Decisione n. 64 del 3 ottobre 2017
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- Samuele Dario Poletti
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1 Decisione n. 64 del 3 ottobre 2017 ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Il Collegio composto dai signori Dott. G. E. Barbuzzi Presidente Prof.ssa M. Rispoli Farina Membro Cons. Avv. D. Morgante Membro Prof. Avv. G. Guizzi Membro Avv. G. Afferni Membro Relatore: Avv. G. Afferni nella seduta del 11 settembre 2017, in relazione al ricorso n. 119, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. FATTO 1. Il ricorrente, dopo avere premesso di essere un investitore caratterizzato da un profilo di rischio conservativo, riferisce di avere acquistato nel mese di settembre 2015 obbligazioni Portugal Telecom 5% 2019 per un valore nominale di ,00. L acquisto sarebbe avvenuto dietro consiglio di un dipendente dell intermediario, al quale il ricorrente avrebbe rappresentato la propria intenzione di investire in prodotti a basso rischio. Il ricorrente riferisce anche che al tempo dell acquisto avrebbe consultato tutto il materiale informativo relativo alle obbligazioni messo a disposizione dell intermediario e che da questo materiale sarebbe emerso che il prodotto era a basso rischio, con un indice VAR (Value At Risk) addirittura inferiore a quello attribuito dallo stesso intermediario ai titoli di stato italiani. Successivamente, a fronte di una continua e ripetuta flessione delle quotazioni del titolo, il dipendente dell intermediario avrebbe ripetutamente sconsigliato al ricorrente il disinvestimento, senza tuttavia mai rappresentargli la 1
2 reale rischiosità del titolo; anzi, confidando nelle rassicurazioni del consulente, al fine di ridurre il valore medio di acquisto del titolo, egli avrebbe acquistato ulteriori obbligazioni dello stesso tipo per un valore nominale di ,00. Solamente il 25 febbraio 2016, a fronte di una nuova e rilevante flessione delle quotazioni del titolo, il ricorrente si sarebbe reso conto che l intermediario gli aveva consigliato un investimento in realtà inadeguato. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede che l intermediario riacquisti a prezzo di carico le obbligazioni ancora in suo possesso. 2. Nelle proprie deduzioni, l intermediario premette che, come emergerebbe dalle profilature effettuate rispettivamente in data 13 maggio 2008 e in data 27 marzo 2015, il ricorrente aveva all epoca dell investimento un profilo di investitore dinamico. Solamente dalla profilatura effettuata in data 3 maggio 2016, e quindi in data successiva all investimento contestato, il ricorrente risulterebbe avere acquisito un profilo di investitore cauto. L intermediario prosegue riportando tutte le operazioni che il ricorrente ha disposto nel corso del tempo sulle obbligazioni oggetto del ricorso, tra le quali in particolare le seguenti: a) in data 10 settembre 2015, acquisto di obbligazioni per un valore nominale di ,00, al prezzo unitario di 92,88, per un controvalore complessivo di ,61; b) in data 21 settembre 2015, acquisto di obbligazioni dello stesso tipo per un valore nominale di ,00, al prezzo unitario di 82,99, per un controvalore complessivo di ,22; c) in data 4 novembre 2015, incasso di cedole per complessivi 3.700,00; d) in data 4 novembre 2015, vendita di obbligazioni per un valore nominale di ,00, al prezzo unitario di 89,79, per un controvalore complessivo di ,85. In merito alla supposta inadeguatezza dell investimento, l intermediario osserva che trattasi di operatività posta in essere in piena autonomia dal ricorrente utilizzando la piattaforma on-line, adeguata al relativo profilo di rischio, risultando essa anche perfettamente coerente con altri investimenti del ricorrente in titoli obbligazionari. Inoltre, l investimento in questione non avrebbe determinato alcuna concentrazione eccessiva di rischio, dal momento che esso rappresentava al tempo solamente il 7% del totale degli investimenti finanziari e delle disponibilità monetarie del cliente. L intermediario 2
3 contesta anche di non aver correttamente informato il ricorrente della reale rischiosità dell investimento di cui trattasi, stante che, all atto dell acquisto delle obbligazioni, non sarebbero state note al mercato informazioni tali da far presagire il futuro default dell emittente. A detta dell intermediario, inoltre, ciò sarebbe confermato dal prezzo di acquisto (elevato), dalla circostanza che l emittente ha regolarmente corrisposto le cedole al 4 novembre 2015 e, in pari data, il ricorrente medesimo ha avuto modo di alienare quota-parte delle obbligazioni detenute, per un valore nominale di ,00, realizzando una plusvalenza rispetto al valore medio di acquisto degli stessi titoli. A questo proposito, l intermediario osserva anche che il ricorrente ben avrebbe potuto contestualmente vendere l intero pacchetto di obbligazioni possedute e non solamente una parte. Tutto ciò premesso, l intermediario chiede che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato. 3. Nelle rispettive deduzioni integrative e repliche, il ricorrente e l intermediario hanno sostanzialmente confermato le rispettive posizioni. DIRITTO 1. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, ritiene il ricorso infondato, per le seguenti motivazioni. In via preliminare, si può ritenere che l acquisto delle obbligazioni di cui si discute sia stato effettuato nell ambito della fornitura del servizio di consulenza. Infatti, nonostante il ricorrente non abbia fornito evidenza di avere acquistato le obbligazioni su consiglio del dipendente dell intermediario (l prodotta dal ricorrente a comprova di ciò reca, infatti, la data del 30 novembre 2015, mentre gli acquisti contestati sono stati eseguiti in data antecedente, rispettivamente il 10 e il 21 settembre 2015), trattasi di circostanza confermata dallo stesso intermediario nella risposta del 5 ottobre 2016 al primo reclamo del ricorrente, dove si afferma: nel mese di settembre 2015, a seguito di sua espressa richiesta di informazioni su titoli obbligazionari ad alto rendimento, il suo gestore [ ] dopo essersi confrontato con i nostri specialisti di settore, le ha indicato le obbligazioni oggetto della sua doglianza. Tanto basta per poter ritenere dimostrato che l acquisto delle obbligazioni oggetto del presente ricorso è stato effettuato dietro consiglio 3
4 dell intermediario. Trattasi di circostanza indirettamente confermata anche dalla successiva corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e il proprio consulente (dipendente dell intermediario) in merito allo stesso investimento. Va, nello stesso tempo, peraltro rilevato come fosse noto al mercato - già al tempo dell investimento di cui trattasi - che le obbligazioni di cui si discute presentassero un grado di rischio elevato, come testimoniato dalla circostanza che nel periodo immediatamente precedente (estate 2015) l andamento dei credit default swaps (CDS) del garante delle obbligazioni fosse stato interessato da un forte rialzo. Evidentemente il mercato - in ciò diversamente da quanto dedotto dall intermediario - aveva percepito un incremento significativo del rischio di insolvenza del garante, come dimostrato dall aumento della domanda di uno strumento di copertura da un tale rischio. E tuttavia, pur a ciò avuto riguardo, emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente - investitore dinamico e non certo privo di esperienze pregresse, con investimenti diversificati - ha preso (o quanto meno avrebbe potuto prendere con l ordinaria diligenza) piena coscienza della reale rischiosità delle obbligazioni in questione, nei giorni immediatamente successivi al loro acquisto e, comunque, al più tardi il 4 novembre 2015, allorquando ha dato disposizione di vendere un quantitativo pari (solo) alla metà delle obbligazioni in suo possesso. Infatti, è lo stesso ricorrente a produrre un del consulente (dipendente dell intermediario) che, in merito all andamento dei prezzi delle obbligazioni, rappresenta chiaramente al ricorrente che I prezzi esprimono una situazione molto critica ; mail che, in base alle evidenze documentali, va temporalmente collocata a fine settembre 2015, allorquando le obbligazioni in questione hanno fatto registrare un picco di ribasso, dal momento che successivamente e sino al 4 novembre 2015 le quotazioni delle predette obbligazioni avrebbero sempre fatto registrare un valore superiore a 77,50. Pertanto, ritiene il Collegio che dalla documentazione in atti emerga che già negli ultimi giorni di settembre 2015 il ricorrente aveva preso o avrebbe potuto prendere consapevolezza della reale rischiosità di tali obbligazioni. Di conseguenza, la decisione del ricorrente di mantenere - ciononostante - il possesso di quota-parte delle stesse anche in epoca successiva non pare possa essere ricondotta nell ambito 4
5 delle responsabilità dell intermediario ed al medesimo imputabile, quanto piuttosto essere il frutto di un autonoma decisione del ricorrente medesimo. In particolare e come già sopra rilevato, il ricorrente ben avrebbe potuto cedere tutti i titoli detenuti al 4 novembre 2015, invece che limitarsi a cederne solo la metà, il che gli avrebbe consentito di realizzare comunque una plusvalenza sull intera somma investita, evitando dunque l insorgenza di qualsivoglia danno. Il Collegio rigetta il ricorso. PQM Il Presidente Firmato digitalmente da: Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 5
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