Istituto del concordato preventivo di cui all art. 161, comma 6, L.F.
|
|
- Ottavio Giorgi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Istituto del concordato preventivo di cui all art. 161, comma 6, L.F. Il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire un preliminare inquadramento in merito ai presupposti, alle caratteristiche ed alle finalità dell istituto di cui all art. 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ( di seguito, la Legge Fallimentare o anche L.F. ), introdotto nella Legge Fallimentare con D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con talune modifiche, con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito la Domanda di Pre-Concordato ). Nel presente Memorandum viene brevemente descritta la disciplina relativa alla Domanda di Concordato e, successivamente, vengono identificati alcuni vantaggi e opportunità che, alla luce di tale disciplina, potrebbero derivare dalla presentazione di una Domanda di Pre-Concordato. 1. LA DOMANDA DI PRE-CONCORDATO: LA DISCIPLINA L art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare consente all'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo art. 161, entro un termine fissato dal giudice. Tale termine deve essere compreso fra sessanta e centoventi giorni. Sul punto è opportuno precisare che, secondo le recenti esperienze, generalmente i vari Tribunali italiani tendono a concedere il termine richiesto, senza particolari motivazioni (salva l ipotesi di procedimento pre fallimentare, per cui si applica il termine minimo di 60 giorni). 1
2 L art. 161 L.F. prevede, inoltre, la possibilità di ottenere un ulteriore proroga di 60 giorni, oltre il termine già concesso 1. Decorso tale termine, possono presentarsi tre differenti alternative: 1. l imprenditore presenta la proposta, il piano e la documentazione di Concordato Preventivo di cui ai commi secondo e terzo, art. 161L.F.; 2. l imprenditore decide di presentare domanda di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto nelle more con i creditori, ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma L.F., dunque, sostituendo al concordato questa diversa forma di soluzione della crisi di impresa. 3. Il debitore non provvede al deposito dell ulteriore documentazione richiesta ai fini dell ammissione alla procedura di Concordato Preventivo (ovvero l Accordo di Ristrutturazione dei Debiti). In tal caso la proposta di pre concordato verrà dichiarata inammissibile, a norma del secondo comma dell art. 162 della Legge Fallimentare 2, dal Tribunale il quale, su istanza del creditore o del Pubblico Ministero e, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, può dichiarare il fallimento del debitore. 1 Inoltre, dopo il deposito del piano completo, il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell art. 162, comma primo, può concedere al debitore un termine non superiore a giorni quindici per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il decreto che concede tale ulteriore termine sarà emesso dopo la convocazione delle parti che, mediamente, avviene nell arco temporale di 15/30 giorni dal deposito. Dunque, il debitore può fruire complessivamente di ulteriori 30/45 giorni rispetto al termine ultimo concesso (anche nell ipotesi di ottenimento di ulteriori 60 giorni) 2 La dichiarazione di inammissibilità comporterebbe l impossibilità di presentare una nuova domanda di concordato preventivo in bianco. L art. 161, comma IX, L.F. prevede espressamente l inammissibilità della c.d. pre domanda, qualora il proponente nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma [VI, art. 161 L.F.]. Ciò, ovviamente, non preclude la possibilità, qualora non siano pendenti istanze di fallimento, di presentare un istanza per l ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, completa di tutti gli allegati previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 160 e ss. L.F.. 2
3 In proposito, appare opportuno precisare che, nella prassi, raramente un creditore o il PM chiedono il fallimento del debitore che ha già proposto il concordato. Gli stessi, ragionevolmente attenderanno il piano completo per valutarne la convenienza rispetto all alternativa del fallimento. 2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ E CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE RECENTI ESPERIENZE Per quanto concerne i presupposti di ammissibilità della Domanda di Pre- Concordato, si segnala che il dettato normativo non prevede che debba essere depositato, unitamente al ricorso, alcun documento a pena di inammissibilità, ad eccezione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; pertanto, deve ritenersi che la Domanda di Pre-Concordato priva di alcun documento accompagnatorio, sia, in sé, legittima. La possibilità di presentare, dunque, di ritenere ammissibile, una domanda di concordato preventivo in bianco, trova conferma nelle linee guida adottate lo scorso settembre dal Tribunale di Milano. In tale documento, si legge espressamente che La domanda di pre-concordato può essere accolta anche se formulata nel modo più semplice, con il suo contenuto minimo, ma almeno alla condizione che il debitore richieda espressamente la concessione del termine per effettuare le successive produzioni, in mancanza di che resterebbe il dubbio che si tratti di domanda di concordato definitiva (e inammissibile per difetto di prova sui relativi presupposti di ammissibilità). Sono peraltro sempre possibili integrazioni istruttorie..del resto alla scadenza del termine il debitore può liberamente decidere di depositare o un concordato preventivo o invece un Accordo di Ristrutturazione dei debiti e ciò dimostra quanto sia superfluo chiedere che sia indicato prima il contenuto di ciò che può essere oggetto di una successiva ben diversa determinazione. 3
4 Il Tribunale dovrà verificare: a) la propria competenza ex articoli 9 e 161 della Legge Fallimentare; b) la regolarità formale della domanda, accertando la sussistenza dei necessari poteri in capo al soggetto che l ha sottoscritta ed eventualmente acquisendo le relative delibere assembleari; c) che nel biennio precedente l imprenditore non abbia presentato analoga domanda senza esito positivo, di modo che sia rispettato il requisito di cui all art. 161, nono comma, della Legge Fallimentare. 3. LA PROTEZIONE DELL IMPRESA: IL C.D. AUTOMATIC STAY La Domanda di Pre-Concordato costituisce una novità di assoluto rilievo, che mostra inequivocabilmente il favor del legislatore per gli strumenti di soluzione concordata della crisi di impresa. La ratio sottostante a tale disposizione è da ricercarsi nella volontà di proteggere il patrimonio del debitore dalle aggressioni dei creditori, nelle more della predisposizione del piano, della proposta e di tutta la documentazione richiesta dalla legge. Vengono, infatti, anticipati al momento della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese 3 (adempimento da effettuarsi a cura del cancelliere), gli effetti protettivi dell impresa, intesi quale insieme di misure finalizzate ad evitare che, nelle more della definizione della documentazione da produrre da parte del debitore con riferimento alla relativa procedura di soluzione della crisi. I creditori di detto debitore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, acquisire diritti di prelazione sui beni aziendali.. Dalla data di pubblicazione della Domanda di Pre-Concordato nel Registro delle Imprese, infatti, si verifica lo stallo delle azioni cautelari ed esecutive (cosiddetto 3 Tali effetti deriverebbero dalla pubblicazione del ricorso per l ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese competente. 4
5 automatic stay ) di cui all art. 168 Legge Fallimentare 4. La volontà del legislatore di favorire in modo ancora più incisivo soluzioni concordate della crisi di impresa, o procedure preconcorsuali, al fine di preservare imprese che hanno i requisiti per risollevarsi dalla crisi è dunque evidente: con la Domanda di Pre-Concordato, il debitore può ottenere l automatic stay pur in mancanza di qualsiasi elemento di riscontro oggettivo circa l esistenza, oltre alla fattibilità, del piano di concordato. 4. LA GESTIONE DELL IMPRESA E I POTERI DEL GIUDICE IN PENDENZA DEL TERMINE Il debitore potrebbe, dunque, usufruire, depositando la Domanda di Pre- Concordato, di una moratoria potenzialmente alquanto lunga - mantenendo la facoltà di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell art. 161, settimo comma, della Legge Fallimentare. Infatti, in forza della citata disposizione, il debitore conserva, anche dopo il deposito della Domanda di Pre-Concordato, la gestione dell impresa, non verificandosi alcuno spossessamento dei relativi beni. Potrà compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione ed accedere al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale. In particolare, per quanto concerne la gestione ordinaria dell impresa, stando alla lettera della norma, qualunque atto di ordinaria amministrazione può essere legittimamente compiuto dal debitore, senza necessità della previa autorizzazione del Tribunale 5. 4 Ai sensi e per gli effetti dell art. 168 l.f. : dalla data di presentazione del ricorso. i creditori per causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore 5 Secondo un interpretazione più prudente del disposto normativo, il debitore dovrebbe adottare la necessaria cautela nei casi in cui l ordinaria gestione possa peggiorare le aspettative di soddisfazione delle ragioni dei creditori. 5
6 Per quanto concerne, invece, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, gli stessi possono essere compiuti dal debitore, successivamente al deposito della Domanda di Pre-Concordato, solo previa autorizzazione del Tribunale, che può, peraltro, assumere sommarie informazioni al riguardo. La parola chiave dell intera previsione sta nell aggettivo urgenti riferitoagli atti di straordinaria amministrazione. Non tutti gli atti aventi carattere straordinario, infatti, sono autorizzabili durante il pre-concordato, ma solo quelli urgenti, ovvero caratterizzati da uno stato di necessità, dunque, il cui compimento non è differibile sino alla fase successiva dell apertura formale della procedura. Per quanto concerne, invece, il carattere di straordinarietà dell atto, esso dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (Così il Tribunale di Terni con il recente decreto del ). 5. L UTILIZZO DELLE LINEE DI CREDITO AUTOLIQUIDANTI Appare opportuno, in tale sede, esaminare, seppure brevemente, la sorte delle linee di credito auto liquidanti in essere alla data di presentazione della Domanda di Pre-Concordato. Per quanto concerne la natura di tale operazione, è senz altro da escludere che le operazioni di anticipo o sconto fatture presso istituti bancari o di factoring, già in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, configurino atti di straordinaria amministrazione e, come tali, soggetti ad autorizzazione. E quanto statuito anche dal Tribunale di Terni nel citato decreto del , richiamando uno specifico precedente di legittimità, maturato ante riforma, sull analoga questione implicata dall art. 167 L.F. (Cass. Civile sez. I, 6
7 , n ):..le operazioni di anticipo o sconto fatture già in corso di esecuzione alla data di deposito dei ricorsi, configurano atti di ordinaria amministrazione anche perché si tratta delle operazioni più diffuse nelle prassi commerciali. Dunque, nessuna autorizzazione si renderà necessaria per l utilizzo delle linee di credito auto liquidanti. 6. LA PREDEDUCIBILITÀ Mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, la nuova disposizione richiede la preventiva autorizzazione del Tribunale, tale autorizzazione non viene richiesta per gli atti di ordinaria amministrazione i quali, pertanto, possono essere posti in essere a seguito del deposito del ricorso, con la conseguenza che, eventuali crediti derivanti da tali atti legalmente compiuti beneficiano della prededucibilità a norma dell art. 111 L.F. 6 Dunque, in ipotesi di successivo fallimento, le somme ricavate dalla liquidazione dell attivo (ovvero generate dall attività aziendale, in caso di concordato in continuità) sono erogate con precedenza ai prededucibili e poi agli altri creditori (prelatizi, chirografari - cfr. art. 111 L.F.). E stato, quindi, chiarito che i summenzionati crediti, sorti successivamente al deposito della Domanda di Pre-Concordato, godono del trattamento in prededuzione. Tuttavia dovrà trattarsi di crediti sorti in base ad atti legalmente compiuti, ossia quegli atti compiuti dal debitore in maniera conforme a quanto disposto dalla legge. I giudici di molti Tribunali, nei decreti di ammissione a Concordato Preventivo e fissazione del termine, ad abundantiam, lo precisano quasi sempre, così fugando qualsiasi perplessità. 6 L art. 161, settimo comma, della Legge Fallimentare, prevede che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell art
8 Si segnala, inoltre, che l art. 182-quinquies, primo e secondo comma, L.F., ha previsto la possibilità per il debitore che presenta una Domanda di Pre-Concordato, di chiedere al Tribunale, contestualmente alla presentazione della stessa, ovvero successivamente, in pendenza del termine dilatorio, l autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche individuati solo per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di negoziazione, se un professionista designato dal debitore e in possesso dei requisiti di cui all art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell impresa sino all omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Ai sensi del terzo comma dell art. 182-quinquies L.F., inoltre, iltribunale può autorizzare la concessione di pegno o ipoteca a garanzia dei predetti finanziamenti. Il legislatore, attraverso questa previsione, ha, dunque, inteso assicurare al debitore la possibilità di ottenere finanziamenti prededucibili per poter mantenere l operatività aziendale. Sempre in un ottica di preservazione dell operatività aziendale, in caso di proposta concordataria con continuità, ai sensi dell art. 186-bis L.F., tali finanziamenti, ove sussistano i presupposti di cui all art. 182-quinquies, quarto comma, L.F. 7, potrebbero anche essere utilizzati per il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi. 7 Ai sensi del quarto comma dell art. 182-quinquies L.F.: Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuita' aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. 8
9 Si osserva, da ultimo, che i finanziamenti effettuati dai soci nel corso della procedura di concordato preventivo non solo non sono postergati, in deroga agli artt e 2597-quinquies cod. civ., ma sono prededucibili ai sensi dell art. 111 L.F. fino a concorrenza dell 80% del rispettivo ammontare. 7. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI Proprio per l ampia tutela concessa al debitore e per l elevata autonomia gestionale che gli viene riconosciuta anche in pendenza del termine, la Legge Fallimentare prevede, ai sensi dell art. 161, ottavo comma, che il Tribunale possa oltre a instaurare vere e proprie attività istruttorie disporre a carico del debitore obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che lo stesso debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. Al Tribunale è lasciato ampio potere di stabilire sia la periodicità, che il contenuto degli obblighi informativi, che potranno quindi spaziare dalla periodica predisposizione di relazioni informative di contenuto più o meno analitico, a report di carattere più specifico (sulle operazioni industriali compiute, su quelle finanziarie, ecc.). Da un primo esame dei provvedimenti adottati, risulta che gli obblighi informativi disposti dai vari Tribunali italiani, generalmente prevedono il deposito, solitamente con cadenza mensile, di una relazione economico finanziaria aggiornata, di un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute nel periodo, relative alla ordinaria amministrazione dell attività aziendale, nonché di un rendiconto che illustri l andamento finanziario del periodo, ecc.. Soltanto nei casi di maggiore complessità, può essere prevista la nomina di ausiliari del giudice con il compito di coadiuvare quest ultimo nelle operazioni di controllo. 9
10 8. I CONTRATTI PENDENTI La disciplina del concordato preventivo è sempre stata sprovvista di una disciplina sui contratti pendenti; pertanto, in presenza di un contratto ineseguito, in tutto o in parte, da ambedue i contraenti, si discuteva in dottrina e giurisprudenza circa la disciplina applicabile e, in particolare, circa la possibilità che l esecuzione di tale contratto restasse sospesa ex art. 72 della Legge Fallimentare, ovvero lo stesso potesse essere sciolto o dovesse essere sempre eseguito oppure, infine, dovesse essere considerato come un atto di straordinaria amministrazione tale da richiedere l autorizzazione del giudice, ai sensi dell art. 167 della Legge Fallimentare. Il nuovo art. 186-bis della Legge fallimentare (concordato in continuità), al terzo comma, ha risolto la questione prevedendo che i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Inoltre, l art. 169-bis L.F., dispone che il debitore può chiedere. che il Tribunale lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione in tali casi il contraente ha diritto ad un indennizzo per risarcimento del danno..e tale credito è soddisfatto come credito chirografario. Tale norma non si applica ai contratti di lavoro subordinato, ma in ipotesi di concordato preventivo si applicano ammortizzatori sociali specifici ed il dialogo con le OO.SS. diventa molto più agevole rispetto ad un azienda in normale attività. Concludendo, quindi, mentre l azienda può sciogliersi dai contratti cheritiene dannosi, nessuno può chiedere la risoluzione dei contratti per effetto dell accesso al concordato preventivo e le eventuali clausole, talvolta presenti, che prevedono lo scioglimento automatico in caso di procedura concorsuale, sono nulle. 10
11 9. RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ IN CRISI In virtù del disposto del nuovo art. 182-sexies della L.F., dalla data di deposito della domanda di Concordato Preventivo, anche a norma del novellato sesto comma dell art. 161 L.F., e sino alla omologazione, non trovano applicazione alcune previsioni dettate in tema di riduzione del Capitale per perdite e di riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale. La nuova norma precisa, inoltre, che, in pendenza del predetto lassotemporale, non troveranno applicazione le cause di scioglimento previste per il caso di riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale. La citata disposizione chiarisce, da ultimo, che a seguito della riduzione del Capitale Sociale, e sino all avvio del risanamento, gli Amministratori sono tenuti a gestire la società al solo fine di conservare l integrità ed il valore del Patrimonio sociale, trovando applicazione l art c.c. il quale, peraltro, prevede una responsabilità personale e solidale degli Amministratori per i danni arrecati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, in ragione di atti, ovvero omissioni, compiuti in violazione del dovere loro imposto ai sensi della citata norma. Una volta avviato il piano di risanamento, gli Amministratori non sono piùsoggetti, quindi, all obbligo, ed alla responsabilità di cui all art c.c. la cui applicazione, condivisibile in un ottica liquidatoria, sarebbe controproducente nell ambito di un operazione volta al risanamento dell impresa. Il Legislatore, con tali disposizioni, mira a conservare la continuità aziendale ma non intende introdurre aree di impunità; infatti, ai sensi del secondo comma dell art. 182-sexies, permane la responsabilità degli Amministratori, ex art c.c., per le violazioni già compiute dell obbligo di gestione conservativa del patrimonio (cfr. Jachia IL FALLIMENTARISTA). In conclusione, il secondo comma dell art. 182-sexies non poteva essere più esplicito in ordine alla responsabilità di chi ha 11
12 amministrato l impresa dal momento in cui si è determinata la perdita superiore ad un terzo del capitale sociale rispetto al Patrimonio Netto, perché in tale norma si afferma che resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di concordato, l applicazione dell art c.c. In definitiva, dalle analisi effettuate emergono sempre più elementi che muovono verso l individuazione di un vero e proprio obbligo, qualora si siano registrate perdite patrimoniali significative, di scegliere tempestivamente se risanare l impresa o liquidarla. Esiste la responsabilità in capo agli Amministratori per la mancata tempestiva adozione di una misura di risoluzione negoziata della crisi, qualora abbiano invece proseguito l attività. Per quel che attiene, poi, alle funzioni del Collegio Sindacale, in tema di Prevenzione ed emersione della crisi, nelle Norme di comportamento del Collegio Sindacale nella crisi di impresa, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, si sancisce espressamente l obbligo da parte del Collegio Sindacale, di porre rimedio tempestivamente a fatti idonei a pregiudicare la continuità dell impresa. 10. TRIBUNALI COMPETENTI IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UN CONCORDATO DI GRUPPO In merito alla individuazione del Tribunale o dei Tribunali competenti, nel caso di società appartenenti al medesimo gruppo, ma aventi sede in comuni diversi, occorre fare delle riflessioni sull opportunità di adire un unico Tribunale. In merito al tema dei gruppi di imprese in crisi, in assenza di normeespresse nella legge fallimentare, la giurisprudenza e la dottrina si sono, piuttosto uniformemente, orientate nel senso di preferire una gestione unitaria delle crisi o insolvenze di più soggetti facenti parte di un gruppo. Anche prima della riforma fallimentare del 2005, presso diversi Tribunali (Crotone, Firenze, Ivrea, 12
13 Messina, Perugia, Roma, Terni e Pavia), si è affermata la necessità di realizzare procedure di Concordato Preventivo di gruppo. Nel medesimo senso si è orientata la dottrina che esprime il seguente concetto: posto che non è possibile confondere le masse attive e passive delle varie società del gruppo, un concreto contemperamento degli interessi dei creditori delle diverse società può esprimersi attraverso una trattazione sostanzialmente unitaria delle procedure ed una distribuzione temporale degli incombenti delle procedure ( adunanza dei creditori, giudizio di omologazione, ecc..), in modo che la sorte di un concordato possa ragionevolmente dipendere dall esito del procedimento collegato. (così Fabiani, Il gruppo di imprese nella sentenza di omologazione del Concordato Preventivo ). Un orientamento giurisprudenziale (ex multis Tribunale di Roma, 16 dicembre 1997), ha sancito: attesi gli indissolubili collegamenti tra le diverse società, l addivenire a separate procedure sarebbe dannoso sia per le società istanti che per i loro creditori, per cui dovrà essere il Tribunale della controllante a valutare la proposta di concordato nella sua complessità, pur nel rispetto delle rispettive autonomie societarie. Inoltre, recente giurisprudenza (Tribunale di Bergamo, ; Tribunale di Roma, , Tribunale di Benevento, , Tribunale di Asti, ), ha contribuito a rafforzare ed ampliare il concetto di gruppo, attraendo procedure pur distinte - del medesimo gruppo sotto la competenza del medesimo Tribunale, in sostanza dell impresa madre. In particolare, il Tribunale di Asti ha valutato l ammissibilità di un Concordato Preventivo di gruppo osservando che: nulla osta a che ciascuna società faccia riferimento ad un piano unitario ed a una proposta unitaria 13
14 che sia rivolta a tutti i creditori delle tre società, salvo poi la separazione di ciascuna massa e l approvazione separata da parte dei creditori di ciascuna società. 11. VANTAGGI FISCALI Le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti delle imprese a seguito dell omologazione del concordato preventivo, non sono assoggettate a tassazione a norma dell art. 88 TUIR. 12. CONSIDERAZIONI FINALI Alla luce della disciplina della Domanda di Pre-Concordato sinteticamente descritta, possono formularsi alcune considerazioni in merito ai vantaggi ed alle opportunità che potrebbero derivare dalla presentazione di una Domanda di Pre-Concordato: a) disponibilità, sino dalla data di pubblicazione del ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F., nel Registro delle Imprese, del periodo di automatic stay, durante il quale i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società, né possono acquistare diritti di prelazione; tenuto conto della circostanza che, a causa dello stato di crisi, si potrebbero determinare o aggravare situazioni di tensione con i creditori, inclusi fornitori, l automatic stay potrebbe rappresentare un importante beneficio; anche l inefficacia di ipoteche giudiziali che dovessero essere iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del predetto ricorso nel Registro delle Imprese rappresenta un indubbio beneficio conseguibile attraverso la Domanda di Pre-Concordato; b) nell astratta possibilità di ottenere lo scioglimento, ovvero la sospensione, per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta, di contratti in corso diversi da quelli indicati nell art. 169-bis, quarto comma, L.F.: l astratta possibilità di ottenere lo scioglimento di contratti 14
15 eccessivamente onerosi per la Società rappresenta un opportunità da valutare con grande attenzione; c) nell inapplicabilità, a far tempo dalla data di presentazione della Domanda di Pre-Concordato e sino all omologazione del concordato preventivo, delle disposizioni che impongono di ridurre il capitale in caso lo stesso sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite ovvero sia sceso al di sotto del minimo legale, ovvero addirittura interamente perduto, e di aumentarlo al fine di evitare lo scioglimento della Società; in concreto, quindi, la Società non si troverebbe, sino all omologa del concordato preventivo, nella condizione di dover ridurre il capitale ovvero a ridurlo e poi aumentarlo, al fine di evitare il verificarsi di una causa di scioglimento della Società medesima; d) nella astratta possibilità di ottenere l autorizzazione all erogazione di finanziamenti prededucibili, ai sensi dell art. 182-quinquies, primo, secondo e terzo comma, L. F., anche assistiti da pegno o ipoteca, o anche di finanziamenti da parte di soci, prededucibili fino all 80% del loro ammontare, da utilizzarsi, eventualmente, previa autorizzazione ai sensi dell art. 182-quinquies, quarto comma, L.F., anche per il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi. 15
LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO
LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA STEP 1: presentazione della domanda Presentazione al Tribunale competente dell istanza per accedere alla procedura di concordato
DettagliL apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione
L apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione DOTT. ALBERTO GUIOTTO Bergamo, 5 febbraio 2013 STUDIO AGFM CONCORDATO PREVENTIVO E NUOVA
DettagliL IMPATTO DEL D.L. SVILUPPO SULLA CRISI D IMPRESA
Pubblicità L IMPATTO DEL D.L. SVILUPPO SULLA CRISI D IMPRESA PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO Il piano attestato di risanamento può essere pubblicato nel r.i. su richiesta del debitore. CONCORDATO PREVENTIVO
DettagliRUOLO E RESPONSABILITÀ DELL ATTESTATORE. L Evoluzione delle Regole in tema di Crisi di Impresa 26 ottobre 2012 Stefania Chiaruttini
RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL ATTESTATORE 1 LE NUOVE ATTESTAZIONI Attestazioni ai sensi dell art. 182 quinquies I comma: Finanziamenti prededucibili IV e V comma: Pagamento creditori anteriori Attestazioni
DettagliASPETTI GENERALI SULLA COMPOSIZIONE PRI- VATISTICA DELL INSOLVENZA
SOMMARIO CAPITOLO 1 ASPETTI GENERALI SULLA COMPOSIZIONE PRI- VATISTICA DELL INSOLVENZA 1. Le ragioni della gestione privatistica dell insolvenza... 1 1.1. I rischi della negoziazione privata dell insolvenza
DettagliLE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.
VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,
DettagliProt. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013
Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013 A tutte le Casse Edili e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n 508 Oggetto: rilascio Durc ad imprese in concordato
Dettagli17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO
17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO di Luciano Quattrocchio, Professore Sommario: 1. I riferimenti normativi - 2. La disciplina nel contesto fallimentare - 3.
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliDomanda di concordato. Introduzione. Concordato Preventivo
21 giugno 2012 Modifiche apportate dal c.d. Decreto Legge Crescita alla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di di Alberto Picciau, Andrea Pinto (A) Introduzione Il c.d. Decreto Legge Crescita,
DettagliCIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
Dettagli2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;
Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliIL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO
IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO Alla procedura di concordato preventivo possono accedere quei soggetti - già imprenditori commerciali privati non piccoli - cui è riservata la procedura di fallimento. Presupposto
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliASSOCIAZIONE UNIJURIS
ASSOCIAZIONE UNIJURIS ILCASO.IT IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA E CON CONTINUITA E CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE Gli incentivi alle procedure di composizione di crisi dell impresa Prof. Sido Bonfatti
DettagliGABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. Sede legale: Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40. Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. Sede legale: Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40 Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.389,26 Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029 Iscritta al
DettagliLa gestione delle crisi di Impresa
La gestione delle crisi di Impresa L'ottica della banca nella crisi d'impresa: valutazioni e rischi connessi ai crediti pregressi e alla "nuova finanza" Marco Cavazzutti Responsabile Restructuring Italy
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati
28 Dicembre 2011, ore 09:14 Per fronteggiare la crisi Sovraindebitamento: quali rimedi a disposizione per il debitore? Nell ambito dell attuale contesto economico, caratterizzato da una significativa crisi
DettagliLe ultime riforme alla legge fallimentare: la legge n. 134/2012
2 ottobre 2012 Practice Group: Restructuring & Bankruptcy Le ultime riforme alla legge fallimentare: la legge n. Di Andrea Pinto (A) Introduzione La Legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla Gazzetta
DettagliEEMS ITALIA S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17 E 18 GIUGNO 2013
EEMS ITALIA S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17 E 18 GIUGNO 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all ordine del giorno ai sensi dell articolo 125 -
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliCircolare N. 113 del 3 Agosto 2015
Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliDocumento per la consultazione
VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Documento per la consultazione I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE
DettagliP.B. OPERAZIONI SOCIETARIE NELL AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI
P.B. OPERAZIONI SOCIETARIE NELL AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI P.B.1 (DELIBERAZIONI SULLE PERDITE DI SOCIETÀ SOGGETTA A CONCORDATO PREVENTIVO O AD ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI 1 pubbl.
DettagliCAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE
www.pg.camcom.gov.it CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE MANUALE OPERATIVO PER GLI ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE IN MATERIA DI FALLIMENTO,
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO CENNI STORICI SUL CONCORDATO PREVENTIVO
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XIII CAPITOLO PRIMO CENNI STORICI SUL CONCORDATO PREVENTIVO Guida bibliografica... 3 1. Origini dell istituto.... 5 2. Il concordato preventivo
DettagliCircolare n. 33 del 25 ottobre 2010
5 Novembre 2010, ore 11:18 Circolare n. 33 e 34 di Assonime Fallimento e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, le indicazioni di Assonime Assonime fornisce nelle Circolare n. 33 e 34 dello scorso
DettagliCrisi d impresa e disciplina degli obblighi di mantenimento del patrimonio netto
Crisi d impresa e disciplina degli obblighi di mantenimento del patrimonio netto (1) La causa di scioglimento della s.p.a. e della s.r.l. di cui all art. 2484 n. 4) c.c. non opera allorché, in presenza
DettagliI FINANZIAMENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO: SCHEMI DI SINTESI
I FINANZIAMENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO: SCHEMI DI SINTESI 28.6.2013 di Giovanni Sandrini, Commercialista Sommario: 1. Premesse - 2. I finanziamenti nelle imprese in crisi - 3. I finanziamenti suddivisi
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE
RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.
DettagliDL 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ( DL SVILUPPO-BIS ) GIUSTIZIA DIGITALE - MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. N. 270/99
DL 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ( DL SVILUPPO-BIS ) GIUSTIZIA DIGITALE - MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. N. 270/99 Le modifiche introdotte dal DL Sviluppo bis in materia concorsuale riguardano:
DettagliAllegato n. 1 II Report Area Giuridica Progetto Allert II Fase
Allegato n. 1 II Report Area Giuridica Progetto Allert II Fase STRUMENTI DI SOLUZIONE DELLA CRISI D IMPRESA ALTERNATIVI AL FALLIMENTO Con la riforma del diritto fallimentare ad opera della l. n. 80 del
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliIl decreto del fare: le novità alla legge fallimentare a cura di Nicola Concia
Il decreto del fare: le novità alla legge fallimentare a cura di Nicola Concia Con la Legge 9 agosto 2013 n. 80 (S.O. n. 63 alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 194 del 20 agosto 2013) è stato convertito
DettagliC.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.
MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui
DettagliNOTE DI VARIAZIONE IVA NEI CONFRONTI DI DEBITORI IN PROCEDURE CONCORSUALI O PRECONCORSUALI
NOTE DI VARIAZIONE IVA NEI CONFRONTI DI DEBITORI IN PROCEDURE CONCORSUALI O PRECONCORSUALI 24 Giugno 2015 Crisi di impresa di Giuliano Buffelli - Professore e Dottore Commercialista Tema di grande interesse
DettagliRELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL
VALSUGANA SPORT SRL Sede sociale: Borgo Valsugana (TN) Piazza Degasperi n. 20 Capitale sociale: 10.000,00 interamente versato. Registro Imprese di Trento N. 02206830222 C.C.I.A.A. di Trento R.E.A TN -
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La continuità
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La continuità aziendale Novembre 2013 Indice 1. Introduzione 2. La responsabilità della Direzione 3. La responsabilità del revisore 4. Gli indicatori per valutare la continuità
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliRoma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
DettagliIL CONCORDATO PREVENTIVO
CORSO PROCEDURE CONCORSUALI E SOVRAINDEBITAMENTO IL CONCORDATO PREVENTIVO spunti di approfondimento: CONCORDATO CON RISERVA, ATTESTAZIONI, FINANZIAMENTI IN CORSO DI PROCEDURA IL CONCORDATO CON RISERVA
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliGESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI
GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI Milano, 15 settembre 2009 Dott. Matteo Durola INDICE Introduzione Il piano di risanamento ex
DettagliCancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali
avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione
DettagliAdempimenti fiscali nel fallimento
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCO Adempimenti fiscali nel fallimento A cura della Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale Febbraio 2011 INDICE 1. Apertura
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliCIRCOLARE SETTIMANALE
.. CIRCOLARE SETTIMANALE settembre 2011 N 2 Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, dalla normativa vigente primaria (leggi, decreti, direttive) e secondaria (circolari ministeriali
DettagliE. FRASCAROLI SANTI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Un nuovo procedimento concorsuale, CEDAM, Padova, 2009
E. FRASCAROLI SANTI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Un nuovo procedimento concorsuale, CEDAM, Padova, 2009 Chiara Nappini Assegnista di ricerca in diritto commerciale nell Università di Siena
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA
PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA 1. PREMESSA L art. 33, comma 5, del D.L. 22.6.2012, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione 7.8.2012 n. 134, ha sostituito il comma 5 dell articolo
DettagliDeterminazione n. 3 del 23/04/2014
Determinazione n. 3 del 23/04/2014 Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo
DettagliRAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA
RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,
DettagliMoratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario
Per sostenere le PMI in difficoltà 3 Marzo 2011, ore 08:56 Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliProcedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale
Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti
DettagliLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE SOMMARIO A - FALLIMENTO B - CONCORDATO FALLIMENTARE C - CONCORDATO PREVENTIVO D - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
DettagliCircolare N. 60 del 21 Aprile 2015
Circolare N. 60 del 21 Aprile 2015 TFR in busta paga: la richiesta di finanziamento a copertura delle somme erogate al lavoratore (Art. 1 commi da 26 a 34 legge n. 190 del 23.12.2014, DPCM n. 29 del 20.02.2015)
DettagliRisposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB
Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 64 del 29 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Responsabilità solidale negli appalti e deroghe della contrattazione collettiva: quale disciplina applicare? Gentile
DettagliRegolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.
Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009
DettagliRelazione sulla gestione
PIANORO CENTRO SPA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA Sede legale: PIAZZA DEI MARTIRI 1 PIANORO (BO) Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA C.F. e numero iscrizione: 02459911208 Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA
DettagliARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA
ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 4 09.01.2015 Legge di Stabilità 2015: moratoria dei mutui e finanziamenti La quota capitale della rata può essere sospesa fino al 2017 Categoria:
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento
DettagliINADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE
BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento
DettagliL attestazione del professionista case history
L attestazione del professionista case history Genova, 16 maggio 2013 Dott. Marcello Pollio Senior Partner Pollio & Associati 1 LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE i nuovi strumenti del nuovo diritto concorsuale
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliCodice di Corporate Governance
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 3 maggio 200 Indice 1 Introduzione 2 Organizzazione della Società 2.1 Assemblea dei Soci 2.2 Consiglio di Amministrazione 2.3 Presidente
DettagliGli strumenti per il superamento della crisi d impresa. Massimiliano Bonamini Verona, 25 Novembre 2010
Gli strumenti per il superamento della crisi d impresa Massimiliano Bonamini Verona, 25 Novembre 2010 Agenda Gli strumenti per il superamento della crisi d impresa: - Ristrutturazioni in bonis - Piani
DettagliRISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009
RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare
DettagliAspetti procedurali (1) ed aspetti sostanziali (2)
Istanza di fallimento e procedimento di concordato preventivo in bianco Dott. Francesco Pedoja Presidente del Tribunale di Pordenone Aspetti procedurali (1) ed aspetti sostanziali (2) 1- La L. n.134/2012
DettagliNORMA DI COMPORTAMENTO N. 185
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO
DettagliSTUDIO MARNATI. Commercialisti Revisori legali www.studiomarnati.net STUDIO MARNATI
Consulenza tributaria, societaria e crisi d impresa Commercialisti Revisori legali www.studiomarnati.net 1 Premesse A partire dal 2008 le mutate condizioni economico finanziarie, che hanno prodotto una
DettagliRISOLUZIONE N. 129/E
RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
Dettagli(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su
MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliFiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento
DettagliCOMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE
COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del /29.11.2013 INDICE GENERALE
DettagliOggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha
Dettagli