SOSTEGNI SOCIALI E ISTITUZIONALI PER IL PAZIENTE PSICHIATRICO E LA SUA FAMIGLIA

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1 SOSTEGNI SOCIALI E ISTITUZIONALI PER IL PAZIENTE PSICHIATRICO E LA SUA FAMIGLIA TRACCE DI RISPOSTE AI QUESITI RICORRENTI A CURA DI IVONNE ALBANI (Aggiornato a Giugno 2000) La malattia mentale coinvolge in modo trasversale i gruppi sociali e determina nella maggior parte delle situazioni un impoverimento sia di ordine economico che contrattuale. Pertanto le richieste di sostegno, di patrocinio di diritti assistenziali, previdenziali o economici poste sia dal malato che dai suoi familiari sono particolarmente articolate. Conoscere quindi l esistenza di risorse socio assistenziali rappresenta, per chi è coinvolto nei percorsi della malattia mentale, una possibilità per attenuare meccanismi che incidono negativamente sulla qualità della vita, esercitando un diritto riconosciuto dalla normativa nazionale. La legislazione italiana, relativamente all argomento che si intende trattare, è complessa e risente dei continui mutamenti delle normative assistenziali. Le indicazioni che seguono evidenziano alcuni quesiti in cui sono coinvolti il paziente psichiatrico e la sua famiglia: Dove è collocata la risorsa che si intende utilizzare Quali sono i requisiti per potervi accedere Qual è il beneficio che può determinare Quali sono le procedure da seguire. Le prestazioni socio assistenziali che maggiormente coinvolgono il paziente psichiatrico e la sua famiglia sono riferibili ai seguenti ambiti: economico assistenziale occupazionale Tenuto conto di quanto sopra esposto, si prenderanno in esame i seguenti argomenti: invalidità civile handicap (Legge quadro 104/92) norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99) disposizioni per i congedi parentali (Legge 53/2000) L INVALIDITA CIVILE CHE COS E? : Il riconoscimento di una patologia fisica o psichica, congenita o acquisita non derivante da cause di guerra, lavoro o servizio.

2 CHI EFFETTUA IL RICONOSCIMENTO? : La commissione medica competente presso l ASL del territorio di residenza del richiedente. DA CHI E COMPOSTA LA COMMISSIONE? : Il presidente, medico specialista in medicina legale, due medici (di cui uno specialista in medicina del lavoro). Questi sanitari sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati dall ASL, competente per territorio. La Commissione è integrata, di volta in volta, con un medico di rappresentanza, rispettivamente, dell Ente Nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell Unione italiana ciechi, dell Ente nazionale per la protezione e l assistenza ai sordomuti e dall Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. QUALI SONO I REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA? : Essere affetti da una patologia non derivante da cause di guerra, lavoro, o servizio, essere cittadini italiani o U.E., residenti in Italia. QUALE ETA DEVE AVERE IL RICHIEDENTE? : La domanda può essere presentata dal maggiorenne o dal minorenne. Nel caso di un minorenne la domanda deve essere firmata da chi esercita la patria potestà. E SE IL RICHIEDENTE E PERSONA INTERDETTA? : La domanda deve essere firmata dal tutore. QUALI DOCUMENTI OCCORRONO PER PRESENTARE LA DOMANDA? : 1. domanda, in triplice copia, su appositi moduli, distribuiti presso i competenti uffici dell ASL; 2. certificato medico (compilato dal medico di base o medico specialista di struttura pubblica), redatto su apposito modulo distribuito dall ASL; 3. fotocopia di eventuale documentazione sanitaria integrativa ed esplicativa di quanto dichiarato dal medico; 4. consenso scritto del richiedente al trattamento dei dati personali (legge 675 sulla privacy), su apposito modulo distribuito dall ASL; 5. delega firmata dal richiedente su modulo distribuito dall ASL, nel caso in cui l interessato sia impossibilitato alla consegna della domanda; 6. fotocopia del documento di identità valido e del codice fiscale del richiedente. QUALI SONO I BENEFICI CHE SI POSSONO OTTENERE? : I benefici possono essere assistenziali (protesi, ausili), economici (assegno, pensione, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento); possono dare diritto ad esenzione di ticket sanitario; consentono l iscrizione speciale per il collocamento dei disabili. La tipologia e l entità del beneficio sono direttamente correlate alla patologia dichiarata e documentata e, conseguentemente, al grado di invalidità riconosciuta dalla Commissione. LA COMMISSIONE COME EFFETTUA IL RICONOSCIMENTO DEL GRADO DI INVALIDITA? : Consulta la documentazione prodotta, sottopone a visita il richiedente

3 e, nel caso di diagnosi non certe, può richiedere ulteriori accertamenti alla struttura pubblica specialistica prima di procedere alla valutazione. LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ASSUME ALLORA UN IMPORTANZA RILEVANTE. COME DEVE ESSERE PRODOTTA? : La prima osservazione riguarda la modalità di compilazione della domanda. Nell apposito modulo il richiedente troverà, nello spazio immediatamente sottostante i dati anagrafici, quattro caselle indicanti il riconoscimento richiesto. Se l obiettivo è quello di ottenere una percentuale di invalidità civile deve apporre una croce sulla casella vicino alla dicitura invalido civile. Se poi la patologia è di origine psichica deve anche evidenziarla (casella si). Se non è chiaramente espresso il motivo per cui si richiede l accertamento, l esito della valutazione potrebbe disattendere l aspettativa della persona. La seconda osservazione riguarda il certificato medico. Il certificato medico deve attestare la natura dell infermità invalidante e la relativa diagnosi deve essere espressa dal medico certificante con chiarezza e precisione, in modo da consentire l individuazione dell infermità che, per la sua particolare gravità, determina la totale incapacità lavorativa o che, per la sua media o minore entità, determina invece la riduzione di tale capacità. Nel caso poi di domande finalizzate ad ottenere l indennità di accompagnamento, il certificato medico, oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante, deve anche contenere la dicitura Persona impossibilitata a deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore, oppure Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Se il certificato medico e la documentazione sanitaria non rispondono alle indicazioni previste per legge, la Commissione, dopo aver sottoposto a visita l interessato, può richiedere ulteriori accertamenti alla struttura pubblica specialistica, prima di procedere alla valutazione. La domanda comunque ha effetto soltanto dal momento in cui le condizioni previste sono adempiute. QUANTO TEMPO INTERCORRE TRA LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E LA VISITA DA PARTE DELLA COMMISSIONE? : Il D.P.R. 618/94 sancisce che la visita deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. In caso di ritardi è possibile rivolgersi all Assessorato Regionale alla Sanità che provvederà a fissare la data della visita. L iter sanitario si deve comunque concludere entro nove mesi dalla data della domanda. E POSSIBILE ASSISTERE IL RICHIEDENTE ALLA VISITA DELLA COMMISSIONE? : Durante la visita di accertamento è possibile farsi assistere dal proprio medico di fiducia. E NEL CASO IN CUI L INTERESSATO SIA IMPOSSIBILITATO A PRESENTARSI ALLA VISITA MEDICA? : La normativa prevede la possibilità di richiedere alla Commissione, su certificazione del medico curante, una visita a domicilio nel caso in cui il paziente non sia trasportabile.

4 COME VIENE COMUNICATO L ESITO DELL ACCERTAMENTO? : La Commissione invalidi civili dell ASL non può comunicare immediatamente, dopo la visita, l esito dell accertamento sanitario in quanto deve trasmettere copia del verbale alla Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d invalidità civile (presso l ospedale militare). Tale Commissione, entro 60 giorni, deve valutare l accertamento o sugli atti trasmessi o convocando l interessato per visita diretta. Trascorso tale termine, la Commissione periferica trasmette i verbali all ASL che provvede ad inviarli alla competente Prefettura per gli ulteriori adempimenti, necessari alla concessione delle provvidenze previste per legge. QUALE PUO ESSERE L ARTICOLAZIONE DELLE VALUTAZIONI? : Si rende necessario distinguere a questo punto il richiedente. I richiedenti tra i 18 e i 65 anni possono essere riconosciuti: non invalido (riduzione della capacità lavorativa ad 1/3), codice 01; invalido (riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 1/3), la percentuale di invalidità è superiore al 33%, codice 02; invalido (riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3), la percentuale di invalidità è superiore al 66%, codice 03; invalido (totale e permanente inabilità lavorativa), la percentuale di invalidità è pari al 100%, codice 04; invalido (totale e permanente inabilità lavorativa) e con impossibilità di deambulare senza l aiuto di un accompagnatore, la percentuale di invalidità è pari al 100%, codice 05; invalido (totale e permanente inabilità lavorativa) e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, la percentuale di invalidità è pari al 100%, codice 06. I richiedenti ultrasessantacinquenni possono essere riconosciuti: non invalido, codice 01; invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, con percentuali diverse di invalidità, codice 00; invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore, la percentuale di invalidità è pari al 100%, codice 05; invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, la percentuale di invalidità è pari al 100%, codice 06. I richiedenti minorenni possono essere riconosciuti: non invalido, codice 01; minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, senza indicazione della percentuale di invalidità, codice 07;

5 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore, la percentuale di invalidità è pari al 100%, codice 05; invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, la percentuale di invalidità è pari al 100%, codice 06. QUALI SONO I BENEFICI CHE VENGONO RICONOSCIUTI AGLI INVALIDI CIVILI? : La percentuale di invalidità civile riconosciuta è la variabile che determina il diritto ai diversi benefici previsti dalla normativa. Procedendo nuovamente a differenziare i richiedenti per età anagrafica, si elencano i benefici rapportati alla percentuale di invalidità: 18/65 anni: percentuale di invalidità tra il 34% e il 45% diritto ad ottenere protesi e ausili dall ASL; percentuale di invalidità tra il 46% e il 66% diritto ad ottenere protesi, ausili ed iscrizione al collocamento obbligatorio percentuale di invalidità tra il 67% e il 73% diritto ad ottenere protesi, ausili, iscrizione al collocamento obbligatorio e all esenzione del ticket sanitario, escluse le quote fisse per le ricette; percentuale di invalidità tra il 74% e il 99% diritto ad ottenere protesi, ausili, iscrizione al collocamento obbligatorio, all esenzione del ticket sanitario (escluse le quote fisse per le ricette), requisito sanitario per l assegno mensile di invalidità; percentuale di invalidità al 100% diritto ad ottenere protesi, ausili, iscrizione al collocamento obbligatorio, all esenzione totale del pagamento ticket (comprese le quote fisse per le ricette), requisito sanitario per la pensione di inabilità; percentuale di invalidità al 100% con impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita diritto ad ottenere protesi, ausili, iscrizione al collocamento obbligatorio, esenzione totale del ticket, requisito sanitario per percepire sia la pensione di inabilità che l indennità di accompagnamento. Ultrasessantacinquenni: percentuale di invalidità tra il 33% e il 66% diritto ad ottenere protesi, ausili dall ASL, l esenzione del ticket (escluse le quote fisse per ricette) tenuto conto del reddito del nucleo familiare; percentuale di invalidità tra il 67% e il 100% diritto ad ottenere protesi, ausili dall ASL, l esenzione del ticket (escluse le quote fisse per ricette) indipendentemente dal reddito del nucleo familiare;

6 invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e con impossibilità a deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita diritto ad ottenere protesi, ausili, esenzione totale del ticket (comprese le quote fisse per ricette), requisito sanitario per percepire l indennità di accompagnamento. Minorenni: assenza di percentuale di invalidità con l indicazione minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età diritto ad ottenere protesi, ausili, esenzione ticket (eccetto quote fisse per ricette), requisito sanitario per percepire l indennità di frequenza; percentuale di invalidità al 100% diritto ad ottenere protesi, ausili, esenzione totale del ticket (comprese le quote fisse per ricette), requisito sanitario per percepire l indennità di frequenza; minore riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita diritto ad ottenere protesi, ausili, esenzione totale del ticket (comprese le quote fisse per ricette), requisito sanitario per percepire l indennità di accompagnamento. NEL CASO LA VALUTAZIONE ESPRESSA SUL VERBALE SIA RITENUTA INADEGUATA COSA E POSSIBILE FARE? : E possibile ricorrere, entro 60 giorni dalla data del ricevimento del verbale, nel seguente modo: scrivere su carta semplice una domanda di ricorso e allegare 1. fotocopia del verbale e della busta contenente il verbale (deve essere chiaramente visibile la data del timbro postale) 2. eventuale documentazione sanitaria relativa al periodo precedente la visita presso la Commissione ASL. La domanda e la documentazione sopra specificata vanno inviate a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno a: Ministero del Tesoro Direzione Centrale degli Uffici e dei Servizi del Tesoro Divisione XII Via Casilina, Roma QUALI SONO I TEMPI DEL RICORSO? : Il Ministero ha 180 giorni di tempo per rispondere. Trascorso tale periodo, senza ottenere risposta, il ricorso è respinto.

7 COSA E POSSIBILE ANCORA FARE? : E possibile ricorrere al Pretore del Lavoro. In questo caso però è necessario farsi assistere da un legale. ESSENDO COSI LUNGHI I TEMPI DI RISPOSTA DEL MINISTERO NON E POSSIBILE INOLTRARE UNA NUOVA DOMANDA DI INVALIDITA CIVILE? : No, perché nel periodo di valutazione del Ministero gli accertamenti sanitari sono sospesi. NEL CASO IN CUI SI CONCORDI CON LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE, QUALI SONO I TEMPI PER POTER USUFRUIRE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI? : Al ricevimento del verbale, l interessato avrà riscontro della percentuale di invalidità. Nel caso di richiedente maggiorenne, deve sapere che fino al 73% non è stato riconosciuto alcun beneficio di ordine economico ma, in rapporto alla percentuale, benefici diversi come sopra specificato. Mentre i benefici non economici sono usufruibili immediatamente, le provvidenze economiche (assegno mensile, pensione e indennità di accompagnamento) non possono essere erogate fino a quando la Prefettura, ricevuto il verbale dell ASL, non abbia espletato procedure amministrative e/o accertamenti fiscali. QUALI SONO LE PROCEDURE NEL CASO DI RICONOSCIMENTO DI PROVVIDENZE ECONOMICHE? : Il richiedente riceverà dalla Prefettura una comunicazione in cui è invitato a trasmettere documentazione relativa: alla sua situazione reddituale; all Ufficio Postale o sede di Banca presso cui desidera venga inviato il beneficio; ad eventuali ricoveri gratuiti presso strutture; alla sua posizione nei confronti dell iscrizione al Collocamento al Lavoro; alla persona che eventualmente desidera delegare per la riscossione del beneficio. PERCHE VIENE RICHIESTA TUTTA QUESTA DOCUMENTAZIONE? : Perché la normativa prevede che oltre al requisito sanitario (percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione) siano presenti altri requisiti. Per semplificare è opportuno differenziare le provvidenze economiche. Si ha diritto all erogazione dell assegno di invalidità (dal 74% al 99% di invalidità) se: il reddito del richiedente non supera certi valori, aggiornati annualmente (per l anno ); il richiedente è iscritto al Collocamento al Lavoro; il richiedente non è ricoverato gratuitamente in strutture. Si ha diritto all erogazione della pensione (100% di invalidità) se: il reddito dl richiedente non supera certi valori, aggiornati annualmente (per l anno ). RIASSUMENDO, QUALI SONO GLI ORGANISMI COINVAOLTI NELLE PROCEDURE RELATIVE ALL INVALIDITA CIVILE? : L ASL competente per il territorio (servizio specialistico e Commissione invalidi civili), con i compiti di redigere correttamente il certificato medico e di definire il requisito sanitario; La Commissione medica periferica, con il compito di supervisionare sugli accertamenti sanitari; la Prefettura, con

8 il compito di definire procedure amministrative ed accertare requisiti reddituali; il Ministero del Tesoro, nel caso di ricorso, avverso la valutazione espressa dall ASL. ESPLETATE TUTTE LE PROCEDURE, QUAL E L ORGANISMO CHE PROCEDE AL PAGAMENTO DEI BENEFICI? : Dall anno 2000 il pagamento viene predisposto dalla sede INPS, competente per territorio di residenza del beneficiario. Il titolare del beneficio riscuoterà mensilmente gli importi concessi nelle modalità da lui indicate nella documentazione trasmessa a suo tempo alla Prefettura. L INPS provvede esclusivamente ai mandati di pagamento, su indicazioni della Prefettura e del Ministero, competenti di eventuali sospensioni o abrogazioni dei benefici concessi. I BENEFICI ECONOMICI CONCESSI POSSONO ESSERE REVISIONATI O SOSPESI? : Si. Annualmente la Prefettura trasmette al domicilio del beneficiario una documentazione che va attentamente compilata dall interessato (o rappresentante legale, in caso di minori o interdetti) tassativamente nei tempi indicati. Lo scopo è quello di verificare che non abbiano subito modificazione i requisiti reddituali, l iscrizione al Collocamento (quando è obbligatoria e cioè fino alla percentuale del 99%) e che la persona non sia ospitata o ricoverata con oneri a totale carico della struttura pubblica. In caso di mancata risposta o inadempienza dei tempi la persona non troverà in pagamento la mensilità. Inoltre il Ministero può procedere periodicamente, e a campione, alla revisione dei requisiti sanitari, inviando (al domicilio del beneficiario) convocazione a visita medica presso la Commissione periferica (Ospedale Militare). In caso di assenza alla convocazione, il beneficio non sarà posto in pagamento. COSA E NECESSARIO FARE PER EVITARE LE SOSPENSIONI? : Si rende fondamentale: comunicare tempestivamente sia all INPS che alla Prefettura, competenti per territorio, ogni mutamento di residenza (tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno); informarsi annualmente sulle modificazioni dei massimali reddituali consentiti per beneficiare delle indennità; provvedere al pagamento delle quote socio assistenziali nelle residenze in cui per normativa attuale è prevista la compartecipazione dell ospite (sono attualmente esclusi i ricoveri sanitari per patologia acuta); provvedere all iscrizione al collocamento al lavoro, secondo la normativa vigente (sono esclusi da tale obbligo solo i beneficiari riconosciuti invalidi al 100%). QUALORA LE CONDIZIONI SANITARIE DI UNA PERSONA GIA RICONOSCIUTA INVALIDA SUBISSERO MODIFICAZIONI, QUALI PROCEDURE POSSONO ESSERE APPLICATE PER REVISIONARE LA PERCENTUALE DI INVALIDITA? : La procedura è la stessa di quella prevista per la prima visita. In questo caso, alla documentazione va aggiunta la copia del verbale della prima visita. Il richiedente deve sapere che la Commissione valuterà il quadro clinico attuale e quindi il riconoscimento della relativa

9 percentuale sarà direttamente correlato al miglioramento o aggravamento delle condizioni sanitarie. Ne consegue che la percentuale ottenuta nella prima visita potrà essere aumentata o diminuita. LA LEGGE QUADRO SULL HANDICAP La legge indica principi generali per i diritti della persona handicappata e norme sulla sua integrazione sociale. CHI E PERSONA HANDICAPPATA? Colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione e di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. CHI ACCERTA L ESISTENZA DELLHANDICAP? La Commissione medica competente presso l ASL del territorio di residenza del richiedente. Per l accertamento dell handicap, la Commissione è integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, entrambi in servizio presso l ASL. QUALI SONO I REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA? Essere affetti da una patologia stabilizzata o progressiva che limita la vita di relazione; non è richiesta la cittadinanza italiana purchè lo straniero o l apolide siano residenti o domiciliati o abbiano stabile dimora nel territorio nazionale. QUALE ETA DEVE AVERE IL RICHIEDENTE? Il richiedente può essere maggiorenne o minorenne, come nel caso della domanda per il riconoscimento dell invalidità civile. QUALI DOCUMENTI OCCORRONO PER PRESENTARE LA DOMANDA? I documenti sono come quelli previsti per l invalidità civile: domanda sugli appositi moduli distribuiti dall ASL, certificato medico, fotocopia eventuale documentazione sanitaria, consenso scritto al trattamento dati personali, eventuale delega del richiedente, fotocopia documento identità e codice fiscale. Per quanto riguarda la domanda, il modulo è lo stesso dell invalidità civile: pertanto la persona, se intende essere valutata esclusivamente per il riconoscimento dell handicap, dovrà evidenziare la casella specifica. E opportuno evidenziare che alcuni benefici sono correlati, oltre che al riconoscimento dell handicap anche alla percentuale dell invalidità. Pertanto è conveniente, se la persona già non è stata riconosciuta invalida, evidenziare anche la casella invalido civile. QUALI SONO I BENEFICI CHE SI POSSONO OTTENERE? A differenza dell invalidità civile, il riconoscimento dell handicap non dà diritto a benefici economici diretti ma a

10 forme di supporto, agevolazioni fiscali e non, finalizzate a favorire le relazioni sociali delle persone e sostenere i loro familiari. Sinteticamente possono essere così riassunti: diritto all educazione, istruzione e formazione professionale: al minore da 0 a 3 anni è garantito l inserimento negli asili nido al minore in età dell obbligo scolastico è garantito il supporto dell insegnante operatore psico-pedagogico individuale agli alunni frequentanti scuole secondarie sono garantiti insegnanti di sostegno i corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità della persona portatrice di handicap che può essere inserita in corsi normali, specifici o pre lavorativi diritto al collocamento obbligatorio: la legge 104/92 ha esteso anche ai portatori di handicap psichico le disposizioni relative all iscrizione al collocamento obbligatorio (L. 482/68), riservando alla Commissione medica dell ASL la valutazione non solo della patologia psichica ma anche della capacità lavorativa e relazionale della persona in rapporto alle mansioni assegnate diritto al lavoro: la persona riconosciuta portatrice di handicap (e con un grado di invalidità superiore ai 2/3), assunta presso enti pubblici, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili diritto alla casa: riserva di alloggi nell edilizia residenziale pubblica a persone portatrici di handicap oppura ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie agevolazioni: deduzione dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto per sé o per i familiari (coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suocere, fratelli) spese mediche e di assistenza specifica nei casi di grave situazione di handicap permessi per l assistenza a portatori di handicap. La legge n. 53 del 8 marzo 2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) ha portato alcune modifiche alle disposizioni della L. 104/92. Pertanto, la nuova normativa definisce che: a) la lavoratrice-madre o, in alternativa, il lavoratore-padre, anche adottivi, di minore portatore di handicap in situazione di gravità accertata dalla Commissione dell ASL, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro. Possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino atre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino b) successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratricemadre o, in alternativa, il lavoratore-padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa

11 c) i permessi possono essere goduti anche quando l altro genitore non ne abbia diritto (genitore non occupato) d) il diritto di usufruire dei permessi è esteso anche ai familiari lavoratori (con rapporto di lavoro pubblico o privato) che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado, anche se non convivente e) la persona maggiorenne, portatrice di handicap in situazione di gravità, può usufruire alternativamente dei permessi al punto a) e punto b). Ha inoltre diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso facilitazioni per i veicoli delle persone portatrici di handicap: riserva di spazi comunali per il parcheggio; contributi ASL per la modifica degli strumenti di guida; riduzione dell aliquota dell imposta sul valore aggiunto.

12 LA NUOVA NORMATIVA SUL COLLOCAMENTO AL LAVORO NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Legge 12 marzo 1999 n. 68 Dal 18 gennaio 2000 è entrata in vigore la nuova normativa di diritto al lavoro dei disabili che sostituisce quella relativa al collocamento obbligatorio (l. 482/1968). Le nuove procedure per l integrazione sociolavorativa hanno suscitato pareri contrastanti. Da un lato il nuovo assetto normativo viene definito innovativo e solidale, contrapposto alla filosofia burocratico-assistenziale della vecchia 482/68, in quanto avvia un collocamento qualificato attraverso percorsi personalizzati di orientamento, formazione, tirocini pratici in azienda (collocamento mirato). Dall altro viene ritenuta utopistica la finalità legislativa di attuare l incontro tra domanda di lavoro delle imprese e capacità attitudinali dei disabili (l uomo giusto al posto giusto) per l articolazione degli strumenti operativi necessari e per l entità delle risorse finanziarie utili. La copertura finanziaria (derivante per lo più dal pagamento delle sanzioni dei datori inadempienti) verrebbe ampiamente assorbita dalla ristrutturazione degli apparati amministrativi preposti. Il dibattito nato intorno alla legge 68 individua un punto sul quale le opinioni trovano un accordo: la necessità di attivare programmi integrati tra istituzioni sociali, associazioni, istituti formativi e imprese per coordinare gli interventi di sostegno al collocamento del disabile. A CHI SI APPLICA LA NUOVA LEGGE SUL COLLOCAMENTO? Alle persone in età lavorativa affette da patologie fisiche, psichiche e sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (quindi dal 46%). Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall INAIL Alle persone non vedenti (cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi) o sordomute (colpite da sordità dalla nascita o prima dell apprendimento della lingua parlata). Alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni rientranti nelle categorie previste dalla normativa (D.P.R. 915/1978). CHI EFFETTUA L ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER L ACCESSO ALL INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI? La competente Commissione medica dell ASL, integrata da un operatore sociale e da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche: la Commissione esprime una valutazione della persona disabile tenendo conto delle sue capacità relazionali e lavorative e non solo della patologia di cui è portatrice. QUALI SONO GLI UFFICI COMPETENTI PER L AVVIAMENTO AL LAVORO DEI DISABILI? Precedentemente all entrata in vigore della nuova legge, gli uffici competenti

13 erano gli organismi decentrati del Ministero del Lavoro (Uffici di collocamento). La nuova legislazione ha trasferito la competenza alle Province (Servizio lavoro Collocamento disabili). QUALI SONO I DATORI DI LAVORO TENUTI ALL APPLICAZIONE DELLA LEGGE? Tutte le imprese (pubbliche e private) a partire da 15 dipendenti. Le assunzioni sono così distribuite: OCCUPATI NUMERO DI ASSUNZIONI TIPOLOGIA RICHIESTA da 15 a 35 dipendenti 1 disabile 1 nominativa da 36 a 50 dipendenti 2 disabili 1 nominativa 1 numerica oltre 50 dipendenti 7% calcolato sul numero di lavoratori occupati 60% nominativa 40% numerica QUALE PROCEDURA DEVE SEGUIRE IL DISABILE A CUI SIA STATA RICONOSCIUTA UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITA LAVORATIVA? I destinatari della legge 68 che aspirano ad un occupazione confacente alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell apposito elenco tenuto dalla Provincia (Servizio lavoro Collocamento disabili). È compito della Provincia istituire una Commissione per le politiche del lavoro, in cui opera un Comitato tecnico con lo scopo di redigere per ogni disabile schede individuali che riportino: Capacità lavorative Abilità Competenze Inclinazioni Natura e grado della disabilità. Il comitato, definito il profilo di ogni iscritto e analizzate le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, procede all incontro tra domanda e offerta di lavoro. COME E COMPOSTO IL COMITATO TECNICO? È composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e da organismi individuati dalla Regione, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni finalizzati

14 all inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. COSA SI INTENDE PER INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO? Si intende collocamento mirato: serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO? I datori di lavoro, pubblici e privati, devono presentare, periodicamente e ogni volta che nasce l obbligo alle disposizioni della legge n. 68 (modificazione numerica lavoratori dipendenti, disponibilità posti e mansioni per disabili), prospetti aziendali contenenti tutte le informazioni utili per l applicazione della normativa sulle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. I datori di lavoro devono presentare alla Provincia la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all assunzione del disabile. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante convenzione. CHE COS E LA CONVENZIONE? È uno strumento finalizzato a definire un programma di supporto all avviamento al lavoro di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento in cicli lavorativi ordinari. La Provincia e gli Enti Locali possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni i cui contenuti generali sono: Svolgimento di tirocini formativi (senza che sussista rapporto di lavoro dipendente per un massimo di 12 mesi, rinnovabile una sola volta) con copertura degli obblighi assicurativi Periodi di prova più lunghi rispetto a quelli stabiliti dal C.C.N.L. In caso di C.F.L. o di apprendistato possibilità di deroga ai limiti di età e di durata del contratto Tempi e modalità di assunzione dei disabili Facoltà di scelta nominativa La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni di disabili. ALLORA PER L ASSUNZIONE DI DISABILI PSICHICI IL DATORE DI LAVORO PROCEDERÀ AD UNA SCELTA NOMINATIVA? Sì, il datore di lavoro non è più obbligato ad attingere dalla lista secondo un ordine di iscrizione. Sarà privilegiato chi potrà dimostrare competenza, attitudine e capacità lavorativa per le mansioni offerte, a prescindere dalla tipologia della disabilità. QUALI SONO GLI ASPETTI POSITIVI DELLA CONVENZIONE? Il disabile può sperimentare l inserimento lavorativo attraverso il tirocinio, finalizzato all assunzione. Il

15 datore di lavoro assolve, per la durata del tirocinio stesso, agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio. LA LEGGE 68 PREVEDE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DEI DISABILI? Ai datori di lavoro privati possono essere concesse le seguenti agevolazioni: Fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali (per un periodo di tempo variabile e rapportato alla percentuale di invalidità) per ogni disabile assunto Rimborso forfetario delle spese sostenute per la trasformazione del posto di lavoro o per la rimozione di barriere architettoniche o per la predisposizione di tecnologie di telelavoro al fine di renderlo adatto alle capacità lavorative dei disabili. La Provincia provvede alla verifica delle agevolazioni dopo cinque anni. LA LEGGE 68 PREVEDE SANZIONI A CARICO DEI DATORI OBBLIGATI CHE NON PROCEDONO ALLE ASSUNZIONI? Le imprese private e gli Enti Pubblici che non inviano i prospetti, secondo quanto stabilito, sono soggetti al pagamento di: per invio ritardato, maggiorato di per ogni giorno di ulteriore ritardo. Inoltre, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l obbligo di assumere soggetti disabili, per ogni giorno lavorativo non coperto(per cause imputabili al datore di lavoro) il datore di lavoro è tenuto ad una sanzione pari a al giorno per ogni lavoratore non occupato. QUAL È IL TRATTAMENTO PREVISTO PER I LAVORATORI DISABILI? Ai lavoratori assunti obbligatoriamente si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi o dai contratti collettivi; il datore di lavoro non può chiedere a questi lavoratori prestazioni non compatibili con la loro disabilità.

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