Città di Campi Salentina Provincia di Lecce REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLE CONSULTE

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1 Città di Campi Salentina Provincia di Lecce REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLE CONSULTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 del 28/12/2009

2 ART. 1 LE CONSULTE 1. L Amministrazione comunale di Campi Salentina fonda la propria attività amministrativa sul criterio della partecipazione democratica di tutti i cittadini all attività politicoamministrativa, economica e sociale e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l effettivo esercizio, secondo i principi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto L Amministrazione comunale riconosce: l importanza della partecipazione attiva dei cittadini, che abitano ed operano sul territorio, alla vita ed allo sviluppo del benessere della collettività; la necessità di operare in stretta collaborazione con i cittadini, singoli o associati, nella individuazione dei bisogni, nella progettazione e realizzazione delle risposte; il valore dell agire comune, quale capitale sociale, basato essenzialmente sul principio della condivisione e solidarietà al servizio della comunità; necessario il contributo dei cittadini singoli ed associati e la loro partecipazione diretta in settori quali servizi sociali, ambiente, cultura e beni culturali, artigianato, commercio e sport e altri comunque di elevata rilevanza sociale. 3. Al fine di dare attuazione a tali principi ed a quanto previsto dall art. 14 dello Statuto Comunale, sono istituite le seguenti Consulte: Terzo Settore;Ambiente, Arte e Cultura; Attività produttive (Artigianato, Commercio, Agricoltura, ecc.); Sport; Politiche giovanili e adolescenziali; Quartieri intese come spazio di incontro, confronto e crescita tra i cittadini, le loro forme associative e l Amministrazione Comunale. 4. Fermo restando quanto sopra disposto, il Consiglio Comunale può istituire di propria iniziativa, con apposita ed ulteriore deliberazione, Consulte su specifici settori o materie, determinando, ove necessari, criteri e/o requisiti di competenza. ART. 2 COSTITUZIONE DELLE CONSULTE

3 1. La Consulta è l organismo che riunisce, per singoli oggetti o singole materie, cittadini, rappresentanti di categorie e di associazioni, di organizzazioni sindacali, di zone e di settori, in grado di dare un contributo alla elaborazione e all approfondimento di questioni di interesse comunale. 2. La costituzione di ogni Consulta avviene a seguito di avviso pubblico dell Amministrazione comunale ai cittadini, onde verificare l interesse ed individuare i soggetti singoli e/o associati che richiedano di farne parte. Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16 anno di età e siano residenti in Campi Salentina e che non versino in una delle fattispecie ostative di cui all art. 58 del D.lgs 267/ L avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo per la presentazione delle domande di 30 gg. e l indicazione dell eventuale documentazione da allegare alle domande in relazione alle peculiarità della Consulta. 4. Ogni associazione, anche di categoria, organizzazione sindacale, di zona e/o di settore potrà segnalare una candidatura individuata tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2. ART. 3 COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE 1. Ogni Consulta è composta da 11 componenti. Non possono farne parte i Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori. 2. Oltre ai componenti, hanno diritto di partecipazione alla Consulta, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il Sindaco o un suo delegato, il Presidente del Consiglio Comunale ed i Consiglieri comunali. ART. 4 NOMINA DEI COMPONENTI 1. I componenti di ogni Consulta sono nominati dal Consiglio Comunale fra coloro che si siano o siano stati candidati ai sensi del precedente art. 2 e siano in possesso dei requisiti di cui allo stesso art. 2. L Ufficio Affari Generali istruisce le istanze pervenute sulla base dei curricula di cui all art. 2 e redige apposito elenco che trasmette all Assessore/Consigliere delegato che avrà cura di sottoporlo a votazione in sede di Consiglio Comunale così da formulare conseguente graduatoria. 2. La votazione avviene a scrutinio segreto e con voto limitato a 4 componenti, risultando eletti i più suffragati e in caso di parità di voti, i più anziani di età. 3. La funzione di componente della Consulta è totalmente gratuita e di carattere volontaristico. ART. 5 DURATA IN CARICA

4 1. La Consulta entra in carica all atto della nomina da parte del Consiglio Comunale e resta in carica per tutta la durata dello stesso; espleta le proprie funzioni fino al giorno precedente l affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso. ART. 6 DECADENZE E DIMISSIONI 1. I componenti della Consulta decadono dalla carica per effetto della perdita dei requisiti prescritti per la nomina e per assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive, nonché per dimissioni. 2. In tali casi il Consiglio Comunale, su segnalazione del Presidente della Consulta, dichiara la decadenza e procede alla nomina di un nuovo componente, scorrendo la graduatoria formulata, all atto della nomina, ai sensi del precedente Art. 4. ART. 7 PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SEGRETARIO 1. La Consulta è presieduta da un Presidente eletto dai componenti della Consulta nella prima seduta convocata dal Sindaco o da un suo delegato. L elezione del Presidente viene fatta a maggioranza dei componenti in prima votazione e a maggioranza dei votanti a partire dalla seconda votazione. L elezione del Presidente avviene con voto non delegabile ed a scrutinio segreto. 2. Il Presidente rappresenta la Consulta, assicura il buon andamento dei suoi lavori nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti comunali vigenti, tutela le prerogative dei componenti, assicura l esercizio dei loro diritti, regola le discussioni nel corso delle riunioni. Inoltre il Presidente può invitare dirigenti comunali e/o consiglieri o esperti del settore a relazionare su specifici argomenti oggetto di proposte da parte della Consulta. 3. Il Presidente nomina all interno dei componenti la Consulta un Vicepresidente. 4. Il Presidente nomina, altresì, un segretario, scegliendolo tra i suoi componenti, il quale provvede alla redazione dei verbali che vengono trasmessi al Presidente del Consiglio e al Sindaco. ART. 8 CONVOCAZIONE 1. Il Presidente della Consulta ne dispone la convocazione, fissandone l ordine del giorno e presiede i lavori. 2. La Consulta si riunisce, nella sede comunale, in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre

5 mesi e, in seduta straordinaria: a) su richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente della Consulta da almeno un terzo dei componenti. b) su richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente della Consulta da almeno tre Consiglieri Comunali. 3. La convocazione della Consulta, di regola, viene effettuata a mezzo avviso scritto inviato ai componenti con lettera recapitata almeno cinque giorni prima della riunione salvo diverso accordo, da verbalizzarsi tra i componenti. ART. 9 VALIDITA DELLE SEDUTE 1. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro componenti. 2. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima, ad almeno un ora di distanza. 3. Le sedute della Consulta sono aperte e chiuse dal Presidente e di esse è redatto un verbale a cura del Segretario verbalizzante. ART. 10 FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA CONSULTA 1. Le Consulte, ciascuna per il settore di proprio primario interesse: a) elaborano un documento con proprie specifiche linee di indirizzo, disciplinando la propria azione nel rispetto del presente regolamento; b) svolgono una funzione propositiva su tutti i programmi dell Amministrazione Comunale; c) affrontano attraverso un azione promozionale di ricerca, studio e documentazione, i problemi inerenti la materia oggetto di intervento; d) formulano proposte agli organi comunali in ordine all adozione di provvedimenti ed iniziative specifiche; e) presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni; f) promuovono la partecipazione alla vita collettiva, sociale e culturale, lo sviluppo economico e l accrescimento delle capacità professionali della Comunità locale; g) esprimono i pareri loro richiesti, con relazione illustrativa delle motivazioni, entro quindici giorni dalla richiesta, pareri che vengono inoltrati al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco. I pareri espressi non sono vincolanti. ART. 11

6 DELIBERAZIONI DELLE CONSULTE 1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 2. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal segretario ed è firmato dal Presidente e dallo stesso segretario. ART. 12 ACCESSO AGLI ATTI DELL AMMINISTRAZIONE E FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI 1. Ai fini dell espletamento delle proprie funzioni, la Consulta ha diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi di quanto disposto dall art. 21 dello Statuto e dalla legge n. 241/90 e con le modalità previste dall apposito Regolamento comunale. ART. 13 SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA 1. Il servizio di supporto tecnico-organizzativo alle funzioni della Consulta è svolto dall ufficio comunale tra le cui competenze rientra la materia o il settore di attività della consulta.

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