Le opportunità offerte dalle agevolazioni fiscali nel settore delle accise sull energia elettrica ed i prodotti energetici

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1 Le opportunità offerte dalle agevolazioni fiscali nel settore delle accise sull energia elettrica ed i prodotti energetici Relatore: Dr. Vito De Benedictis Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria Ufficio delle Dogane di Napoli 2 Napoli, 9 Aprile

2 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli L Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è competente in materia doganale e nel controllo fiscale dei beni sottoposti al regime delle accise nonché sulla produzione e sul consumo dell energia elettrica e dei prodotti energetici in genere 2

3 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli L Area Dogane dell Agenzia è costituita da una struttura centrale ubicata a Roma, dalle Direzioni regionali ed interregionali che svolgono l attività di coordinamento e monitoraggio degli uffici periferici, nell ambito di una o più regioni, e delle strutture operative territoriali. 3

4 Uffici delle Dogane L attività operativa dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è gestita dagli uffici periferici denominati Uffici delle Dogane Gli Uffici delle Dogane hanno competenza in materia di accise e di dogana ed hanno assorbito le competenze degli Uffici Tecnici di Finanza (UTF) e delle Circoscrizioni Doganali Hanno solitamente competenza territoriale su base provinciale. In Campania esistono gli Uffici di Napoli 1, Napoli 2, Benevento, Caserta e Salerno. Avellino costituisce una Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Benevento Per gli indirizzi dei vari uffici si rimanda al portale: 4

5 PREMESSA NORMATIVA Le accise sono imposte indirette sulla produzione e sui consumi di particolari beni, applicate sui prodotti energetici (oli minerali, energia elettrica etc.), alcole etilico e bevande alcoliche ed i tabacchi lavorati. L accisa è esigibile all atto della sua immissione in consumo nello stato ove avviene la citata immissione in consumo. Il termine accisa discende dal latino accidere che significa colpire. (in francese accise tagliare <<imporre la taglia, tributo imposto dagli eserciti vincitori alle popolazioni sottomesse>>) Le accise sono delle imposte indirette sui consumi applicate in capo al produttore ovvero all importatore della merce sottoposta al particolare regime impositivo; coesistono con l IVA, in quanto incluse nel costo di produzione; La loro variazione opera conseguentemente come variazione di costo ai fini delle leggi di mercato 5

6 Normativa di Riferimento Direttiva 2003/96/CE del Consiglio della Comunità Europea che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici; D. L.gs n n 504 del 26/10/1995 Testo Unico in materia di accise come modificato dal D.L.gs n. 26 del 02/02/2007; La normativa di riferimento è disponibile sul sito: (menu Dogane>l operatore operatore economico>accise) 6

7 Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 TITOLO 1 : Disciplina delle Accise Capo 1: Disposizioni generali artt Capo 2: Prodotti energetici artt Capo 3: Alcole e bevande alcoliche Sezione 1: Disposizioni di carattere generale artt Sezione 2: Alcole etilico artt Sezione 3: Birra artt Sezione 4: Vino artt Sezione 5: Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra art. 38 Sezione 6: prodotti alcolici intermedi art. 39 Capo 4: Sanzioni artt TITOLO 2: Energia Elettrica artt TITOLO 3: Altre imposizioni indirette artt TITOLO 4: Disposizione diverse e finali artt Allegato 1: Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti Tabella A: Impieghi di prodotti energetici che comportano l'esenzione dell accisa o l applicazione di una aliquota ridotta 7

8 Energia Elettrica (art. 52 comma 1 del D.L.gs. n. 504/95) L'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I del TUA, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio Aliquote di accisa vigenti per ogni kwh di energia impiegata: - per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: euro 0,0227 per ogni kwh; - per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: a) per i consumi fino a kwh mensili: 1) sui primi kwh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kwh; 2) sui consumi che eccedono i primi kwh consumati nel mese e che non sono superiori a kwh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kwh; b) per i consumi superiori a kwh mensili: 1) sui primi kwh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kwh; 2) sui consumi che eccedono i primi kwh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro Le addizionali erariali e addizionali provinciali/comunali sono state ormai soppresse. 8

9 Accisa sulla Energia Elettrica Usi non sottoposti al regime delle accise; Usi esenti dall imposta; Soggetti obbligati; Denuncia di attività; Autorizzazioni e Licenze; Liquidazione, accertamento e pagamento dell accisa; Dichiarazione annuale dei consumi; 9

10 Usi non sottoposti al regime delle accise (art. 52 comma 2 del D.L.gs.504/95) Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica, (pertanto non rientra nel campo di applicazione di cui al TU accise e quindi non è dovuta l imposta: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; 10

11 Usi non sottoposti al regime delle accise (art. 52 comma 2 del D.L.gs.504/95) Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica, (pertanto non rientra nel campo di applicazione di cui al TU accise e quindi non è dovuta l imposta: d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kw, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kw; 11

12 Usi non sottoposti ad accisa (art. 52 comma 2 del D.L.gs.504/95) Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica, (pertanto non rientra nel campo di applicazione di cui al TU accise e quindi l imposta non è dovuta): e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici (cromatura, attività di fonderie); riduzione chimica: per riduzione chimica s intende qualsiasi reazione chimica per la quale una o più sostanze assumono elettroni ceduti da un altro composto o elemento che prende il nome di riducente. processi elettrolitici: per processi elettrolitici s intendono invece quei processi tecnici ed industriali (utilizzati per rivestire oggetti metallici di uno strato protettivo od ornamentale, per ottenere oggetti di una determinata forma, oppure per l estrazione o la raffinazione dei metalli), in cui avviene una dissociazione elettrochimica in ioni di sostanze (soluzioni di elettroliti) dovuta al passaggio della corrente elettrica tra due elettrodi (conduttori metallici) immersi in tali composti allo stato fuso o in soluzione (elettroliti): gli ioni positivi -cationi- si dirigono verso il catodo (elettrodo negativo), mentre quelli negativi -anioni- verso l anodo (elettrodo positivo). Giunti a contatto con il catodo i cationi acquistano elettroni (cioè si riducono), mentre gli anioni giunti a contatto con l anodo cedono elettroni (cioè si ossidano). 12

13 Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica, (pertanto non rientra nel campo di applicazione di cui al TU accise e quindi l imposta non è dovuta): f) impiegata nei processi mineralogici; Trattasi di quei processi classificati con il codice DI 26 nella nomenclatura generale delle attività economiche di cui al Reg. (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, modificato da ultimo dal Reg. della Commissione (CE) n. 29/2002, che comprendono: a) la fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro (compreso la fabbricaz. e lavoraz. di vetro piano, la fabbricaz. e lavoraz. di vetro cavo e di altro vetro e la fabbricaz. di fibre di vetro) b) la fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all edilizia e la fabbricaz. di prod. ceramici refrattari (compreso prod. per usi domestici ed ornamentali, art. sanitari, isolatori e pezzi isolanti, prod. per uso tecnico ed industriale ed altri prod. ceramici); c) la fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti; d) la fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l edilizia, in terracotta; e) la produzione di cemento, calce, gesso; f) la fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso (compresa la produz. di calcestruzzo pronto per l uso); g) il taglio, la modellatura e finitura di pietre ornamentali per l edilizia; h) la fabbricaz. di altri prod. in miner. non metalliferi (compresa la fabbricazione i prodotti abrasivi). Usi non sottoposti ad accisa (art. 52 comma 2 del D.L.gs.504/95) 13

14 Usi non sottoposti al regime delle accise (art. 52 comma 2 del D.L.gs.504/95) g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento (per costo di un prodotto si intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa. Questo costo è calcolato in media per unità. Per costo dell elettricità, si intende l effettivo valore d acquisto dell elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell impresa.) 14

15 Usi non sottoposti Per i casi di esclusione di cui alle lettere e), f) e g), potrà essere accordata l esclusione solo previa verifica da parte dell Ufficio per distinguere i consumi ad essi riconducibili rispetto al consumo globale di energia dello stabilimento industriale ovvero per il riconoscimento dell incidenza del valore dell energia elettrica sul costo finale dei prodotti realizzati. Negli altri casi l esclusione avviene ope legis 15

16 Usi esenti dall imposta (art.52 comma 3 del D.L.gs.504/95) E' esente dall'accisa l'energia elettrica: a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; 16

17 Usi esenti dall imposta (art.52 comma 3 del D.L.gs.504/95) E' esente dall'accisa l'energia elettrica: d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kw, fino ad un consumo mensile di 150 kwh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh per le utenze fino a 1,5 kw e di 220 kwh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kw, si procede al recupero dell'accisa in applicazione deliberazione n. 15/1993 del Comit. Interm.le prezzi 17

18 Usi esenti dall imposta (art.52 comma 3 del D.L.gs.504/95) Per i casi di esenzione dall accisa, i soggetti interessati devono sempre essere autorizzati dall ufficio competente previa formale istanza e conseguente istruttoria tecnico amministrativa condotta dall ufficio. L Ufficio può autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi. 18

19 Soggetti Obbligati Soggetti senza officina elettrica (Autorizzazione Codice Ditta senza pagamento diritto annuo) Art. 53, c. 1, lett. a) soggetti che procedono alla fatturazione dell energia elettrica ai consumatori finali (venditori) Art. 53, c. 1, lett. c bis i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico, limitatamente al consumo di detta energia. Art. 53, c. 2, lett. b) facoltativosoggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili > kwh (i punti di presa con potenza disponibile > 200kW costituirebbero comunque officina elettrica) Soggetti con officina elettrica (Licenza di esercizio Codice Ditta con pagamento diritto annuo) Art. 53, c. 1, lett. b) Esercenti le officine di produzione di energia elettrica per uso proprio (anche se l energia autoconsumata èesente o esclusa dall accisa) Art. 53, c. 1, lett. c) I soggetti che utilizzano l energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo con potenza disp.le > 200 kw, intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione. Art. 53, c. 2, lett. a) facoltativo I soggetti che acquistano per uso proprio, con impiego unico, previa trasformazione o conversione comunque effettuata con potenza 19 disp.le > 200 kw

20 Soggetti Non Obbligati - Applicazione art. 53 bis - Soggetti che producono energia elettrica da fonte rinnovabile e la cedono interamente alla rete - Soggetti che gestiscono una rete di trasporto (vettoriamento) o di distribuzione, senza fornire l energia elettrica ai clienti finali Obblighi Comunicazione Dichiarazione annuale dei flussi dell e.e.: -prodotta - immessa in rete - trasportata per conto dei venditori 20

21 Liquidazione, accertamento e pagamento dell accisa Il pagamento dell accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell anno precedente. Per il mese di agosto, la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti venditori ai consumatori finali deve riportare i 21 quantitativi di energia elettrica venduti e l accisa

22 Dichiarazione di Consumo (art. 53 comma 8 del D.L.gs.504/95) I soggetti obbligati e non, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all ubicazione dell eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l accertamento del debito d imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. La dichiarazione di consumo è presentata al competente Ufficio dell Agenzia delle Dogane entro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce secondo il modello fornito dall Agenzia. Deve essere presentata esclusivamente in via telematica 22

23 GRAZIE PER L ATTENZIONEL Ufficio delle Dogane di Napoli 2 Area Assistenza ed Informazione Utenti Responsabile: Gaetano Medici Tel Fax dogane.napoli2.urp@agenziadogane.it PEC: dogane.napoli2@pce.agenziadogane.it 23

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