Oggetto: Trattamento fiscale dei musicisti francesi che si esibiscono in Italia.

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1 RISOLUZIONE N. 56/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 maggio 2005 Oggetto: Trattamento fiscale dei musicisti francesi che si esibiscono in Italia. Sono stati formulati alla scrivente alcuni quesiti riguardanti il trattamento fiscale, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, degli artisti francesi che si esibiscono in Italia. Con particolare riguardo ad un orchestra o altro ente francese che si esibisce in Italia impiegando artisti dipendenti, si chiede di sapere: 1. se la ritenuta alla fonte debba applicarsi nei confronti dell ente ovvero di ogni singolo artista; 2. come possa eliminarsi la doppia imposizione sullo stesso reddito, vale a dire una prima volta in capo all ente (tramite la ritenuta operata in Italia), una seconda in capo al singolo artista remunerato dall ente (assoggettato a tassazione in Francia); 3. se sia consentito applicare la ritenuta sul compenso assolto al netto delle spese sostenute;

2 2 4. in che modo è dato dimostrare che un artista, ovvero un soggetto che percepisce i compensi in luogo dell artista, è finanziato in gran parte con fondi pubblici (al fine ottenere la tassazione nel Paese di residenza in base all articolo 17, paragrafi 3 e 4, della Convenzione Italia-Francia). Nel merito, si evidenzia quanto segue. 1. Ai sensi dell art. 23, comma 1, lett. d), del Tuir si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Ai fini della tassazione dei suddetti redditi, l art. 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Dalla richiamata norma si evince che la ritenuta di imposta deve essere applicata dal soggetto italiano che eroga il compenso per la prestazione dell artista, a nulla rilevando la circostanza che il percipiente sia una persona fisica ovvero un ente. L unica eccezione si ha nel caso in cui il soggetto non residente abbia in Italia una stabile organizzazione: in tale ipotesi, non si applica la ritenuta e il soggetto non residente deve dichiarare i redditi prodotti nel nostro Paese mediante la stabile organizzazione. Si fa presente che il richiamato art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 è conforme all art. 17 della Convenzione Italia-Francia per evitare le doppie imposizioni, in base al quale il reddito prodotto dagli artisti è tassato nello Stato in cui vengono esercitate le prestazioni, anche se il medesimo reddito è attribuito ad altro soggetto (ente, società, ecc.). 2. L applicazione della ritenuta nei confronti dell ente e la successiva tassazione del reddito percepito dai singoli musicisti non comporta una doppia

3 3 imposizione, atteso che l ente stesso potrà, nel suo Paese di residenza, dedurre i compensi corrisposti ai musicisti, tassare il reddito netto e scomputare la ritenuta subita all estero dall imposta lorda in tal modo calcolata. 3. Per quanto riguarda la base imponibile su cui applicare la ritenuta, si ritiene che essa sia costituita dal compenso lordo corrisposto dal soggetto residente. Ciò in quanto il citato art. 25, comma 2, nel richiamare le somme ed i compensi di cui al comma precedente, assoggetta in sostanza a ritenuta gli stessi compensi di lavoro autonomo corrisposti ai residenti, differenziando unicamente l entità (30 per cento anziché 20) ed il titolo (d imposta anziché di acconto) della ritenuta. Anche per i soggetti residenti, infatti, la ritenuta, ancorchè di acconto, è applicata sul compenso lordo corrisposto, senza possibilità di far valere, in sede di applicazione della medesima ritenuta, i costi sostenuti dal percipiente (in tal senso si è già pronunciata l Amministrazione finanziaria italiana con risoluzione n. 20 del 20 marzo 1998). Non possono sottacersi, per converso, le insuperabili difficoltà che il sostituto incontrerebbe nel procedere alla determinazione del reddito netto (in termini, soprattutto, di valutazione della inerenza delle spese); una tassazione secca operata sul reddito lordo, invece, comporta una semplificazione degli adempimenti tributari, sia per colui che eroga il compenso, sia per il percettore che non è obbligato a dichiarare in Italia il compenso medesimo. 4. L art. 17, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Francia stabilisce che i compensi che un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte, in tale qualità, nell altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se dette prestazioni svolte nell altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato. Il successivo paragrafo 4 stabilisce che quando i redditi derivanti da attività che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente e in tale qualità in uno Stato sono attribuiti non all artista o allo sportivo medesimi

4 4 ma ad un altra persona, detti redditi sono imponibili soltanto nell altro Stato se detta altra persona è finanziata in gran parte con fondi pubblici di detto altro Stato. Ai fini dell applicazione delle richiamate disposizioni, che comportano la tassazione nel Paese di residenza e non in quello della fonte, è necessario che: - i fondi pubblici erogati dal Paese di residenza costituiscano la prevalente fonte di finanziamento, in termini quantitativi, della specifica e singola prestazione eseguita dall artista nell altro Stato (paragrafo 3); - i medesimi fondi costituiscano la principale voce di entrata, sempre in termini quantitativi, della complessiva attività del soggetto che percepisce i compensi per le prestazioni artistiche (paragrafo 4). Al riguardo, si evidenzia che il prelievo alla fonte è operato comunque nella misura determinata dalla legislazione interna e che, su richiesta del soggetto non residente, si procede, in applicazione delle richiamate disposizioni convenzionali, al rimborso delle imposte trattenute. Tuttavia, il sostituto d'imposta può, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente il beneficio convenzionale e, quindi, non effettuare la ritenuta di cui all'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 600/73; in tale ipotesi, il sostituto ha l obbligo di acquisire dai beneficiari del reddito la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni richieste dalla convenzione ai fini dell esonero. In senso conforme si è pronunciata più volte l'amministrazione finanziaria italiana (da ultimo, v. risoluzioni del 24 settembre 2003, n. 183 e del 24 maggio 2000, n. 68), precisando che l'applicazione diretta da parte del sostituto d'imposta di una convenzione contro le doppie imposizioni costituisce una facoltà e non un obbligo del sostituto medesimo. Se quest ultimo non intende avvalersi di tale facoltà e procede, quindi, all applicazione della ritenuta d imposta del 30%, il soggetto non residente può presentare un istanza per ottenerne il rimborso, previa esibizione della documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti dalla norma convenzionale.

5 5 La documentazione che il soggetto non residente deve esibire al sostituto di imposta, ovvero allegare all istanza di rimborso consiste in un attestato rilasciato dalla competente autorità pubblica francese (ad esempio, Ministero della Cultura) da cui risulti che: - la prestazione resa in Italia dall artista non residente è stata finanziata con fondi pubblici secondo un importo che supera il compenso erogato dal sostituto italiano (articolo 17, paragrafo 3); - l ente che percepisce il compenso (in luogo dell artista) svolge la propria attività complessiva, avvalendosi di fondi pubblici per un ammontare che, riferito all ultimo bilancio o rendiconto approvato, è superiore a quello delle altre entrate (articol 17, paragrafo 4).

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