LEGISLAZIONE ANNO

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1 pag.1 LEGISLAZIONE ANNO 2002 IMPRESE MARITTIME LEGGE 16 marzo 2001 n. 88 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78). Questa legge si prefigge di incentivare, con misure a carattere transitorio, gli investimenti delle compagnie di navigazione per il rinnovo e l ammodernamento delle flotte, allo scopo di assicurare una crescita del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore. Ulteriore scopo è quello di promuovere la costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza, in conformità con la più recente politica comunitaria ed internazionale, al fine di una maggiore prevenzione degli incidenti in mare. Gli investimenti, rientranti nell ambito d applicazione della legge, sono quelli avviati o in avanzata fase di realizzazione nell anno 2000, posti in essere da soggetti aventi titolo per essere proprietari di navi italiane ai sensi dell art. 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE). CONTRATTO DI TRASPORTO LEGGE 20 agosto 2001 n. 334 Con l entrata in vigore della legge in esame, che ha convertito il Decreto legge n. 256/2001, sono stati dichiarati formalmente validi i patti stipulati verbalmente tra mittente e vettore e ciò quand anche quest ultimo si limiti a comunicare in maniera informale l iscrizione all albo e di essere in possesso del nulla osta al trasporto, con riferimento al mezzo che ha eseguito il servizio. Il presente atto normativo esprime una interpretazione autentica della Legge 162/93 circa la forma scritta del contratto di trasporto, ponendo un freno a quell orientamento giurisprudenziale estremamente rigido e formalistico adottato di recente da alcuni tribunali italiani. La legge 162/93 infatti, aveva introdotto l obbligo di annotare nel contratto di autotrasporto i dati del vettore (numero di iscrizione all Albo ed estremi dell autorizzazione al trasporto conto terzi) pena la nullità del contratto stesso. Sulla scorta di tale sanzione, una parte della giurisprudenza aveva ritenuto nulli, anche ai fini del rispetto delle tariffe obbligatorie, i contratti non esattamente conformi a tale prescrizione. La legge 20 agosto 2001 n. 334, all art. 3, ha quindi ora chiarito, con effetto retroattivo, i limiti di applicazione di tale obbligo di annotazione. Sul piano tariffario, la mancata formalizzazione dell accordo sul prezzo dell autotrasporto,

2 pag.2 secondo l interpretazione legislativa, non conduce quindi alla nullità del contratto rimanendo intatti i diritti del vettore comunque iscritto all albo e regolarmente autorizzato. MARINA MERCANTILE DECRETO DIRIGENZIALE 19 giugno 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173) Con tale decreto il Dirigente Generale dell unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d acqua interne ha dato attuazione a due risoluzione adottate nella Conferenza dei Paesi aderenti all IMO tenutasi a Londra il 7 luglio Il decreto istituisce il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsibilities), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l addestramento di base di tutto il personale imbarcato, in conformità con la sezione A-VI/ 1, paragrafo del codice STCW. Il corso dovrà avere una durata non inferiore alle diciotto ore, da articolarsi in tre giorni, e vi potranno partecipare marittimi in numero non superiore a quindici unità, anche provenienti da Stati esteri. Tale corso sarà obbligatorio per i marittimi iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria, per il primo imbarco su navi da traffico in navigazione internazionale, nonché, a decorrere dal 1 febbraio 2002, su navi da traffico adibite a navigazione nazionale. Sono peraltro dispensati dall obbligo di partecipazione al corso coloro che siano già titolari di certificati di abilitazione IMO STCW-95, rilasciati ai sensi del decreto ministeriale Sono altresì esonerati, fino alla data del 1 febbraio, gli iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione, negli ultimi cinque anni, su navi adibite al traffico. Le lezioni saranno svolte da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti e della navigazione ed ogni candidato dovrà sostenere, a completamento del corso, un esame dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori. Al candidato che consegua esito favorevole all esame verrà rilasciato un attestato, con conseguente annotazione sul libretto di navigazione. PORTI DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 2001 n. 293 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165) Il presente regolamento detta la disciplina applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione e limitazione di sinistri connessi a determinate sostanze pericolose in conformità a quanto disposto nell art. 4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n Restano comunque fermi gli obblighi di cui al medesimo decreto legislativo n. 334 per i gestori degli stabilimenti ubicati nei porti industriali e petroliferi ed in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell allegato 1 del suddetto decreto legislativo. Ai fini dell applicazione del presente regolamento vengono definiti porto industriale e petrolifero le aree demaniali marittime a terra e le altre infrastrutture portuali

3 pag.3 individuate nel Piano regolatore portuale, o delimitate con provvedimento dell autorità competente nelle quali si effettuano, con la presenza di quantitativi non inferiori a quelli stabiliti dal già citato allegato 1, attività di carico, scarico, trasbordo e deposito di sostanze pericolose, destinate a stabilimenti industriali, impianti produttivi o depositi, ovvero dagli stessi inviate al porto per l imbarco. Vengono altresì disciplinate le modalità di redazione del rapporto integrato di sicurezza portuale, del piano di emergenza portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali e petroliferi. Il rapporto integrato di sicurezza portuale dovrà evidenziare i pericoli ed i rischi di incidenti rilevanti, derivanti dalle attività svolte nell area portuale, gli scenari incidentali per ogni ipotesi individuata, le procedure finalizzate alla riduzione dei rischi di incidenti e le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell area considerata. Il piano di emergenza portuale, che deve essere predisposto dall autorità competente (cioè l autorità portuale nei porti in cui essa è stata istituita e l autorità marittima negli altri porti) previo consulto col prefetto, ha lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti nei porti industriali e petroliferi. I sistemi di controllo consistono in verifiche ispettive, effettuate almeno ogni biennio da una apposita commissione, con il fine di accertare il rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di sicurezza integrato.

4 pag.4 SECONDO SEMESTRE 2002 PORTI DIRETTIVA n. 2002/6/CE 18 febbraio 2002 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L067 del ) Questa direttiva recentemente adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell Unione Europea intende semplificare le formalità di dichiarazione cui sono obbligate le navi in arrivo in e/o in partenza da porti degli Stati membri della UE. A tal fine, è prevista l adozione da parte di questi ultimi di una serie di formulari di facilitazione previsti dalla Convenzione FAL dell IMO, il cui contenuto e forma sono specificati nell allegato alla direttiva in commento, e, sempre in questa normativa, si stabilisce un elenco delle dichiarazioni che devono essere richieste alle navi in arrivo e/o in partenza in tali porti: 1. Dichiarazione generale : è il documento di base contenente le informazioni relative alla nave che sono richieste dalle autorità di uno Stato membro. 2. Dichiarazione delle provviste di bordo. 3. Dichiarazione degli effetti personali dell equipaggio. 4. Ruolo dell equipaggio : è l insieme delle informazioni relative al numero ed alla composizione dell equipaggio. 5. Elenco dei passeggeri : questo elenco deve essere fornito soltanto dalle navi certificate per trasportare un massimo di 12 passeggeri. Gli Stati membri hanno tempo fino al 9 settembre 2003 per dare attuazione a questa direttiva. MARITTIMI DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 2002 n. 293 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53) Il decreto in esame dispone la parziale revisione delle autorizzazioni all imbarco per i medici di bordo e degli attestati di iscrizione nell elenco dei medici di bordo supplenti ed in particolare la revisione delle autorizzazioni e degli attestati rilasciati dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre L art. 37-bis del Regio Decreto 29 settembre 1895, n. 636, infatti, richiamato dalla norma in commento, prevede periodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo dei documenti originari. Per essere ammessi alla revisione è richiesto il possesso di una serie di requisiti tassativamente elencati, quali la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici, l idoneità fisica, l iscrizione, salvo che per il personale di ruolo, all albo professionale dell ordine dei medici chirurghi e l assenza di condanne penali incidenti sull esercizio della professione. La domanda di revisione deve essere inviata al Ministero della salute Direzione generale della prevenzione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del

5 pag.5 presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale. Ai candidati che, in seguito all esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti verrà posto, sugli originali dei documenti, il visto attestante l avvenuta revisione. SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DECRETO DEL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 28 febbraio 2002 (in Gazzetta Ufficiale n.72) Il presente decreto, che si applica a tutte le unità veloci da passeggeri soggette al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 28, prescrive le modalità e gli strumenti obbligatori finalizzati alla diffusione delle informazioni di sicurezza da fornire ai passeggeri delle navi veloci in servizio di linea tra porti nazionali. La norma in esame prevede che, sulle navi ove siano presenti esclusivamente posti a sedere, debbano essere installati appositi strumenti, quali avvisi luminosi o impianti per la trasmissione video visibili a tutti i passeggeri seduti, per la pronta comunicazione agli stessi di eventuali misure di sicurezza. Il comandante, ad esempio, ogni volta che lo riterrà opportuno dovrà poter, con i suddetti strumenti, ordinare ai passeggeri di rimanere seduti per motivi di sicurezza. Inoltre, sulle navi dotate di tali impianti video deve essere proiettato, prima della partenza, un filmato che contenga tutte le informazioni utili nell eventualità di una emergenza a bordo (descrizione dei segnali di allarme, dell ubicazione dei mezzi di salvataggio, ecc.). Su tutte le navi veloci devono, invece, essere disponibili, per tutti i passeggeri, in vicinanza di ogni sedile e sulle paratie di tutti i locali da essi frequentati appositi opuscoli e cartelli contenenti le istruzioni per l emergenza. In aggiunta, dev essere installato un impianto di altoparlanti che copra ogni zona e che sia in grado di assicurare un intensità sonora tale da rendere gli annunci chiaramente udibili a prescindere dal rumore. Prima di ogni partenza dev essere, infatti, trasmesso un annuncio che illustri le previste informazioni di sicurezza. Infine, i membri dell equipaggio non dotati di uniformi o di particolari abiti da lavoro devono, per essere chiaramente individuabili dai passeggeri in situazioni di emergenza, indossare segni distintivi quali berretti o indumenti muniti di materiale foto-luminescente che riporti la dicitura crew.

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