CSV Daunia CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO
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- Artemisia Papi
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1 CSV Daunia CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO Guida pratica alle domande ricorrenti nel mondo del volontariato
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3 Indice: Introduzione pag. 6 Nota del Curatore 7 Come si fa a costituire un associazione? 8 Come si fa a costituire un associazione per iscritto? 8 Quali sono le caratteristiche che differenziano un associazione di promozione sociale da una di volontariato? 10 Chi può iscriversi al registro regionale del volontariato e come si fa? 12 Quali sono le procedure per iscrivere un associazione al registro delle o.d.v. della Regione Puglia 13 Quali requisiti deve avere lo statuto di una organizzazione di volontariato per iscriversi al registro? 15 Bisogna aggiungere necessariamente alla denominazione dell o.d.v. l acronimo ONLUS? L associazione deve per forza chiamarsi di volontariato? 15 Può lo statuto di un associazione di volontariato che si vuole iscrivere al Registro Regionale prevedere la presenza di soci minorenni? I soci minorenni hanno diritto di intervento ma non di voto? 16 Quali sono le procedure necessarie per modificare lo Statuto di una associazione di volontariato? 17 Come bisogna comportarsi nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di più soggetti del Consiglio Direttivo? 18 Le associazioni di volontariato possono acquisire la personalità giuridica? Che cosa comporta averla o meno? 19 Qual è la procedura che bisogna seguire per acquisire la personalità giuridica? 19 Bisogna comunicare all Agenzia delle Entrate i cambiamenti di sede dell Associazione? 21 Un associazione di volontariato può avere dei dipendenti? 21 Quali regole bisogna seguire per la contabilità di una associazione di volontariato? 22 3
4 Un associazione di volontariato può avere un utile nel suo bilancio? 26 Un associazione di volontariato è considerata di diritto ONLUS? 22 Quali sono le modalità di iscrizione all Anagrafe Unica delle ONLUS? 28 A quali agevolazioni fiscali fanno diritto le ONLUS? 29 Quali sono gli obblighi contabili delle ONLUS? 31 Sono previsti controlli nei confronti delle ONLUS? 32 Quali libri deve tenere l associazione di volontariato? 33 Bisogna vidimare e bollare il registro dei volontari? 35 Per le associazioni di volontariato l assicurazione dei volontari è obbligatoria? 36 In una o.d.v. quali sono i criteri per individuare i soci da assicurare? Cosa si intende per registro dei volontari ai fini assicurativi e come funziona? 36 È possibile stipulare polizze collettive che garantiscano tutti i volontari? Ci sono esempi di polizze elaborate specificamente per il volontariato, che prevedano semplificazioni e costi ridotti? 37 Qual è la procedura per ammettere (iscrivere) un socio? È obbligatorio dare una tessera? Chi deve Decidere l ammissione? 37 Può una associazione di Volontariato rifiutare l iscrizione di un aspirante socio che è in possesso dei requisiti indicati nello statuto e si impegna a svolgere l attività di volontariato secondo le finalità statutarie? Può un associazione di volontariato sospendere le ammissioni di nuovi soci per un determinato periodo? 39 Quali rimborsi spesa spettano ai volontari? 40 Sono deducibili le offerte a favore delle organizzazioni di volontariato e delle ONLUS? 41 In occasione di sagre o manifestazioni a carattere benefico o religioso, per la somministrazione di alimenti e bevande è necessario essere iscritti al REC? 42 Le associazioni di volontariato quando realizzano degli spettacoli devono pagare la SIAE? 43 4
5 Quando si usa il termine beneficenza cosa si intende? 44 Le organizzazioni di volontariato possono organizzare corsi aperti ai soci o anche ad esterni? 45 Cosa si intende per coordinamento di associazioni di volontariato? 45 Cosa bisogna fare per cessare l attività di un associazione di volontariato? 45 APPENDICE Legge 11 agosto 1991 N.266 Legge-quadro sul volontariato. 49 L. Regionale 16 marzo 1994, N 11 Norme di attuazione della legge quadro sul volontaria. 61 Decreto legislativo 4 dicembre 1997, N 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 71 Procedura per la registrazione dell atto costitutivo e dello statuto presso l Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale l associazione di volontariato
6 Introduzione I Centri di Servizio sono organismi previsti dall art. 15 della legge 266/91 sul volontariato e utilizzano i fondi speciali delle Fondazioni Bancarie. Il CSV Daunia è stato iscritto nel 2003 nel relativo Registro Regionale dal competente Comitato di Gestione presso la Regione Puglia. ed offre gratuitamente alle organizzazioni di volontariato di Foggia e provincia la propria opera attraverso i servizi di promozione, di formazione, di informazione/documentazione/ricerca e di consulenza. Nell ambito delle attività realizzate dal CSV Daunia in favore delle associazioni, un ruolo importante è rivestito dalle pubblicazioni dedicate all approfondimento di tematiche di rilievo per il mondo del volontariato. In particolare, con questa pubblicazione abbiamo voluto realizzare una guida sulle domande ricorrenti nelle organizzazioni di volontariato rispetto a questioni di tipo legislativo, amministrativo e fiscale. Il nostro auspicio è che questa guida contribuisca a potenziare ed a supportare le associazioni nei diversi momenti della loro vita favorendo il raggiungimento dei loro obiettivi Buon lavoro a tutti. Aldo Bruno presidente CSV Daunia 6
7 Nota del Curatore È difficile, per chi si vuole avvicinare per la prima volta al mondo del volontariato, avere chiare le informazioni di base relative a che cos è un associazione di volontariato, come si fa a costituirne una e quali sono le formalità da rispettare durante la vita dell associazione. Probabilmente, questo a volte può anche spaventare e costringe le persone interessate a mettere da parte gli entusiasmi ed i desideri. Lo scopo della nostra guida oltre ad essere quello di supportare le o.d.v. già attive e operanti vuole essere uno strumento in grado di stimolare ed incentivare la costituzione di nuove associazioni di volontariato esaltandone le loro finalità. Un ringraziamento particolare va allo Studio Commerciale Patella che ha contribuito ad arricchire di contenuti specifici le risposte alle domande di natura legislativa e contabile. Giuseppe Mazzeo Responsabile Area Consulenza 7
8 Come si fa a costituire un associazione? È sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; questa condizione già di per se costituisce un associazione. La costituzione di un associazione può quindi avvenire anche in forma di accordo orale. 1 Questo tipo di formula preclude però ogni tipo di passo successivo; essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l iscrizione dei soci), né accedere ad agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato,ecc. Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata. L associazione, affinché possa qualificarsi come organizzazione di volontariato e/o come ONLUS, deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale. È necessaria l iscrizione in appositi registri. Come si fa a costituire un associazione per iscritto? Si può fare una scrittura privata registrata, cioè registrare all Agenzia delle Entrate il proprio atto costitutivo e lo statuto. Questa forma è indispensabile per l iscrizione al registro regionale del volontariato o a quello delle ONLUS. Per registrare ciascun atto servono 2 copie (una terza copia è facoltativa: 1 copia resta all Agenzia delle Entrate e le altre vengono restituite). Va apposta 1 marca da bollo da 14,62 ogni 4 fogli (nel rispetto delle righe) 2 e 168 di costi di registrazione. (cfr Imposta di Registro DPR 131/86). Una copia viene trattenuta dall Agenzia delle Entrate e l altra o le altre, bollate 1 A tal proposito si è espressa anche la Cassazione sostenendo che, da un punto di vista civilistico, la costituzione di una associazione non riconosciuta si perfeziona con l incontro della volontà contrattuale delle parti (Cass. Civ. sez.i. 9/5/1991 n. 5191). 2 L art. 5 del DPR n. 642, ai fini dell applicazione dell imposta di bollo, stabilisce che il foglio si intende composto da quattro facciate e la pagina da una facciata. Per i tabulati meccanografi ci, cioè per i documenti compilati tramite computer, l imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate (quindi 25 righe a facciata). 8
9 e registrate, vengono restituite all associazione. Secondo la legge i fogli su cui scrivere l atto DEVONO essere fogli di protocollo (A3 piegato a metà) di 4 pagine, ogni pagina DEVE avere 25 righe e i margini non devono essere superati ecc. Ogni 100 righe va applicata una marca da bollo da 14,62 (4 fogli). Le Associazioni di Volontariato in virtù dell art. 8 della 266/91, non devono pagare questa tassa e non devono acquistare bolli. Infatti, le ONG, OdV, ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in virtù del 460/97 art. 22, pagano sempre 168 per la registrazione di statuti, atti costitutivi e atti relativi a acquisti o affitti di immobili, e non sono soggette al bollo (N.B.: per evitare il bollo è però necessario che all inizio o alla fine dell atto sia esplicitamente scritto atto esente in modo assoluto dall imposta di bollo ai sensi del dpr 642/72 art. 27bis) e che sia entro 20 giorni presentata istanza di iscrizione al registro delle ONLUS. Dopo la costituzione di una associazione di volontariato si deve procedere obbligatoriamente alla registrazione (art. 2 comma 8 L.R. 11/94) dell atto presso l Agenzia delle Entrate (si ricorda che gli atti costitutivi delle ODV sono esenti dal pagamento dell imposta di bollo e di registro). 3 È importante precisare che le associazioni si costituiscono tutte con la forma di associazioni non riconosciute. Qualora sia obiettivo comune dei soci il successivo riconoscimento giuridico dell associazione, la stessa deve necessariamente essere costituita con atto pubblico (Notaio). Si ricorda che lo statuto delle associazioni di volontariato devono contenere, a norma (art. 3 L. 266/91), tra l altro, il riferimento a: assenza di fini di lucro democraticità della struttura effettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti obblighi e diritti degli aderenti 3 Legge 266/91 Art. 8 comma 1 Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all art.3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall imposta di bollo e dall imposta di registro. 9
10 Quali sono le caratteristiche che differenziano un associazione di promozione sociale da una di volontariato? L Associazione di volontariato è un organizzazione che opera prevalentemente attraverso l attività spontanea, personale e gratuita dei propri associati per rispondere ad un bisogno primario e a fini di solidarietà. La sua attività deve essere rivolta a favore di persone esterne all associazione. In nessun modo è possibile prevedere la remunerazione dei soci, ai quali è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento della propria attività di volontario. È tuttavia consigliabile adottare un regolamento interno dei rimborsi spese. L Associazione di promozione sociale è un organizzazione che opera prevalentemente attraverso l attività spontanea, personale e gratuita dei propri soci per perseguire scopi di interesse collettivo. Le iniziative dell associazione possono essere rivolte sia ai propri associati che a persone terze rispetto all organizzazione. In caso di particolari necessità, le associazioni di promozione sociale possono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. 10
11 La tabella e le note che seguono rappresentano uno schema sintetico e non hanno la pretesa di esaurire il pro blema. CARATTERIS. Odv L. 266/91 APS L. 383/00 1. Finalità Solidarietà. Utilità sociale e solidarietà. 2. Destinatari 3. Attività 4.Prestazioni dei soci Soggetti terzi svantaggiati (anziani, minori, disabili, tossicodipendenti, indigenti, ecc.) o la comunità nel caso della tutela dei beni culturali ed ambientali. Solidarietà sociale (valorizzazione e assistenza alla persona, sanità, tutela dell ambiente e dei beni culturali, soccorso e protezione civile). Gratuite, sono riconosciuti solo rimborsi spesa autorizzati, documentati e giustificati. Soci e soggetti terzi. Utilità sociale (culturale, civile, ricreativa, sportiva, educazioneistruzione, turismo sociale, eticaspirituale, ecc.) Prevalentemente gratuite (vi possono essere soci che in caso di particolare necessità prestano la loro attività a titolo di lavoro autonomo o subordinato). 5. Registri Regionale. Nazionale e regionale (in Puglia siamo in attesa della creazione dell albo regionale delle APS). 6. ONLUS Di diritto. 7. Attività commerciale Occasionale e marginale ex D.M Qualora iscritte all anagrafe su richiesta alla direzione regionale delle Entrate e con attività e statuti conformi al D.lgs. 460/97. Ausiliaria e sussidiaria: possibile attività commerciale artigianale, agricola ex art. 4 L. 383/00. 11
12 Chi può iscriversi al Registro del Volontariato e come si fa? L iscrizione al registro del volontariato istituito dall art. 6 della legge 266/91 permette di: accedere ai contributi pubblici; stipulare convenzioni con enti pubblici; beneficiare delle agevolazioni fiscali; accedere ai documenti della P.A. ex L. 241/90. L inscrizione al registro obbliga le associazioni a: tenere un bilancio annuale; indicare nello statuto le modalità di approvazione del rendiconto; assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di attività di volontariato nonché per la responsabilità civile dei terzi; conservare la documentazione relativa alle risorse economiche; Possono inscriversi al registro: Organizzazioni semplici; Articolazioni locali di più ampie organizzazioni, purché dotate di autonomia (organizzativa, contabile, patrimoniale, processuale)e che non costituiscano meri bracci operativi di altre organizzazioni; Gli organismi di collegamento composti da associazioni di volontariato per la maggioranza iscritte al registro del volontariato. 12
13 Quali sono le procedure per iscrivere un associazione al Registro delle o.d.v. della Regione Puglia? Per quanto riguarda la Regione Puglia, l art. 2 della L. R. n. 11/94 Norme di attuazione della Legge quadro sul volontariato indica le modalità di presentazione delle richieste da parte delle Associazioni per l iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ed elenca la documentazione da presentare, consistente in: Atto costitutivo; Statuto; Verbale di nomina del legale Rappresentante; Relazione sull articolazione dell organizzazione; Bilancio consuntivo; Elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative degli aderenti volontari e del personale dipendente o comunque, in rapporti economici e patrimoniali con l organizzazione; Dichiarazione dalla quale risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive, eventualmente svolte; Requisito indispensabile per la Regione Puglia è quello di essere costituiti da almeno un anno. La richiesta di iscrizione al registro regionale deve essere inoltrata in carta semplice e deve essere indirizzata al sindaco del Comune presso il quale ha sede l associazione, corredata dai su elencati documenti. L amministrazione Comunale verifica il possesso dei requisiti, così come previsti dall artt. 1 e 2 della succitata legge; nel corso dell istruttoria delle domande, può essere richiesta documentazione integrativa o possono essere effettuate verifiche dirette. Entro 90 giorni l Amministrazione deve provvedere ad emettere provvedimento amministrativo (determina dirigenziale) di proposta di iscrizione, accertato il possesso dei requisiti per l iscrizione al registro generale regionale dell Organizzazione richiedente, oppure provvedimento di diniego all iscrizione. Entro 30 giorni dall adozione del provvedimento. L amministratore provvede a trasmettere copia conforme all originale alla Regione Puglia, Assesso- 13
14 rato Sanità e Servizi Sociali Settore Servizi Sociali per iscrizione al registro generale. Entro il 30 aprile di ogni anno l Associazione iscritta è tenuta a trasmettere all Amministrazione Comunale: Copia del bilancio consuntivo; Dichiarazione attestante il permanere dei requisiti necessari all iscrizione; Relazioni sulle attività di volontariato svolte; Ogni variazione della documentazione presentata. Ogni due anni l Amministrazione è tenuta ad effettuare, tramite i funzionari delegati, visite ispettive di controllo presso le sedi delle organizzazioni di volontariato iscritte. Nel caso venga rilevata la perdita dei requisiti necessari a conservare l iscrizione nel registro generale delle associazioni di Volontariato, si dovrà procedere ad emettere provvedimento di cancellazione da trasmettere alla Regione con le medesime modalità su descritte. 14
15 Quali requisiti deve avere lo statuto di una organizzazione di volontariato per iscriversi al registro? Un associazione per potersi iscrivere al registro del volontariato deve: 1. Essere liberamente costituita; 2. Avvalersi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; 3. Avere uno statuto che preveda : a) Assenza fine di lucro; b) Democraticità della struttura; c) Elettività e gratuità delle cariche; d) Gratuità prestazioni; e) Criteri di ammissione/esclusione soci; f) Obblighi e diritti dei soci; g) Obbligo di formazione del bilancio; h) Modalità di approvazione dello stesso da parte dell assemblea; i) Possibilità di avvalersi di dipendenti o collaboratori per regolare funzionamento o specializzare l attività. j) Essere costituita da almeno un anno (Legge Regionale Puglia 11/94) Bisogna aggiungere necessariamente alla denominazione dell o.d.v. l acronimo ONLUS? L associazione deve per forza chiamarsi di volontariato? La questione relativa all utilizzo dell acronimo ONLUS è stata sollevata più volte da parte delle organizzazioni di volontariato, tanto che la Direzione Centrale del Ministero delle Finanze è intervenuta a più riprese per fornire chiarimenti in merito. Lo ha fatto con Circolare 127/E del 19/05/1998, successivamente con Circolare 168/E del 26/06/1998 (punto 1.10), e in ultima battuta con Circolare n. 22/E del 16/05/2005. Le circolari in parola confermano che le OdV iscritte, in quanto considerate in ogni caso ONLUS ai sensi dell art. 10, comma 8, D. Lgs. n. 460/97, non sono tenute a modificare i propri statuti o atti costitutivi per inserire accanto alla denominazione la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità 15
16 sociale o l acronimo ONLUS. Resta tuttavia inteso che, pur non essendo obbligatorio, è assolutamente possibile e lecito, al fine di rendere noto ai terzi tale status, inserire nella denominazione anche l acronimo ONLUS, modificando lo statuto con un assemblea straordinaria e comunicando la variazione agli uffici competenti. Allo stesso modo le OdV non hanno nessun obbligo di inserire nella denominazione l espressione di volontariato, anche se, ovviamente, è consigliabile per l associazione qualificarsi per quello che essa è, ovvero una organizzazione di volontariato. Può lo statuto di un associazione di volontariato che si vuole iscrivere al Registro Regionale prevedere la presenza di soci minorenni? I soci minorenni hanno diritto di intervento ma non di voto? Sebbene sia privo di capacità d agire, si ritiene tuttavia che un minore di età inferiore ai 16 anni possa compiere atti giuridici, compresa l adesione ad associazioni ed il pagamento della relativa quota d iscrizione, purché gli atti compiuti abbiano nessuna o comunque modesta rilevanza patrimoniale. Quanto alla possibilità di riconoscere al minore, all interno dell Assemblea, il diritto di voto, sulla base dell orientamento sopra espresso, si ritiene che tale diritto possa essere esercitato dal minore, peraltro sempre a condizione che la deliberazione verta su materia di nessuna o di modesta rilevanza patrimoniale. In tale ipotesi al diritto di voto del minore non può essere apposta alcuna limitazione. 16
17 Quali sono le procedure necessarie per modificare lo Statuto di una associazione di volontariato? Qualora sorga la necessità di apportare delle modifiche al contenuto dello statuto si deve convocare l assemblea straordinaria. La stessa sarà chiamata a deliberare, secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti, in merito alle variazioni che si intendono apportare. Negli statuti è generalmente specificato (eventualmente distinguendo tra assemblea ordinaria e straordinaria e tra prima e seconda convocazione) il numero di soci che devono essere presenti affinché la riunione assembleare possa considerarsi validamente costituita (cd. quorum costitutivo) e il numero minimo di voti favorevoli necessario perché la delibera sia valida e applicabile (cd. quorum deliberativo), e lo statuto sia quindi modificato. La modifica statutaria in genere richiede della maggioranze particolari legate alla delicatezza degli argomenti trattati, con riferimento soprattutto agli effetti che possono produrre in capo all OdV decisioni che mutano quanto stabilito in sede di costituzione della stessa. In base all art. 21 del codice civile, la modifica dello statuto richiede la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo statuto può stabilire dei quorum più bassi, anche in considerazione della struttura democratica dell OdV richiesta dalla L. 266/91 (art. 3, comma 3). 4 Per dare data certa alla delibera si consiglia la registrazione del verbale, cui verrà allegato lo statuto nella nuova versione. Poiché la legge sul volontariato prevede l obbligo di registrazione dello statuto, anche le sue variazioni vanno registrate. 4 Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1311/95) ha ritenuto legittimo un quorum costitutivo di 2/3 per le modifi che statutarie nel caso in cui la dislocazione dei soci in tutto il territorio nazionale provochi numerose assenze alle sedute dell assemblea. 17
18 Come bisogna comportarsi nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di più soggetti del Consiglio Direttivo? Quando alcuni soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo di un OdV si dimettono dal proprio incarico o comunque cessano dalla carica, si possono verificare due diverse situazioni: la permanenza in carica della maggioranza dei membri dell organo o il suo venir meno. Nel caso in cui nonostante le dimissioni di alcuni membri del Consiglio Direttivo, rimanga in carica la maggioranza del Consiglio, l organo può continuare ad operare, anche se sarebbe opportuno ripristinare il numero iniziale di consiglieri provvedendo alla convocazione dell assemblea 5 per la sostituzione dei soggetti dimissionari o cessati. I nuovi membri del Direttivo eletti dall assemblea appositamente convocata rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato originario dei loro predecessori. Qualora invece la dimissione o cessazione di alcuni membri dovesse comportare la riduzione del numero dei consiglieri al di sotto della maggioranza (o addirittura al di sotto del limite minimo di consiglieri previsto dallo statuto) si dovrebbe provvedere alla tempestiva ricomposizione del consiglio o perlomeno di tale numero minimo, convocando il prima possibile l assemblea affinché vengano eletti nuovi consiglieri, che rimarranno in carica per il tempo che residua alla scadenza originaria del mandato. In alternativa o modifica a quanto sopra, lo statuto può prevedere: che i consiglieri dimissionari o cessati vengano automaticamente sostituiti dai primi consiglieri non eletti, e cioè da coloro che hanno ricevuto dei voti nell assemblea che ha eletto il Consiglio, ma non sufficienti all elezione (naturalmente i consiglieri non eletti non sono obbligati ad accettare la carica, potendo gli stessi rinunciarvi). che nel caso di dimissioni o cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti debbano convocare l assemblea per la rielezione dell intero Consiglio. 5 Sarebbe possibile anche eleggere nuovi membri per COOPTAZIONE, ma nel caso delle OdV, secondo un orientamento giurisprudenziale, ciò non sarebbe possibile poiché non garantirebbe la democraticità delle elezioni alle cariche sociali (requisito indispensabile nelle OdV art. 3 comma 3 Legge 266/91). 18
19 Le associazioni di volontariato possono acquisire la personalità giuridica? Che cosa comporta averla o meno? Le associazioni di volontariato di regola sono associazioni non riconosciute, ma possono anche avviare la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica il cui effetto principale è l autonomia patrimoniale perfetta dell associazione: un associazione riconosciuta risponde delle proprie obbligazioni solo col suo patrimonio e non con quello dei singoli soci che hanno agito in nome e per conto di essa. Qual è la procedura che bisogna seguire per acquisire la personalità giuridica? Il Dpr 361/00 ha semplificato la procedura per l acquisto della personalità giuridica trasferendo la materia alla competenza dei prefetti e delle regioni per le materie a queste delegate dal Dpr 616/77, che contempla anche la materia dei servizi sociali in cui le associazioni di volontariato sono particolarmente attive. Quindi in buona parte dei casi le associazioni di volontariato (i cui fini statutari rientrino tra le materie delegate alle regioni e si realizzino nell ambito di una sola regione) che vogliano acquisire la personalità giuridica dovranno inoltrare la domanda per il riconoscimento al presidente della Regione, ufficio persone giuridiche. Per poter conseguire l iscrizione l associazione deve perseguire uno scopo lecito e avere un patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell ente, dovranno essere allegati: 2 copie di cui una in bollo (salvo le esenzioni di legge: le o.d.v. sono esenti dall imposta di bollo) di atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico (da un notaio) una relazione illustrativa, in due copie, sull attività concretamente svolta e/o su quella che l ente intende perseguire, debitamente sottoscritta dal presidente del medesimo; relazione, in due copie, sulla situazione economico-finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante dell ente, corredata da perizia giurata 19
20 di parte nel caso di esistenza di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari; due copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell ultimo triennio e nel periodo antecedente la presentazione dell istanza, qualora l istituzione abbia già operato come ente non riconosciuto; elenco dei componenti gli organi direttivi dell ente con relative accettazioni di carica degli stessi, sottoscritto dal presidente di quest ultimo, con indicazione del numero dei sodali (qualora si tratti di associazione); Il procedimento è sottoposto a un termine di 120 giorni nei quali l iscrizione dev essere concessa o contestata. Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei centoventi giorni ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all iscrizione, questa si intende negata. Le stesse regole e documenti descritti valgono anche per l approvazione delle modifiche degli atti costitutivi e degli statuti già interessati dalla procedura di riconoscimento. 20
21 Bisogna comunicare all Agenzia delle Entrate i cambiamenti di sede dell associazione? Va registrata la nuova sede sociale onde evitare discrepanze negli atti sociali emessi. L atto di modifica dell atto costitutivo andrà redatto nella stessa forma di quest ultimo (di solito scrittura privata registrata),indicando gli estremi della precedente registrazione e presentato all Agenzia delle Entrate. Ogni qual volta subentreranno modifiche (ad es. anche nei casi di variazione dei componenti il consiglio di amministrazione) si dovrà procedere allo stesso modo. È opportuno se l associazione è iscritta al registro regionale che lo comunichi anche all assessorato alle politiche sociali, che gestisce il registro. Un associazione di volontariato può avere dei dipendenti? L associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ma esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l attività svolta. Una odv può avere dei dipendenti, ma la componente volontaristica deve essere prevalente. I soci dell associazione non possono essere assunti, ma devono prestare gratuitamente la loro opera. 21
22 Quali regole bisogna seguire per la contabilità di una associazione di volontariato La L. 266/91 detta scarse disposizioni in merito alle regole da seguire per la gestione contabile delle OdV. Essa si limita ad individuare (art. 3, comma 3) l obbligo di formazione del bilancio senza fornire indicazioni particolari sulla struttura che il bilancio medesimo deve avere. Quanto al contenuto, la L. 266/91 stabilisce che dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell assemblea degli aderenti. In realtà l articolo 25 del D.Lgs n. 460/97, introducendo l articolo 20-bis, nel Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), prevede, al comma 1, che le ONLUS devono in relazione all attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Lo stesso articolo 20-bis, al comma 4, prevede, tuttavia, che in luogo delle scritture contabili previste per le ONLUS (sopra descritte) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti ai sensi dell articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all articolo 20. Questo significa che le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali possono limitarsi a tenere un rendiconto annuale delle entrate e delle spese, nel quale si evidenziano ben distinte le operazioni statutarie da quelle connesse, con l esigenza di individuare quali sono i beni relativi a detta attività da iscriversi nel libro inventari. Indipendentemente poi dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, le OdV che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a cia- 22
23 scuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Ancora una volta, dunque, sembra che le modalità di tenuta della contabilità per le organizzazioni di volontariato, si possano ritenere libere. Si ritiene essenziale la predisposizione di un rendiconto gestionale che, là dove non sussistono attività di tipo commerciale, potrà anche essere solo di tipo finanziario (nel senso sotto specificato), data la semplicità della sua realizzazione e la sostanziale coincidenza che in genere si verifica tra risultato finanziario e risultato economico. In ogni caso, per dare maggiore chiarezza alla situazione contabile dell OdV, è importante che a fianco del rendiconto gestionale si realizzi anche il conto del patrimonio da cui devono risultare i beni di cui è proprietaria l OdV stessa, le consistenze di cassa e banca, crediti e debiti e, per differenza, il patrimonio netto. In presenza di attività diverse, soprattutto se di tipo commerciale, sarà opportuno impostare un rendiconto da cui si possano trarre informazioni anche economiche (conto economico).le scritture non necessitano di particolari formalità di vidimazione o di bollatura. La singola organizzazione può quindi scegliere la tenuta contabile che più si addice alla dimensione delle proprie attività. In particolare, potrà optare tra la tenuta di una contabilità per cassa o per competenza (di cui ci si limita a dei cenni). La contabilità per cassa prevede la rilevazione delle operazioni in funzione della loro manifestazione monetaria. In pratica annoto una spesa nel momento in cui l ho sostenuta e ho la corrispondente uscita di cassa o di conto corrente (bancario o postale), mentre rilevo un provento allorquando l ho effettivamente riscosso, ho cioè un entrata di denaro in cassa o in conto corrente. La tenuta della contabilità secondo il principio della competenza prevede, invece, che le entrate e le uscite vengano rilevate quando sono rispettivamente accertate o impegnate. Questo secondo criterio consente di osservare anche le operazioni a debito e a credito dell organizzazione. Essenziale, al di là del sistema adottato, è la conservazione ordinata, analitica e completa dei documenti giustificativi delle rilevazioni contabili (note spese, ricevute, fatture, ecc.). Protocollare i documenti contabili, ordinarli in ordine cronologico, archiviarli in maniera ordinata, procedere con una certa periodicità all aggiornamento delle scritture contabili e alla verifica dei saldi della cassa e del conto corrente, tenere opportunamente distinte la gestione dell attività istituzionale da quella delle attività connesse, sono solo alcu- 23
24 24 ni accorgimenti che possono contribuire a rendere meno gravoso il rispetto di quanto richiesto dalle norme e a facilitare eventuali controlli in sede di predisposizione del bilancio. Appare consigliabile inoltre l utilizzo di strumenti quale il conto corrente, assai utile per il controllo degli incassi e dei pagamenti, nonché la presenza di un unica persona responsabile della gestione contabile e finanziaria dell OdV. Con riferimento alla redazione del bilancio, che si ricorda deve essere predisposto con cadenza annuale, si offrono in questa sede alcuni consigli per la predisposizione di un documento che sia in grado di fornire una rappresentazione chiara e completa della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell ente. Composizione del bilancio. Per raggiungere tale scopo è opportuno predisporre due prospetti distinti ma tra di loro collegati ed una relazione descrittiva dei risultati conseguiti. Il primo documento, il rendiconto della gestione, accoglie i ricavi (quote associative, proventi istituzionali, ecc.) e i costi (utenze, altre spese, ecc.) del periodo distintamente indicati in appositi conti preventivamente identificati dal cui confronto si giunge alla determinazione del cosiddetto avanzo o disavanzo di gestione. Molto semplicemente fatti 100 i ricavi a fronte di costi pari a 80, la differenza tra il totale dei ricavi e quello dei costi porta come risultato a +20, che rappresenta l avanzo della gestione. Con riferimento all eventuale avanzo della gestione non tassabile si osserva che nell anno successivo si deve fornire adeguata informativa sul relativo utilizzo. Il secondo prospetto da predisporre è lo stato patrimoniale, all interno del quale si riportano i saldi della cassa e del conto corrente, i crediti e i debiti presenti a fine anno ed il valore dei beni dell OdV, oltre al valore del patrimonio della stessa, che accoglie l avanzo (disavanzo) derivante dal rendiconto della gestione. Lo stato patrimoniale rappresenta una fotografia dell OdV a fine anno. La relazione sociale infine consente di illustrare in maniera qualitativa i risultati conseguiti dall OdV e riportati nei documenti contabili di cui si è detto appena sopra. Attraverso questo documento si ha la possibilità di illustrare i dati che non trovano posto nel rendiconto e nello stato patrimoniale e di descrivere più compiutamente gli effetti prodotti dall attività svolta dall ente sulla realtà di riferimento, evidenziando l impatto che l ope-
25 rato dell OdV ha sui soggetti con cui essa instaura relazioni ed interagisce quotidianamente. A precisazione e completamento di quanto detto sopra, va precisato che una specifica disposizione in merito alla tenuta contabile, viene da una recente norma di tipo fiscale. L art. 14 della Legge 80/2005, in tema di deducibilità delle donazioni erogate a favore di ONLUS e altri soggetti del Terzo Settore, prevede che questi, tra cui sono ricomprese anche le organizzazioni di volontariato, tengano le scritture contabili in modo che le stesse possano rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e redigano un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell ente beneficiario. Rendiconto della gestione Stato patrimoniale Relazione sociale In merito a quanto sopra ha fatto chiarezza la Direzione Centrale dell Agenzia delle Entrate, che con Circolare n. 39/E del 19/08/2005, specifica, al punto 5, che [ omissis ] La completezza delle scritture contabili implica che ogni fatto gestionale dell ente debba essere individuato con precisione, tramite l indicazione delle necessarie informazioni quali numero d ordine, data, natura dell operazione, valore, modalità di versamento, soggetti coinvolti. Si consiglia, nel caso la OdV riceva erogazioni liberali, di tenerne traccia analitica, ovvero di indicare cognome e nome nonché codice fiscale e data del versamento, in apposito e separato prospetto da allegare al bilancio o rendiconto. Infatti per tali tipologia di contributi da privati (erogazioni liberali), poiché la legge ne prevede la possibilità di detrazione/deduzione dal reddito per il donante, è consigliabile tenere una traccia analitica nelle scritture contabili ed accertarsi che tali erogazioni pervengano unicamente tramite versamento su Conto corrente (bancario o postale) dell associazione (anche a mezzo bonifico o bollettini freccia). L analiticità delle scritture contabili, inoltre, impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento. La completezza e l analiticità delle scritture contabili sono in ogni caso garantite dalla 25
26 corretta tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Con riferimento al presupposto sub b) 6, occorre ricordare che tale documento può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio. Ne consegue che il documento richiesto dalla norma, rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, potrebbe essere rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. 7 Un associazione di volontariato può avere un utile nel suo bilancio? La dicitura senza scopo di lucro non significa affatto l associazione non possa avere utili e debba concludere le attività di ogni anno senza avere riserve. Tale dicitura è implicita nella definizione di associazione che deve avere come fine il raggiungimento di un beneficio collettivo e si contrappone a quella di società commerciale che prevede come finalità essenziale l esercizio di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili. In una società l utile viene ridistribuito ai soci/azionisti, nelle associazioni questo non può essere fatto (CC art 2247); l utile deve essere reinvestito nella attività dell associazione. Per l associazione può esserci un avanzo di gestione che va riportato nell anno successivo. Un associazione di volontariato è considerata di diritto ONLUS? Un organizzazione di volontariato regolarmente iscritta al registro regionale del volontariato è considerata di diritto ONLUS ai sensi dell art.10 comma 6 la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria n.d.r. 7 [ omissis ] Per l ente è comunque auspicabile predisporre anche una relazione sulla gestione che, in mancanza della nota integrativa prevista per i bilanci delle società, potrebbe adempiere ad una funzione esplicativa delle voci di bilancio e fornire ai terzi che hanno a vario titolo rapporti con l ente (tra i quali utilizzatori dei servizi, sovventori, organi di controllo) informazioni utili relativamente ai risultati, in termini non monetari, e ai riflessi sociali generati dall attività istituzionale. La disposizione in oggetto, pertanto stabilisce l obbligo di tenere una complessa contabilità, nel senso anzidetto, a tutti i soggetti beneficiari di erogazioni liberali sopra specificati, prescindendo dalla loro natura giuridica e dalle loro dimensioni reddituali [ omissis ]. 26
27 8 del D. Lgs. n.460 del 4/12/1997 in G.U. sup. Ordinario n.1/l del 1/1/1998, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità. Per queste associazioni di volontariato non occorre fare nessuna dichiarazione all ufficio delle imposte per diventare ONLUS, perché lo sono di diritto e possono aggiungere l acronimo ONLUS alla loro denominazione. Tuttavia, per le nuove associazioni OdV si consiglia l iscrizione immediata all Anagrafe delle ONLUS, questo perché in un recente orientamento della Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate Puglia, i benefici fiscali si manifestano nel momento in cui l associazione è iscritta nel registro regionale del volontariato. Poiché la Regione Puglia, prevede tra i requisiti la costituzione da almeno un anno, si consiglia di iscriversi all Anagrafe delle ONLUS, e successivamente (dopo un anno), una volta ottenuta l iscrizione al registro di volontariato, richiedere la cancellazione dall Anagrafe delle ONLUS (essendo già ONLUS di diritto con l iscrizione al registro regionale). Si ricorda che è incompatibile l iscrizione contemporanea nei due registri. 27
28 Quali sono le modalità per l iscrizione all Anagrafe Unica delle ONLUS? L iscrizione all anagrafe unica delle ONLUS, effettuata ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, costituisce condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal predetto decreto. L iscrizione all anagrafe unica delle ONLUS può essere richiesta dalle associazioni, dai comitati, dalle fondazioni, dalle società cooperative e dagli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione: le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni 8 e dalle province autonome ai sensi dell articolo 6 della medesima legge; le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'ambito dei soggetti ammessi alle agevolazioni disposte a favore delle ONLUS i seguenti soggetti: - enti pubblici; - società commerciali diverse da quelle cooperative; - enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (istituti di credito di diritto pubblico); - partiti e movimenti politici; - organizzazioni sindacali; - associazioni di datori di lavoro; All apposito modello da presentare all Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, sottoscritta secondo le modalità di cui all'articolo 21, 8 Vedere annotazioni e suggerimenti nella domanda precedente 28
29 comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con D.P.R. n. 445/2000, nella quale devono essere attestate le attività svolte ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997. La Direzione Regionale delle Entrate ricevuta la comunicazione, previa verifica della: - regolarità della compilazione del modello di comunicazione; - sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997; - presenza della dichiarazione sostitutiva ovvero dell atto costitutivo e dello statuto; procede, entro il termine di 40 gg. dal ricevimento, all'iscrizione all anagrafe unica delle ONLUS del soggetto interessato, oppure comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego. La Direzione Regionale delle Entrate, nell'attività di verifica, ed entro lo stesso termine di 40 gg. dal ricevimento della comunicazione, può invitare l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge. In tal caso, l ufficio nei venti giorni successivi al ricevimento della documentazione integrativa notifica all ente richiedente l avvenuta iscrizione all anagrafe unica delle ONLUS, o il relativo motivato diniego. Qualora la Direzione Regionale non provveda all'invio delle predette comunicazioni nei termini indicati, l'interessato deve intendersi iscritto all'anagrafe delle ONLUS. A quali agevolazioni fiscali hanno diritto le ONLUS? Le esenzioni previste dal d.l 460/97 riguardano: l imposta di bollo; le tasse sulle concessioni governative; l imposta sulle successioni e sulle donazioni; l imposta sostitutiva; l imposta sull incremento di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva; l imposta sugli spettacoli; le raccolte pubbliche occasionali di fondi; i contributi per lo svolgimento convenzionato dell attività. a - Sono esenti dall imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i con- 29
30 30 tratti, le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere oppure richieste dalle organizzazioni di volontariato. b - Sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni di volontariato. c - Sono pure esenti dall imposta sulle successioni e sulle donazioni i trasferimenti a favore delle organizzazioni di volontariato. d - Agli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, non si applica l imposta sull incremento di valore. Lo stesso trattamento è riservato all imposta sostitutiva di quella comunale sull incremento di valore degli immobili. e - L imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente dalle organizzazioni di volontariato in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Per ottenere l esenzione è necessario dare comunicazione, prima dell inizio della manifestazione, all ufficio accertatore territorialmente competente. Sono da considerarsi attività spettacolistiche: - gli spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati, anche se in circoli e sale private; - gli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse; - gli spettacoli teatrali; le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta; i balli, le lezioni di ballo collettive, i veglioni e altri trattenimenti di ogni natura ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; i corsi mascherati e in costume, le rievocazioni storiche, le giostre e tutte le manifestazioni similari; - gli spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; le attività circensi e dello spettacolo viaggiante; - gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; - le mostre e le fiere campionarie; - le esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero per le finanze e altre manifestazioni similari di qualunque specie. Il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, quando le suddette attività sono da considerarsi occasionali.
31 Quali sono gli obblighi contabili delle ONLUS? Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) a pena di decadenza dei benefici fiscali devono (1): a) in relazione all attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall articolo 22 del Dpr 600/73 (2). Le ONLUS che in un anno non abbiano conseguito proventi derivanti dall attività istituzionale e connessa superiori a euro ,69 (100 milioni di lire) (3) nonché gli enti di volontariato iscritti nei registri regionali, sono esonerati dalla tenuta delle predette scritture contabili, potendo tenere soltanto un rendiconto economico finanziario. b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14,15,16 e 18 sempre del Dpr 600/73; nell ipotesi in cui l ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a euro ,71, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a euro ,84 negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell articolo 3 della Legge 662/1996. È opportuno ricordare, infine, che qualora i proventi superino per due anni consecutivi l ammontare di euro ,80 ( 2 miliardi di lire), modificato annualmente secondo le modalità previste dall artico 1, comma 3, della legge 16/12/1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. (1) Dpr 29 settembre 1973, n. 600, articolo 20-bis, in vigore dal 1 gennaio 1998, introdotto dall articolo 25 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n (2) Generalmente dieci anni. (3) Limite da aggiornare anno per anno in base all aumento del costo della vita. 31
32 Sono previsti controlli nei confronti delle ONLUS? L Agenzia delle Entrate ha fornito alle Direzioni Regionali, con la circolare numero 14/E del 26/02/2003, le istruzioni in ordine ai controlli formali e sostanziali nei confronti delle organizzazioni iscritte all Anagrafe unica ONLUS ex articolo 11, D. Lgs. 460/97 al fine di verificare il rispetto delle condizioni per poter beneficiare delle relative agevolazioni. Il primo controllo, cioè quello formale, si baserà sulla verifica delle autocertificazioni con le quali si è attestato la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto. A tal proposito gli uffici possono chiedere copia dello statuto, dell atto costitutivo o di altri documenti ritenuti necessari e anche trasmettere, agli enti interessati, uno specifico questionario volto a reperire ulteriori informazioni. Esperito il controllo formale le Direzioni Regionali potranno procedere alla verifica che l attività in concreto esercitata rientri tra quelle previste per le ONLUS. La finalità prevalente dell attività di controllo è rappresentata dal regolare funzionamento dell anagrafe unica, pertanto i responsabili delle organizzazioni possono richiedere la cancellazione della stessa qualora, alla luce di un più approfondito esame, riconoscono di aver erroneamente qualificata come ONLUS l organismo associativo di appartenenza. Qualora ciò non dovesse avvenire e in presenza di riscontri formali negativi, gli organismi ispettivi comunicano ai responsabili dell ente l esito dei controlli formali e la conseguente cancellazione dall anagrafe dopo aver acquisito il parere dell Agenzia per le ONLUS. Contro il provvedimento di cancellazione può essere proposto ricorso alla Commissione Provinciale nella cui circoscrizione ha sede la Direzione regionale, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 546/1992. Nell ipotesi di esito negativo dell attività di riscontro formale, si renderà necessario un ulteriore e successiva attività di accertamento tendente alla verifica dell effettiva attività svolta dall organizzazione. Nello specifico occorrerà verificare il reale svolgimento delle finalità di solidarietà sociale previste dall articolo 10 del D.Lgs. 460/97. Le modalità di controllo 1 Invio dei questionari per la verifica dei requisiti formali delle ONLUS, risultanti dallo statuto e dall atto costitutivo (controllo formale). 2 I dati e le notizie richieste devono essere comunicati entro un termine non inferiore ai 30 giorni. 32
33 3 Cancellazione volontaria ad opera del rappresentante legale. 4 Cancellazione d ufficio dall anagrafe a seguito di esito negativo dei controlli. 5 Eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. 6 Invio della copia del provvedimento di cancellazione ai competenti uffici territorialmente competenti. 7 Inserimento delle organizzazioni irregolari nei piani di controllo annuali. 8 Applicazione di specifiche sanzioni previste dal D.Lgs. 460/97 9 Perdita dei benefici collegati alla qualifica di ONLUS. 10 Verifica dell effettivo svolgimento delle attività di solidarietà sociale (controlli sostanziali). 11 Mirata attività di accertamento dell attività svolta dall organismo associativo. 12 Acquisizione di dati e notizie anche dalla conoscenza della realtà locale. 13 Tassazione ordinaria dei redditi derivanti dall attività dell organizzazione. 14 Recupero delle indebite detrazioni d imposta. 15 Applicazione di sanzioni previste dalle singole leggi d imposta. 16 Le Direzioni non sono tenute a rilasciare alcuna certificazione che attesti il carattere di ONLUS dell organizzazione Quali libri deve tenere l associazione di volontariato? La L. 266/91 non prevede l obbligo di tenuta di libri sociali particolari, ad eccezione del libro dei volontari a fini assicurativi (vidimato da un notaio o dal segretario comunale). In applicazione delle norme e principi del codice civile, si ritiene comunque opportuno compilare e conservare i seguenti libri: il libro dei soci, il libro dei verbali delle adunanze dell assemblea, il libro dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo e il libro dell organo di controllo (ove previsto). Per nessuno dei predetti libri è obbligatoria la vidimazione o la bollatura iniziale. Si consiglia di effettuarla per poter attribuire data certa a quanto riportato sugli stessi, presso la Camera di Commercio (ufficio Vidimazioni) pagando le relative spese oppure presso un Notaio. Nel libro soci verranno annotati dati e informazioni relativi ai soci dell OdV, quali: 33
34 34 cognome e nome - residenza - codice fiscale - data di assunzione della qualifica di socio. Altre informazioni utili che l OdV ritiene di richiedere e conservare Ogni qual volta si verifica una variazione nei dati degli iscritti si deve procedere alla modifica di quanto precedentemente riportato nel libro in modo tale che risulti sempre aggiornato. Nel libro dei verbali delle adunanze dell assemblea e del consiglio direttivo verranno riportati i testi dei verbali delle singole riunioni, riportando per ciascuno le informazioni seguenti: la data in cui si è svolta l adunanza, l elenco dei presenti, l ordine del giorno eventualmente i tratti essenziali della discussione avvenuta e le deliberazioni conseguenti. Con riferimento al libro dei verbali delle adunanze dell assemblea si ricorda che nello stesso dovrà essere trascritto l atto costitutivo e lo statuto dell OdV e dallo stesso dovrà risultare lo svolgimento di almeno una riunione assembleare all anno, per l approvazione del bilancio. Con riferimento invece ai registri contabili si osserva che, dal momento che ogni OdV deve redigere il bilancio (art. 3, comma 3, L. 266/91), è necessario dotarsi di un libro giornale (o, più semplicemente, di una prima nota cassa ) in cui riportare gli accadimenti gestionali in ordine cronologico secondo il loro verificarsi. Poiché le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato sono considerate fuori dal campo di applicazione dell Iva (art. 8, L. 266/91) i soggetti che possiedono i requisiti di cui alla citata normativa non devono tenere i registri obbligatori ai fini dell imposta sul valore aggiunto, di cui al DPR 633/72. Infine si rileva l importantissimo obbligo di tenuta del registro dei volontari (ovvero di tutti coloro che prestano attività di volontariato presso l OdV), indicando, per ogni soggetto, le generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza, come disposto dall art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992.
35 Bisogna vidimare e bollare il registro dei volontari? L art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 prevede che le OdV debbano tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, indicando, per ogni soggetto: le generalità (cognome e nome), il luogo di nascita, la data di nascita la residenza. Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell ultima pagina del registro, il numero dei fogli che lo compongono. Generalmente è possibile trovare presso gli uffici comunali personale preposto allo svolgimento di tali funzioni in maniera del tutto gratuita. L OdV deve aggiornare il registro ogni qual volta c è un nuovo soggetto che viene ammesso a far parte dell organizzazione, mediante l iscrizione delle informazioni sopra elencate. Allo stesso modo nel registro in questione verranno indicati i nominativi di coloro che, per qualunque motivo, non facciano più parte dell OdV o non prestino più la loro opera di volontari in modo attivo all interno dell OdV (anche se continuano ad essere soci della stessa), nella data in cui tale situazione si verifica. Nell eventualità in cui i dati riportati nel registro subiscano delle variazioni, è necessario apporre delle correzioni che consentano di leggere ciò che si varia, attraverso una semplice barratura seguita dalla firma di colui che apporta la modifica e dall indicazione della data in cui si procede a tale operazione. 35
36 Per le associazioni di volontariato l assicurazione dei volontari è obbligatoria? Si. La legge 266 del 1991 obbliga le organizzazioni di volontariato a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalle attività svolte dalle organizzazioni stesse. La legge non stabilisce in modo univoco se l obbligo riguardi solo le associazioni riconosciute o anche quelle non riconosciute (la maggioranza). In ogni modo, è il caso di rilevare che, per ottenere l iscrizione a un registro regionale, e il conseguente riconoscimento, l organizzazione di volontariato non può trascurare l obbligo di assicurare i propri aderenti contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell attività e per la responsabilità civile verso i terzi. Il decreto del Ministero Industria del 14/2/1992, che ha specificato l obbligo e i meccanismi semplificati dell assicurazione collettiva prevede: obbligo di assicurare i soci attivi; obbligo di comunicare all assicurazione i nominativi e le variazioni (ingressi e cessazioni); obbligo di tenere libro soci numerato, bollato e vidimato ( da notaio o dal segretario comunale). In caso di convenzione con l ente pubblico essa deve prevedere il rispetto degli obblighi assicurativi con onere a carico della P.A. In una o.d.v. quali sono i criteri per individuare i soci da assicurare? Cosa si intende per registro dei volontari ai fini assicurativi e come funziona? Per individuare esattamente i soggetti da assicurare, i decreti attuativi obbligano le organizzazioni di volontariato ad istituire e tenere il cosiddetto registro dei Volontari, sul quale va riportato l elenco dei nominativi degli aderenti che prestano attività di volontariato (specificandonele complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza). Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale o da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti; inoltre, il soggetto che ha provveduto a porre il bollo deve dichiarare nell ultima pagina il numero dei fogli da cui è composto il registro. In seguito, il registro funzionerà come diario delle entrate e delle uscite : ogni 36
37 qual volta si verifichi una variazione del numero degli aderenti assicurati, in più o in meno, il responsabile dovrà annotare i nominativi dei nuovi entrati o di quelli che hanno cessato l attività, apponendo di seguito una barra, la data e la firma. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all assicuratore con il quale sono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti iscritti originariamente e le successive variazioni, in modo che le assicurazioni garantiscano tutti i soggetti che risultano annotati nel registro. È possibile stipulare polizze collettive che garantiscono tutti i volontari? Ci sono esempi di polizze elaborate specificamente per il volontariato, che prevedano semplificazioni e costi ridotti? Si, è prevista la possibilità di stipulare polizze in forma collettiva o in forma numerica, ovvero polizze che prestino un unica copertura assicurativa per una pluralità di persone:in altre parole, alle organizzazioni di volontariato è consentito con un solo contratto garantire tutti i soggetti iscritti nel registro dei Volontari. Qual è la procedura per ammettere (iscrivere) un socio? È obbligatorio dare una tessera? Chi deve decidere l ammissione? La qualifica di socio di un organizzazione di volontariato si assume mediante partecipazione diretta alla stipulazione dell atto costitutivo, nel caso di OdV di nuova costituzione, ovvero per adesione ad un organizzazione esistente. In questo secondo caso sarà necessario presentare una domanda di ammissione (in forma scritta o orale a seconda delle previsioni statutarie) agli amministratori dell OdV (al Consiglio Direttivo) che la valuteranno in base ai requisiti previsti dall atto costitutivo e/o nello statuto e quindi si pronunceranno, motivando un eventuale rifiuto della richiesta. Appare opportuno ricordare in questa sede che, laddove la domanda di ammissione fosse presentata per iscritto si deve inserire nella stessa la liberatoria per la privacy, al fine di consentire l utilizzo dei dati personali presenti nel pieno adempimento della normativa vigente in materia. 37
38 38 Se l esito della domanda fosse positivo gli amministratori si preoccuperanno di iscrivere il nuovo soggetto all interno del libro soci dell OdV. Non è obbligatorio rilasciare alcun tipo di tessera di appartenenza all organizzazione a chi diventa socio, in quanto l annotazione nel libro soci è sufficiente all assunzione di tale qualifica, mentre è necessario rilasciare una ricevuta che attesti l avvenuto pagamento della quota associativa, laddove prevista. È lasciata quindi alla volontà dell OdV la decisione in merito alla predisposizione ed al rilascio di un documento identificativo del nuovo soggetto aderente da utilizzarsi in occasioni di incontri, ecc. Nel caso opposto in cui un socio intenda non essere più tale, il codice civile stabilisce che egli possa recedere, salvo il caso che sia stato in precedenza assunto l obbligo di far parte dell OdV per un determinato periodo di tempo, e comunque per giusta causa. Tuttavia è da ritenere molto dubbia la validità, in una OdV, di una clausola dello statuto o di un impegno del volontario di rimanere tale per un periodo di tempo (soprattutto se lungo) considerata la natura, appunto volontaria della prestazione (cfr. art. 3, comma 1, L. 266/91). Il socio che intende recedere dall OdV deve darne comunicazione scritta agli amministratori, che dovranno provvedere all annotazione della variazione nell apposito registro. Il soggetto chiamato a decidere in merito all ammissione di un soggetto all interno dell OdV è (generalmente) il consiglio direttivo. Gli amministratori, quindi, riuniti collegialmente nel consiglio, valutano il possesso in capo al richiedente dei requisiti previsti all interno dell atto costitutivo o dello statuto e decidono sull ammissione o meno dello stesso nell OdV. Nell eventualità di risposta negativa da parte del Direttivo lo stesso darà espressa motivazione della propria decisione.
39 Può una associazione di volontariato rifiutare l iscrizione di un aspirante socio che è in possesso dei requisiti indicati nello statuto e si impegna a svolgere l attività di volontariato secondo le finalità statutarie? Può una associazione di volontariato sospendere le ammissioni di nuovi soci per un determinato periodo? Elemento necessario e caratteristico di una associazione di volontariato è la struttura aperta, ovvero la possibilità di adesione da parte di persone diverse e ulteriori rispetto ai soci fondatori. A tal proposito, la legge richiede che lo statuto indichi le condizioni di ammissione degli associati /aderenti (art. 16 del codice civile e art. 3 L. 266/91). Non esiste però, secondo l opinione prevalente, un vero e proprio diritto del singolo (aspirante socio) ad entrare a far parte dell OdV, anche se in possesso dei requisiti indicati dallo statuto, e non esiste un obbligo dell OdV di accogliere le domande di ammissione presentate da chi si dimostri in possesso di tali requisiti. L ammissione è infatti non altro che un contratto tra l OdV e l aspirante socio, che si conclude solo se entrambe le parti sono d accordo. Così, secondo l opinione prevalente, l indicazione statutaria dei criteri di ammissione serve a tutelare i (già) soci, e cioè a far sì che non vengano ammesse persone del tutto estranee agli scopi o alla natura dell OdV e che il giudizio dell organo (assemblea o consiglio direttivo) sulle nuove ammissioni non sia arbitrario (per questa ragione si ritiene che il rigetto di una richiesta di ammissione debba essere motivato, affinché i soci possano verificarne le ragioni). Pertanto, chi per qualsiasi causa ricevesse un diniego di ammissione e si rivolgesse ad un giudice per ottenere una sentenza che condanni l OdV ad ammetterlo, avrebbe scarse probabilità che la sua domanda fosse accolta. Non sembra poter modificare tale conclusione la necessità della democraticità della struttura dell OdV (art. 3, comma 3 L. 266/91), che si riferisce, anche in questo caso, ai rapporti tra coloro che sono già soci, e non può comportare un dovere di comportarsi democraticamente, e ammettere chiunque ne faccia richiesta. Secondo alcuni, però, proprio l applicazione del principio democratico farebbe ritenere illegittimo un diniego di ammissione quando non sorretto da comprovate motivazioni di ordine tecnico e strutturale. 39
40 Deve ritenersi probabilmente inammissibile, invece, in quanto incompatibile con la struttura aperta, una clausola statutaria che vieta l ingresso di nuovi soci. Allo stesso modo si deve ritenere illecita una delibera di assemblea o del consiglio direttivo dallo stesso contenuto. Anche tali vizi si pongono però sul piano dei rapporti tra i soci, e non possono essere fatti valere da soggetti esterni, anche se aspiranti soci. Allo stesso modo, la condotta del consiglio direttivo che sistematicamente rigetta le nuove ammissioni, o una delibera dello stesso consiglio che prevede di non accogliere più soci ha rilevanza nell ambito interno, nei rapporti con i soci. I membri del consiglio, infatti, in adempimento del mandato ricevuto, sono legati con l OdV da un rapporto di fiducia, e devono svolgere il loro compito con la diligenza media. Tra i loro compiti vi è anche quello (se ovviamente lo prevede lo statuto) di deliberare sulle domande di ammissione, e di farlo in un tempo ragionevole. Quali rimborsi spesa spettano ai volontari? La disciplina dei rimborsi spesa trova nell articolo 2 della Legge 266/91 il principio normativo principale: al volontario possono essere soltanto rimborsate, dall organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Da tale norma discendono due elementi qualificanti: a) la possibilità di rimborsare le spese effettivamente sostenute; b) la necessità di stabilire a priori i limiti entro cui tali spese possono essere rimborsate. a) Le spese effettivamente sostenute dal volontario sono da intendersi quelle documentate o documentabili. Si tratta cioè del rimborso a piè di lista, riconosciuto dietro presentazioni di documenti giustificativi (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali, biglietti di viaggio, pedaggi autostradali, etc.) comprovanti la spesa sostenuta dal volontario nell espletamento dell attività di volontariato. Discorso a parte è il rimborso chilometrico per spostamenti al di fuori del comune di residenza effettuati con mezzo proprio; in questo caso il volontario è opportuno che riporti in maniera analitica ogni singola trasferta evidenziando il luogo di destinazione e il numero di chilometri percor- 40
41 si. Per il rimborso spesa chilometrico è opportuno far riferimento ad importi inferiori alle tariffe ACI al fine di evitare l assoggettabilità a ritenuta d acconto delle somme riconosciute ai volontari. É da escludere qualsiasi rimborso forfetario senza documentazione giustificativa. Tale rigida norma trova giustificazione nel fatto che l attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo e che quindi, l unico rapporto di contenuto patrimoniale che può instaurarsi tra il volontario e l organizzazione di cui fa parte non può che mirare a ristabilire l entità del patrimonio del volontario diminuito in seguito alle spese che questi ha sostenuto per lo svolgimento dell attività. Sotto il profilo fiscale i rimborsi spese documentati non hanno alcuna rilevanza in quanto non concorrono alla formazione del reddito del volontario. b) Il secondo elemento introdotto dall articolo 2 è la formalizzazione dei limiti entro i quali l organizzazione riconosce il rimborso delle spese sostenute. Al fine di non creare disparità di trattamento tra i volontari operatori nella medesima organizzazione e di rendere certe le modalità di riconoscimento dei rimborsi spese, l organizzazione dovrà formalizzare un regolamento interno che disciplini l iter di autorizzazioni, presentazione e liquidazione dei rimborsi spese. La legge, in questo caso, non impone procedure o limiti che sono lasciati alla scelta dell organizzazione che li adotterà sulla base delle proprie esigenze finanziare ed organizzative. Sono deducibili le offerte a favore delle organizzazioni di volontariato e delle ONLUS? Le donazioni ad associazioni di volontariato iscritte al registro provinciale o regionale del volontariato e quindi ONLUS di diritto, o alle altre ONLUS sono deducibili ai fini fiscali. Le persone fisiche possono detrarre dall imposta lorda le erogazioni liberali in denaro, fatte a favore delle organizzazioni di volontariato, per un importo fino a EURO, la detrazione è del 19%. È necessario, però prestare particolare attenzione alle modalità con cui vengono effettuate le erogazioni, poiché per avere diritto alla detrazione è necessario utilizzare istituti di credito, uffici postali od anche altre forme di pagamento tra cui carte di credito, assegni circolari e bancari direttamente intestati alle associazioni o alle ONLUS. Le quote dei soci non sono soggette a quest agevolazione. Per le imprese è prevista una serie di deduzioni che riguardano: - le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a quattro mi- 41
42 lioni di lire o al due per cento del reddito di impresa dichiarato, che danno il diritto ad un risparmio fiscale variabile a seconda dell inquadramento giuridico dell impresa; - le spese relative all impiego dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi a favore delle organizzazione di volontariato, nel limite del cinque per mille dell ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente; - le cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività del impresa. Le associazioni sono tenute a tenere agli atti l elenco nominativo dei soggetti che hanno erogato contributi liberali. In occasione di sagre o manifestazioni a carattere benefico o religioso, per la somministrazione di alimenti e bevande è necessario essere iscritti al REC? No. Il Ministero delle Attività Produttive nella Risoluzione n del 17 aprile u.s. si è espresso in merito alle modalità di gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere e manifestazioni. Il Ministero ha chiarito che dal 1 gennaio 2002, data di entrata in vigore dell art. 52, comma 17, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico per la somministrazione di alimenti e bevande non occorre l iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Camera di Commercio. L attività svolta in modo temporaneo durante le manifestazioni è comunque soggetta alla presentazione della denuncia di inizio attività al Comune di competenza. Qualora le medesime manifestazioni avvengano per altre finalità l esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande resta soggetta all iscrizione al registro. 9 9 Le competenze del REC sono passate di recente ai Comuni. 42
43 Le associazioni di volontariato quando realizzano degli spettacoli devono pagare la SIAE? La SIAE, cioè la Società Italiana degli Autori ed Editori, si occupa della tutela del diritto d autore, che viene disciplinato dalla L. 633/1941. In pratica la SIAE amministra le opere di coloro che vi aderiscono, assicurandosi che qualora ci sia lo sfruttamento/utilizzazione di un opera (che può essere ad esempio rappresentata in pubblico, eseguita, diffusa, riprodotta o utilizzata nelle forme più diverse) sia corrisposto all autore e all editore un adeguato compenso (cd. diritto patrimoniale d autore). Quanto viene corrisposto alla SIAE come riconoscimento del diritto d autore non rappresenta una tassa ma semplicemente la retribuzione da corrispondere al soggetto che ha creato l opera, per poter utilizzare il suo lavoro intellettuale. Il diritto allo sfruttamento economico dell opera (cd. diritto patrimoniale d autore) può essere fatto valere dall autore e dall editore e dai suoi eredi fino al termine di 70 anni dopo la morte dell ultimo dei coautori. Trascorso questo termine, quindi, ciascuno può utilizzare l opera senza dover pagare la SIAE. La SIAE tutela una vasta gamma di opere: quelle musicali (anche le opere liriche), letterarie e dell arte visiva (teatrali, radiotelevisive e cinematografiche), quelle inedite e i programmi software. Chi organizza pubblici spettacoli o intrattenimenti di qualsiasi tipo che prevedono l utilizzazione di opere dell ingegno protette dalla legge sul diritto d autore, così come chi distribuisce, sia gratuitamente che a pagamento, riproduzioni o prodotti contenenti riproduzioni di dette opere, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (L. 633/1941). Per le opere affidate alla amministrazione della SIAE i permessi, le autorizzazioni e le licenze vengono rilasciati dalla società stessa per conto e nell interesse dei titolari dei diritti. La stessa SIAE si occupa anche della riscossione dei proventi che derivano dalle citate autorizzazioni e licenze. Le tariffe che deve pagare chi rientra tra i soggetti che organizzano eventi del tipo di quelli descritti in precedenza variano in funzione delle caratteristiche dell opera e a seconda del tipo di utilizzazione dell opera stessa. Una disciplina di favore è stata introdotta proprio per le rappresentazioni delle opere eseguite gratuitamente per i propri soci, senza corrispettivo, e 43
44 nelle proprie sedi da OdV iscritte ai registri da almeno due anni: esse hanno diritto di pagare una tariffa ridotta se sussistono i requisiti di cui all art. 15 bis L. 633/41 e D.P.C.M In sintesi quindi l organizzazione di volontariato che intende organizzare spettacoli o intrattenimenti è tenuta a richiedere preventivamente il relativo permesso alla SIAE e a corrispondere i diritti d autore all ufficio SIAE competente per il territorio. I riferimenti di tali uffici sono reperibile sul sito it, alla voce SIAE in Italia, utilizzando la funzione Cerca il punto periferico. Si ricorda che, in ogni caso, l organizzazione di spettacoli a pagamento e con carattere di abitualità configura una attività commerciale, ritenuta da molti preclusa alle OdV. Anche la possibilità di considerarle raccolte occasionali di fondi ai sensi dell art. 143 comma 3 TUIR (ed eventualmente attività marginali ex art. 1, lett. a del DM ) è condizionata al loro carattere di occasionalità e alla mancanza dei requisiti della commerciabilità. Si ricorda che diverso dal diritto patrimoniale d autore è il cd. diritto morale d autore, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell opera e di opporsi a qualunque modifica o deformazione, che spetta all autore e agli eredi senza limiti di tempo. Quando si usa il termine beneficenza cosa si intende? La Direzione Generale delle Entrate ha emesso una risoluzione (la 292 del ) in cui definisce il concetto di attività di Beneficenza prevista per le ONLUS dall articolo 10 del Decreto legislativo 460/97. Si legge nel testo:... adottando un interpretazione evolutiva della storica nozione di beneficenza - quale attività, diretta a sollievo della miseria, di chi esercita la carità verso il prossimo - questa Agenzia ritiene di poter ricondurre in essa non solo le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti, ma anche quelle, sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone. Appaiono, in ogni caso, riconducibili nella beneficenza le erogazioni gratuite in denaro o in natura eseguite nei confronti di altre ONLUS o di enti pubblici che operano nell ambito dell assistenza sociale e socio-sanitaria, dell assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie 44
45 Le organizzazioni di volontariato possono organizzare corsi aperti ai soci o anche ad esterni? Le organizzazioni di volontariato possono ( anzi devono in alcuni casi ) svolgere corsi di attività di formazione nei confronti dei soci iscritti; possono anche svolgere detta attività a favore degli esterni: molte volte infatti per alcune associazioni (specie quelle del settore socio-sanitario ) i corsi sono utilizzati come marketing, informazione, formazione e addestramento e anche come reperimento di nuovi soci. Pur non essendo prevista espressamente dalla legge n. 266 del 1991, non vi è alcuna preclusione per le associazioni di volontariato a gestire i corsi aperti ai soci, ritenendo questa come attività istituzionale necessaria anche per qualificare e rendere i soci consapevoli dell attività svolta dalla stessa associazione. Relativamente ai corsi verso gli esterni, questi possono rientrare come attività decommercializzata secondo la normativa prevista dal Decreto del Ministero delle Finanze n del 26/5/1995 e dal D.Lgs 460/1997, specificato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 168/E del 26/6/1998, tenendo conto dei limiti previsti espressamente dalle suddette disposizioni. Si ribadisce inoltre che nel caso trattasi di fonti per il reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali dell organizzazione e non possono costituire un autonoma attività, ma devono svolgersi nel contesto dell attività istituzionale e in stretta connessione con quest ultima. Cosa si intende per coordinamento di associazioni di volontariato? È un organizzazione di secondo livello di cui sono membri associazioni di volontariato che decidono di perseguire finalità comuni. Cosa bisogna fare per cessare l attività di un associazione di volontariato? Un associazione di volontariato che intende cessare la propria attività deve convocare l assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dallo statuto, affinché deliberi lo scioglimento dell associazione e la nomina del liquidatore, che può essere anche uno degli amministratori in carica. 45
46 46 La delibera di scioglimento deve essere presa (art. 21, comma 3 del codice civile) con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (si deve ritenere che lo statuto non possa prevedere un quorum più basso). Lo scioglimento dell OdV produce effetti a decorrere dalla data in cui è stata adottata la relativa deliberazione. Per attribuire data certa al verbale assembleare è opportuno provvedere alla sua registrazione (senza che sia necessaria la presenza del notaio). Il verbale assembleare contenente la delibera di scioglimento dell OdV e la nomina del liquidatore vanno comunicati agli uffici pubblici (es: Camera di Commercio, se l Odv è iscritta al REA; Ufficio dell Agenzie delle Entrate, se è dotata di partita IVA; registro regionale del volontariato presso la Regione, ecc.). alla data della delibera di scioglimento prende avvio la fase di liquidazione, che ha lo scopo di determinare l entità del patrimonio dell OdV e pagare eventuali debiti residui. La legge (art. 30, 31 e 32 codice civile e art disposizioni di attuazione) regola accuratamente la fase della liquidazione delle OdV riconosciute, che si deve svolgere sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale del luogo. Tale disciplina non è applicabile alle OdV non riconosciute, tuttavia anche in queste ultime sarà necessario il pagamento dei debiti e l individuazione del patrimonio residuo. A seguito dello scioglimento dell ente l art. 5, comma 4, della L. 266/91, sancisce l obbligo di devoluzione del patrimonio, cioè dei beni che eventualmente residuano una volta pagati tutti i debiti dell OdV, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti,o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile. Conclusa la fase di liquidazione, il liquidatore devolve il patrimonio dell OdV all ente individuato dallo statuto o dall assemblea al momento dello scioglimento e l OdV (non riconosciuta) si estingue, senza che sia necessaria alcuna altra formalità, se non la comunicazione dell estinzione dell OdV agli uffici competenti e ai registri cui l OdV risultava iscritta.
47 APPENDICE
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49 Legge 11 agosto 1991 N. 266 Legge-quadro sul volontariato Articolo 1 Finalità e oggetto della legge 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l autonomia e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. Articolo 2 Attività di volontariato. 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l organizzazione di cui fa parte. Articolo 3 Organizzazioni di volontariato. 1. É considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l attività di cui all art. 2, che si avvalga in 49
50 modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. 3. Negli accordi degli aderenti, nell atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell assemblea degli aderenti. 4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l attività da esse svolta. 5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Articolo 4 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. 50
51 Articolo 5 Risorse economiche. 1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall atto costitutivo e dallo statuto. 3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. 4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile. 51
52 Articolo 6 Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome. 2. Le regioni e le province autonome disciplinano l istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. 3. L iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. 5. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l effettivo svolgimento dell attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. 6. Contro il provvedimento di diniego dell iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 7. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall art Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all art. 5, comma 1, con l indicazione nominativa dei soggetti eroganti. 52
53 Articolo 7 Convenzioni. 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. Articolo 8 Agevolazioni fiscali. 1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall imposta di bollo e dall imposta di registro. 2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati. 3. All art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: <<1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano de- 53
54 stinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni>>. 4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali. Articolo 9 Valutazione dell imponibile. 1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all art. 6 si applicano le disposizioni di cui all art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n Articolo 10 Norme regionali e delle province autonome. 1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. 2. In particolare, disciplinano: a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell attività di volontariato, 54
55 all interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome; b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano; c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento; d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall art. 6; e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato; f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse. Articolo 11 Diritto all informazione ed accesso ai documenti amministrativi. 1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni. Articolo 12 Osservatorio nazionale per il volontariato. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rap- 55
56 presentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi in Italia e all estero; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto biennale sull andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l attività di volontariato; i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati. 2. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1. 56
57 Articolo 13 Limiti di applicabilità. 1. É fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n Articolo 14 Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria. 1. Per il funzionamento dell Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell art. 12 e per l organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso art. 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e All onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l anno finanziario 1991, all uopo utilizzando parzialmente l accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato>>. 3. Le minori entrate derivanti dall applicazione dei commi 1 e 2 dell art. 8, sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l anno finanziario 1991, all uopo utilizzando parzialmente l accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato>>. Articolo 15 Fondi speciali presso le regioni. 1. Gli enti di cui all art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali pres- 57
58 so le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l attività. 2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni. 3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Articolo 16 Norme transitorie e finali. 1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Articolo 17 Flessibilità nell orario di lavoro. 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l organizzazione aziendale. 2. All art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee 58
59 dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l organizzazione dell amministrazione di appartenenza>>. 59
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61 REGIONE PUGLIA LEGGE REGIONALE 16 marzo 1994, n. 11 Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 suppl. del 30 marzo l994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Finalità e ambiti di intervento 1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontario come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardarne l autonomia e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale. 2. La Regione Puglia individua, come ambiti prioritari in cui promuovere e sostenere le attività del volontario in quanto integrative e non sostitutive delle funzioni delle pubbliche istituzionali, i seguenti settori di intervento: a) l area socio-sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell alcoolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori, dell A.I.D.S., ricomprendendo inoltre tutte le iniziative rivolte alla educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell assistenza e al reinserimento sociale; b) l area della solidarietà sociale, in rapporto alle problematiche dell infanzia, della terza età, degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e della emarginazione; c) l area educativa e del diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dell evasione scolastica e dell abbandono, e a sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini; 61
62 d) l area culturale, con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell ambiente, del patrimonio storico-artistico; e) l area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli; f) l area della protezione civile. Art. 2 Registro delle organizzazioni di volontariato l. In attuazione della legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n È istituito presso l Assessorato regionale ai servizi sociali il Registro generale delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazione locale autonoma nella Regione Puglia e che perseguono le finalità di cui al precedente art. l. 2. L iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato e loro aggregazioni, costituite da almeno un anno e che siano già operative, è disposta su domanda, redatta in carta semplice ai sensi dell art. 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, dal legale rappresentante dell organizzazione di volontariato e corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo; b) statuto; c) verbale di nomina del legale rappresentante; d) relazione sull attività e sull articolazione della organizzazione; e) bilancio consuntivo; f) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative, degli aderenti volontari e del personale dipendente o comunque in rapporti economici o patrimoniali con l organizzazione; g) dichiarazione dalla quale risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte. 3. L elenco nominativo di cui alla lettera f) del precedente comma deve indi- 62
63 care, oltre alle generalità, anche la qualificazione professionale e l attività svolta nell ambito dell organizzazione. 4. Nel corso dell istruttoria delle domande, finalizzata all accertamento dei requisiti previsti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e in particolare dall art. 3, puo essere richiesta documentazione integrativa e/o possono essere effettuate verifiche dirette. 5. L iscrizione è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell istanza con decreto dell Assessore regionale ai servizi sociali, da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 6. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti. 7. Non sono iscrivibili, in particolare, le istituzioni pubbliche, le cooperative, le organizzazioni che svolgono le loro attività prevalentemente a favore dei propri aderenti, le associazioni sportive, le associazioni Pro loco, le organizzazioni che svolgono attività produttive di rilevanza non marginale, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi. 8. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione dell atto costitutivo o dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata registrata, dall assenza di fini di lucro nonchè di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall elettività e gratuità delle cariche associative nonchè dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. L atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l indicazione dei loro obblighi e diritti. In relazione alla peculiarità dell organizzazione è consentita l integrazione dell organo esecutivo con un solo componente di nomina estern all assemblea. Art. 3 Revisione periodica del Registro 1. Perchè si possa verificare la permanenza dei requisiti e l effettivo svolgimento delle attività di volontariato, le organizzazioni iscritte nel Re- 63
64 gistro di cui al precedente art. 2 trasmettono annualmente all Assessorato regionale ai servizi sociali copia del bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla data della sua approvazione e, comunque, non oltre il 30 aprile di ogni anno e una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l iscrizione: entro lo stesso termine trasmettono una relazione sulle attività svolte e danno comunicazione di ogni variazione della documentazione di cui al comma 2 del precedente art La cancellazione di un organizzazione dal Registro è disposta, con decreto dell Assessore ai servizi sociali, per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l iscrizione, ovvero per richiesta espressa dell organizzazione interessata. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui al precedente comma 1 costituisce accertamento della perdita dei requisiti. 3. Contro il provvedimento di diniego dell iscrizione al Registro generale e contro il provvedimento di cancellazione dallo stesso è ammesso ricorso ai sensi dell art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n Il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato viene pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Art. 4 Prestazioni all interno di strutture pubbliche 1. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato all interno delle strutture pubbliche sono regolate da convenzioni redatte ai sensi dell art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n Le stesse convenzioni disciplinano le modalità di accesso, i rapporti con il personale della struttura, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli operatori pubblici ed i volontari, le modalità di svolgimento delle attività di volontariato. 3. Gli enti pubblici, in ogni caso, non possono sopperire a carenze di organico ricorrendo al volontariato. 64
65 Art. 5 Convezioni 1. Nella scelta delle organizzazioni per la stipula delle convenzioni previste dall art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, costituiscono titoli di priorità: a) l incidenza di professionalità in ordine alle attività oggetto della convenzione; b) l esperienza maturata nello stesso settore di attività, opportunamente documentata; c) la prevalenza di operatori volontari nello svolgimento dell attività oggetto della convenzione; d) il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l interazione con altri soggetti sociali e con servizi pubblici; e) la sede dell organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l attività; f) il tipo e la qualità della formazione curata dall organizzazione. 2. Le convenzioni sono suddivise in due parti. Nella prima parte devono essere indicati: a) i parametri atti a definire l attitudine e la capacità operativa dell organizzazione di volontariato con riguardo all attività oggetto della convenzione; b) la disciplina dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo di priorità nella scelta della organizzazione per la stipulazione della convenzione, con preferenza alle organizzazioni di volontariato federate o comunque collegate; c) le disposizioni idonee a garantire l esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione; d) la garanzia del rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. La seconda parte deve contenere: a) la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi l organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell attività all interno della struttura convenzionata; 65
66 b) la previsione delle modalità e dei tempi per il rimborso delle spese; c) la disciplina relativa all affidamento di mezzi e strutture di proprietà pubblica in comodato gratuito alle organizzazioni di volontariato; d) le modalità di accesso e di utilizzo di documentazione strutture e mezzi nelle sedi delle pubbliche istituzioni interessante dall attività; e) la disciplina della copertura assicurativa che va garantita mediante compagnie assicurative di rilevanza nazionale e mettendo a confronto almeno tre offerte diverse; f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonchè le modalità di reciproca consultazione periodica. 3. L ente contraente è tenuto ad effettuare controlli circa il rispetto dei termini della convenzione ed a verificare che gli interventi vengano realizzati nel rispetto della reale dignità della persona senza discriminazioni di carattere etnico, politico e religioso. 4. Le convenzioni devono prevedere a carico degli enti pubblici adeguate forme di pagamento anche mediante anticipazioni sul rimborso delle spese, nonchè eventuali contributi e/o messa a disposizione di materiali, attrezzature e strutture riconosciute necessarie in relazione all entità e alla durata del rapporto convenzionato. Art. 6 Organi e forme di controllo 1. Nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro viene effettuata, a cura dell Assessorato regionale ai servizi sociali, una visita di controllo almeno ogni due anni, anche avvalendosi degli Uffici e dei Servizi dei Comuni. 2. Le visite di controllo avranno per oggetto: a) la contabilità; b) il perdurare dei requisiti per l iscrizione al Registro regionale; c) l effettivo svolgimento dell attività di volontariato; d) il riscontro della marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte. 66
67 3. Le organizzazioni di volontariato hanno l obbligo di mettere a disposizione del controllore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti. 4. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e sottoscritti, oltre che dal controllore, dal legale rappresentante dell organizzazione di volontariato, il quale puo farvi iscrivere le proprie osservazioni. 5. Entro quindici giorni dalla data del verbale l organizzazione di volontariato controllata puo presentare ulteriori osservazioni. 6. Uno degli originali del verbale rimane presso l organizzazione di volontariato; un altro è trasmesso all Osservatorio regionale del volontariato di cui al successivo art Le visite di controllo non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano disposte da altre amministrazioni pubbliche competenti. 8. Al fine di consentire l attività di controllo, tutte le organizzazioni di volontariato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, devono tenere appositi registri dei verbali di assemblea e di cassa. 9. Le amministrazioni comunali sono tenute ad informare l Assessorato regionale ai servizi sociali su eventuali irregolarità, abusi o infrazioni da parte delle organizzazioni operanti nell ambito del territorio di competenza. Art. 7 Risorse economiche 1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifica attività dai proventi di cui all art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n Le organizzazioni di volontariato possono accettare dai privati beneficiari delle loro attività spontanee elargizioni, per le quali rilasciano ricevuta da trascrivere nei registri di cassa di cui al precedente art. 6, comma 8. Art. 8 Formazione 1. La Regione, su proposta dell Osservatorio regionale di cui al successivo art. 10, organizza corsi per la formazione e l aggiornamento dei volontari 67
68 che svolgono la loro attività nell ambito di organizzazioni iscritte al Registro di cui al precedente art Ai volontari è altresì consentita la partecipazione ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero di posti appositamente riservati. Art. 9 Assemblea regionale del volontario 1. È istituita l Assemblea regionale del volontariato cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, con voto deliberativo. Alla stessa Assemblea possono partecipare le organizzazioni di volontariato non iscritte, con solo voto consultivo. 2. L Assemblea è convocata dall Assessore ai servizi sociali. La prima convocazione è effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L Assemblea si riunisce almeno una volta ogni due anni con il compito di effettuare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sui rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni e su tutto quanto attiene alla prevenzione ed alla rimozione dei fenomeni di emarginazione. 4. L Assemblea elegge al suo interno il Presidente ogni volta che si riunisce. 5. L Assemblea elegge i sette rappresentanti presso l Osservatorio regionale. Art. 10 Osservatorio regionale del volontariato 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla designazione dei componenti da parte dell Assemblea di cui al precedente art. 9, è istituito l Osservatorio regionale del volontariato presieduto dall Assessore regionale ai servizi sociali o da un suo delegato e composto da: n. 2 rappresentanti del Consiglio regionale; 68
69 n. 1 rappresentante della sezione pugliese dell'a.n.c.i,; n. 1 rappresentante della sezione regionale pugliese dell'u.p.i.; il responsabile dell'unita' organizzativa competente per le iscrizioni nel Registro di cui all'art. 2; n. 7 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato espressi dall'assemblea regionale del volontariato. 2. Qualora tutte le designazioni non avvengano entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente della Giunta regionale, il Presidente stesso provvederà comunque alla costituzione dell Osservatorio con i componenti designati entro i termini, salvo successive integrazioni. 3. I componenti dell Osservatorio regionale rimangono in carica per la durata della legislatura. 4. L Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi della Regione, si riunisce almeno ogni novanta giorni ed ha i seguenti compiti: a) valutare l applicazione della presente legge su tutto il territorio regionale; b) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato; c) esprimere parere sulle proposte di legge, sulle politiche sociali della Regione Puglia, sulle direttive e sulle materie, che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato; d) promuovere studi e ricerche per lo sviluppo delle politiche sociali sul territorio regionale; e) esprimere parere in ordine a particolari casi di iscrivibilità al Registro di cui all art. 2 sottoposti dall Assessorato ai servizi sociali. Nell espletamento delle sue funzioni, l Osservatorio prende atto e tiene conto delle proposte e delle valutazioni espresse dall Assemblea regionale del volontariato. 5. La partecipazione agli organi previsti dalla presente legge è gratuita. 69
70 Art. 11 Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione della presente legge 11 agosto 1991, n. 266 non si applica alle organizzazioni di volontariato che già abbiano in corso convenzioni con enti pubblici. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto all art. 7 della legge 11 agosto 1991, n Art. 12 Abrogazione 1. È abrogata la 1. r. 24 maggio 1985, n. 44. Art. 13 Rinvio 1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla leggequadro sul volontariato 11 agosto 1991, n Art. 14 Norma finale 1. Restano salve le iscrizioni effettuate nel Registro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n del 22 giugno 1992, nonchè le domande presentate in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. 70
71 Decreto legislativo 4 dicembre 1997, N. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio Supplemento Ordinario n. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997; Visto l articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l espressione del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996; Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; il seguente decreto legislativo: Emana Sezione I Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto 71
72 Art. 1. Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l oggetto esclusivo o principale di attività. 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti: 4. L oggetto esclusivo o principale dell ente residente è determinato in base alla legge, all atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall atto costitutivo o dallo statuto. 4-bis. In mancanza dell atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l oggetto principale dell ente residente è determinato in base all attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.. Art. 2. Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività. 1. Nell articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: 2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 87: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.. 72
73 2. Le attività indicate nell articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinchè l esercizio delle attività di cui all articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale. Art. 3. Determinazione dei redditi e contabilità separata 1. All articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 2. Per l attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l obbligo di tenere la contabilità separata. 3. Per l individuazione dei beni relativi all impresa si applicano le disposizioni di cui all articolo 77, commi 1 e 3-bis. 3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d impresa e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto. ; b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: 4-bis.Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le mo- 73
74 dalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.. Art. 4. Regime forfetario di determinazione del reddito 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l articolo 109 è inserito il seguente: Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali) Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d impresa, applicando all ammontare dei ricavi conseguiti nell esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57: a) attività di prestazioni di servizi: 1) fino a lire , coefficiente 15 per cento; 2) da lire a lire , coefficiente 25 per cento; b) altre attività: 1) fino a lire , coefficiente 10 per cento; 2) da lire a lire , coefficiente 15 per cento. 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all ammontare dei ricavi relativi all attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. 3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati. 74
75 4. L opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall inizio del periodo d imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall inizio del periodo d imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata. 5. Gli enti che intraprendono l esercizio d impresa commerciale esercitano l opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.. Art. 5. Enti di tipo associativo 1. All articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. ; b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande 75
76 effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4-ter. L organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonchè da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprechè sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonchè l assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 4- quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita 76
77 associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d età il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.. 2. Nell articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all esercizio di imprese ai fini dell imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole: e sportive sono sostituite dalle seguenti: sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona ; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso; b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: e sportive sono sostituite dalle seguenti: sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona ; c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di 77
78 corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, semprechè tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d età il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; 78
79 f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b). 4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 6. Perdita della qualifica di ente non commerciale 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l articolo 111, è inserito il seguente: Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale) Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; 79
80 d) prevalenza delle componenti negative inerenti all attività commerciale rispetto alle restanti spese. 3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell ente nell inventario di cui all articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n L iscrizione nell inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.. 5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell imposta sul valore aggiunto, all articolo 4, dopo l ultimo comma, è aggiunto il seguente: Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell imposta sul valore aggiunto.. Art. 7. Enti non commerciali non residenti 1. All articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell articolo 109 sono sostituite dalle seguenti: si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell articolo 109. Art. 8. Scritture contabili degli enti non commerciali 1. Nell articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, 80
81 dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n Art. 9. Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali 1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, nè costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell ente cessionario, a condizione che l ente dichiari nell atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l unica azienda dell imprenditore cedente, questi ha l obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un imposta sostitutiva dell imposta sul 81
82 reddito delle persone fisiche ovvero dell imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell imposta locale sui redditi e dell imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l imposta sostitutiva è stabilita con l aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d imposta previsto dall articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento. 2. L ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo, entro il 30 settembre 1998, optare per l esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell imposta locale sui redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell ente stesso non acquistato nell esercizio di impresa indipendentemente dall anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l acquisto e l utilizzazione nell impresa. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2. 82
83 Sezione II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, con esclusione dell attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato 83
84 ai sensi dell articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l obbligo di devolvere il patrimonio dell organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d età il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione; i) l uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell acronimo ONLUS. 2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell assistenza sanitaria, dell istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonchè degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: 84
85 a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. 3. Le finalità di solidarietà sociale s intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente con esclusione dell attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè le attività di promozione della cultura e dell arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell amministrazione centrale dello Stato. 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonchè le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell organizzazione. 85
86 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 ago- 86
87 sto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell interno, sono considerati ONLUS limitatamente all esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall articolo 25, comma Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. Art. 11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni 1. È istituita presso il Ministero delle finanze l anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l esercizio delle attività previste all articolo 10, ne danno comunicazio- 87
88 ne entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS. 2. L effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. 3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l uso della denominazione di ONLUS, nonchè i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l attuazione dello stesso. Art. 12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l articolo 111-bis, introdotto dall articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente: Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. 2. I proventi derivanti dall esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.. Art. 13. Erogazioni liberali 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre- 88
89 sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonchè i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n ; 2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) sono sostituite con le seguenti: Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) ; b) nell articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti: c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d impresa dichiarato, a favore delle ONLUS; c-septies) le spese relative all impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. ; 89
90 c) nell articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell articolo 13-bis sono sostituite dalle seguenti: oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell articolo 13-bis ; d) nell articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell articolo 13-bis sono sostituite dalle seguenti: oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell articolo 13-bis ; e) nell articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell articolo 13-bis sono sostituite dalle seguenti: oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell articolo 13-bis. 2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa ai sensi dell articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa ai sensi dell articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccoman- 90
91 data con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l applicazione delle richiamate disposizioni. 5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d imposta di cui all articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico. 6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo
92 Art. 14. Disposizioni relative all imposta sul valore aggiunto 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: solidarietà sociale, sono inserite le seguenti: nonchè delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ; b) all articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall imposta, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel numero 12), dopo le parole: studio o ricerca scientifica sono aggiunte, in fine, le seguenti: e alle ONLUS ; 2) nel numero 15), dopo le parole: effettuate da imprese autorizzate sono aggiunte, in fine, le seguenti: e da ONLUS ; 3) nel numero 19), dopo le parole: società di mutuo soccorso con personalità giuridica sono inserite le seguenti: e da ONLUS ; 4) nel numero 20), dopo le parole: rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni sono inserite le seguenti: e da ONLUS ; 5) nel numero 27-ter), dopo le parole: o da enti aventi finalità di assistenza sociale sono inserite le seguenti: e da ONLUS ; c) nell articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: di cui all articolo 20 sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 20 e 20-bis. Art. 15. Certificazione dei corrispettivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto 1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. 92
93 Art. 16. Disposizioni in materia di ritenute alla fonte 1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Sui redditi di capitale di cui all articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. Art. 17. Esenzioni dall imposta di bollo 1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall imposta di bollo in modo assoluto, dopo l articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente: Art. 27- bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).. Art. 18. Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l articolo 13, è inserito il seguente: Art. 13-bis (Esenzioni) Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.. Art. 19. Esenzioni dall imposta sulle successioni e donazioni 1. Nell articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti 93
94 l imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all imposta, dopo le parole: altre finalità di pubblica utilità sono aggiunte, in fine, le seguenti:, nonchè quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Art. 20. Esenzioni dall imposta sull incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva 1. Nell articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell imposta sull incremento di valore degli immobili, relativo all esenzione dall imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: pubblica utilità, sono inserite le seguenti:, nonchè da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 2. L imposta sostitutiva di quella comunale sull incremento di valore degli immobili di cui all articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 21. Esenzioni in materia di tributi locali 1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. Art. 22. Agevolazioni in materia di imposta di registro 1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo 94
95 oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire ; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l imposta nella misura ordinaria nonchè una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta. ; b) dopo l articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire Art. 23. Esenzioni dall imposta sugli spettacoli 1. L imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonchè dagli enti associativi di cui all articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 2. L esenzione spetta a condizione che dell attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell inizio di ciascuna manifestazione, all ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinchè l esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale. 95
96 Art. 24. Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza 1. Nell articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: enti morali, sono inserite le seguenti: organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ; b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: enti morali, è inserita la seguente: ONLUS, ; c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: enti morali, è inserita la seguente: ONLUS,. Art. 25. Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l articolo 20, è inserito il seguente: Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall articolo 22; b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nel- 96
97 l ipotesi in cui l ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all articolo In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all articolo Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.. 2. Ai soggetti di cui all articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a). Art. 26. Norma di rinvio 1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto. 97
98 Art. 27. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale 1. L uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS. Art. 28. Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori 1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni; b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all articolo 11, comma 1; c) chiunque contravviene al disposto dell articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS. 3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati. 98
99 Titoli di solidarietà Art Per l emissione di titoli da denominarsi di solidarietà è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purchè i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l attuazione del presente articolo. Art. 30. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
100
101 REGISTRAZIONE DELL ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE PER TERRITORIO IN CUI HA SEDE LEGALE L ASSOCIAZIONE SOLO PER OdV Il termine per la registrazione è di venti giorni dalla data di costituzione. 1. Due copie dell atto costitutivo in originale controfirmate dai soci fondatori e due copie dello statuto in originale controfirmate dai soci fondatori sull ultima pagina. 2. Indicare sul lembo superiore dell atto costitutivo (anche a mano) le agevolazioni a cui si ha diritto: esente imposta di bollo e registro art 8 comma 2 legge 266/91 legge sul volontariato 3. Compilare il modello 69 (rilasciato Agenzia delle Entrate e in fac simile in allegato) Note per la compilazione Modello 69: Seguire le istruzioni riportate nel modello, ricordando che nel Quadro B vanno indicati i dati di tutte le persone che hanno firmato l atto costitutivo più i dati dell associazione. Prima di recarsi all Agenzia delle Entrate compilare il modello F23 ed effettuare il versamento (il modello, di cui un facsimile è in allegato, si trova e si paga in banca) Note alla compilazione F23 (compilare solo se l agenzia delle entrate richiede i diritti tributo 964T da indicare al punto 11 e l importo di euro 5,16): a. Note alla compilazione: b. Dati anagrafici = dati dell associazione c. Dati del versamento = compilare con i seguenti codici ed importi: i. Codice 6. ufficio o ente = Se si va a registrare l atto costitutivo all Agenzia delle Entrate di: 1. Foggia il codice è RF8; 101
102 2. San Severo il codice è RFC; 3. Cerignola il codice è RF7; 4. Lucera il codice è RF9; 5. Manfredonia il codice è RFA; 6. Se si va a registrare l atto costitutivo in altre sedi chiedere in loco il codice 6. ufficio o ente 10. Recarsi agli uffici con propria carta d identità e fotocopia del documento d identità del legale rappresentante. Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi al personale competente degli Uffici Locali. 102
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104 Impaginazione e stampa: Centrografico Francescano - Foggia - Tel
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