Imposta federale diretta Periodo fiscale 2001/2002

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1 Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Administraziun federala da taglia AFT Imposta federale diretta Periodo fiscale 2001/2002 Berna, 17 dicembre 2001 Alle amministrazioni cantonali dell imposta federale diretta Circolare n. 7 Tassi d'interesse, deduzioni, quote e tariffe 2002 ai fini dell'imposta federale diretta 1. Tassi d interesse per l anno civile 2002 Con la modifica del 28 novembre 2001 (allegato 1) dell'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta, il Dipartimento federale delle finanze ha fissato i tassi d'interesse per l'anno civile 2002 come segue: Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati 1,5 % Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire 4,0 %. 2. Deduzioni fiscali massime per contributi versati a forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a) per l'anno di computo 2002 Le deduzioni massime ai fini della previdenza professionale, e dunque anche il diritto alla deduzione per contributi al pilastro 3a, rimangono immutati al 1 gennaio Così, come per l anno di computo 2001 (vedi cifra 4.1 della circolare del , n /2002), le deduzioni massime valevoli per l anno di computo 2002 ammontano a: Contribuente con 2 pilastro fr Contribuente senza 2 pilastro fr Queste deduzioni massime costituiscono anche i limiti di contributo. Non è peraltro autorizzato arrotondare le somme dei versamenti. IS_0020

2 2 3. Deduzioni forfettarie delle spese professionali per l'anno di computo 2002 Alla luce della contenuta inflazione registrata ultimamente, la riserva prevista alla cifra II dell'appendice del 23 maggio 2000 all'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente (allegato alla circolare del , n /2002) è tolta. Gli importi delle deduzioni forfettarie fissati per l'anno di computo 2002 hanno dunque carattere definitivo. 4. Quote per la valutazione dei proventi in natura per l anno di computo 2002 Per quanto riguarda la valutazione dei proventi in natura, per l anno di computo 2002 come per l anno di computo 2001, sono applicabili i promemoria N 1/2001 per gli indipendenti, N 2/2001 per i dipendenti e NL 1/2001 per l agricoltura e la silvicoltura (allegati alla circolare del , n /2002). 5. Deduzioni e tariffe per il periodo fiscale 2002 (sistema postnumerando) Con la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 15 dicembre 2000 (RU ), la seconda frase dell articolo 215 capoverso 2 LIFD è stata modificata al 1 gennaio Ai fini di determinare la compensazione degli effetti della progressione a freddo nel sistema postnumerando, non è più considerato l indice all inizio del periodo fiscale ma quello dell anno che precede l inizio del periodo fiscale in questione. Dall ultima compensazione degli effetti della progressione a freddo, con 102,8 punti in dicembre 1995 sulla base di maggio 1993 = 100 (corrispondente a 96,9 punti sulla nuova base di maggio 2000 = 100), l indice nazionale dei prezzi al consumo è salito fino a 107,1 punti nel dicembre 2000 (maggio 1993 = 100) risp. 101,0 punti (maggio 2000 = 100). Ciò corrisponde ad un aumento del 4,2 % e il limite del 7 % previsto nell articolo 215 capoverso 2 LIFD per una compensazione non è dunque raggiunto per il periodo fiscale Le deduzioni e tariffe fissate per i periodi fiscali (edizione 1996/Post), secondo la circolare del 15 marzo 1996 (n /96), sono dunque valevoli anche per il periodo fiscale Troverete i dettagli nella tavola sinottica sulle deduzioni, quote e tariffe (allegato 2) attualizzata al 1 gennaio Il capo della divisione principale Samuel Tanner Allegati: 1. Modifica del dell appendice all ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell imposta federale diretta 2. Tavola sinottica sulle deduzioni, quote e tariffe per le persone fisiche nell ambito dell imposta federale diretta (stato al ) W01-007I IS_0020

3 Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell imposta federale diretta Modifica del 28 novembre 2001 Il Dipartimento federale delle finanze ordina: I L ordinanza del 10 dicembre sulla scadenza e gli interessi nell imposta federale diretta è modificata come segue: Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2) Per l anno civile 2002, all interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella 2. In vigore per Interesse di mora e sulle eccedenze d imposta da restituire Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati Anno civile ,0 1, ,5 2, ,0 1, ,0 1, ,0 2, ,0 2, ,0 2, ,0 3,5 1 RS La tabella contiene ugualmente, per pro memoria, i tassi d interesse fissati precedentemente, i quali vengono ancora frequentemente utilizzati. 3 I tassi d interesse sono d ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione. 4 Modifica del 27 novembre 2000, RU Modifica del 26 novembre 1999, RU Modifica del 3 novembre 1998, RU Modifica dell 8 dicembre 1997, RU Modifica del 4 dicembre 1996, RU Modifica del 7 dicembre 1995, RU Modifica del 29 novembre 1994, RU

4 Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell imposta federale diretta RU 2001 In vigore per Interesse di mora e sulle eccedenze d imposta da restituire Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati Periodo di tassazione / ,0 4,0 1991/ ,5 5,0 II La presente modifica entra in vigore il 1 o gennaio novembre 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger 11 I tassi d interesse sono d ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione 12 Ordinanza del 19 marzo 1993, RU Ordinanza del 12 aprile 1991, RU

5 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Stato: Sezione Servizi generali Deduzioni, quote e tariffe per le persone fisiche nell ambito dell imposta federale diretta Basi giuridiche: Legge federale del sull'imposta federale diretta (LIFD; RS , RU ) Sistema di calcolo Sistema praenumerando 1 Prae Sistema postnumerando 2 Post art. 40 e 41 Tassazione biennale sulla base del reddito presunto Tassazione annuale sulla base del reddito acquisito Periodo fiscale 1995/ / / / Anno/i di calcolo Deduzioni massime per premi d assicurazioni e interessi Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. di capitali a risparmio art. 33 cpv. 1 lett. g ed art. 212 cpv. 1 per coniugi (che vivono in comunione domestica) con contributi ai pilastri 2 e 3a senza contributi ai pilastri 2 e 3a per gli altri contribuenti con contributi ai pilastri 2 e 3a senza contributi ai pilastri 2 e 3a per ogni figlio per ogni persona bisognosa a carico Deduzione dal reddito lavorativo conseguito dall altro coniuge art. 33 cpv. 2 ed art. 212 cpv Deduzione sociale per ogni figlio art. 35 cpv. 1 lett. a ed art. 213 cpv. 1 lett. a Deduzione sociale per ogni persona bisognosa a carico art. 35 cpv. 1 lett. b ed art. 213 cpv. 1 lett. b Deduzione massima per i contributi al pilastro 3a art. 33 cpv. 1 lett. e ed art. 212 cpv. 3 per i contribuenti con il 2 pilastro per i contribuenti senza il 2 pilastro Appendice all'ordinanza Deduzioni forfettarie delle spese professionali art. 26 cpv. 2 RU RU RU RU RU RU RU RU Ordinanza del Circolare (RS , RU ) N. 26 N. 26 N. 2 N. 1 N. 26 N. 2 N. 1 N / / / / / / / /2002 Ammortamenti Per aziende commerciali, aziende elettriche, teleferiche, imprese di navigazione: Promemorie A 1995 dall anno di computo 1993 (circolare del , n /1996) art. 27 cpv. 2 lett. a ed art. 28 Per aziende agricole e silvicole: Promemoria A 1993 per gli anni di computo 1993 a 2000 (circolare del , n /1996), Promemoria A 2001 dall anno di computo 2001 (circolare del , n /2002 Quote per la stima dei proventi in natura Promemorie N 1/1993, N 2/1993, NL 1/1995 per gli anni di computo 1993/1995 a 2000 (circolare del , n /1994) art. 16 cpv. 2 Promemorie N 1/2001, N 2/2001, NL 1/2001 dall anno di computo 2001 (circolare del , n /2002). Tariffe applicabili art. 36 e 214 Edizione 1995/Prae 1997/Prae 1997/Prae 1997/Prae 95/Post 5 96/Post 5 96/Post 5 96/Post 5 96/Post 5 96/Post 5 96/Post 5 96/Post 5 1 Il sistema praenumerando si applica ai periodi fiscali biennali 1995/96 e 1997/98 in tutti i Cantoni ad eccezione di Basilea-Città, per 1999/2000 in tutti i Cantoni ad eccezione di Basilea-Città, Turgovia e Zurigo, per 2001/2002 nei Cantoni Ticino, Vallese e Vaud. 2 Il sistema postnumerando si applica ai periodi fiscali annuali 1995 a 1998 unicamente nel Cantone di Basilea-Città, per 1999 e 2000 unicamente nei Cantoni di Basilea-Città, Turgovia e Zurigo, per 2001 e 2002 in tutti i Cantoni ad eccezione di Ticino, Vallese e Vaud. 3 Conformemente all ordinanza del del Consiglio federale che adegua le tariffe e le deduzioni espresse in franchi per le persone fisiche (RS , RU , circolare del , n /96). 4 Conformemente all ordinanza del del Consiglio federale sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo (RS , RU , circolari del , n /96, e del , n /98). 5 Per la tassazione separata di prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, le tariffe praenumerando sono applicabili anche nei Cantoni che si basano sul sistema postnumerando (art. 38 e 209 cpv. 3).

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