Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017
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- Giorgia Mariotti
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1 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO (*) (V. Stampato Camera n. 1063) approvato dalla Camera dei deputati il 21 marzo 2017 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017 Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale (*) Il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge. TIPOGRAFIA DEL SENATO
2 Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) 1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l attuazione del codice civile», dopo l articolo 84 è aggiunto il seguente: «Art. 84-bis. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle di cui agli allegati A e B alle presenti disposizioni per l attuazione del codice. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L ammontare del danno liquidato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50 per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato». 2. Alle disposizioni per l attuazione del codice civile sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B, di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.
3 Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N Art. 2. (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4 Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 2) «ALLEGATO A (articolo 84-bis)
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35 Atti parlamentari 35 Senato della Repubblica N ALLEGATO 2 (articolo 1, comma 2) «ALLEGATO B (articolo 84-bis) Danno non patrimoniale da perdita del rapporto di tipo familiare A favore di ciascun genitore per morte di un figlio , ,00 A favore del figlio per morte di un genitore , ,00 A favore del coniuge (non separato) o della parte dell unione civile ovvero del convivente , ,00 A favore del fratello per morte di un fratello , ,00 da a A favore del nonno per morte di un nipote , ,00».
36 E 4,00
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