CITTÀ DI AVIGLIANO. (Provincia di Potenza) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N. 10 del 28 gennaio 2011

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1 CITTÀ DI AVIGLIANO (Provincia di Potenza) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 del 28 gennaio 2011 OGGETTO: Disciplina dei prestiti personali mediante l istituto della delegazione di pagamento. Approvazione schema di convenzione. La Giunta comunale, il giorno 28 gennaio 2011 alle ore 17.30, si è riunita nella sede dell Ente nelle persone dei signori: Pres. Ass. Vito SUMMA Sindaco X Ivan Vito SANTORO Vicesindaco X Emilio COLANGELO Assessore X Giovanbattista COLANGELO Assessore X Anna D ANDREA Assessore X Vito LUCIA Assessore X Leonardo SILEO Assessore X Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Pietro Rosa. La Giunta comunale ha deciso in merito all argomento in oggetto secondo quanto di seguito riportato.

2 LA GIUNTA COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l oggetto riportato sul frontespizio; SENTITO l Assessore al bilancio, che illustra l argomento; VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000; Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai presenti, D E L I B E R A 1) di autorizzare il personale dell ente assunto in ruolo a tempo indeterminato e che abbia compiuto almeno un anno di servizio utile ai fini dell indennità di anzianità a contrarre prestiti con delegazione sullo stipendio con le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell elenco della Banca d Italia; 2) di stabilire che, al fine del rilascio del benestare per operazioni di prestito con delega sullo stipendio, gli enti finanziatori dovranno stipulare apposita convenzione con l Amministrazione secondo lo schema allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di stabilire che le proposte di finanziamento dovranno contenere condizioni particolarmente ampie e vantaggiose e rispondere a criteri di trasparenza e comparabilità e, pertanto, dovranno analiticamente precisare gli importi erogabili e tutte le condizioni applicate, ivi compresi i tempi di erogazione, le spese e i tassi di interesse relativi al finanziamento e, in particolare: a) spese di istruttoria e apertura pratica; b) spese di estinzione anticipata; c) tasso di interesse applicato; d) premio assicurativo; e) T.A.E.G. complessivo; 4) di stabilire che detti prestiti abbiano una durata massima di 10 anni, con possibilità di frazionamenti inferiori ovvero pari al numero di anni necessari per maturare il diritto alla pensione, qualora questi siano inferiori a 10 anni; 5) di stabilire che in caso di coesistenza di una cessione perfezionata, la quota di ammortamento del prestito delega, il cui limite è fissato nel quinto dello stipendio, sommato alla quota della cessione, non può superare il 40% dello stipendio stesso valutato al netto delle ritenute di legge;

3 6) di stabilire che l Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla sottoscrizione della convenzione con banche e intermediari finanziari che non offrano condizioni effettivamente trasparenti e vantaggiose; 7) di stabilire che, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano, per analogia, le norme previste per la cessione del quinto dettate dal D.P.R. n. 180/50; 8) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce la precedente deliberazione di Giunta n. 113 del 20/11/2008; 9) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio personale per gli adempimenti di competenza. Con separata votazione e all unanimità, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

4 CITTÀ DI AVIGLIANO (Provincia di Potenza) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE SERVIZIO FINANZIARIO OGGETTO: Disciplina dei prestiti personali mediante l istituto della delegazione di pagamento. Approvazione schema di convenzione. RELAZIONE ISTRUTTORIA Premesso che sono pervenute a questa Amministrazione, da parte di molti dipendenti, pressanti richieste di autorizzazione a poter accedere a prestiti personali con delegazione sullo stipendio che diverse società nel settore del credito sono disponibili a concedere; Dato atto che questa tipologia di finanziamento non rientra tra le operazioni di cessione del quinto dello stipendio disciplinate dal DPR 180/50 e successive modifiche, e che non vi è nessuna norma che vada a regolamentare questa operazione di credito ad eccezione di alcune circolari, tra cui: la circolare n. 63/96 del Ministero del Tesoro, la quale rammenta che: mentre per la cessione e la delegazione previste dalle vigenti norme esiste obbligo legale di dar corso alle stesse, i prestiti delega rientrano nell esercizio del potere discrezionale e, pertanto, oltre a tener conto che il servizio va reso a titolo oneroso, le Amministrazioni sono tenute a valutare di volta in volta, se la stipula di nuove convenzioni a fronte del rilascio delle delegazioni in parola possono comportare intralci al normale svolgimento dei compiti istituzionali ; la circolare n. 37/2003 del Ministero dell Economia e delle Finanze che modifica e integra le precedenti circolari n. 46/95, n. 63/96 e n. 29/98, aggiornando gli oneri da porre a carico degli enti finanziatori a rimborso del costo delle risorse umane e informatiche impiegate dall amministrazione per la gestione del servizio; Considerato che questa Amministrazione intende autorizzare i dipendenti di ruolo ad accedere a detti prestiti secondo quanto stabilito nel dispositivo del presente atto; si propone alla Giunta comunale di approvare la seguente DELIBERAZIONE con la quale si stabilisce 1) di autorizzare il personale dell ente assunto in ruolo a tempo indeterminato e che abbia compiuto almeno un anno di servizio utile ai fini dell indennità di anzianità a contrarre prestiti con delegazione sullo stipendio con le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell elenco della Banca d Italia; 2) di stabilire che al fine del rilascio del benestare per operazioni di prestito con delega sullo stipendio, gli enti finanziatori dovranno stipulare apposita convenzione con l Amministrazione secondo lo schema allegato, che forma parte integrante del presente atto;

5 3) di stabilire che le proposte di finanziamento dovranno contenere condizioni particolarmente ampie e vantaggiose e rispondere a criteri di trasparenza e comparabilità e, pertanto, dovranno analiticamente precisare gli importi erogabili e tutte le condizioni applicate, ivi compresi i tempi di erogazione, le spese e i tassi di interesse relativi al finanziamento e, in particolare: a. spese di istruttoria e apertura pratica b. spese di estinzione anticipata c. tasso di interesse applicato d. premio assicurativo e. T.A.E.G. complessivo 4) di stabilire che detti prestiti abbiano una durata massima di 10 anni, con possibilità di frazionamenti inferiori ovvero pari al numero di anni necessari per maturare il diritto alla pensione, qualora questi siano inferiori a 10 anni; 5) di stabilire che in caso di coesistenza di una cessione perfezionata, la quota di ammortamento del prestito delega, il cui limite è fissato nel quinto dello stipendio, sommato alla quota della cessione, non può superare il 40% dello stipendio stesso valutato al netto delle ritenute di legge; 6) di stabilire che l Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla sottoscrizione della convenzione con banche e intermediari finanziari che non offrano condizioni effettivamente trasparenti e vantaggiose; 7) di stabilire che, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano, per analogia, le norme previste per la cessione del quinto dettate dal D.P.R. n. 180/50; 8) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce la precedente deliberazione di Giunta n. 113 del 20/11/2008; 9) di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio personale per gli adempimenti di competenza; 10) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. L Assessore 4 gennaio 2011 Vito Lucia PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (ai sensi del comma 1 dell art. 49 del D.Lgs n. 267/2000) FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Avigliano, 25/01/2011 dott.ssa Rosa Pace PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (ai sensi del comma 1 dell art. 49 del D.Lgs n. 267/2000) FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio finanziario Avigliano, 25/01/2011 dott.ssa Rosa Pace

6 CITTA DI AVIGLIANO (Provincia di Potenza) SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI PRESTITI PERSONALI MEDIANTE L ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO L anno., il giorno., in Avigliano, nella Sede del Comune in Corso Gianturco n. 31, tra i signori: -.., nato a.. il.., che interviene nel presente atto in qualità. del Comune di Avigliano, ove domicilia per la carica, a ciò autorizzato in virtù dell art. 107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267; codice fiscale Ente: ; -, nato a. il 24.., che interviene nel presente atto in qualità di.. della, con sede a.. in Via. ove domicilia per la carica, Agente in attività finanziaria n... presso la Banca d Italia Premesso che con deliberazione n. del.. la Giunta Comunale ha deliberato di autorizzare il personale dell ente assunto in ruolo a tempo indeterminato e che abbia compiuto almeno un anno di servizio utile ai fini dell indennità di anzianità a contrarre prestiti con delegazione sullo stipendio con le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell elenco della Banca d Italia. Tanto premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto 1. La presente convenzione disciplina la concessione di prestiti mediante l istituto delle delegazione di pagamento ai dipendenti comunali che ne facciano richiesta (deleganti), da parte di banche e intermediari finanziari iscritti nell elenco della Banca d Italia e firmatari della presente (delegatari), con estinzione mediante ritenuta mensile sulle competenze erogate dal Comune di Avigliano. Art. 2 Limiti 1. La delegazione di pagamento è autorizzata per importi non superiori ad 1/5 dello stipendio mensile netto calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le indennità accessorie revocabili. 2. Nel caso di concorso della quota oggetto di delegazione di pagamento con altre delegazioni obbligatorie (sequestri, pignoramenti, assegni alimentari) o convenzionali (ritenute sindacali) o cessione del quinto dello stipendio, non può superarsi il 40% dello stipendio mensile netto come determinato al comma 1 del presente articolo.

7 Art. 3 Cessazione del rapporto di lavoro 1. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa, di sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio, l amministrazione non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta, non ha alcun obbligo di comunicazione e, inoltre, non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili. Art. 4 Versamenti 1. I versamenti delle ritenute saranno effettuati entro il giorno 10 del mese successivo a quello nel quale le trattenute sono state eseguite, con accreditamento sul conto corrente intestato a al numero e coordinate seguenti: IBAN. Art. 5 Obblighi delle parti 1. Il Comune di Avigliano si impegna ad effettuare le ritenute entro il mese successivo alla stipula del contratto di delegazione. Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l applicazione di una ritenuta mensile aggiuntiva per tutto il tempo necessario al recupero e nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n La Banca/Intermediario finanziario firmatario si impegna ad effettuare quale corrispettivo per l attività prestata dal Comune di Avigliano il versamento di una somma annua così determinata: numero deleghe moltiplicato numero rate trattenute nell anno moltiplicato un importo pari al doppio del costo delle operazioni di versamento a mezzo bollettino postale quale applicato dalle Poste Italiane spa all inizio dell anno. entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle deleghe in atto al 31 dicembre dell anno precedente. 3. Il mancato versamento di quanto dovuto nei termini previsti potrà costituire motivo di recesso da parte dell Amministrazione senza preavviso. 4. Il versamento dovrà essere effettuato sul c.c.b. intestato al Comune di Avigliano servizio Tesoreria acceso presso il Tesoriere dell Ente. Art. 6 Condizioni dei prestiti 1. La durata dei prestiti ammessi sarà di un massimo di anni La. si impegna a garantire che a tutti i dipendenti in servizio presso il Comune di Avigliano siano offerte condizioni finanziarie particolarmente ampie e vantaggiose. 3. La proposta di finanziamento della.. risulta essere in dettaglio la seguente: spese di istruttoria e apertura pratica spese di estinzione anticipata tasso di interesse applicato premio assicurativo T.A.E.G. complessivo

8 4. Le domande di finanziamento dovranno essere presentate dai richiedenti direttamente alla., firmataria della presente convenzione, che provvederà all istruttoria delle relative pratiche. Il Comune di Avigliano non assume alcuna responsabilità in ordine al buon esito del finanziamento. 5. Qualora un dipendente che ha sottoscritto un prestito delega intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con diverso istituto bancario o finanziario, dovrà richiedere il conto del debito residuo al precedente delegatario. 6. In tali ipotesi il Comune di Avigliano sarà esonerata dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata solo dopo aver ricevuto idonea documentazione, dalla Società o dal dipendente, che comprova l intervenuta estinzione del prestito. La, firmataria, si impegna a comunicare tempestivamente l estinzione anticipata del prestito. Eventuali quote trattenute in eccedenza saranno rimborsate direttamente al dipendente dalla banca o intermediario finanziario delegatario. Art. 7 Durata della convenzione 1. La presente convenzione ha durata biennale ed entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti. La scadenza della convenzione non fa venir meno l obbligo del Comune di Avigliano di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, a condizione che il delegatario provveda al pagamento degli oneri di cui all art. 5. In caso contrario l obbligo viene meno e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente. 2. E escluso il tacito rinnovo della presente convenzione, salvo, con atto espresso, proroga per uguale periodo. Art. 8 Diritto di recesso 1. Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione in qualunque momento con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni mediante lettere raccomandata A/R. Non è ammessa la ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso. Art. 9 Inadempimento e risoluzione della convenzione 1. La presente convenzione potrà essere risolta dall Amministrazione comunale qualora non vengano rispettate le condizioni in essa previste. 2. Al manifestarsi dei predetti casi l Amministrazione chiederà, mediante lettera raccomandata A/R o via fax, entro 10 giorni, i necessari chiarimenti. I predetti chiarimenti dovranno essere fatti pervenire, con le medesime modalità, entro i dieci giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta o in presenza di giustificazioni non accoglibili, l Amministrazione eserciterà il diritto alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9 Art. 10 Foro competente 1. Ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione è demandata alla competenza dell autorità giudiziaria di Potenza. Art. 11 Spese 1. La presente convenzione è redatta in triplice originale, di cui uno per ciascuna parte contraente e l altra per l Ufficio del registro di Potenza, fermo restando che la stessa è soggetta a registrazione solo in caso d uso. 2. Le spese di registrazione in caso d uso nonché quelle per eventuali bolli sono a carico delle banche e degli intermediari finanziari firmatari. Art. 12 Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi 1. Il Comune di Avigliano si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati per le sole finalità connesse all attuazione della presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell Ente. art. 13 Norma finale Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia Letto, confermato e sottoscritto

10 Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco dott. Vito Summa Il Segretario Generale dott. Pietro Rosa ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all Albo Pretorio del Comune di Avigliano per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01 febbraio Reg. N. 180 Avigliano, 01 febbraio 2011 Il responsabile dell albo Anna Santoro RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è diventata esecutiva il 01 febbraio 2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Avigliano, 01 febbraio 2011 Il Segretario Generale dott. Pietro Rosa Copia conforme all originale per uso amministrativo. Avigliano, 01 febbraio 2011 Il Segretario Generale dott. Pietro Rosa

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