CAPITOLATO SPECIALE PER POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MONTECICCARDO (PU)
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- Ricardo Fabio Romagnoli
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1 CAPITOLATO SPECIALE PER POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MONTECICCARDO (PU) EFFETTO: SCADENZA PRIMA RATA: SCADENZA CONTRATTO
2 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E MASSIMALI Premesso: che nell'allegato N. 1 (uno) è indicato l'intero parco veicoli a motore della Contraente; che i mezzi sono individuati per: - marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio; - potenza fiscale per il parco autovetture; - peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici; - cilindrata per il parco motofurgoni, motocicli e ciclomotori; - numero dei posti per gli autobus; SI ASSICURA: l'intero parco veicoli a motore con un massimale così individuato: ,00 massimale unico, per il parco autovetture, autocarri, motocarri, motocicli, ciclomotori, macchine operatrici, veicoli speciali ed autobus; Art. 2 - TIPOLOGIA DI POLIZZA Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (L. n. 990/1969 e successive modificazioni), dalle condizioni A.N.I.A., integrate dalle condizioni speciali di seguito previste. Art. 3 - RISCHI DA ASSICURARE a) Garanzie Base: rischi previsti dalla normativa vigente (R.C.A. obbligatoria). Forma Tariffaria: 1) AUTOVETTURE tariffa Bonus/Malus 2) AUTOCARRI, MOTOCARRI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI, MACCHINE OPERATRICI, VEICOLI SPECIALI, AUTOBUS tariffa Fissa
3 Art 4 - DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto ha durata di 4 anni e cesserà irrevocabilmente alle ore 24 del 31/12/2010, è tuttavia facoltà delle parti recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale della polizza tramite invio di lettera raccomandata da inoltrarsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale( 31/12) Ove in base alle proprie valutazioni di convenienza tecnico economica il Contraente lo ritenesse opportuno, sarà facoltà dello stesso richiedere il rinnovo dello stesso per un periodo complessivamente non superiore a ulteriori 4 anni a mezzo di comunicazione scritta da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza anni. Art. 5 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO I mezzi da assicurare sono descritti all'allegato N. 1 (uno). Sarà considerato titolo preferenziale la costituzione di polizza amministrata a Libro Matricola Art. 6 - VARIAZIONE PARCO AUTOMEZZI I nuovi mezzi acquistati dall'amministrazione Comunale nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. Per i mezzi appartenenti al settore tariffario "autovetture", qualora l'amministrazione scelga la tariffa Bonus/Malus, le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Art. 7 PAGAMENTO DEL PREMIO La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento del premio annuo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'effetto delle polizze di assicurazione oggetto del presente capitolato mentre per i successivi rinnovi annuali il termine di pagamento viene fissato in 30 (trenta) giorni dopo quello della scadenza. Art. 8 - REGOLAZIONE PREMIO (in caso di polizza a Libro matricola) Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati, verranno comunicati, al loro verificarsi dalla Contraente. La Compagnia emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra. L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione alla Contraente.
4 Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate per: a) la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (quando previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida; analogamente la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Compagnia eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle vigenti disposizioni di legge; b) la Compagnia garantisce l'assicurato e il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi non trasportati sul veicolo stesso provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di circolazione del veicolo stesso. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.A.. La garanzia non opera: per danni cagionati a cose di terzi che l'assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo; c) ad integrazione della copertura assicurativa R.C.A. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e /o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.A.. La garanzia non opera: per danni cagionati a cose di terzi che l'assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo; per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
5 d) la Compagnia, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose od animali) con il limite massimo di ,000. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso della Contraente; e) per i trasportati portatori di handicap, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l ausilio di mezzi meccanici. f) denuncia sinistri: Il termine per la denuncia scritta dei sinistri viene elevato a 30 giorni dalla data del sinistro o dell'avvenuta conoscenza del medesimo. La denuncia deve essere dettagliata circa i fatti, i veicoli coinvolti e gli eventuali testimoni. Art RINUNCIA ALLA RIVALSA Preso atto che le autovetture indicate in polizza, adibite a servizio privato, sono date in uso dalla Contraente a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Compagnia, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Contraente: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D.L. 30/04/1992 n 285. L'assicurazione non è operante nel caso in cui la Contraente fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa. Art DIFESA PENALE E DISSEQUESTRO DEL VEICOLO La Compagnia presta, a proprie spese, la sua assistenza in sede penale, anche dopo eventuale tacitazione della/e parti lese, per tutti i gradi di giudizio purché non promossi su impugnazione dell'assicurato, tramite un legale di fiducia della Compagnia, al quale l'assicurato dovrà rilasciare apposite procure. La Compagnia assiste, a proprie spese, tramite l'agenzia competente, l'assicurato anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro dei veicoli designati in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione. Art ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, per i Paesi facenti parte dell U.E. ed è estesa a tutti gli stati per i quali è rilasciata la carta internazionale di assicurazione (carta verde). Art. 15 CLAUSOLA BROKER
6 Il Contraente si affidano per la gestione del presente contratto a Sanpaolo Imi Insurance Broker S.p.A., Via Riva di Reno n Bologna. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Sanpaolo Imi Insurance Broker S.p.A. che tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le Compagnie Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune. Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Data:..., li... Timbro della Compagnia e Firma del Legale Rappresentante
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