Sanità e bioetica, la rassegna delle massime in materia di procreazione materialmente assistita

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1 Sanità e bioetica, la rassegna delle massime in materia di procreazione materialmente assistita A cura della Redazione "PubblicaAmministrazione24 Sanità e bioetica - Fecondazione medicalmente assistita - Legge 40/ Procreazione assistita in favore di coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili - Divieto assoluto - Illegittimità costituzionale Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004 n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche. Corte Costituzionale, Sentenza del , n Sanità e bioetica - Fecondazione medicalmente assistita - Fecondazione eterologa - Livelli essenziali di assistenza e tutela della salute - Competenza concorrente delle regioni - Diritto all'identità genetica - Limiti È legittima la delibera della giunta regionale del Veneto n del 9 settembre 2014 con cui è stato recepito il documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa della Conferenza delle regioni e delle province autonome a seguito della sentenza della Corte costituzionale 162/2014. Seppure i livelli essenziali di assistenza rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, nondimeno sussiste la competenza delle regioni a intervenire nella disciplina della fecondazione eterologa, rientrando la stessa nella materia sanitaria assoggettata a una potestà concorrente. Ai fini della fecondazione eterologa la disciplina attualmente vigente nel nostro ordinamento sancisce il principio dell irrilevanza dell identità genetica. Lea - Sanità - Pma - Regione veneto - Fecondazione eterologa - Limiti al numero di gameti donati Legittimità Il mancato esercizio da parte dello Stato del potere di prevedere dei LEA, ha determinato che l'individuazione del numero delle donazioni dei gameti (fattispecie relativa alla regione Veneto, nella quale si è previsto che "le cellule riproduttive di

2 un medesimo donatore non potranno determinare più di dieci nascite") sia stato devoluto, implicitamente, alle singoli Regioni che, a loro volta, hanno introdotto una disciplina avendo a riferimento, quanto meno presumibilmente, le proprie strutture e i percorsi clinici adottati. (Amb.dir.) Identità genetica - Sanità - Pma - Fecondazione eterologa - Regione veneto - Esclusione della possibilità di conoscere l'identità genetica Legittimità La disciplina attualmente vigente nel nostro ordinamento sancisce il principio dell'irrilevanza dell'identità genetica (cfr. art. 269, c. 3, c.c., artt. 9 e 12 L. n. 40/2004, art. 14, d.lgs. n. 191/2007). E' quindi legittima della delibera della regione Veneto, nella parte in cui esclude la possibilità di ottenerne conoscenza, per il concepito mediante fecondazione eterologa. (Amb.dir.) Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Venezia, Sezione 3, Sentenza del , n Sanità e bioetica - Legge 40/ Procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Divieto assoluto - Illegittimità costituzionale Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita. Infatti, il divieto in questione, «impedendo alla coppia destinataria della legge n. 40 del 2004, ma assolutamente sterile o infertile, di utilizzare la tecnica di Pma eterologa, è privo di adeguato fondamento costituzionale». La Consulta ricorda che la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi ed è riconducibile agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione, dal momento che concerne la sfera privata e familiare. Da ciò consegue che le limitazioni di tale libertà, e in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango: secondo la Corte, infatti, «la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima e intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di Pma di tipo eterologo, perché anch essa attiene a questa sfera»..

3 Costituzione - Pma eterologa - Illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, l. 40/ Conseguenza - Illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 1 e 3, l.40/2004, limitatamente alle parole "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3 " Conseguenze Una volta espunte dall'art. 9, co. 1 e 3, l. 40/2004 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita") le parole "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3 ", in conseguenza della illegittimità costituzionale di quest'ultimo, devono ritenersi confermate sia l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento di paternità e dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, sia la norma secondo cui la nascita da PMA di tipo eterologo non da luogo all'istituzione di relazioni giuridiche parentali tra il donatore di gameti ed il nato, essendo, quindi, regolamentati i principali profili dello stato giuridico di quest'ultimo. Costituzione - Pma eterologa - Illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, l. 40/ Art. 8 l Stato giuridico del nato e rapporti con i genitori - è Applicabile anche alla pma eterologa - Ratio La illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, l. 40/2004 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"), nella parte in cui vieta alla coppia destinataria di tale legge, ma assolutamente sterile e infertile, di utilizzare la tecnica di PMA eterologa, non determina incertezze in ordine alla disciplina relativa allo stato giuridico del nato e ai rapporti con i genitori, dal momento che l'art. 8 ("Stato giuridico del nato") è applicabile anche alla PMA di tipo eterologo; tale disposizione contiene un ampio e generico riferimento ai "nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita", e la PMA di tipo eterologo costituisce una species del genus PMA. Pertanto, in virtù di tale norma, anche i nati dalla tecnica di PMA di tipo eterologo hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche di PMA. Costituzione - Pma eterologa - Illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, l. 40/ Disciplina applicabile - Applicazione diretta di tutte le norme della l. 40/2004 già applicabili alla pma di tipo omologo - Conseguenze La illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, l. 40/2004 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"), nella parte in cui vieta alla coppia destinataria di tale legge, ma assolutamente sterile e infertile, di utilizzare la tecnica di PMA eterologa, non determina incertezze in ordine alla disciplina applicabile a tale tecnica; invero, a quest'ultima sono applicabili direttamente (e non in via di interpretazione estensiva) tutte le norme della l. 40/2004 già applicabili alla PMA di tipo omologo (nelle parti non incise da pronunce della Corte Costituzionale),

4 concernendo il genus PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una species. Pertanto, alla PMA di tipo eterologo possono fare ricorso esclusivamente le "coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi" (art. 5, co. 1, l. 40/2004), "qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità" (art. 1, co. 2, I. 40/2004) e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse, dovendo siffatte circostanze essere "documentate da atto medico" e da questo certificate, ai sensi dell'art. 4, co. 1, l. 40/2004. Costituzione - Art, 4, co. 3, l. 40/ Divieto di ricorrere alla pma eterologa - Realizza un ingiustificato diverso trattamento, in base alla capacita economica Ratio Il divieto sancito dall'art. 4, co. 3, l. 40/2004 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"), impedendo alla coppia destinataria di tale legge, ma assolutamente sterile e infertile, di utilizzare la tecnica di PMA eterologa, realizza un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell'esercizio di un diritto fondamentale, quale quello di formare una famiglia con dei figli, negato solo a quelle prive delle risorse finanziarie necessarie per potere fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi. Costituzione - Art, 4, co. 3, l. 40/ Divieto di ricorrere alla pma eterologa - Realizza un ingiustificato diverso trattamento, in base alla capacita economica Ratio Il divieto sancito dall'art. 4, co. 3, l. 40/2004 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"), impedendo alla coppia destinataria di tale legge, ma assolutamente sterile e infertile, di utilizzare la tecnica di PMA eterologa, introduce un evidente elemento di irrazionalità e deve, pertanto, ritenersi costituzionalmente illegittimo. Invero, la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli (che costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost.), con incidenza sul diritto alla salute (inteso, nel significato proprio dell'art. 32 Cost., come comprensivo anche della salute psichica, oltre che fisica), è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis, nonché con il dichiarato scopo della I. 40/2004 di favorire soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana" (art. 1, co. 1 ). L'assolutezza di tale divieto, inoltre, non è nemmeno giustificata dalle esigenze di tutela del nato, le quali devono ritenersi congruamente garantite dalle norme vigenti.

5 Igiene e sanità - Fecondazione assistita - Divieto - Incostituzionalità E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui prevedeva il divieto assoluto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ancorchè in presenza di patologie che siamo causa di sterilità o infertilità assolute o irreversibili. Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Conseguenze connesse all'elusione del divieto - Previsione della sanzione amministrativa pecuniaria da a euro nei confronti delle strutture che dovessero praticarla - Dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto per le coppie affette da sterilità o da infertilità assoluta ed irreversibile - Necessità di escludere le sanzioni in riferimento alla fattispecie predetta - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori motivi di censura È costituzionalmente illegittimo, nei limiti di cui in motivazione e per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., l'art. 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). La norma - che commina la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro a chiunque utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia - non può applicarsi ai casi in cui il ricorso (coppie assolutamente sterili o infertili) alla PMA eterologa è stato ammesso per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del (Resta assorbita la censura relativa all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU). Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Conseguenze connesse all'elusione del divieto - Previsione che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi - Dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto per le coppie affette da sterilità o da infertilità assoluta ed irreversibile - Necessità di espungere dalla disposizione censurata le parole "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3" - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori motivi di censura A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto di fecondazione eterologa, è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31e 32 Cost., limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», l'art. 9, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che, in caso di ricorso alla PMA eterologa, prevede che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun

6 diritto né essere titolare di obblighi. (Resta assorbita la censura relativa all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU). Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Conseguenze connesse all'elusione del divieto - Impossibilità di esercitare l'azione di disconoscimento della paternità - Dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto per le coppie affette da sterilità o da infertilità assoluta ed irreversibile - Necessità di espungere dalla disposizione censurata le parole "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3" - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori motivi di censura A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto di fecondazione eterologa, è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», l'art. 9, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che, in caso di ricorso a PMA eterologa, vieta al coniuge o al convivente consenziente l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità (art. 235, primo comma, nn. 1 e 2, cc.) e dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.). (Resta assorbita la censura relativa all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU). Tutela della persona - Protezione della persona procreazione medicalmente assistita fecondazione eterologa - Declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza consulta 162/2014) - Conseguenze - Insussistenza di un vuoto normativo La pronuncia di illegittimità costituzione dell articolo 4, comma 3, della legge 40/2004 non ha determinato alcun vuoto normativo, dal momento che l ordinamento conosceva già diverse norme a cui è possibile fare riferimento anche per la disciplina dei profili di maggior rilievo nella materia della fecondazione eterologa medicalmente assistita. In base a tali norme, il giudice può dunque autorizzare il centro medico ad applicare la tecnica in questione richiesta dalla coppia di ricorrenti. Sanità e bioetica - Legge 40/ Procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Divieto assoluto - Illegittimità costituzionale. (legge 19 febbraio 2004 n. 40, articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, 12, comma 1; convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, articoli 8 e 14; costituzione, articoli 2, 3, 29, 31, 32 e 117, primo comma)

7 Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004 n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita. Corte Costituzionale, Sentenza del , n Fecondazione cd. eterologa - L. 40/ Divieto - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Esclusione - Rimessione degli atti alla consulta È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 c. 3; 9 c. 1 e 3 e 12 c. 1 della L. 40/2004, per contrasto con gli artt. 117, 2, 3, 29, 31, 32 c. 1 e 2 Cost., nella parte in cui impongono il divieto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e prevedono sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla. Sanità e bioetica - Fecondazione eterologa. questione di legittimità costituzionale - Fecondazione eterologa - L. n. 40 del Artt. 4, 9, 12 - Divieto di ricorrere alla fecondazione predetta - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma terzo, 9, commi primo e terzo, limitatamente alle parole "in violazione del divieto dell'art. 4, comma terzo" e 12, comma primo, della L. n. 40 del 2004, per contrato con gli artt. 2, 3, 29, 31, 32, commi primo e secondo, e 117 della Costituzione, nella parte in cui impongono il divieto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e prevedono sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla. Sanità e bioetica - Legge 40/ Procreazione medicalmente assistita (pma) di tipo eterologo - Divieto assoluto - Contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e quindi all'articolo 117, primo comma, della costituzione - Contrasto, altresì, con gli articoli 2, 3, 29, 31 e 32 della carta fondamentale - Non manifesta infondatezza Anche dopo la pronuncia della Grande Camera di Strasburgo del 3 novembre 2011 (con la quale si è ritenuto - contrariamente alla pronuncia 1 aprile 2010 della Cedu - che il legislatore austriaco non avesse ecceduto il margine di discrezionalità concessogli né per quanto riguarda il divieto di donazione di ovuli ai fini della procreazione artificiale né per quanto concerne il divieto di donazione di seme per la

8 fecondazione in vitro), deve riaffermarsi il dubbio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 (che vieta il ricorso a tecniche di Pma di tipo eterologo) nonché degli articoli 9 e 12 della stessa legge (nelle parti relative alle conseguenze civili e alla sanzione amministrativa per la violazione del divieto in questione) per contrasto con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quindi con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Il dubbio di legittimità va affermato anche con riguardo agli articoli 2, 3, 29, 31 e 32 della Carta fondamentale. Tribunale di Milano, Civile, Sezione 1, Ordinanza del Tutela dell'embrione - Embrione umano - Normativa - Art. 13, l. n. 40 del Intangibilità assoluta - Deroghe o eccezioni di qualsiasi natura - Mancata previsione - Disponibilità, da parte dei generanti, del materiale genetico utilizzato per creare gli embrioni - Problema attuale ed irrisolto - Utilizzo degli embrioni residuati da procedimenti di pma - Divieto - Irragionevolezza - Dedotto contrasto con gli artt. 9, 32, 33, comma primo, della costituzione - Questione di legittimità non manifestatamene infondata Le disposizioni di cui all'art. 13, L. n. n. 40 del 2004, nella parte in cui prevedono una intangibilità assoluta dell'embrione umano, priva di deroghe o eccezioni di qualsiasi natura, pongo un problema attuale e tutt'altro che risolto in ordine alla disponibilità, da parte dei generanti, del materiale genetico utilizzato per creare gli embrioni, poiché il bilanciamento operato dalla richiamata norma risulta del tutto irragionevole. Ciò, tuttavia, non con riferimento all'ipotesi della produzione di embrioni in relazione ai quali sussista la prospettiva di impiego nel trattamento di PMA, ben potendo, il legislatore, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ritenere di principio prevalente la tutela della salute, della vita e dell'integrità dell'embrione idoneo ad essere impiegato per la procreazione, rispetto al diritto di autodeterminazione della donna e/o della coppia relativamente alla destinazione del materiale soprannumerario, bensì in ordine al divieto di utilizzare gli embrioni residuati da procedimenti di PMA - cioè gli embrioni malati ovvero ancora non biopsiabili, dunque sicuramente non più impiegabili per fini procreatavi e destinati perciò all'autodistruzione certa nel giro di qualche anno - per impieghi alternativi e sicuramente meritevoli di tutela alla luce della Carta costituzionale quale, ad esempio, l'impiego per la ricerca scientifica in ambito medico e terapeutico. In tale

9 contesto, nessun rilievo viene attribuito alla specifica condizione in cui il materiale genetico si trova, e ciò vale, soprattutto, per gli embrioni soprannumerari o residuati al trattamento di PMA, né tantomeno alla circostanza che l'intervento sia finalizzato alla cura ed al perseguimento di altri interessi costituzionalmente rilevanti, riconducibili ai soggetti coinvolti nella vicenda (salute, libertà procreativa come aspetto del più ampio concetto di libertà personale, autodeterminazione e consenso informato, libertà di ricerca scientifica), poiché l'attività di ricerca e sperimentazione sull'embrione è consentita solo per finalità terapeutiche e diagnostiche ad essa collegato, volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e la disposizione non sembra ammettere nessun compromesso, non consentendo nessuna sintesi fra le diverse esigenze espresse dagli interessi coinvolti. Le circostanze che precedono impongono di ritenere non manifestatamene infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi primo, secondo e terzo, L. n. 40 del 2004 per contrasto con gli artt. 9, 32, 33, comma primo, della Costituzione, nella specie sollevata. (Fattispecie avente ad oggetto la chiesta consegna, da parte dei generanti il materiale genetico, degli embrioni crioconservati - di cui 4 non biopsabili e 5 affetti da patologia - onde consentire l'uso a fini di ricerca scientifica e biomedica, e l'accertamento dell'efficacia e della validità della volontà espressa di non procedere al trasferimento in utero degli embrioni crioconservati). Sanità e bioetica - Legge n. 40 del Revoca della volontà di accesso alle tecniche di pma unicamente fino al momento della fecondazione dell'ovulo - Contrarietà alla costituzione - Non manifesta infondatezza Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge n. 40 del 2004 (per il quale la revoca della volontà di accesso alle tecniche di Pma può intervenire unicamente «fino al momento della fecondazione dell'ovulo») per violazione degli articoli 2, 13, e 33 della Costituzione. Sanità e bioetica - Legge n. 40 del Ricerca clinica o sperimentazione sugli embrioni soprannumerari malati o non biopsabili - Divieto assoluto - Contrarietà alla costituzione - Non manifesta infondatezza Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge n. 40 del 2004 (che vieta in assoluto qualunque ricerca clinica o sperimentazione sugli embrioni soprannumerari malati o non biopsabili) per violazione degli articoli 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33 della Costituzione.

10 Tribunale di Firenze, Civile, Ordinanza del Bioetica - Procreazione medicalmente assistita - Fecondazione eterologa mediante donazioni di ovuli - Divieto previsto dalla legge italiana - Legittimità - Ampio margine di discrezionalità consentito al legislatore - Domanda cautelare ante causam presentata da una coppia - Contenuto - Richiesta di ricorrere alle metodiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Rigetto - Motivi. (legge 40/2004, articolo 4, comma 3) In tema di procreazione medicalmente assistita, il divieto di fecondazione eterologa mediante donazione di ovuli, previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, non eccede in sé il margine di discrezionalità consentito al legislatore nazionale dall'articolo 8 della Cedu. Ne consegue che deve essere rigettata la domanda cautelare ante causam, proposta da una coppia di coniugi, volta a far dichiarare il loro diritto a ricorrere alle metodiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, a utilizzare il materiale genetico di terzo donatore anonimo, a sottoporsi a un protocollo di procreazione medicalmente assistita adeguato ad assicurare le più alte chance di risultato utile e a sottoporsi a un trattamento medico eseguito secondo tecniche e modalità compatibili con un elevato livello di tutela della salute della donna. Tribunale di Salerno, Civile, Sezione 1, Ordinanza del Sanità e bioetica - Procreazione medicalmente assistita eterologa - Legislazioni nazionali - Divieto assoluto - Contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo - Contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con il divieto di discriminazione - Sussistenza di giustificazioni - Evitare il rischio di tecniche selettive di procreazione - Obiettivo legittimo - Possibilità di ricorrere a misure proporzionali - Carattere sproporzionato dei divieti assoluti Il divieto di utilizzare le tecniche di procreazione assistita di carattere eterologa non è compatibile con la Convenzione europea. Gli Stati sono liberi di prevedere il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, ma nel momento in cui ammettono la possibilità di utilizzare tale tecnica non devono discriminare tra le coppie a seconda del tipo di infertilità. Non è compatibile con la Convenzione europea il divieto assoluto di fecondazione eterologa anche perché gli Stati possono ricorrere a misure proporzionali rispetto agli obiettivi perseguiti, senza limitare i diritti riconosciuti nella Convenzione.

11 Sanità e bioetica - Fecondazione in vitro - Donazione di sperma e di ovociti - Normativa interna - Ammissibilità della procreazione assistita eterologa - Divieto di donazione di ovociti - Eventuale contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Divieto di discriminazione - Mancanza di consenso tra gli stati membri - Autonomia degli stati nella scelta della legislazione in materia di procreazione - Esistenza di obblighi positivi e negativi - Divieto di ricorrere alla donazione di sperma e di ovociti - Compatibilità con la convenzione Gli Stati parti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali hanno il diritto di scegliere le regole interne idonee a disciplinare l'accesso alla procreazione assistita di carattere eterologo. Non è contraria al diritto al rispetto della vita privata e familiare, che si applica anche ai casi in cui i genitori cerchino di avere figli, la normativa interna che, tenendo conto di motivazioni etiche e giuridiche, vieta il ricorso ad alcune forme di fecondazione eterologa. In assenza di un consenso tra gli Stati parti e di atti internazionali in materia, gli Stati hanno libertà di scelta nella predisposizione del quadro normativo anche se le autorità nazionali devono tener conto dei mutamenti introdotti dalla scienza medica. Sanità e bioetica - Fecondazione in vitro - Donazione di sperma e di ovociti - Normativa interna - Ammissibilità della procreazione assistita eterologa - Divieto di donazione di ovociti - Eventuale contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Divieto di discriminazione - Mancanza di consenso tra gli stati membri - Autonomia degli stati nella scelta della legislazione in materia di procreazione - Esistenza di obblighi positivi e negativi - Divieto di ricorrere alla donazione di sperma e di ovociti - Compatibilità con la convenzione Gli Stati parti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali hanno il diritto di scegliere le regole interne idonee a disciplinare l'accesso alla procreazione assistita di carattere eterologo. Non è contraria al diritto al rispetto della vita privata e familiare, che si applica anche ai casi in cui i genitori cerchino di avere figli, la normativa interna che, tenendo conto di motivazioni etiche e giuridiche, vieta il ricorso ad alcune forme di fecondazione eterologa. In assenza di un consenso tra gli Stati parti e di atti internazionali in materia, gli Stati hanno libertà di scelta nella predisposizione del quadro normativo anche se le autorità nazionali devono tener conto dei mutamenti introdotti dalla scienza medica. Corte Europea dei Diritti Umani, Sentenza del , n

12 Sanità e bioetica - Procreazione medicalmente assistita - Divieto di fecondazione eterologa - Relative sanzioni - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Diritto all'identità personale e all'autodeterminazione - Indebita ingerenza - Principio di non discriminazione e di ragionevolezza - Denunciata lesione È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto dell'art. 4, comma 3», e dell'articolo 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004 n. 40, per contrasto con gli articoli 2, 3, 31, 32, commi 1 e 2, e 117 della Costituzione, nella parte in cui impongono il divieto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e prevedono sanzioni nei confronti delle strutture sanitarie che dovessero praticarla. Sanità e bioetica - Procreazione medicalmente assistita - Divieto di fecondazione eterologa - Relative sanzioni - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Diritto all'identità personale e all'autodeterminazione - Indebita ingerenza - Principio di non discriminazione e di ragionevolezza - Denunciata lesione È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto dell'art. 4, comma 3», e dell'articolo 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004 n. 40, per contrasto con gli articoli 2, 3, 31, 32, commi 1 e 2, e 117 della Costituzione, nella parte in cui impongono il divieto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e prevedono sanzioni nei confronti delle strutture sanitarie che dovessero praticarla. Tribunale di Catania, Civile, Ordinanza del

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