Detrazione del 36-50% per le spese relative all acquisto e installazione di impianti fotovoltaici
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- Marianna Casati
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1 Detrazione del 36-50% per le spese relative all acquisto e installazione di impianti fotovoltaici Con la presente si analizzano i chiarimenti recentemente forniti dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 2 aprile 2013, n. 22. Nello specifico, l'amministrazione finanziaria si è espressa in merito alla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale del 36-50% nel caso di acquisto e installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
2 Come chiarito nella precedente Informativa, il D.L. n. 201/2011 ha portato a regime l agevolazione fiscale rivolta ai contribuenti che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio. In questa sede l attenzione è focalizzata sull analisi della lett. h), art. 16-bis, TUIR, relativa alla riqualificazione energetica degli edifici, nella quale si prevede la detrazione del 36-50% per gli interventi: h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. In particolare si propone l analisi dei chiarimenti recentemente forniti dall Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 22/2013, relativa alla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale di cui all art. 16-bis, TUIR, nel caso di acquisto e installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. IL CASO Un contribuente chiede chiarimenti relativamente all applicabilità della detrazione del 36-50% prevista dall art. 16-bis, TUIR, alle spese sostenute per l acquisto e l installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Il contribuente sostiene che l installazione su edifici residenziali di pannelli fotovoltaici, allo scopo di produrre energia elettrica, possa usufruire dell agevolazione prevista dalle lett. a) e b), comma 1, art. 16-bis,TUIR. Il soggetto fa riferimento anche all art. 2, D.M. n. 37/2008, il quale dispone che tra gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia [ ] rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale. Viene, inoltre, richiamata la Circolare n. 57/1998, la quale include negli interventi attualmente riconducibili alla lett. h), art. 16-bis, TUIR, anche le opere previste dall art. 1, lett. e), Decreto Ministro dell Industria 15 febbraio 1992, dove è compre la produzione di energia elettrica.
3 Tuttavia, il contribuente chiede se l impianto fotovoltaico sia riconducibile alla lett. h), comma 1, art. 16-bis, TUIR, in quanto in tale disposizione sono comprese opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e gli stessi sarebbero circoscritti ad impianti solari termici per la produzione di acqua calda. Tali impianti hanno, infatti, un efficacia misurabile direttamente sul risparmio energetico dell edificio. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Con la Risoluzione in esame, l Agenzia delle Entrate richiama brevemente quanto previsto dall art. 16, comma 1, lett. h), TUIR, introdotto dal D.L. 201/2011. La relazione illustrativa di tale Decreto ha specificato che, tra gli interventi agevolabili, la lett.h) comprende anche quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia. L art. 16-bis del TUIR si applica alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio Al riguardo, occorre precisare che la disposizione che prevedeva l applicabilità della detrazione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, alle spese sostenut e per gli interventi di cui alla lett. h), in concomitanza con la proroga per l anno 2012 della detrazione in esame, è stata successivamente soppressa ad opera dell art. 11, comma 3, del D.L. n. 83/2012. Nella relazione illustrativa al Decreto da ultimo citato si afferma che gli interventi di cui alla lett. h), pur avendo la medesima finalità di quelli agevolati ai sensi del art. 1, commi da 344 a 347, della Legge n. 296/2006 (detrazione del 55%), non rispondono alle caratteristiche tecniche necessarie per ottenere la predetta agevolazione e che, pertanto, sarebbero stati ingiustificatamente esclusi, per l anno 2012, anche dalla detrazione spettante ai sensi dell art. 16-bis, TUIR. A fronte di tali modifiche, l Agenzia delle Entrate ha chiesto il parere al Ministero dello sviluppo economico, al fine di chiarire ulteriormente se il risparmio energetico debba essere inteso solo come riduzione dei consumi oppure se possa essere considerato come risparmio elettrico derivante dal minor assorbimento di energia energetica dalla rete esterna per effetto dell utilizzo dei pannelli fotovoltaici. A tale riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ha confermato quest ultima qualificazione della nozione di risparmio energetico, in base a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva UE n. 31/2010, Regolamento delegato n. 244/2012, Orientamenti della Commissione europea 2012/C 115/01). Infatti, la normativa comunitaria sopracitata stabilisce che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell edificio. Pertanto, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile. Quanto esposto sinora conferma, quindi, l applicabilità della detrazione del 36-50% al caso in esame.
4 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Il Ministero dello sviluppo economico, in merito alla documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici derivanti da impianti fotovoltaici, ha precisato che la realizzazione dell impianto fotovoltaico comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. Pertanto, si ritiene sufficiente conservare la documentazione comprovante l avvenuto acquisto e installazione dell impianto a servizio di un edificio residenziale. Non è, invece necessaria una specifica attestazione dell entità del risparmio energetico derivante dall installazione dell impianto stesso. Sarà comunque necessario conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47, D.P.R. n. 445/2000. LIMITI Per beneficiare della detrazione in esame, l installazione dall impianto fotovoltaico deve avvenire esclusivamente per soddisfare i bisogni energetici dell abitazione (usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.) e quindi l impianto deve essere posto direttamente al servizio dell abitazione dell utente. L agevolazione in commento non è applicabile quando la cessione dell energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale. Tale ipotesi si configura quando l impianto è di potenza superiore a 20 kw oppure quando, pur avendo potenza non superiore a 20kw, non sia posto a servizio dell abitazione. COMPATIBILITÀ DELLA DETRAZIONE CON ALTRE AGEVOLAZIONI In relazione agli impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia elettrica si possono avere i seguenti sistemi: scambio sul posto: è una particolare modalità di valorizzazione dell energia elettrica che consente, al proprietario di un impianto fotovoltaico, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Nel caso di produzione di energia in eccesso rispetto a quanto consumato, il gestore (GSE) mette a credito per l anno successivo l energia prodotta in eccesso; ritiro dedicato: è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la vendita dell energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita diretta in borsa. Consiste nella cessione dell energia elettrica immessa in rete al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (GSE), che provvede a remunerarla, corrispondendo al produttore un prezzo per ogni kwh ritirato; tariffe incentivanti: è un meccanismo che prevede la remunerazione dell elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici per 20 anni; detta remunerazione è stata stabilità con appositi Decreti ministeriali emanati nel corso degli anni e varia in base alla potenza e alla tipologia dell impianto. L incentivo viene pagato su tutta l energia prodotta dall impianto, non soltanto su quella in eccesso che viene riversata nella rete elettrica
5 Relativamente alla compatibilità dell agevolazione in questione con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, il Ministero competente ha evidenziato che l art. 12, D.M. 5 luglio 2012 (recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell energia elettrica prodotta), se da un lato contempla espressamente l incompatibilità fra le tariffe incentivanti e le detrazioni fiscali, dall altro nulla dispone sulla incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici. Il Ministero, considerando: la normativa sopracitata e che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell assorbimento dell energia dalla rete, ritiene che quest ultimo sia cumulabile alla detrazione del 36-50%. Tali conclusioni possono essere tratte anche per quanto riguarda il ritiro dedicato. Infine, si segnala che la detrazione del 55% non è mai ammessa in relazione ad impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (Risoluzione n. 207/2008).
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