DELLA REGIONE PUGLIA
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1 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova Anno XXXI BARI, 14 GENNAIO 2000 N. 6 Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti. Nella 1 a parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l elezione dei componenti l Ufficio di presidenza dell Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti. Nella 2 a parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì. Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, Bari - Tel Fax Abbonamenti presso la Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, Bari c/c.p. n Prezzo di vendita L la copia. Abbonamento annuo L I versamenti per l abbonamento effettuati entro il 15 o giorno di ogni mese avranno validità dal 1 o giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15 o giorno e comunque entro il 30 o giorno di ogni mese avranno validità dal 15 o giorno del mese successivo. Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, Bari. Il testo originale su carta da bollo da L , salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista. L importo della tassa di pubblicazione è di L oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione). Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione. LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE. S O M M A R I O PARTE PRIMA Legge regionale LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 1 ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESER- CIZIO FINANZIARIO Pag. 294
2 294 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 6 del PARTE PRIMA Leggi regionali LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 1 ESERVIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIA- RIO IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LA SEGUENTE LEGGE: PROMULGA Art Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l anno 2000 e sino al 30 aprile, è autorizzato l esercizio provvisorio del bilancio regionale per l anno 2000 sulla base degli stati di previsione dell entrata e delle spese per l anno 1999, come approvati con la legge regionale 4 maggio 1999, n. 16 e successive modificazioni. Art L autorizzazione di cui all articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi. 2. In applicazione dell articolo 50, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni è sospesa, dal 1 o gennaio 2000 e per la durata dell esercizio provvisorio, l esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili. Art Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l anno 2000, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell articolo 53 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le risorse finanziarie provenienti dall attivazione del mutuo di lire 403 miliardi già accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti possono essere impegnate, per la finalità e secondo i criteri di cui all articolo 14 della legge regionale n. 16 del 1999, all atto della riscossione della relativa somma. 3. Al fine di consentire la tempestiva approvazione del piano di formazione professionale per l anno , può essere impegnata sull apposito capitolo la quota a carico della Regione di cofinanziamento sino all importo massimo del previsto 5 per cento dell ammontare dei finanziamenti statali e comunitari a tale scopo complessivamente attribuibili. Art Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità all importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale; dai quadri finanziari sia di programmazione sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse. 2. L autorizzazione annuale al pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), è vincolata a quanto previsto dalle quote dei piani finanziari dell Unione europea e da quelle di cui alle deliberazioni con le quali il CIPE provvede al cofinanziamento nazionale o al riparto di risorse. 3. Il fondo per il cofinanzimento dei programmi comunitari di cui al capitolo , istituito con l articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della somma di lire 30 miliardi, è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo articolo 32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell esercizio finanziario di cui alla presente legge. Art Al fine di unificare le procedure di pagamento e i connessi adempimenti fiscali, gli assegni dovuti al Presidente e ai componenti della Giunta regionale saranno pagati, con decorrenza dal 1 o gennaio 2000, in uno con le indennità consiliari e con i rimborsi spese di cui alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, ad esclusione delle missioni, dal Settore bilancio e ragioneria del Consiglio regionale. 2. Lo stanziamento annuale previsto per il pagamento dei suddetti assegni sul capitolo di spesa 1200 va a confluire sul cap Spese per indennità di carica spettanti ai componenti del Consiglio regionale. Art Le disposizioni di cui al comma 1, secondo e ter-
3 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 6 del zo capoverso, dell articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni si applicano altresì nei confronti del personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso ER- SAP ed attualmente retribuito con oneri a carico del bilancio regionale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 14 gennaio 2000 DISTASO
4 296 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 6 del
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16 Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell Direttore Responsabile Dott. Bernardo Notarangelo - Grafica Veneta s.r.l Trebaseleghe (PD)
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