CSV Daunia CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

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1 CSV Daunia CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO Guida pratica alle domande ricorrenti nel mondo del volontariato

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3 Indice: Introduzione pag. 6 Nota del Curatore 7 Come si fa a costituire un associazione? 8 Come si fa a costituire un associazione per iscritto? 8 Quali sono le caratteristiche che differenziano un associazione di promozione sociale da una di volontariato? 10 Chi può iscriversi al registro regionale del volontariato e come si fa? 12 Quali sono le procedure per iscrivere un associazione al registro delle o.d.v. della Regione Puglia 13 Quali requisiti deve avere lo statuto di una organizzazione di volontariato per iscriversi al registro? 15 Bisogna aggiungere necessariamente alla denominazione dell o.d.v. l acronimo ONLUS? L associazione deve per forza chiamarsi di volontariato? 15 Può lo statuto di un associazione di volontariato che si vuole iscrivere al Registro Regionale prevedere la presenza di soci minorenni? I soci minorenni hanno diritto di intervento ma non di voto? 16 Quali sono le procedure necessarie per modificare lo Statuto di una associazione di volontariato? 17 Come bisogna comportarsi nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di più soggetti del Consiglio Direttivo? 18 Le associazioni di volontariato possono acquisire la personalità giuridica? Che cosa comporta averla o meno? 19 Qual è la procedura che bisogna seguire per acquisire la personalità giuridica? 19 Bisogna comunicare all Agenzia delle Entrate i cambiamenti di sede dell Associazione? 21 Un associazione di volontariato può avere dei dipendenti? 21 Quali regole bisogna seguire per la contabilità di una associazione di volontariato? 22 3

4 Un associazione di volontariato può avere un utile nel suo bilancio? 26 Un associazione di volontariato è considerata di diritto ONLUS? 22 Quali sono le modalità di iscrizione all Anagrafe Unica delle ONLUS? 28 A quali agevolazioni fiscali fanno diritto le ONLUS? 29 Quali sono gli obblighi contabili delle ONLUS? 31 Sono previsti controlli nei confronti delle ONLUS? 32 Quali libri deve tenere l associazione di volontariato? 33 Bisogna vidimare e bollare il registro dei volontari? 35 Per le associazioni di volontariato l assicurazione dei volontari è obbligatoria? 36 In una o.d.v. quali sono i criteri per individuare i soci da assicurare? Cosa si intende per registro dei volontari ai fini assicurativi e come funziona? 36 È possibile stipulare polizze collettive che garantiscano tutti i volontari? Ci sono esempi di polizze elaborate specificamente per il volontariato, che prevedano semplificazioni e costi ridotti? 37 Qual è la procedura per ammettere (iscrivere) un socio? È obbligatorio dare una tessera? Chi deve Decidere l ammissione? 37 Può una associazione di Volontariato rifiutare l iscrizione di un aspirante socio che è in possesso dei requisiti indicati nello statuto e si impegna a svolgere l attività di volontariato secondo le finalità statutarie? Può un associazione di volontariato sospendere le ammissioni di nuovi soci per un determinato periodo? 39 Quali rimborsi spesa spettano ai volontari? 40 Sono deducibili le offerte a favore delle organizzazioni di volontariato e delle ONLUS? 41 In occasione di sagre o manifestazioni a carattere benefico o religioso, per la somministrazione di alimenti e bevande è necessario essere iscritti al REC? 42 Le associazioni di volontariato quando realizzano degli spettacoli devono pagare la SIAE? 43 4

5 Quando si usa il termine beneficenza cosa si intende? 44 Le organizzazioni di volontariato possono organizzare corsi aperti ai soci o anche ad esterni? 45 Cosa si intende per coordinamento di associazioni di volontariato? 45 Cosa bisogna fare per cessare l attività di un associazione di volontariato? 45 APPENDICE Legge 11 agosto 1991 N.266 Legge-quadro sul volontariato. 49 L. Regionale 16 marzo 1994, N 11 Norme di attuazione della legge quadro sul volontaria. 61 Decreto legislativo 4 dicembre 1997, N 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 71 Procedura per la registrazione dell atto costitutivo e dello statuto presso l Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale l associazione di volontariato

6 Introduzione I Centri di Servizio sono organismi previsti dall art. 15 della legge 266/91 sul volontariato e utilizzano i fondi speciali delle Fondazioni Bancarie. Il CSV Daunia è stato iscritto nel 2003 nel relativo Registro Regionale dal competente Comitato di Gestione presso la Regione Puglia. ed offre gratuitamente alle organizzazioni di volontariato di Foggia e provincia la propria opera attraverso i servizi di promozione, di formazione, di informazione/documentazione/ricerca e di consulenza. Nell ambito delle attività realizzate dal CSV Daunia in favore delle associazioni, un ruolo importante è rivestito dalle pubblicazioni dedicate all approfondimento di tematiche di rilievo per il mondo del volontariato. In particolare, con questa pubblicazione abbiamo voluto realizzare una guida sulle domande ricorrenti nelle organizzazioni di volontariato rispetto a questioni di tipo legislativo, amministrativo e fiscale. Il nostro auspicio è che questa guida contribuisca a potenziare ed a supportare le associazioni nei diversi momenti della loro vita favorendo il raggiungimento dei loro obiettivi Buon lavoro a tutti. Aldo Bruno presidente CSV Daunia 6

7 Nota del Curatore È difficile, per chi si vuole avvicinare per la prima volta al mondo del volontariato, avere chiare le informazioni di base relative a che cos è un associazione di volontariato, come si fa a costituirne una e quali sono le formalità da rispettare durante la vita dell associazione. Probabilmente, questo a volte può anche spaventare e costringe le persone interessate a mettere da parte gli entusiasmi ed i desideri. Lo scopo della nostra guida oltre ad essere quello di supportare le o.d.v. già attive e operanti vuole essere uno strumento in grado di stimolare ed incentivare la costituzione di nuove associazioni di volontariato esaltandone le loro finalità. Un ringraziamento particolare va allo Studio Commerciale Patella che ha contribuito ad arricchire di contenuti specifici le risposte alle domande di natura legislativa e contabile. Giuseppe Mazzeo Responsabile Area Consulenza 7

8 Come si fa a costituire un associazione? È sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; questa condizione già di per se costituisce un associazione. La costituzione di un associazione può quindi avvenire anche in forma di accordo orale. 1 Questo tipo di formula preclude però ogni tipo di passo successivo; essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l iscrizione dei soci), né accedere ad agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato,ecc. Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata. L associazione, affinché possa qualificarsi come organizzazione di volontariato e/o come ONLUS, deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale. È necessaria l iscrizione in appositi registri. Come si fa a costituire un associazione per iscritto? Si può fare una scrittura privata registrata, cioè registrare all Agenzia delle Entrate il proprio atto costitutivo e lo statuto. Questa forma è indispensabile per l iscrizione al registro regionale del volontariato o a quello delle ONLUS. Per registrare ciascun atto servono 2 copie (una terza copia è facoltativa: 1 copia resta all Agenzia delle Entrate e le altre vengono restituite). Va apposta 1 marca da bollo da 14,62 ogni 4 fogli (nel rispetto delle righe) 2 e 168 di costi di registrazione. (cfr Imposta di Registro DPR 131/86). Una copia viene trattenuta dall Agenzia delle Entrate e l altra o le altre, bollate 1 A tal proposito si è espressa anche la Cassazione sostenendo che, da un punto di vista civilistico, la costituzione di una associazione non riconosciuta si perfeziona con l incontro della volontà contrattuale delle parti (Cass. Civ. sez.i. 9/5/1991 n. 5191). 2 L art. 5 del DPR n. 642, ai fini dell applicazione dell imposta di bollo, stabilisce che il foglio si intende composto da quattro facciate e la pagina da una facciata. Per i tabulati meccanografi ci, cioè per i documenti compilati tramite computer, l imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate (quindi 25 righe a facciata). 8

9 e registrate, vengono restituite all associazione. Secondo la legge i fogli su cui scrivere l atto DEVONO essere fogli di protocollo (A3 piegato a metà) di 4 pagine, ogni pagina DEVE avere 25 righe e i margini non devono essere superati ecc. Ogni 100 righe va applicata una marca da bollo da 14,62 (4 fogli). Le Associazioni di Volontariato in virtù dell art. 8 della 266/91, non devono pagare questa tassa e non devono acquistare bolli. Infatti, le ONG, OdV, ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in virtù del 460/97 art. 22, pagano sempre 168 per la registrazione di statuti, atti costitutivi e atti relativi a acquisti o affitti di immobili, e non sono soggette al bollo (N.B.: per evitare il bollo è però necessario che all inizio o alla fine dell atto sia esplicitamente scritto atto esente in modo assoluto dall imposta di bollo ai sensi del dpr 642/72 art. 27bis) e che sia entro 20 giorni presentata istanza di iscrizione al registro delle ONLUS. Dopo la costituzione di una associazione di volontariato si deve procedere obbligatoriamente alla registrazione (art. 2 comma 8 L.R. 11/94) dell atto presso l Agenzia delle Entrate (si ricorda che gli atti costitutivi delle ODV sono esenti dal pagamento dell imposta di bollo e di registro). 3 È importante precisare che le associazioni si costituiscono tutte con la forma di associazioni non riconosciute. Qualora sia obiettivo comune dei soci il successivo riconoscimento giuridico dell associazione, la stessa deve necessariamente essere costituita con atto pubblico (Notaio). Si ricorda che lo statuto delle associazioni di volontariato devono contenere, a norma (art. 3 L. 266/91), tra l altro, il riferimento a: assenza di fini di lucro democraticità della struttura effettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti obblighi e diritti degli aderenti 3 Legge 266/91 Art. 8 comma 1 Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all art.3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall imposta di bollo e dall imposta di registro. 9

10 Quali sono le caratteristiche che differenziano un associazione di promozione sociale da una di volontariato? L Associazione di volontariato è un organizzazione che opera prevalentemente attraverso l attività spontanea, personale e gratuita dei propri associati per rispondere ad un bisogno primario e a fini di solidarietà. La sua attività deve essere rivolta a favore di persone esterne all associazione. In nessun modo è possibile prevedere la remunerazione dei soci, ai quali è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento della propria attività di volontario. È tuttavia consigliabile adottare un regolamento interno dei rimborsi spese. L Associazione di promozione sociale è un organizzazione che opera prevalentemente attraverso l attività spontanea, personale e gratuita dei propri soci per perseguire scopi di interesse collettivo. Le iniziative dell associazione possono essere rivolte sia ai propri associati che a persone terze rispetto all organizzazione. In caso di particolari necessità, le associazioni di promozione sociale possono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. 10

11 La tabella e le note che seguono rappresentano uno schema sintetico e non hanno la pretesa di esaurire il pro blema. CARATTERIS. Odv L. 266/91 APS L. 383/00 1. Finalità Solidarietà. Utilità sociale e solidarietà. 2. Destinatari 3. Attività 4.Prestazioni dei soci Soggetti terzi svantaggiati (anziani, minori, disabili, tossicodipendenti, indigenti, ecc.) o la comunità nel caso della tutela dei beni culturali ed ambientali. Solidarietà sociale (valorizzazione e assistenza alla persona, sanità, tutela dell ambiente e dei beni culturali, soccorso e protezione civile). Gratuite, sono riconosciuti solo rimborsi spesa autorizzati, documentati e giustificati. Soci e soggetti terzi. Utilità sociale (culturale, civile, ricreativa, sportiva, educazioneistruzione, turismo sociale, eticaspirituale, ecc.) Prevalentemente gratuite (vi possono essere soci che in caso di particolare necessità prestano la loro attività a titolo di lavoro autonomo o subordinato). 5. Registri Regionale. Nazionale e regionale (in Puglia siamo in attesa della creazione dell albo regionale delle APS). 6. ONLUS Di diritto. 7. Attività commerciale Occasionale e marginale ex D.M Qualora iscritte all anagrafe su richiesta alla direzione regionale delle Entrate e con attività e statuti conformi al D.lgs. 460/97. Ausiliaria e sussidiaria: possibile attività commerciale artigianale, agricola ex art. 4 L. 383/00. 11

12 Chi può iscriversi al Registro del Volontariato e come si fa? L iscrizione al registro del volontariato istituito dall art. 6 della legge 266/91 permette di: accedere ai contributi pubblici; stipulare convenzioni con enti pubblici; beneficiare delle agevolazioni fiscali; accedere ai documenti della P.A. ex L. 241/90. L inscrizione al registro obbliga le associazioni a: tenere un bilancio annuale; indicare nello statuto le modalità di approvazione del rendiconto; assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di attività di volontariato nonché per la responsabilità civile dei terzi; conservare la documentazione relativa alle risorse economiche; Possono inscriversi al registro: Organizzazioni semplici; Articolazioni locali di più ampie organizzazioni, purché dotate di autonomia (organizzativa, contabile, patrimoniale, processuale)e che non costituiscano meri bracci operativi di altre organizzazioni; Gli organismi di collegamento composti da associazioni di volontariato per la maggioranza iscritte al registro del volontariato. 12

13 Quali sono le procedure per iscrivere un associazione al Registro delle o.d.v. della Regione Puglia? Per quanto riguarda la Regione Puglia, l art. 2 della L. R. n. 11/94 Norme di attuazione della Legge quadro sul volontariato indica le modalità di presentazione delle richieste da parte delle Associazioni per l iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ed elenca la documentazione da presentare, consistente in: Atto costitutivo; Statuto; Verbale di nomina del legale Rappresentante; Relazione sull articolazione dell organizzazione; Bilancio consuntivo; Elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative degli aderenti volontari e del personale dipendente o comunque, in rapporti economici e patrimoniali con l organizzazione; Dichiarazione dalla quale risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive, eventualmente svolte; Requisito indispensabile per la Regione Puglia è quello di essere costituiti da almeno un anno. La richiesta di iscrizione al registro regionale deve essere inoltrata in carta semplice e deve essere indirizzata al sindaco del Comune presso il quale ha sede l associazione, corredata dai su elencati documenti. L amministrazione Comunale verifica il possesso dei requisiti, così come previsti dall artt. 1 e 2 della succitata legge; nel corso dell istruttoria delle domande, può essere richiesta documentazione integrativa o possono essere effettuate verifiche dirette. Entro 90 giorni l Amministrazione deve provvedere ad emettere provvedimento amministrativo (determina dirigenziale) di proposta di iscrizione, accertato il possesso dei requisiti per l iscrizione al registro generale regionale dell Organizzazione richiedente, oppure provvedimento di diniego all iscrizione. Entro 30 giorni dall adozione del provvedimento. L amministratore provvede a trasmettere copia conforme all originale alla Regione Puglia, Assesso- 13

14 rato Sanità e Servizi Sociali Settore Servizi Sociali per iscrizione al registro generale. Entro il 30 aprile di ogni anno l Associazione iscritta è tenuta a trasmettere all Amministrazione Comunale: Copia del bilancio consuntivo; Dichiarazione attestante il permanere dei requisiti necessari all iscrizione; Relazioni sulle attività di volontariato svolte; Ogni variazione della documentazione presentata. Ogni due anni l Amministrazione è tenuta ad effettuare, tramite i funzionari delegati, visite ispettive di controllo presso le sedi delle organizzazioni di volontariato iscritte. Nel caso venga rilevata la perdita dei requisiti necessari a conservare l iscrizione nel registro generale delle associazioni di Volontariato, si dovrà procedere ad emettere provvedimento di cancellazione da trasmettere alla Regione con le medesime modalità su descritte. 14

15 Quali requisiti deve avere lo statuto di una organizzazione di volontariato per iscriversi al registro? Un associazione per potersi iscrivere al registro del volontariato deve: 1. Essere liberamente costituita; 2. Avvalersi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; 3. Avere uno statuto che preveda : a) Assenza fine di lucro; b) Democraticità della struttura; c) Elettività e gratuità delle cariche; d) Gratuità prestazioni; e) Criteri di ammissione/esclusione soci; f) Obblighi e diritti dei soci; g) Obbligo di formazione del bilancio; h) Modalità di approvazione dello stesso da parte dell assemblea; i) Possibilità di avvalersi di dipendenti o collaboratori per regolare funzionamento o specializzare l attività. j) Essere costituita da almeno un anno (Legge Regionale Puglia 11/94) Bisogna aggiungere necessariamente alla denominazione dell o.d.v. l acronimo ONLUS? L associazione deve per forza chiamarsi di volontariato? La questione relativa all utilizzo dell acronimo ONLUS è stata sollevata più volte da parte delle organizzazioni di volontariato, tanto che la Direzione Centrale del Ministero delle Finanze è intervenuta a più riprese per fornire chiarimenti in merito. Lo ha fatto con Circolare 127/E del 19/05/1998, successivamente con Circolare 168/E del 26/06/1998 (punto 1.10), e in ultima battuta con Circolare n. 22/E del 16/05/2005. Le circolari in parola confermano che le OdV iscritte, in quanto considerate in ogni caso ONLUS ai sensi dell art. 10, comma 8, D. Lgs. n. 460/97, non sono tenute a modificare i propri statuti o atti costitutivi per inserire accanto alla denominazione la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità 15

16 sociale o l acronimo ONLUS. Resta tuttavia inteso che, pur non essendo obbligatorio, è assolutamente possibile e lecito, al fine di rendere noto ai terzi tale status, inserire nella denominazione anche l acronimo ONLUS, modificando lo statuto con un assemblea straordinaria e comunicando la variazione agli uffici competenti. Allo stesso modo le OdV non hanno nessun obbligo di inserire nella denominazione l espressione di volontariato, anche se, ovviamente, è consigliabile per l associazione qualificarsi per quello che essa è, ovvero una organizzazione di volontariato. Può lo statuto di un associazione di volontariato che si vuole iscrivere al Registro Regionale prevedere la presenza di soci minorenni? I soci minorenni hanno diritto di intervento ma non di voto? Sebbene sia privo di capacità d agire, si ritiene tuttavia che un minore di età inferiore ai 16 anni possa compiere atti giuridici, compresa l adesione ad associazioni ed il pagamento della relativa quota d iscrizione, purché gli atti compiuti abbiano nessuna o comunque modesta rilevanza patrimoniale. Quanto alla possibilità di riconoscere al minore, all interno dell Assemblea, il diritto di voto, sulla base dell orientamento sopra espresso, si ritiene che tale diritto possa essere esercitato dal minore, peraltro sempre a condizione che la deliberazione verta su materia di nessuna o di modesta rilevanza patrimoniale. In tale ipotesi al diritto di voto del minore non può essere apposta alcuna limitazione. 16

17 Quali sono le procedure necessarie per modificare lo Statuto di una associazione di volontariato? Qualora sorga la necessità di apportare delle modifiche al contenuto dello statuto si deve convocare l assemblea straordinaria. La stessa sarà chiamata a deliberare, secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti, in merito alle variazioni che si intendono apportare. Negli statuti è generalmente specificato (eventualmente distinguendo tra assemblea ordinaria e straordinaria e tra prima e seconda convocazione) il numero di soci che devono essere presenti affinché la riunione assembleare possa considerarsi validamente costituita (cd. quorum costitutivo) e il numero minimo di voti favorevoli necessario perché la delibera sia valida e applicabile (cd. quorum deliberativo), e lo statuto sia quindi modificato. La modifica statutaria in genere richiede della maggioranze particolari legate alla delicatezza degli argomenti trattati, con riferimento soprattutto agli effetti che possono produrre in capo all OdV decisioni che mutano quanto stabilito in sede di costituzione della stessa. In base all art. 21 del codice civile, la modifica dello statuto richiede la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo statuto può stabilire dei quorum più bassi, anche in considerazione della struttura democratica dell OdV richiesta dalla L. 266/91 (art. 3, comma 3). 4 Per dare data certa alla delibera si consiglia la registrazione del verbale, cui verrà allegato lo statuto nella nuova versione. Poiché la legge sul volontariato prevede l obbligo di registrazione dello statuto, anche le sue variazioni vanno registrate. 4 Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1311/95) ha ritenuto legittimo un quorum costitutivo di 2/3 per le modifi che statutarie nel caso in cui la dislocazione dei soci in tutto il territorio nazionale provochi numerose assenze alle sedute dell assemblea. 17

18 Come bisogna comportarsi nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di più soggetti del Consiglio Direttivo? Quando alcuni soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo di un OdV si dimettono dal proprio incarico o comunque cessano dalla carica, si possono verificare due diverse situazioni: la permanenza in carica della maggioranza dei membri dell organo o il suo venir meno. Nel caso in cui nonostante le dimissioni di alcuni membri del Consiglio Direttivo, rimanga in carica la maggioranza del Consiglio, l organo può continuare ad operare, anche se sarebbe opportuno ripristinare il numero iniziale di consiglieri provvedendo alla convocazione dell assemblea 5 per la sostituzione dei soggetti dimissionari o cessati. I nuovi membri del Direttivo eletti dall assemblea appositamente convocata rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato originario dei loro predecessori. Qualora invece la dimissione o cessazione di alcuni membri dovesse comportare la riduzione del numero dei consiglieri al di sotto della maggioranza (o addirittura al di sotto del limite minimo di consiglieri previsto dallo statuto) si dovrebbe provvedere alla tempestiva ricomposizione del consiglio o perlomeno di tale numero minimo, convocando il prima possibile l assemblea affinché vengano eletti nuovi consiglieri, che rimarranno in carica per il tempo che residua alla scadenza originaria del mandato. In alternativa o modifica a quanto sopra, lo statuto può prevedere: che i consiglieri dimissionari o cessati vengano automaticamente sostituiti dai primi consiglieri non eletti, e cioè da coloro che hanno ricevuto dei voti nell assemblea che ha eletto il Consiglio, ma non sufficienti all elezione (naturalmente i consiglieri non eletti non sono obbligati ad accettare la carica, potendo gli stessi rinunciarvi). che nel caso di dimissioni o cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti debbano convocare l assemblea per la rielezione dell intero Consiglio. 5 Sarebbe possibile anche eleggere nuovi membri per COOPTAZIONE, ma nel caso delle OdV, secondo un orientamento giurisprudenziale, ciò non sarebbe possibile poiché non garantirebbe la democraticità delle elezioni alle cariche sociali (requisito indispensabile nelle OdV art. 3 comma 3 Legge 266/91). 18

19 Le associazioni di volontariato possono acquisire la personalità giuridica? Che cosa comporta averla o meno? Le associazioni di volontariato di regola sono associazioni non riconosciute, ma possono anche avviare la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica il cui effetto principale è l autonomia patrimoniale perfetta dell associazione: un associazione riconosciuta risponde delle proprie obbligazioni solo col suo patrimonio e non con quello dei singoli soci che hanno agito in nome e per conto di essa. Qual è la procedura che bisogna seguire per acquisire la personalità giuridica? Il Dpr 361/00 ha semplificato la procedura per l acquisto della personalità giuridica trasferendo la materia alla competenza dei prefetti e delle regioni per le materie a queste delegate dal Dpr 616/77, che contempla anche la materia dei servizi sociali in cui le associazioni di volontariato sono particolarmente attive. Quindi in buona parte dei casi le associazioni di volontariato (i cui fini statutari rientrino tra le materie delegate alle regioni e si realizzino nell ambito di una sola regione) che vogliano acquisire la personalità giuridica dovranno inoltrare la domanda per il riconoscimento al presidente della Regione, ufficio persone giuridiche. Per poter conseguire l iscrizione l associazione deve perseguire uno scopo lecito e avere un patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell ente, dovranno essere allegati: 2 copie di cui una in bollo (salvo le esenzioni di legge: le o.d.v. sono esenti dall imposta di bollo) di atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico (da un notaio) una relazione illustrativa, in due copie, sull attività concretamente svolta e/o su quella che l ente intende perseguire, debitamente sottoscritta dal presidente del medesimo; relazione, in due copie, sulla situazione economico-finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante dell ente, corredata da perizia giurata 19

20 di parte nel caso di esistenza di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari; due copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell ultimo triennio e nel periodo antecedente la presentazione dell istanza, qualora l istituzione abbia già operato come ente non riconosciuto; elenco dei componenti gli organi direttivi dell ente con relative accettazioni di carica degli stessi, sottoscritto dal presidente di quest ultimo, con indicazione del numero dei sodali (qualora si tratti di associazione); Il procedimento è sottoposto a un termine di 120 giorni nei quali l iscrizione dev essere concessa o contestata. Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei centoventi giorni ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all iscrizione, questa si intende negata. Le stesse regole e documenti descritti valgono anche per l approvazione delle modifiche degli atti costitutivi e degli statuti già interessati dalla procedura di riconoscimento. 20

21 Bisogna comunicare all Agenzia delle Entrate i cambiamenti di sede dell associazione? Va registrata la nuova sede sociale onde evitare discrepanze negli atti sociali emessi. L atto di modifica dell atto costitutivo andrà redatto nella stessa forma di quest ultimo (di solito scrittura privata registrata),indicando gli estremi della precedente registrazione e presentato all Agenzia delle Entrate. Ogni qual volta subentreranno modifiche (ad es. anche nei casi di variazione dei componenti il consiglio di amministrazione) si dovrà procedere allo stesso modo. È opportuno se l associazione è iscritta al registro regionale che lo comunichi anche all assessorato alle politiche sociali, che gestisce il registro. Un associazione di volontariato può avere dei dipendenti? L associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ma esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l attività svolta. Una odv può avere dei dipendenti, ma la componente volontaristica deve essere prevalente. I soci dell associazione non possono essere assunti, ma devono prestare gratuitamente la loro opera. 21

22 Quali regole bisogna seguire per la contabilità di una associazione di volontariato La L. 266/91 detta scarse disposizioni in merito alle regole da seguire per la gestione contabile delle OdV. Essa si limita ad individuare (art. 3, comma 3) l obbligo di formazione del bilancio senza fornire indicazioni particolari sulla struttura che il bilancio medesimo deve avere. Quanto al contenuto, la L. 266/91 stabilisce che dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell assemblea degli aderenti. In realtà l articolo 25 del D.Lgs n. 460/97, introducendo l articolo 20-bis, nel Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), prevede, al comma 1, che le ONLUS devono in relazione all attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Lo stesso articolo 20-bis, al comma 4, prevede, tuttavia, che in luogo delle scritture contabili previste per le ONLUS (sopra descritte) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti ai sensi dell articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all articolo 20. Questo significa che le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali possono limitarsi a tenere un rendiconto annuale delle entrate e delle spese, nel quale si evidenziano ben distinte le operazioni statutarie da quelle connesse, con l esigenza di individuare quali sono i beni relativi a detta attività da iscriversi nel libro inventari. Indipendentemente poi dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, le OdV che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a cia- 22

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