Le fonti primarie. 1 Introduzione
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- Vanessa Cosima Casagrande
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1 1 Le fonti primarie 1 ntroduzione l sistema giuridico dell UE è in stretto contatto con gli ordinamenti nazionali. È costituito dall insieme di norme (che rappresentano un ordinamento autonomo rispetto a quelli dei singoli Stati) che regolano l organizzazione e lo sviluppo dell Unione europea e i rapporti con gli Stati membri l diritto dell Unione europea si distingue in: Diritto originario. Comprende i trattati istitutivi delle Comunità europee, nonché gli atti successivi che li hanno modificati e completati (l Atto unico europeo, il rattato di Maastricht e il rattato di Lisbona). A questi atti devono aggiungersi, la Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea e i principi generali del diritto nonchè quelli che discendono dalla CEDU del 1950 Diritto derivato. Comprende tutti gli atti giuridici emanati dalle istituzioni per la realizzazione degli obiettivi posti dai trattati Classificazione fonti di diritto UE Fonti di primo grado: rattati, Carta dei diritti fondamentali UE, principi generale del diritto Fonti di secondo grado: atti giuridici emanati dalle istituzioni Fonti intermedie: norme di diritto internazionale generale e accordi internazionali Fonti secondarie: cd. diritto derivato. Atti non vincolanti: art. 288 FUE: i regolamenti interni, gli accordi interistituzionali, comunicazioni, codici di contatto, orientamenti generali, libri bianchi e verdi Differenze Diversamente da altre organizzazioni internazionali l ordinamento giuridico dell Unione è indipendente ed autonomo rispetto a quelli degli Stati membri. Con la sentenza 6/64 (Costa c. Enel), la Corte di Giustizia da tempo ha esplicitamente affermato questo principio oramai consolidato e indiscusso: «A differenza dei comuni trattati internazionali, il rattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell ordinamento giuridico degli Stati membri all atto dell entrata in vigore del rattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. stituendo una Comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale, ed in ispecie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla Comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e crea to quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi». 1 Le fonti primarie 71
2 FON DEL DRO DELL UNONE F O N RAA SUV E D MODFCA DRO ORGNARO RAA CE, CECA E CEEA (1957 e 1951) AO UNCO EUROPEO (1986) RAAO D MAASRCH (1992) RAAO D AMSERDAM (1997) RAAO D NZZA (2001) RAAO D LSBONA (2007) A D ADESONE S C R E F O N A APPROVA DALLE SUZON DRO DERVAO P C A P C REGOLAMENO DREVA DECSONE RACCOMANDAZONE PARERE Art. 288 FUE ACCORD NERSUZONAL MODUS VVEND DCHARAZON COMUN COMUNCAZON CODC D CONDOA LBR VERD E LBR BANCH N O N S C R E PRNCP GENERAL RCAVABL DALLE RADZON COMUN DEGL SA MEMBR PROPR DEL DRO UE 2 Diritto originario È costituito dall insieme delle norme che formano il quadro giuridico costituzionale dell Unione. Classificazione Diritto scritto: i trattati istitutivi, i successivi atti di modifica e gli atti di diritto derivato Diritto non scritto: principi generali di diritto parte dei quali sono individuati dalla Corte di Giustizia dell Unione europea 72 Parte erza La legislazione dell Unione e le procedure decisionali
3 2.1 Diritto scritto rattati istitutivi Atto costitutivo CECA: firmato il 18 aprile 1951, entrato in vigore il 23 luglio 1952 e scaduto il 23 luglio 2002 Atti costitutivi CEE ed EURAOM: firmati a Roma il 25 maggio 1957 ed entrati in vigore il 1 gennaio 1958 rattato istitutivo dell Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993 Atti modificativi delle disposizioni originarie rattato sulla fusione degli esecutivi,8 aprile 1965: abrogato dal rattato di Amsterdam che ne ha conservato però le disposizioni principali; ha istituito un Consiglio unico e una Commissione unica per tutte e tre le Comunità Decisione del Consiglio 21 aprile 1970: ha instaurato il regime di risorse proprie della Comunità rattato di Lussemburgo, 22 aprile 1970 e successivo rattato di Bruxelles, 22 luglio 1975: hanno conferito al Parlamento europeo nuove competenze in materia di bilancio Decisione 20 settembre 1976: ha introdotto l elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto Atto unico europeo, 28 febbraio 1986: l obiettivo principale è consistito nell instaurazione progressiva del mercato interno nel quale è assicurata la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali rattato di Maastricht, 7 febbraio 1992 (e Protocolli allegati): stabilisce la nuova architettura dell Europa fondata su tre pilastri: rattati istitutivi delle Comunità europee; politica estera e di sicurezza comune; cooperazione in materia di giustizia e affari interni rattato di Amsterdam, 2 ottobre 1997: ha ulteriormente modificato i rattati istitutivi apportando modifiche alle procedure decisionali e comunitarizzando alcuni settori rattato di Nizza, 26 febbraio 2001: ha apportato modifiche soprattutto di carattere istituzionale in vista del futuro allargamento dell Unione rattato di Lisbona, 13 dicembre 2007: ha modificato il CE in FUE e in UE, facendo venir meno la distinzione tra Comunità europea e Unione europea utti gli atti di adesione dei nuovi Stati membri 2.2 Diritto non scritto Natura Principi generali tra cui rilevano anche quelli individuati dalla Corte di giustizia nella sua funzione di assicurare la corretta applicazione ed interpretazione delle norme europee 1 Le fonti primarie 73
4 Distinzione Principi generali di diritto mutuati dai sistemi giuridici degli Stati membri Principi generali propri del diritto UE legalità certezza del diritto proporzionalità dell azione amministrativa forza maggiore legittimo affidamento uguaglianza (art. 18 FUE) precauzione solidarietà primato del diritto UE mutuo riconoscimento diretta applicabilità equilibrio istituzionale efficacia diretta effetto utile delle norme europee proporzionalità degli atti europei leale collaborazione precauzione (art FUE) diritti fondamentali 3 utela dei diritti fondamentali 3.1 Evoluzione storica rattati istitutivi trattati delle Comunità europee in principio non prevedevano né contenevano alcuna norma relativa alla tutela dei diritti fondamentali dell uomo e del cittadino Erano riconosciute solo alcune libertà fondamentali di stampo economico (circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali) oltre al generale divieto di discriminazione in base alla nazionalità e al sesso Osservazioni Le libertà individuali erano, cioè, strumentali alla realizzazione del mercato comune; nell intenzione degli Stati membri i trattati dovevano essere la regolamentazione giuridica prevalentemente di una integrazione economica, con la conseguenza che l individuo non veniva tutelato come persona umana, ma solo in veste di lavoratore, operatore economico etc. La mancata tutela dei diritti fondamentali negli originari trattati comunitari trova una spiegazione anche di ordine politico. Al momento della costituzione della CEE, uno degli Stati membri, la Francia, non aveva ancora ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e, quindi, sarebbe stato difficile ottenere un suo consenso in relazione all'inserimento nel rattato di norme a tutela delle libertà fondamentali. 74 Parte erza La legislazione dell Unione e le procedure decisionali
5 Le fonti del diritto dell Unione europea Fonti 1 grado 2 grado 3 grado diritto UE originario diritto derivato atti di esecuzione Diritto originario diritto scritto diritto non scritto trattati istitutivi trattati di modifica principi generali del diritto Diritto derivato atti tipici atti atipici regolamenti direttive decisioni pareri e raccomandazioni autorizzazioni concessioni atti interni Ordinamento UE principio di autonomia legame con gli ordinamenti statali sent. 26/62 sent. 6/64 comunità comunità comunità Van Gend en Loos Costa c. ENEL di soggetti di poteri di garanzie principi chiave diretta efficacia del diritto dell Unione preminenza del diritto dell Unione 1 Le fonti primarie 75
6 Ruolo della Corte di giustizia rattato di Lisbona La Corte attraverso una serie di sentenze ha affermato che i diritti fondamentali dell uomo che, come tali, sono imprescindibili vanno considerati parte integrante dei «principi generali dell ordinamento comunitario. n seguito alle pronunce della Corte costituzionale italiana (sentenza Frontini, 1973) e di quella tedesca (sentenza Solange, 1974) si è iniziata ad ipotizzare la necessità di effettuare un controllo di legittimità costituzionale sugli atti dell Unione per verificare se gli stessi non contengano violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalle rispettive Costituzioni nazionali Con il rattato di Lisbona è stato realizzato un passo decisivo nella tutela dei diritti fondamentali dell uomo, con l introduzione del nuovo par. 1 all interno dell art. 6 UE, in base al quale «l Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati» Al capoverso successivo si prevede che «le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell Unione definite nei trattati». «diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo V della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni» L art. 6 UE opera un ulteriore richiamo alla tutela dei diritti umani fornendo al par. 2 la base giuridica per l adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Al par. 3 dell art. 6 UE viene esplicitato che i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell Unione in quanto rappresentano intangibili e inviolabili principi generali comuni a tutti gli ordinamenti democratici Osservazioni L attribuzione di un valore giuridico vincolante alla Carta rappresenta, quindi, un passaggio fondamentale nell identificazione dei diritti umani, la cui tutela a livello europeo è stata assicurata dapprima da una giurisprudenza coraggiosa trovando poi riscontro nei rattati, prima a Maastricht e in modo più compiuto ad Amsterdam e a Nizza. 3.2 La Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea Natura giuridica È un documento che esplicita e sancisce in maniera chiara, esclusiva e visibile il carattere fondamentale e il contenuto più avanzato della portata dei diritti umani La Carta è equiparata ai trattati con valore giuridico vincolante; riprende e raccoglie per la prima volta in un testo organico i diritti civili e politici e quelli economici e sociali 76 Parte erza La legislazione dell Unione e le procedure decisionali
7 esto Elaborazione: è stata redatta da un organo ad hoc (Convenzione) composto da 62 membri suddivisi in 4 gruppi Proclamazione: Consiglio europeo di Nizza 7 dicembre dicembre 2007: grazie ad alcune modifiche il Consiglio, la Commissione e il Parlamento hanno provveduto ad una nuova proclamazione a Strasburgo Struttura della Carta: 50 articoli suddivisi in 6 categorie di valori dignità (artt. 1-5) libertà (artt. 6-19) uguaglianza (artt ) solidarietà (artt ) cittadinanza (artt ) giustizia (artt ) Osservazioni Malgrado l impegno formale dell Unione è noto che alle aspirazioni del legislatore europeo non sono seguite attività conseguenziali di diritti derivato (lavoro, tutela delle persone, dei migranti, ascesa di alcuni Stati e di società e cittadini privilegiati dei benefici dell Unione). Ciò ha destato un forte malcontento che ha alimentato i partiti scissionisti in quasi tutti i paesi membri. 4 Revisione dei trattati L art. 48 UE disciplina: Procedura di revisione ordinaria Procedura di revisione ordinaria Procedura di revisione semplificata l governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. ali progetti possono, tra l altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all Unione nei trattati; vengono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai Parlamenti nazionali Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all esame delle modifiche proposte, il Presidente del Consiglio europeo convoca una Convenzione composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei Capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. La Convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione da trasmettere a una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. l Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una Convenzione qualora l entità delle modifiche non lo giustifichi. n questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 1 Le fonti primarie 77
8 Procedura di revisione ordinaria l Presidente del Consiglio convoca una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati. Queste ultime entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali Se, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica quelli previgenti, i quattro quinti degli Stati membri hanno ratificato detto trattato e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo Procedura di revisione semplificata Prima tipologia (art ) Seconda tipologia (art ) modifiche relative alla Parte erza del FUE (politiche e azioni interne all UE) il potere d iniziativa spetta agli Stati, al Parlamento o alla Commissione che inviano proposte di modifica al Consiglio europeo il Consiglio europeo, all unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta la decisione che entra in vigore dopo l approvazione degli Stati membri modifiche relative alle procedure di voto in seno al Consiglio azionabile nel settore dell azione esterna e quando il Consiglio adotta una decisione secondo la procedura legislativa speciale Le conferenze intergovernative Sin dal 1950 si sono succedute numerose conferenze intergovernative che hanno poi portato alla firma dei nuovi rattati Osservazioni n entrambi i casi su esposti (cd. clausole-passerella), l iniziativa, presa dal Consiglio europeo, deve essere trasmessa ai Parlamenti nazionali. n caso di opposizione notificata da un Parlamento nazionale, entro sei mesi dalla data di tale trasmissione la decisione del Consiglio europeo non è adottata. Va da sé che, in assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare tale decisione. Per l adozione delle decisioni per le quali è azionabile la seconda procedura di revisione semplificata, il Consiglio europeo delibera all unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. 78 Parte erza La legislazione dell Unione e le procedure decisionali
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