C O M U N E D I V I C O V A R O (Provincia di Roma)
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- Michele Carella
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1 C O M U N E D I V I C O V A R O (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l istituzione, la composizione, il funzionamento, i poteri, l oggetto e la durata delle commissioni consiliari, ai sensi e per gli effetti dell articolo 13 dello Statuto Comunale vigente. ART. 2 COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI Le commissioni consiliari sono distinte in permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio ai sensi dell articolo 13 dello Statuto Comunale e dell articolo 9, comma 1, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Le commissioni permanenti sono istituite per l esame preventivo di atti attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale. Esse costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, salvaguardando comunque la centralità dell Assemblea nella programmazione e nella elaborazione delle scelte. Le Commissioni permanenti durano in carica cinque anni e comunque fino alla scadenza del Consiglio Comunale che ha provveduto alla nomina. Sono temporanee le commissioni istituite per il tempo necessario alla trattazione e definizione di particolari argomenti che esulano dalla normale attività di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale. Sono speciali le commissioni istituite per la trattazione di affari che si presentano con carattere di urgenza e di imprevedibilità. Le commissioni temporanee e speciali saranno istituite per gli argomenti e le finalità che man mano saranno individuate in base alle evenienze, i loro poteri e la loro durata sarà stabilita in fase d istituzione. 1
2 ART. 3 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI Tutte le Commissioni sono composte da 5 (cinque) consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale in modo proporzionale ai gruppi e nel rispetto delle minoranze: 3 (tre) di maggioranza e 2 (due) di minoranza. L elezione dei componenti di ciascuna commissione è effettuata dal Consiglio Comunale sulla base delle proposte formulate dai capigruppo in seduta pubblica con votazione palese. In caso di mancata designazione da parte dei capigruppo, alla elezione si procede, sempre nel rispetto dell assegnazione numerica di ciascun gruppo, con votazione a scrutinio segreto. I rappresentanti di ciascun gruppo sono eletti in relazione alla maggiore quantità di voti ottenuti e fino alla concorrenza delle quote spettanti a ciascun gruppo consiliare. In caso di parità viene eletto il consigliere più giovane di età. Tali procedure si applicano anche in caso di sostituzione di uno o più componenti. Per i componenti delle commissioni non sono previsti gettoni di presenza. ART. 4 ELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE Il Presidente viene eletto a maggioranza in seno a ciascuna commissione. In caso di parità viene eletto il componente più giovane di età. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia è attribuito alle opposizioni, ai sensi dell articolo 13, comma 1, dello Statuto Comunale e dell articolo 9, comma 3, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Presidente convoca le commissioni, redige l ordine del giorno, disciplina i dibattiti e ne regola i lavori. In particolare il Presidente provvede a: 1. Convocare la commissione; 2. Predisporre il calendario delle riunioni e gli ordini del giorno delle sedute; 3. Inserire all ordine del giorno gli argomenti eventualmente richiesti da almeno 2 (due) componenti le commissioni; 4. Curare i rapporti con le altre commissioni al fine del coordinamento dei lavori; 5. Verificare che sia fornita ai componenti della commissione la necessaria documentazione. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente le sue funzioni vengono svolte da uno dei componenti della Commissione scelto in quel momento. 2
3 ART. 5 ELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEL SEGRETARIO Le funzioni di Segretario della commissione saranno espletate da uno dei membri della Commissione designato a turno ad ogni seduta. Al Segretario è attribuito il compito di redigere il verbale della seduta. ART.6 CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO Le sedute delle commissioni consiliari sono convocate dai rispettivi presidenti mediante inviti scritti da recapitare al domicilio dei membri almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la seduta. La Commissione si attiva anche per iniziativa di almeno 2 (due) dei suoi componenti entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Gli avvisi, con allegato ordine del giorno, devono indicare la data, l ora e la sede della riunione. Non sono previste sedute di seconda convocazione. ART. 7 VALIDITA' DELLE SEDUTE Per la validità delle sedute della commissioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento degli argomenti iscritti all ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Trascorso invano il periodo di sospensione il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi, il Presidente procederà alla convocazione di una nuova seduta della Commissione, ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta. ART. 8 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE Le sedute delle commissioni sono pubbliche e l'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della Commissione, tranne che nei seguenti casi: 3
4 1. Quando la Commissione è chiamata ad esprimere giudizi o valutazioni sulla correttezza, attitudini, meriti, e demeriti delle persone; 2. Quando la riservatezza è prevista dalla legge. Alle sedute possono essere invitati esperti, consulenti, rappresentanti di gruppi, comitati ed associazioni di cittadini, nonché i rappresentanti di forze sociali, sindacali ed economiche. Sono consentite audizioni singole o di gruppo, dentro e fuori la sede del Comune. ART. 9 PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO AI LAVORI DELLE COMMISSIONI Il Sindaco può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento ed in questo caso la Commissione non può esprimere parere prima di aver sentito il Sindaco o un suo rappresentante, formalmente delegato. Le commissioni possono invitare il Sindaco ed i componenti della Giunta o consiglieri delegati qualora lo ritengano necessario. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidate, le commissioni possono chiedere al Sindaco e alla Giunta o ai consiglieri delegati, informazioni o chiarimenti utili all espletamento del proprio mandato. Le commissioni possono chiedere al Sindaco e alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla redazione e all attuazione di provvedimenti amministrativi relativi alle materie a loro assegnate. Le commissioni consiliari, su iniziativa del Presidente, o su proposta di almeno 2 (due) membri hanno diritto di: 1. Richiedere l intervento alle proprie riunioni dei dirigenti e del Segretario Comunale; 2. Ottenere dagli uffici, nonché dagli Enti, dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni utili all espletamento delle proprie funzioni; 3. Richiedere informazioni e relazioni sulle materie di competenza ai rappresentanti del Comune nei vari Enti; 4. Procedere all audizione di persone, Enti o associazioni, 5. Acquisire all esterno, nell ambito delle materie di competenza, informazioni, dati, atti e documenti. ART. 10 DISCUSSIONE E VOTAZIONI Per le discussioni e le votazioni si osservano le disposizioni previste dallo Statuto e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Le commissioni assumono le loro determinazioni a maggioranza semplice dei votanti. 4
5 Le commissione votano per alzata di mano. In questo e in altri casi, si seguono le modalità previste dall articolo 41, comma 1 e 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Nel caso in cui nelle commissioni, nell ambito della discussione e della formulazione delle proposte e delle indicazioni da trasmettere al Consiglio, dovessero emergere opinioni e soluzioni contrastanti, esse verranno puntualmente allegate ai verbali delle sedute. ART. 11 ESPRESSIONE DEI PARERI Le Commissioni permanenti sono tenute ad esprimere un parere sui provvedimenti che riguardassero la loro attività. Il parere espresso dalla Commissioni permanenti ha valore consultivo e non vincolante. Tutte le altre Commissioni esprimono parere consultivo ove richiesto. ART. 12 NORMA FINALE Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso riferimento allo Statuto, al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e alla normativa vigente in materia. 5
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