COMUNE DI LUINO PROVINCIA DI VARESE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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1 COMUNE DI LUINO PROVINCIA DI VARESE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA, IL TRASFERIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE DA GIOCO Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 22 in data 25 maggio

2 INDICE Art. 1- DEFINIZIONI Art. 2- AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 3- PRINCIPI GENERALI Art. 4- ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 5- REQUISITI Art. 6- SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA Art. 7 - SANZIONI Art. 8 - PROVVEDIMENTI Art. 9 RECIDIVA NELLE VIOLAZIONI Art. 10- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 11- DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO Art. 12- ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI 2

3 Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per: - TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica approvato con R.D. del n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione; - DPR 160/2010: il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; - SUAP: Sportello Unico Per le Attività Produttive - unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva; - SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati come attività esclusiva o prevalente all intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari; - GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall art. 110 del TULPS e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia, escluse le forme di intrattenimento e svago effettuate mediante la messa a disposizione di Personal Computer; - AREE SEPARATE: ai sensi dell art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del , si intendono per aree separate, specialmente dedicate, le aree opportunamente delimitate e segnalate anche mediante strutture di tipo mobile, risultanti da planimetria depositata presso l Ufficio comunale competente; - SORVEGLIABILITA : ai fine della sorvegliabilità dei locali di sala giogo si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 564/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 2 Ambito di applicazione 1. A norma dell art. 19 punto 8 del D.P.R. 616/1977 e dell art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all intrattenimento di persone mediante giochi leciti; 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento seguenti: - esercitate su area pubblica 3

4 - nelle quali è prevalente l attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo; - non rientranti nel campo di applicazione dell art. 86 del T.U.L.P.S.; - non esercitate in forma di impresa. Art. 3 Princìpi generali 1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione della attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi: a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all art. 41 della Costituzione; b) tutela dell ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività; 2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato. 3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diritti alla tutela; a) della sicurezza della collettività; b) del decoro artistico ed architettonico della città; c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili; d) della quiete della collettività. 4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza del SUAP e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 160/2010 e del Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico. Art. 4 Adempimenti amministrativi 1. L apertura ed il trasferimento dell attività di sala giochi, la variazione dello stato dei luoghi e il subingresso, sono soggetti a SCIA ad efficacia immediata da inviare telematicamente al SUAP. 2. La dichiarazione deve contenere: a) dati anagrafici del richiedente; b) dati dell impresa; c) dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazione del relativo titolo; d) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utili ed alla superficie destinata ai giochi; e) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall art. 110 del T.U.L.P.S., dal 4

5 Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze Direttore Generale dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del e successive modificazioni e integrazioni e dalle norme vigenti in materia; f) dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso dei nulla osta previsti dalla normativa vigente; g) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci; h) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d uso dei locali, in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria di prevenzione incendi; i) dichiarazione del possesso dei requisiti di sorveglianza dei locali di cui al D.M. n. 864/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; j) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, dalle aree separate specificamente dedicate di cui all art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del , del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegli abilità dell esercizio di cui alla precedente lettera i); k) planimetria rappresentante l area interessata dall attività nel contesto della viabilità pubblica nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 500 metri di raggio dall attività di sala giochi; l) dichiarazione del rispetto della distanza minima di 500 metri dalla sala giochi dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili di cui al successivo art. 5; 3. La cessazione dell attività di sala giochi è soggetta a SCIA da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell evento. Art. 5 Requisiti 1. In ogni caso i locali che si intendono destinare ad attività di sala giochi, tenuto conto dell impatto che tale attività esercita sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l inquinamento acustico ed il disturbo alla quiete pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) destinazione d uso compatibile; b) distanza minima di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio-assistenziali. La distanza di 500 metri è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve (ivi comprese le strada private soggette a servitù di uso pubblico), compreso tra 5

6 l accesso principale su vie pubblica della sala giochi e gli accessi su area pubblica di ciascun edificio di cui alla presente lettera, con attraversamento perpendicolare della strada. Le distanze sono espresse in metri. Ai fini dell applicazione dell art. 5 comma 1 lettera b), si considerano sia i luoghi sensibili esistenti alla data della presentazione della SCIA per l inizio attività di sala giochi, sia quelli per i quali, alla suddetta data, sia stata presentata la relativa pratica edilizia; c) possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica; d) adeguamento dell impianto elettrico alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; 2. l apertura ed il trasferimento di sale gioco nelle seguenti vie e/o piazze: Via Felice Cavallotti Via Carlo Porta Via Giuseppe Mazzini Via Giovanni Pellegrini Piazza Giovanni XXIII Via San Giovanni Bosco Via Alessandro Manzoni Via Cesare Battisti Piazza San Giovanni Bosco Via Luigi Confalonieri Piazza San Francesco Via Jacobino da Luino Via Luigi Sbarra Piazza Garibaldi Viale Dante Alighieri (da Piazza Garibaldi sino a Via Giuseppe Verdi) Piazza Crivelli Serbelloni Via M. Comi Via Vittorio Sereni Via Piero Chiara Piazza Libertà Via XV Agosto Via Vittorio Veneto Via XXV Aprile, (da Via V. Veneto a Piazza Risorgimento) Via Giuseppe Verdi Piazza Risorgimento Via Voldomino (da Piazza Risorgimento sino al passaggio a livello) Via Nazario Sauro Via Cavour Via F.lli Cairoli è soggetto al possesso e/o alla disponibilità di stalli di sosta privati pari ad almeno il 50% della superficie destinata all attività di sala gioco e che siano ubicati nel raggio di 50 metri dall ubicazione di quest ultima. La disponibilità degli stalli di sosta deve essere garantita per tutto il tempo di apertura dell attività di sala gioco; 3. le altezze dei locali destinati all intrattenimento non devono essere inferiore a m. 3,00; 6

7 4. i rapporti aeroilluminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8; 5. devono essere rispettati i limiti di rumorosità interna (DPCM 215/1999 e successive modificazioni ed integrazioni) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolamentazione acustica delle emissioni sonore degli apparecchi; 6. i locali devono essere accessibili anche a persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 7. la superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare il 60% della superficie utile, cioè della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, esclusi i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari; 8. il locale deve essere dotato di almeno n. 2 servizi igienici con relativo antibagno, distinti per sesso e conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 9. previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l Amministrazione Comunale potrà imporre all interessato, a sue spese: a) l adozione di particolari cautele igieniche dei locali; b) l adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori: c) l adozione di limiti numerici e limiti di età per accesso ai giochi; d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura; e) l obbligo di chiusura infrasettimanale del locale; f) l obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell anno; g) parere dell ARPA sulla valutazione di impatto acustico; h) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme; 10. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all art. 11 della Legge 241/1990. Art. 6 Svolgimento dell attività 1. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto Interdirettoriale AAMS del , dal Decreto del Ministero dell Economia e della Finanze del e successive modificazioni e integrazioni e dalle norme vigenti in materia; 2. Nelle sale gioco è consentita la somministrazione alimenti e bevande esercitata come attività secondaria solo ed esclusivamente ai soli soggetti che usufruiscono della sala 7

8 gioco e purché la superficie ove viene svolta l attività di pubblico esercizio non sia superiore ad un quarto del totale della superficie dell attività principale di sala gioco; 3. All esterno della sala gioco in cui l attività di somministrazione è esercitata come attività secondaria il titolare deve esporre in modo bene visibile all esterno del locale un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi; 4. Il numero massimo degli apparecchi di cui all art. 110 comma 6 del TULPS (cosidette slot machine che distribuiscono vincite in denaro) è limitato così come stabilito dall art. 2 comma 3 lettera c) del Decreto Direttoriale AAMS che stabilisce: n. 1 apparecchio ogni 5 mq. di area del locale e che comunque il numero di apparecchi di cui all art. 110 comma 6 del TULPS non può superare il doppio del numero degli apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso la stessa sala giochi ; 5. E obbligatorio esporre all interno dell esercizio la tabella dei giochi proibiti della Questura di Varese e vidimata dal Comune di Luino; 6. Il gestore dell attività deve impedire l utilizzo dei giochi di cui all art. 110 comma 6 del TULPS - ai minori di anni 18 (art. 110 comma 8 del TULPS); 7. Il gestore dell attività deve impedire l utilizzo delle altre tipologie di giochi ai minori di anni 16 (come da tabella della Questura di Varese); 8. E obbligatorio esporre il cartello indicante gli orari dell esercizio in modo ben visibile dall esterno; 9. E obbligatorio rispettare gli orari stabiliti dal Comune per la sala giochi, cessando contestualmente anche l attività di somministrazione ai clienti della sala giochi; 10. E obbligatorio esporre agli ingressi e all interno dei locali, secondo le indicazioni del Servizio di Polizia Locale, locandine/manifesti che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d azzardo patologico; 11. L installazione degli apparecchi è consentita esclusivamente all interno dei locali adibiti a sala giochi; 12. Per gli esercizi di sala giochi autorizzati anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non è consentito il rilascio di autorizzazioni per occupare suolo pubblico; 13. Non è altresì consentito l utilizzo di aree esterne, anche se private, per l installazione di qualsiasi tipologia di gioco; 14. La somministrazione in aree private esterne all esercizio (es. cortile privato) è consentita solo nel caso che dette aree non siano prospicienti a strade o altre aree pubbliche e 8

9 comunque nel rispetto della superficie massima da destinare all attività di somministrazione; 15. E fatto divieto pubblicizzare l attività di sala gioco con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine casinò slot machine o termini che richiamano il gioco d azzardo; 16. Gli apparecchi di cui all art. 110 comma 6 del TULPS devono essere posizionati in aree specificatamente dedicate. (art. 3 Decreto Direttoriale AAMS ) 17. Gli orari di esercizio delle sale giochi sono fissati come segue: a. Apertura ore 10,00 e chiusura ore 1,00. con contestuale cessazione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti della sala giochi. b. Per le sale giochi autorizzate anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l utilizzo di tutti i videogiochi DEVE comunque cessare alle ore 1,00 e l attività di somministrazione al pubblico può continuare sino alle ore 2,00. c. Gli apparecchi di cui all art. 110 comma 6 del TULPS possono essere utilizzati dalle ore 10,00 alle ore 24,00. Dopo tale orario devono essere inderogabilmente disattivati. d. Per le sale gioco sottostanti civili abitazioni l orario è stabilito in 10,00 22,00 Art. 7 - Sanzioni 1. mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi o mancato 2. rispetto degli orari stabiliti per l utilizzo dei giochi o dell obbligo di disattivazione degli stessi sanzione da 100,00 a 500,00; 3. mancata cessazione dell attività di somministrazione ai clienti entro l orario di esercizio della sala giochi: sanzione da 100,00 a 500,00; 4. installazione degli apparecchi all esterno dell esercizio: sanzione da 100,00 a 500,00; 5. svolgimento dell attività di somministrazione all esterno dell esercizio: sanzione da 100,00 a 500,00; 6. mancato rispetto dei limiti di superficie da destinare alla sala giochi e/o all attività di somministrazione sanzione da 100,00 a 500,00; 7. mancata esposizione delle locandine/manifesti che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d azzardo patologico: sanzione da 100,00 a 500,00; 8. pubblicizzare l attività di sala gioco con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine casinò slot machine o termini che richiamano il gioco d azzardo: sanzione da 75,00 a 500,00; 9. apparecchi di cui all art. 110 comma 6 del TULPS posizionati in aree non specificatamente dedicate: sanzione da 100,00 a 500,00; 10. per ogni inosservanza al presente regolamento e non espressamente prevista dall art 7 dal punto 1 al punto 8: sanzione da 25,00 a 500,00. 9

10 Art. 8 Provvedimenti 1. Fatte salve le prerogative dell Autorità di Pubblica Sicurezza, l attività di sala giochi viene inibita o sospesa: a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all art. 86; b) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla Legge 241/1990; c) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento; 2. Fatte salve le prerogative dell Autorità di Pubblica Sicurezza, l attività è sospesa: a) nei casi previsti dall art. 110 del T.U.L.P.S.; b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme; c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività: Art. 9 Recidiva nelle violazioni 1. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. 2. In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata. Art. 10 Disposizioni transitorie e finali 1. L interessato che intende aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo allo Sportello Unico delle Attività Produttive. 2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel DPR 160/2010 e nel regolamento comunale per l organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive. 10

11 Articolo 11 Disposizione di adeguamento automatico 1. i riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili. Art. 12 Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all Albo Pretorio del Comune. 2. E abrogata ogni altra norma non compatibile con il presente regolamento. 11

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