FARE FUND RAISING IN BIBLIOTECA. Fiscalità italiana: poche idee e ben confuse

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1 FARE FUND RAISING IN BIBLIOTECA

2 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela e valorizza il patrimonio storico e artistico della nazione. (Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana) 2

3 La legislazione Donare soldi, beni o servizi a favore della cultura non è semplice in Italia, molte sono le possibilità, ma difficile è orientarsi 3

4 Variabili La natura giuridica e fiscale dell erogatore (Imprese, persone fisiche) La natura giuridica del beneficiario e le attività sostenute/realizzate: pubblico privato 4

5 Definizione Detrazioni: sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare meno Deduzioni: sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte 5

6 Esempi Somma soggetta ad agevolazione hai versato 30 alla cultura Detrazione Imponibile 100 euro aliquota 40% Imposta 40 euro - 30 euro = 10 euro Vantaggio fiscale= 30 euro Deduzione Imponibile 100 euro 30 euro (somma versata) = 70 euro X 40% = 28 euro Il vantaggio fiscale è di 40 euro 28 euro = 12 euro Che è uguale a 30 euro X 40% di imposta 6

7 Rapporto con Aziende AZIENDE ENTI CULTURALI Rapporto commerciale 7

8 PRINCIPIO DI DEDUCIBILITA DEI COSTI Il costo deve essere inerente all attività commerciale svolta SPONSORIZZAZIONE 8

9 Sponsorizzazione In quest ambito rientrano i contratti di scambio a prestazioni corrispettive: obbligo dello sponsor di pagare una somma in denaro, rendere determinati servizi, o fornire determinati prodotti, obbligo dello sponsee di diffondere segni distintivi del finanziatore e quindi un ritorno pubblicitario 9

10 Sponsorizzazione: benefici fiscali Deducibilità completa dal reddito di impresa delle spese in pubblicità 100% 10

11 Mecenatismo Sovvenzioni erogate a titolo di liberalità, senza la previsione, a carico del beneficiario, dell obbligo di tenere determinati comportamenti destinati a favorire l immagine del mecenate il quale si riserva, normalmente, solo la facoltà di pubblicizzare il proprio contributo = erogazioni liberali 11

12 Mecenatismo: benefici fiscali D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) soggetti erogatori: privati cittadini, enti non commerciali, imprese beneficiari: pubbliche amministrazioni, fondazioni, associazioni che svolgano senza fini di lucro attività di elevato valore culturale 12

13 Erogazioni liberali/imprese L 21/2000 L art 38 della L 21 novembre 2000 n. 342; comma 2 dell art 100 del TUIR lettera m Totale deducibilità delle erogazioni liberali in denaro da parte di soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. 13

14 Erogazioni liberali/imprese L 21/2000 beneficiari I soggetti beneficiari di erogazioni liberali non devono perseguire fini di lucro e il proprio atto costitutivo o statuto deve prevedere il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo Entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento il beneficiario dovrà comunicare al MIBAC su appositi modelli l ammontare delle erogazioni liberali ricevute e per quali finalità istituzionali sono state utilizzate 14

15 Erogazioni liberali/imprese L 21/2000 soggetti che effettuano l erogazione Entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento devono comunicare solo all Agenzia delle entrate tramite un software reso disponibile dall Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet l ammontare delle erogazioni effettuate. 15

16 ART BONUS Riferimenti: Art. 1 DL n. 83/2014 Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E Per i soggetti (persone fisiche/ società etc) che effettuano erogazioni in liberali in denaro a sostegno della cultura è previsto un credito di imposta (c.d. «Art Bonus») pari al 65% delle somme erogate nel 2014 e 2015 e del 50% per il

17 ART BONUS/1 Il credito d imposta è riconosciuto per le erogazione liberali: in denaro (sono escluse dall agevolazione le erogazioni in natura) Finalizzate a: interventi di manutenzione, protezione e restauri di beni culturali pubblici; al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici); alla realizzazione di nuove strutture e restauro delle fondazione liriche o enti che svolgono attività di spettacolo 17

18 ART BONUS/2 Il credito spetta: - in misura non superiore al 5% dei ricavi ed è utilizzabile in compensazione nel mod. F 24 per i titolari del reddito di impresa; - in misura non superiore al 15% del reddito imponibile ed è utilizzabile nel mod. UNICO per le persone fisiche e gli enti che non esercitano un attività commerciale 18

19 Erogazioni liberali Erogazioni liberali destinate ai beni culturali e allo spettacolo Le erogazioni liberali sono liberalità in denaro a favore del settore pubblico o del settore privato no profit che possono costituire fiscalmente, a secondo della tipologia del soggetto erogatore oneri deducibili dal reddito (imprese) o oneri detraibili dall imposta sul reddito (persone fisiche e enti non commerciali). Riferimento: decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici convertito in legge in data 22 dicembre 2011, con n. 214 pubblicata sulla G.U. n. 300 del

20 Erogazioni liberali alle onlus Riferimento: DL n. 35 del 2005 Le persone fisiche e gli enti soggetti all IRES possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di ,00 euro annui (l erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti). 20

21 Erogazioni liberali alle onlus/2 Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, certe di credito o debito, assegni bancari Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione dettagliata dei bei erogati 21

22 Erogazioni liberali alle onlus/3 alternativa Detrazione dall'irpef delle erogazioni liberali In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle Onlus possono fruire della detrazione dall'irpef nella misura del 26% (per il 2015) da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro. I benefici non sono cumulabili tra loro. La valutazione di convenienza tra la detrazione e la deducibilità deve essere analizzata considerando l'ammontare del reddito complessivo dichiarato e l'importo dell'erogazione liberale. 22

23 Erogazioni liberali imprese/deduzione In alternativa alla deducibilità prevista dal decreto n. 35 del 2005, le imprese a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato 23

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