentre rappresentano il 34,565% rispetto ai ettari dell intero territorio comunale. 7

8 Al di fuori del parco é stata lasciata tutta la fascia ad occidente della via Flaminia che comprende (da nord a sud) l area a ridosso della stazione di Castelnuovo di Porto, l abitato ricadente in località Monte Pozzolana, il comprensorio in località Monte d Arca, il comprensorio gravitante in località Monte Marielle e l abitato in località Fontanastasia. Al di fuori dell area protetta é stato lasciato altresì l abitato a ridosso della strada provinciale Campagnanese in località Casale delle Rose. Campagnano di Roma - La superficie ricompresa nell ambito territoriale di Campagnano di Roma é di 774 ettari, che costituiscono il 5,166% dell intera area protetta, mentre rappresentano il 16,800% rispetto ai ettari dell intero territorio comunale. Il perimetro si attesta ad occidente sulla via Cassia che lascia all altezza del bivio per Campagnano, lasciando fuori dell area protetta tutto l abitato di Poggio dell Ellera, a sud est del quale sono tenute altresì fuori del parco due aree ricadenti a cavallo tra il fosso dell Inferno ed il fosso della Mola dei Monti: il perimetro costeggia quindi dapprima il bordo orientale del fosso della Mola dei Monti, e poi (procedendo verso est fino al confine con il Comune di Sacrofano) i bordi dei successivi fossi dello Stabiatello, del Follettino con i suoi due affluenti di Monte Razzano e di Fontana Carissima, di S. Anna, dei Cavalieri e di Valle Steccona, lasciando fuori del parco l abitato in località Valle Steccona e Valle Morrana, fino ad incrociare la strada provinciale Campagnanese, su cui si attesta fino alla località Boschetto. Il perimetro lascia quindi la strada provinciale Campagnanese in direzione nord-ovest, fino a costeggiare la località I Cappuccini, ed il lato orientale del centro storico, per attestarsi infine sui bordi della Macchia di Roncigliano fino ai confini comunali. A nord della strada provinciale Campagnanese ed a sud della località Quarto di Montegemini viene fatto ricadere in zona B un comprensorio che si trova a cavallo tra la località Castagneta ad ovest e la località Torletto ad est. Mazzano Romano - La superficie ricadente nell ambito territoriale di Mazzano Romano é di 515 ettari, che costituiscono il 3,437% dell intera area protetta, mentre rappresentano il 17,857% rispetto ai ettari dell intero territorio comunale. Il perimetro ricomprende l intera Macchia di Roncigliano ricadente nell ambito del territorio comunale. Magliano Romano - La superficie ricadente nell ambito territoriale di Magliano Romano é di 466 ettari, che costituisce il 3,110% dell intera area protetta, mentre rappresenta il 22,043% rispetto ai ettari dell intero territorio comunale. Il perimetro ricomprende l intera Macchia di Roncigliano ricadente nell ambito del territorio comunale. Morlupo - la superficie ricadente nell ambito territoriale di Morlupo é di 270 ettari, che costituisce l 1,802% dell intera area protetta, mentre rappresenta l 11,316% rispetto ai ettari dell intero territorio comunale. Il perimetro si attesta sul fosso dei Quattro Pali, che va dalla Flaminia alla strada provinciale Campagnanese. 8

9 Riano - La superficie ricompresa nell ambito territoriale di Riano é di 134 ettari, che costituisce lo 0,894% dell intera area protetta, mentre rappresenta il 5,285% rispetto ai ettari dell intero territorio comunale. Il perimetro é attestato sulla via Flaminia, da cui si discosta per tenere fuori del parco l abitato che si trova di fronte alla località Colle delle Rose: all interno dell area protetta ricade l intera Macchia delle Quartarelle. CHE COSA SONO LE MISURE DI SALVAGUARDIA E DI DISCIPLINA All interno della perimetrazione sopra detta individuata come confine provvisorio del parco di Veio sono scattate le cosiddette misure di salvaguardia che sono transitorie perché (ai sensi dell art. 9, comma 3, lettera b, della legge regionale n. 29/1997) si applicano solo per il tempo che intercorre dalla entrata in vigore della legge, cioè dal 25 novembre 1997, fino alla approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale del Piano di Assetto e del Regolamento del parco: spetta a questi ultimi due strumenti stabilire il confine definitivo dell area protetta (limando e rettificando eventuali incongruenze di quello fissato provvisoriamente), individuare le 4 destinazioni o zone (articolate a loro volta in sottozone) in cui sarà suddivisa l area protetta (riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale) e dettare per ognuna di esse le relative norme o misure di disciplina definitive (equivalenti, ma sovraordinate alle Norme Tecniche di Attuazione di ogni piano regolatore comunale, che dovranno essere adeguate ad esse solo per le parti eventualmente in contrasto). La vigenza di questa nuova e definitiva disciplina scatta dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del Piano di Assetto (ai sensi dell art. 26, comma 5), una volta approvato dal Consiglio Regionale. Fino all entrata in vigore della disciplina dell area protetta contenuta nel Piano di Assetto e nel relativo Regolamento del parco di Veio, per tutelare da compromissioni l area protetta così come istituita vengono a scattare dunque misure di salvaguardia che stabiliscono ciò che é consentito fare e ciò che é invece vietato all interno della sua perimetrazione: vediamo quali sono nello specifico. Prima però va detto che (ai sensi dell art. 7, comma 4, lettera a, punti 1 e 2 della legge regionale n. 29/97) il confine provvisorio del parco di Veio é stato suddiviso al suo interno in due zone provvisorie a tutela differenziata, per ognuna delle quali vengono dettate specifiche misure di salvaguardia : la zona A di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con inesistente o limitato grado di antropizzazione, e la zona B di valore naturalistico, paesaggistico e culturale, contraddistinta da maggior grado di antropizzazione. Come si dirà nello specifico più avanti, se venissero rispettati i tempi prescritti dalla legge regionale n. 29/97 per tutti gli adempimenti finalizzati alla approvazione del Piano di Assetto, la durata delle diverse misure di salvaguardia dovrebbe oscillare dai 23 ai 24 mesi: differentemente, la loro durata sarà molto più lunga. Quindi dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla entrata in vigore del Piano di Assetto, all interno delle zone A, così come individuate per l area protetta di Veio, saranno vietate la realizzazione di nuovi edifici nelle zone agricole (zone territoriali omogenee E ) - ai sensi dell art. 8, comma 3, lettera q), della legge approvata il 3 agosto e qualsiasi attività edilizia nelle zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad espansione edilizia (zone 9

10 territoriali omogenee C ), ad industria ed artigianato (zone territoriali omogenee D ) ed a grandi attrezzature (zone territoriali omogenee F ) - ai sensi dell art. 8, comme 3, lettera r) con esclusione: a) dei centri storici e dei territori urbanizzati limitrofi ad essi (zone territoriali omogenee A e B ) per i quali continuano a valere le norme fissate dai corrispondenti piani regolatori comunali vigenti - ai sensi dell art. 8, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 29/97; b) degli interventi in zona agricola già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della legge - ai sensi dell art. 8, comma 3, lettera q), n. 1; c) degli interventi in zona agricola di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale - ai sensi dell art. 8, comma 3, lettera q), n. 2; d) degli ampliamenti ed adeguamenti ai fini agrituristici ricadenti sempre in zona agricola - ai sensi dell art. 8, comma 3, lettera q), n. 3; e) degli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale previsti in zona agricola - ai sensi dell art. 8, comma 3, lettera q), n. 4; f) delle opere pubbliche e degli interventi pubblici di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica - ai sensi dell art. 8, comma 4, lettera b); g) degli interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi - ai sensi dell art. 8, comma 4, lettera c); h) delle attività agricole e degli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi competenti, nonché degli interventi di imboschimento e di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali che non siano in contrasto con le finalità del parco - ai sensi dell art. 8, comma 4, lettera d). Fra gli interventi vietati in zona A, ricadenti in zona agricola, la legge regionale n. 29/97 non include il cambio di destinazione d uso degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge, che dovrebbe quindi intendersi come consentito, ma non ne dichiara però in modo esplicito la possibilità di realizzazione: dal momento che il comma 3 dell art. 6 della legge quadro n. 394/1991 vieta tassativamente la trasformazione degli edifici esistenti al di fuori dei centri abitati, anche per le aree protette regionali, se ne deduce che - malgrado il mancato recepimento di tale divieto - la loro realizzazione non dovrebbe essere comunque consentita. Fra gli interventi sempre vietati in zona A la legge regionale n. 29/97 non ricomprende la pesca sportiva, che dovrebbe quindi intendersi come consentita. All interno invece delle zone B, così come individuate per l area protetta di Veio, si applicano le stesse misure di salvaguardia delle zone A, ma solo se siano compatibili con l attuazione degli strumenti urbanistici vigenti ed attuativi e delle norme di ricostruzione delle zone terremotate - ai sensi dell art. 8, comma 5, della legge regionale n. 29/97 -: in caso di incompatibilità si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti. All interno delle medesime zone B, se ricadenti in zone destinate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ad espansione edilizia (zone territoriali omogenee C ), ad industria ed artigianato (zone territoriali omogenee D ), ad agricoltura (zone territoriali omogenee E ) ed a grandi attrezzature (zone territoriali omogenee F ), sono consentiti - ai sensi dell art. 8, comma 6, della legge regionale n. 29/97 - gli interventi definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della legge, anche se per essi non si sia ancora proceduto all avvio dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti, ma previo nulla osta degli assessori regionali competenti, da rilasciare entro 60 giorni dal ricevimento 10

11 dell istanza: in caso di mancato rilascio di tale nulla osta nei termini di tempo prescritti, il Comune interessato può promuovere nei 15 giorni successivi una conferenza dei servizi ai sensi dell art. 14 della legge n. 241/1990. Le misure di salvaguardia sopra descritte, ricomprese per lo più all art. 8 della legge regionale n. 29/97, non prevedono nulla ai fini degli eventuali prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi: l art. 8, comma 3, lettera e), prescrive solo il divieto di qualsiasi mezzo diretto all abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica, fatto salvo l esercizio dell attività venatoria e della pesca in acque interne, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, senza peraltro vietare l uso di armi ed esplosivi. Tale caso deve essere disciplinato dal Regolamento dell area protetta, che come si vedrà più avanti diventerà vigente solo mesi dopo l entrata in vigore della legge regionale n. 29/97: nelle more della vigenza del Regolamento - ai sensi dell art. 27, comma 4, della legge - la Giunta Regionale del Lazio deve adottare una direttiva in tal senso entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che a tutto il 2008 non risulta essere stata ancora emanata. Le misure di salvaguardia sopra illustrate non si applicano per le parti di territorio che ricadono nel Comune di Roma (XX Municipio): all interno di tali aree, sia per le zone A che per le zone B così come individuate nelle rispettive perimetrazioni, sono fatte salve e quindi si applicano - ai sensi dell art. 44, comma 13, della legge regionale n.29/97 - le previsioni dei piani attuativi del piano regolatore generale, che siano adottati o approvati dal Comune di Roma, o dei programmi di intervento fatti oggetto di accordi di programma approvati dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge. Nelle medesime parti dell area protetta che ricadono solo nel territorio del XX Municipio del Comune di Roma, ma che sono poste in zona B, ai sensi del medesimo art. 44, comma 14, sono altresì consentiti esclusivamente gli impianti sportivi estensivi, nonché i servizi pubblici e le aree di verde attrezzato che risultino necessarie per il rispetto degli standard urbanistici relativi a piani e programmi previsti negli strumenti urbanistici adottati o approvati: queste particolari misure di salvaguardia consentono in pratica la realizzazione delle lottizzazioni convenzionate ricadenti nel parco regionale di Veio (ridotte a Giustiniana, Saxa Rubra e Grottarossa con i suoi impianti sportivi estensivi di golf, dal momento che Borghetto S. Carlo e Volusia sono state fatte oggetto di compensazione ). All interno delle zone A, così come delle zone B (ma compatibilmente con l attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ed attuativi), sono inoltre vietati ai sensi dell art. 8, comma 3, della legge regionale n. 29/97: - la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attività di produzione agricola o agro-turistica e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali; - l introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona; - il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici; - l apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dimesse (le attività legittimamente in esercizio alla data di pubblicazione del <<Piano regionale delle aree naturali protette>> proseguono ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 27/1993); 11

12 - il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; - il transito di mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti regolarmente autorizzati e muniti di apposito contrassegno; - la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività presenti e compatibili, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali; - lo svolgimento di attività sportive a motore; - la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca autorizzata; - la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque; - l apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani; - l apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco; - la realizzazione di nuove opere di mobilità quali ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali. Oltre alle suddette misure di salvaguardia dettate dalla legge regionale n. 29/1997, ai sensi del comma 5 dell art. 9 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 fino alla entrata in vigore del Piano di Assetto si applicano come misure di salvaguardia anche le prescrizioni impartite tanto dai Piani Territoriali Paesistici (in sigla PTP) definitivamente approvati che per il Parco di Veio sono il PTP n. 15/7 Veio-Cesano, il PTP n. 15/8 Valle del Tevere ed il PTP n. 4 Valle del Tevere quanto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (in sigla PTPR) al momento solo adottato, con la clausola che in caso di contrasto prevale sempre la norma più restrittiva. CHE COS È E COME SI RILASCIA IL NULLA OSTA Ai sensi del 1 comma dell art. 28 della legge regionale n. 29/1997 <<il rilascio di concessioni ed autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all interno dell area naturale protetta, è sottoposto al preventivo nulla osta dell ente di gestione>>. Si fornisce di seguito un elenco non esaustivo dei tipi o categorie di interventi, di impianti e di opere più frequenti, desunti dalla prassi fin qui acquisita al riguardo. Rientrano nei tipi o categorie più frequenti di interventi : utilizzo temporaneo di superfici del parco per riprese cinematografiche, manifestazioni sportive e culturali, mostre mercato ecc.; interventi di imboschimento (messa a dimora o piantumazione di alberi); interventi di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali (taglio del soprassuolo boschivo, abbattimento di alberi ecc.); Rientrano nei tipi o categorie più frequenti di impianti : tronchi aerei di linee elettriche; soppressione ed interramento di linee elettriche; scavi per posa in opera di cavi elettrici o telefonici interrati o di tubazioni interrate del gas; impianti di adduzione idrica; 12

13 condotte fognarie comunali; condotte fognarie private; impianti di scarico delle acque reflue; vasche interrate per impianto di smaltimento delle acque nere per evapotraspirazione; impianti di depurazione; impianti sportivi a carattere estensivo (campi di golf ecc.); perforazione o escavazione di pozzi per uso agricolo e/o domestico; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici (specie in zona agricola); interventi di modifica dei prospetti degli edifici; interventi di risanamento igienico-sanitario di edifici (specie in zona agricola); interventi di adeguamento tecnologico e funzionale (specie in zona agricola); ampliamenti ed adeguamenti di edifici in zona agricola a fini agrituristici; Rientrano nei tipi o categorie più frequenti di opere : recinzioni in pali e rete metallica; recinzioni in muratura e/o metallo; cancelli di accesso alle proprietà private; nuove strade di accesso carrabile e/o pedonale alle proprietà private; sistemazione di strade pubbliche comunali, provinciali e statali (manutenzione ordinaria e straordinaria, marciapiedi, guard rail ecc.); serbatoi idrici antincendio; servizi pubblici ed aree di verde attrezzato; sistemazione e livellamenti di terreni agricoli; autorimesse interrate; completamento di fabbricati (specie in zona agricola); tettoie; varianti in corso d opera per costruzioni rurali; fabbricati per annessi agricoli (rimessaggio attrezzi, capannoni, silos, fienili, stalle, box per cavalli, serre ecc.). Ne deriva che per qualunque progetto di trasformazione del territorio del Parco di Veio deve essere presentata all Ente Parco domanda di rilascio del nulla osta, che è obbligatoria e preventiva, anche e soprattutto prima del rilascio da parte del Comune della concessione edilizia (ora permesso di costruire ). L istruttoria delle domande di rilascio di nulla osta consiste nella verifica della conformità del progetto di trasformazione dapprima con le misure di salvaguardia del Parco di Veio e poi con le Norme del Piano di Assetto una volta che sia stato definitivamente approvato. Ai sensi della lettera f) del 1 comma dell art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio anche i parchi e le riserve naturali costituiscono fin dalla loro istituzione dei beni paesaggistici vincolati automaticamente per legge: ne deriva quindi che per qualunque progetto di trasformazione del territorio del Parco di Veio deve essere presentata anche domanda di rilascio della autorizzazione paesaggistica da parte della Regione Lazio o dal Comune interessato (se espressamente subdelegato ai sensi della legge regionale n. 59/1995) previo parere vincolante della Soprintendenza competente per territorio. Fino alla data di entrata in vigore del Piano di Assetto del Parco di Veio e delle sue norme di attuazione, nonché del relativo Regolamento, il rilascio di nulla osta da parte dell Ente Parco ai sensi dell art. 28 della legge regionale n. 29/1997 non esime il richiedente dall obbligo di 13

14 acquisire preventivamente anche la autorizzazione paesistica da parte sia dell Assessorato all Urbanistica della Regione Lazio o del Comune eventualmente a ciò espressamente subdelegato che della Soprintendenza competente per territorio. Ai sensi del 7 comma dell art. 9 della legge regionale n. 24/1998, dalla data di entrata in vigore del Piano di Assetto del Parco di Veio e delle sue norme di attuazione, nonché del relativo Regolamento, il nulla osta rilasciato dall Ente Parco assorbe anche la autorizzazione paesistica di competenza dell Assessorato all Urbanistica della Regione Lazio o del Comune eventualmente a ciò espressamente subdelegato, solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato, e va in ogni caso trasmesso, a cura dell Ente medesimo, alla Regione ed alla Soprintendenza competente per territorio. CHI GESTISCE IL PARCO DI VEIO La gestione dell area protetta di Veio, é affidata all Ente Parco, un ente regionale di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa (art. 12, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 29/97). Organi dell Ente Parco sono il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Comunità del Parco (art. 13 della legge regionale n. 29/97). Il Presidente dell Ente Parco viene attualmente scelto dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio, dopo avere acquisito il parere della V Commissione Consiliare Permanente per l Ambiente e la Cooperazione tra i Popoli, d intesa con la Comunità del Parco, sulla terna di nominativi proposti dalla Giunta Regionale (ed in particolare dall Assessore all Ambiente) fra tutti quelli che hanno partecipato ad un apposito avviso pubblico. La Comunità del Parco di Veio é costituita dal Presidente della Provincia di Roma e dai Sindaci dei 9 Comuni interessati, ed assume il ruolo di organo propositivo e consultivo dell organismo di gestione: ad essa spetta in particolare anche il compito di designare tre dei 7 membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Comuni che fanno parte dell area protetta. Della Comunità del Parco non fa parte il Municipio di Roma XX, in quanto finora sostituito e mai delegato dal Comune di Roma. Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri, che esercita solo il riscontro contabile sugli atti dell Ente di gestione. Il governo effettivo del territorio, con i relativi poteri decisionali, spetta al Consiglio Direttivo che è composto dal Presidente e da altri 6 membri, all interno dei quali viene eletto il VicePresidente dell Ente Parco. I 6 membri sono così designati: - tre dalla Comunità del Parco individuandoli, con voto limitato a non più di due candidati con adeguato curriculum, anche tra non consiglieri; - uno in rappresentanza della Provincia di Roma che lo sceglie fra tutti quelli che hanno partecipato ad un apposito avviso pubblico; - uno in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, scelto fra tutti quelli che sono stati da esse candidati; - uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute o iscritte nell'albo regionale del volontariato, scelto fra tutti quelli che sono stati da esse candidati. 14

15 Il Presidente della Giunta Regionale emana il decreto con cui viene nominato e insediato il Consiglio Direttivo dell Ente Parco di Veio, che dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta Regionale. Nel caso di impossibilità al rinnovo del Consiglio Direttivo ai sensi dell art. 55 dello Statuto della Regione Lazio, il Presidente della Giunta Regionale nomina con apposito decreto un Commissario Straordinario che fa le veci del Presidente e del Consiglio Direttivo e che dura in carica fino all insediamento dei nuovi organi di gestione. Dell Ente Parco fa parte inoltre il personale tecnico e amministrativo, che fa capo al Direttore dell Ente Parco nominato dal Presidente della Giunta regionale, scelto in una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale, di cui uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due designati su proposta del Consiglio Direttivo medesimo. Del personale dell Ente Parco fanno parte infine anche i guardiaparco: ne occorrerebbe almeno uno ogni 500 ettari, ma sarebbe meglio averne uno ogni 100 ettari. CHE AUTONOMIA E QUALI PREROGATIVE RIMANGONO AI COMUNI Il parco di Veio, dal punto di vista territoriale, si pone ad un livello comprensoriale, intermedio cioè tra i Comuni da esso coinvolti (di cui supera i confini amministrativi) e la Provincia di Roma (entro cui risulta ricompreso): conseguentemente, i soggetti pubblici - che sono chiamati ad amministrare assieme un comprensorio siffatto - debbono entrare da subito nella mentalità di una gestione consorziale di tale territorio. Questo tipo di gestione avviene solo nell ambito delle competenze assegnate all Ente Parco, che non sono affatto sostitutive della autonomia e delle prerogative dei Comuni - se non altro per il fatto che entrano a far parte della gestione stessa - perché riguardano esclusivamente lo speciale regime di tutela a cui bisogna sottoporre il comprensorio di Veio: la disciplina che verrà dettata dal suo Piano di Assetto dovrà essere decisa collegialmente, in seno al Consiglio Direttivo dell Ente Parco, di cui fa parte una rappresentanza anche dei 9 Comuni. Al di fuori di tale disciplina, ogni Comune mantiene integralmente la sua più totale autonomia e le prerogative che gli sono proprie per legge (come ad es. la riscossione dei tributi, l anagrafe, la nettezza urbana e quant altro). A fronte così di una serie di autolimitazioni che ogni Comune é chiamato a decidere di accettare, ci sono tutti i vantaggi derivanti dalla collegialità tanto delle scelte sugli investimenti da fare quanto dei relativi finanziamenti per essi da attivare e dei conseguenti benefici da ricavare. Un esempio calzante si potrebbe fare proprio per il rilancio delle attività agricole: l Ente Parco di Veio dovrà essere in grado, più di quanto non possa fare il Comune, di trovare i mercati giusti rispondenti alla domanda di prodotti di qualità che con il marchio del parco di denominazione d origine controllata sarà sicuramente in grado di offrire, partendo dal miglioramento delle colture e degli allevamenti zootecnici che si svolgono sui terreni di uso pubblico (demani ed usi civici). Delle stesse agevolazioni fiscali e degli stessi finanziamenti che verranno elargiti dall Ente Parco per questi terreni, potranno avvalersi anche i privati: basterà soltanto che lo vogliano e desiderino farlo nelle forme che riterranno più opportune. 15

16 QUALI SONO LE FORME DI FINANZIAMENTO L ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale. Costituiscono entrate dell Ente Parco di Veio, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: 1) i contributi ordinari e straordinari della Regione e di altri enti pubblici; 2) gli eventuali contributi dello Stato e della Unione Europea; 3) i contributi ed i finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti; 4) i lasciti, le donazioni e le erogazioni in denaro libero; 5) gli eventuali redditi patrimoniali; 6) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti d ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall Ente Parco; 7) i proventi di attività commerciali e promozionali; 8) i proventi delle sanzioni derivanti dalla inosservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del parco, nel suo piano di assetto e nel relativo regolamento, nonché nei provvedimenti emanati dall Ente Parco; 9) ogni altro provento acquisito in relazione all attività dell Ente Parco. L esercizio finanziario dell Ente Parco coincide con l anno solare. L attivazione dei fondi concernenti le spese di primo funzionamento e del personale dell Ente Parco di Veio viene decisa con la legge istitutiva dell area protetta: a titolo di paragone, il 21 marzo 1990 la Commissione Bilancio della Regione Lazio aveva approvato lo stanziamento di 2 miliardi delle vecchie lire per il primo anno di vita del parco di Veio, nel caso fosse stato istituito. I finanziamenti successivi al primo vengono decisi anno per anno dalla Giunta Regionale del Lazio sulla base delle disponibilità di bilancio. A questi fondi, che sono fissi, si aggiungono i finanziamenti erogati dal Ministero dell Ambiente nel Programma Triennale per le Aree Protette (art. 4 della legge n. 394/91), che prevede i contributi in conto capitale per le attività nei parchi istituiti dalle Regioni con proprie risorse. Il Programma triennale per le aree protette definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascun parco e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi, ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero ed il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l informazione ambientali. Ai fondi sopra detti che servono per la mera sopravvivenza dell Ente Parco, si possono e si debbono aggiungere quelli erogati dalla Comunità Economica Europea, dalla Provincia di Roma o da altri Enti Pubblici, specie su progetti specifici, ma in prospettiva il parco di Veio dovrebbe essere capace di autofinanziarsi e ciò sarà possibile solo e soltanto se il suo organismo di gestione sarà capace di rendere produttivi proprio gli investimenti fatti con i finanziamenti ottenuti, raccogliendone tutti i frutti in termini di ritorno economico per sé e per le popolazioni locali. 16

17 CHE COS E IL PIANO DI ASSETTO Il Piano di Assetto o Piano per il parco, previsto dalla legge quadro n. 394/91 sia per i parchi nazionali (all art. 12) che per quelli regionali (all art. 26), é lo strumento di attuazione delle finalità del parco, che deve in particolare disciplinare i seguenti contenuti: 1) organizzazione generale del territorio e sua articolazione nelle seguenti aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela: zona di riserva integrale; zona di riserva generale; zona di protezione; zona di promozione economica e sociale; proposta di aree contigue alla perimetrazione definitiva; 2) vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e norme di attuazione relative con riferimento alla varie aree o parti del piano; 3) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale; 4) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche; 5) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull ambiente naturale in genere. La redazione del Piano di Assetto di un area protetta viene affidata dall Ente Parco ad un gruppo di professionisti, che ne predispongono anche le sue norme di attuazione o misure di disciplina definitive e relative ad ognuna delle 4 zonizzazioni (e sottozonizzazioni) in cui deve essere suddiviso. A seguito dell entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, emanato con D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004, il Piano di Assetto del Parco di Veio deve rispettare le prescrizioni dettate tanto dal PTP n. 15/7 Veio-Cesano, dal PTP n. 15/8 Valle del Tevere e dal PTP n. 4 Valle del Tevere quanto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (in sigla PTPR) al momento solo adottato. Secondo la legge regionale n. 29/1997, il Piano di Assetto deve essere adottato dall Ente Parco entro 9 mesi dall insediamento dei suoi organi ed in caso di inadempienza dalla Regione Lazio entro l anno successivo: dopo la pubblicazione per 40 giorni, entro i quali possono essere presentate osservazioni ad esso, e le controdeduzioni dell Ente Parco alle osservazioni presentate (da effettuare entro i 30 giorni successivi), il Piano con le osservazioni e le controdeduzioni viene trasmesso alla Giunta Regionale che entro 3 mesi dal ricevimento propone al Consiglio regionale l approvazione definitiva del piano con eventuali modifiche e integrazioni. Ma prima il Piano di Assetto deve essere sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (in sigla VAS) prescritto dalla Direttive 2001/42/CE, che è stata recepita con D.Lgs. n. 152/2006, modificato prima dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010. Ai sensi del 1 comma dell art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano di Assetto e comprende le seguenti 7 fasi temporali: 1 - lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 12); 2 - l'elaborazione del rapporto ambientale (art. 13); 3 - lo svolgimento di consultazioni (art. 14); 4 - la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15); 5 - la decisione (art. 16); 17

18 6 - l'informazione sulla decisione (art. 17); 7 - il monitoraggio (art. 18). La procedura stabilita dal Codice dell Ambiente emanato con D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, per ogni Piano di Assetto di un area naturale protetta comporta dunque dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di Scoping (art. 12) - la pubblicazione ed il deposito della proposta del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2 comma dell art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del Piano, ove si renda necessaria, ai sensi del 2 comma dell art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di parere motivato ai sensi del 1 comma dell art. 15). Il Piano di Assetto approvato dal Consiglio Regionale entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. In tal modo le misure di salvaguardia vigono fino a che ad esse non subentrano le misure di disciplina del piano di assetto. Dal momento che le misure di salvaguardia comportano, comunque sia, uno stato di attesa e di congelamento fino al Piano di Assetto del parco, che é lo strumento motore di tutte le attività in esso compatibili e sulla cui base si può far partire il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (con in pratica la attuazione scaglionata nel tempo anche delle previsioni di quel Piano), sarebbe opportuno che i tempi prescritti per legge entro cui entrano in vigore le misure di disciplina del Piano di Assetto fossero i più brevi possibili: ma ciò non è per lo più possibile. Il Piano di Assetto, una volta approvato e pubblicato, ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali, o urbanistici di qualsiasi livello, compresi quindi i piani regolatori dei Comuni. CHE COS E IL REGOLAMENTO DEL PARCO Contestualmente alla adozione del Piano di Assetto, e comunque non oltre i successivi 6 mesi, il Consiglio Direttivo dell Ente Parco adotta il Regolamento dell area protetta, che disciplina l esercizio delle attività consentite entro il suo territorio. In particolare il Regolamento disciplina: 1) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti; 2) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali; 3) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; 4) lo svolgimento delle attività sportive, ricreative ed educative; 5) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria; 6) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere. CHE COS E IL PROGRAMMA PLURIENNALE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (PPPES) Il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (PPPES) per la promozione delle attività compatibili, definito invece Piano dalla legge n. 394/91 che lo prevede tanto per i 18

19 parchi nazionali (all art. 14) quanto per quelli regionali (all art. 25), costituisce - assieme al Piano di Assetto, sulla cui base viene redatto - l altro strumento di attuazione delle finalità del parco. Il Piano, o Programma che dir si voglia, dovrebbe essere elaborato dalla Comunità del Parco, entro un anno dalla sua costituzione: viene poi sottoposto al parere vincolante del Consiglio Direttivo dell Ente Parco che lo adotta ed é infine approvato dalla Regione. Il Piano o Programma può prevedere in particolare: 1) la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali (per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati e delle tipologie edilizie); 2) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi e strutture di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di speciali convenzioni; 3) l agevolazione o la promozione, anche in forma di associazionismo cooperativo tra i residenti nell ambito dell area protetta, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvopastorali, culturali, di servizi sociali e di biblioteche, di restauro (anche di beni naturali) e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse (una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l occupazione giovanile e il volontariato). Per tutte le finalità precedentemente elencate, l Ente Parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità. L Ente Parco organizza inoltre speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Il Programma ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione: fino alla adozione del 1 Programma pluriennale, l organismo di gestione dell Ente Parco può ugualmente promuovere e realizzare tutte le iniziative precedentemente dette che rientrino nel quadro tanto delle scelte programmatiche della Regione quanto delle opere consentite dalle misure di salvaguardia dell area protetta. CHE TIPO DI SVILUPPO ASSICURA IL PARCO Nel settore delle attività ecologiche redditizie il nostro Stato ha investito fino alla fine del 2000 solo lo 0,5% del suo prodotto lordo, mentre all estero la creazione di posti di lavoro ambientale era già da quell epoca in continuo aumento. La crescente domanda di natura é arrivata già intorno agli anni 1990 ad attivare in tutta Italia con i parchi nazionali 60 milioni di utenti, dando lavoro direttamente ed indirettamente a giovani, con un giro di affari di miliardi l anno. Per di più la creazione di posti di lavoro nel settore ambientale, sempre negli anni intorno al 1990 comportava una spesa tra i 50 ed i 300 milioni delle vecchie lire per ogni posto creato, contro un miliardo calcolato per l industria. In termini di produttività non é facile fare paragoni monetizzabili, ma ragionando in termini occupazionali basti dire che, sul confronto dei parchi nazionali e di quelli regionali già istituiti, occorrerà almeno un addetto ogni 100 ettari di territorio: nel solo campo della sorveglianza quindi dovrebbero essere occupati prima o poi circa 150 operatori guardiaparco. 19

20 Va evidenziato infine che ad ogni posto di lavoro diretto, che viene creato con un parco regionale, se ne possono affiancare ancora quanto meno 5 o 6 indiretti, che si determinano come indotto nei servizi, nel commercio, nell artigianato ecc. Sono tutti dati che, sotto l aspetto dei possibili introiti per la collettività ed il mercato del lavoro, lasciano intravedere tutte le potenzialità ed i vantaggi della riconversione del verde in industria : il parco di Veio può e deve diventare la più grande industria verde della zona a nord di Roma, rivitalizzando, incentivando e promuovendo (anche ex novo) tutta una serie di attività lavorative. Ma per arrivare a tanto, bisogna evitare che i Comuni si sentano impreparati ed isolati di fronte alle responsabilità che comportano la istituzione e la gestione unitaria del parco di Veio. La perdita di un ampio ventaglio di usi del territorio deve essere opportunamente recuperata, bilanciata e sinergicamente attivata, altrimenti prende piede il rifiuto e la visione esclusivamente vincolistica e punitiva: occorre quindi soprattutto fare chiarezza sulla quantità e sulla qualità dei finanziamenti che si possono attivare, coordinandoli proprio attraverso la gestione unitaria. Questi finanziamenti sono dispersi nei bilanci della Comunità Economica Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia di Roma e dei Comuni, e per accedervi é necessario sprigionare una carica di iniziative su terreni diversi attraverso progetti integrati di sviluppo da realizzare mediante il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (PPPES) previsto dalla legge regionale n. 29/97: tale Programma deve raccordare gli interventi di rilancio e di valorizzazione produttiva con gli interventi di difesa ed esaltazione dei valori ambientali. Il Programma, opportunamente disciplinato, può anzitutto arginare la richiesta ordinaria di opere ambientali (depurazioni delle acque, recupero delle discariche, smaltimento dei rifiuti, recupero delle cave), cui si dovrebbe fare comunque fronte, indipendentemente dalla istituzione del parco di Veio. In tal modo si esaudirà prima e meglio anche la domanda di opere veramente essenziali per il territorio. Con i finanziamenti per opere attribuiti allo Stato (ai sensi dell art. 7 della legge 394/91), alla Regione e alla Provincia di Roma (ai sensi delle leggi regionali 30/88 e 21/91) dovranno essere valorizzate tutte le zone di pregio ambientale e storico-archeologico, mentre le aree del parco di Veio ubicate negli ambiti a rischio, a causa degli interessi di segmenti sociali avversi, dovranno essere sostenute in modo compatibile, specie laddove la disputa si scontra e si consuma con antagonisti subdoli come l abusivismo o con interessi così potenti da stravolgere iniziative non sufficientemente valide. Con una corretta gestione del parco di Veio si dovrà in definitiva riuscire a suscitare una imprenditorialità capace di riflettersi in tutti i campi delle attività socio-economiche e conseguentemente sul territorio in generale e sulle parti di esso in particolare in cui tali attività verranno ad essere esercitate. Per un esito di questo tipo non é sufficiente l ossatura istituzionale prevista con i vari organismi pubblici: occorrerebbe progettare una struttura specifica che faccia capo all Ente Parco e che sia in grado di sviluppare occupazione. Per una valutazione dei possibili effetti indotti sul territorio dalla istituzione dell area protetta di Veio analizziamo sinteticamente i mestieri vecchi e nuovi che dentro il parco debbono venire sicuramente ad essere assicurati ed incentivati. 20

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