Il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica: elezione e durata in carica. Le attribuzioni del Presidente della Repubblica
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- Giulia Gasparini
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1 Le origini della figura presidenziale : elezione e durata in carica Le attribuzioni del Presidente della Repubblica La responsabilità del Presidente della Repubblica nella prassi Il potere di scioglimento delle Camere Riproduzione riservata 1
2 LA FIGURA DEL CAPO DELLO STATO Figura necessaria che rappresenti lo Stato: all esterno, nei confronti della comunità internazionale all interno, nei confronti della popolazione Riproduzione riservata 2
3 I CAPI DI STATO NELL UNIONE EUROPEA Capi di Stato repubblicani eletti direttamente dotati di poteri d indirizzo politico (Francia, Polonia) di controllo e di garanzia (Austria, Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Islanda, Portogallo, Cipro, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia) dal Parlamento (Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Malta, Repubblica Ceca, Ungheria) dotati per lo più di poteri di rappresentanza formale e di controllo Capi di Stato monarchici (Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia) con ruolo onorifico e di garanzia Riproduzione riservata 3
4 IL RUOLO DEL NOSTRO CAPO DELLO STATO Il dibattito in Assemblea costituente Il referendum istituzionale a favore della repubblica (1946) L ordine del giorno Perassi a favore della forma di governo parlamentare Influenza della figura del Sovrano statutario che regna e non governa Riproduzione riservata 4
5 Il ruolo del Capo dello Stato in Costituzione Il presidente della Repubblica come il «rappresentante dell unità nazionale» non con funzioni di indirizzo politico ma di garanzia Art Cost. è il capo dello Stato e rappresenta l unità nazionale Art. 83 Cost. 1. è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri 3. L elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Riproduzione riservata 5
6 Art Cost. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità Art. 90 Cost. non è responsabile degli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei suoi membri Riproduzione riservata 6
7 Il ruolo del Capo dello Stato nella dinamica della forma di governo Nell ambito dei poteri attribuiti dalla Costituzione, il ruolo del Capo dello Stato varia in funzione dei seguenti fattori 1) la personalità politica e il carattere del titolare 2) il contesto politico rispetto a cui si pone come «motore di riserva» (c.d. fisarmonica) perché se stabile tende ad avere un ruolo marginale, ma mai meramente simbolico o notarile se instabile tende ad espandere i propri poteri fino talora a svolgere una funzione di supplenza, ponendosi come «reggitore dello Stato nei momenti di crisi del sistema» (Esposito): - Scalfaro XI-XII; Napolitano XVI-XVII legislatura Riproduzione riservata 7
8 come «uno dei protagonisti di scelte fortemente incidenti sull indirizzo politico», contropotere di influenza che opera come soggetto autonomo, potere politico fra i poteri politici, anche se non di partito, titolare di un proprio indipendente indirizzo Riproduzione riservata 8
9 LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA Luigi Einaudi: il primo presidente costituzionale in una fase politica in cui il funzionamento della forma di governo rassomigliava al modello britannico Giovanni Gronchi: protagonista di interventi pesanti in materia sia di politica estera sia di politica interna e in generale di indirizzo politico Antonio Segni e Giuseppe Saragat: un forte ridimensionamento di qualsiasi velleità presidenzialista Giovanni Leone: presidente durante la crisi della VI e della VII legislatura, costretto a dimettersi per scandali veri o presunti Riproduzione riservata 9
10 Sandro Pertini: il primo presidente dell era mediatica che stabilì un rapporto diretto con l opinione pubblica, compiendo scelte innovative e assumendo decisioni che incisero sull indirizzo politico Francesco Cossiga: promotore di un cambiamento istituzionale, ma il tentativo, anche a causa di alcuni suoi eccessi verbali, suscitò reazioni aspre, fino all avvio di un procedimento per la messa in stato d accusa Oscar Luigi Scalfaro: presidenza che rivelò le grandi potenzialità della figura presidenziale durante le drammatiche legislature XI e XII Riproduzione riservata 10
11 Carlo Azeglio Ciampi: raramente un presidente ha mantenuto con tale costanza una così alta popolarità e anche la fiducia delle forze politiche, tra i contributi maggiori la scelta di non innovare la prassi del mandato unico, insieme alla sua serena determinazione nell assecondare la trasformazione in senso maggioritaria della forma di governo Giorgio Napolitano: il primo caso in cui un presidente è stato rieletto dopo il primo mandato, si è espresso con grande frequenza su temi di attualità e ha accompagnato le decisioni politicamente più rilevanti con dichiarazioni volte a motivare le scelte compiute, accentuando la propria responsabilità diffusa di fronte ai cittadini e agli altri organi costituzionali; si è trovato ad affrontare fasi diverse della sempre difficile e instabile vita politica italiana, costringendolo a farsi maieuta della governabilità minima necessaria Riproduzione riservata 11
12 COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Parlamento in seduta comune + 58 delegati regionali* 1, 2, 3 votazione votazioni successive maggioranza dei due terzi dei componenti maggioranza assoluta dei componenti * tre delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, tranne la Valle d Aosta un delegato Riproduzione riservata 12
13 L ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI ( ) 13 maggio scrutinio Presenti Votanti Astenuti Maggioranza dei due terzi CIAMPI 707 voti Riproduzione riservata 13
14 L ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO ( ) 10 maggio scrutinio Presenti Votanti Astenuti Maggioranza assoluta NAPOLITANO 543 VOTI Riproduzione riservata 14
15 L ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO (2013-) 20 aprile scrutinio Presenti Votanti Astenuti Maggioranza assoluta NAPOLITANO 738 VOTI Riproduzione riservata 15
16 L ELEZIONE DEL PRESIDENTE MATTARELLA 31 gennaio scrutinio Presenti Votanti Maggioranza dei due terzi MATTARELLA 665 voti Riproduzione riservata 16
17 LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Requisiti: un cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici (art Cost.) Incompatibilità con qualsiasi altra carica (art Cost.) Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge (art Cost.) Durata in carica: sette anni, salvo dimissioni, senza limiti alla rielezione (artt. 85 e - a contrario 104 Cost.) Napolitano Riproduzione riservata 17
18 Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del Senato (art Cost.) Impedimento permanente: supplenza del presidente del Senato e indizione dell elezione del nuovo presidente da parte del Presidente della Camera, quale presidente del Parlamento in seduta comune (art Cost.) Cessa dal mandato anche per: morte, dimissioni, decadenza se ineleggibile, destituzione a seguito di condanna Senatore di diritto a vita, dopo la cessazione dalla carica, quale Presidente emerito, a meno che non vi rinunci (art Cost.) Riproduzione riservata 18
19 GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine alla rappresentanza esterna: accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (art.87.8 Cost.) ratifica i trattati, eventualmente su autorizzazione delle Camere (art. 80 Cost.) dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 78 Cost.) effettua visite ufficiali all estero Riproduzione riservata 19
20 In ordine all esercizio delle funzioni parlamentari: nomina fino a 5 senatori a vita (art Cost.) può convocare le Camere in seduta straordinaria (art.62.2 Cost.) indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere (art Cost.) può inviare messaggi alle Camere (art. 87 Cost.) può sciogliere le Camere o anche una sola di esse, tranne che negli ultimi sei mesi ( semestre bianco ) a meno che non coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura (art. 88 Cost.) Riproduzione riservata 20
21 In ordine alla funzione legislativa (v. Il Parlamento) promulga le leggi approvate dal Parlamento (art. 73 Cost.) può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione (ma è obbligato a promulgare se le Camere le approvano nuovamente, tranne in caso di attentato alla Costituzione) (art. 74 Cost.) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo (art Cost.) - controllo limitato ai casi di eclatante incostituzionalità, diverso da quello svolto in sede di promulgazione (v. caso Eurojust; lodo Schifani) Riproduzione riservata 21
22 emana gli atti del governo aventi forza di legge (decreti-legge e decreti legislativi) - controllo limitato ai casi di eclatante incostituzionalità, diverso da quello svolto in sede di promulgazione (v. caso Englaro) Riproduzione riservata 22
23 In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo: conduce le consultazioni per la formazione del governo nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art Cost.) accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni (art. 93 Cost.) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo (art Cost emana i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti del governo e gli atti amministrativi da adottarsi con D.P.R. (deliberati dal Consiglio dei ministri) (art Cost.) Riproduzione riservata 23
24 nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato (art Cost.) conferisce le onorificenze della Repubblica ha il comando delle Forze armate (art Cost.) dispone lo scioglimento e la rimozione degli organi regionali e locali presiede il Consiglio supremo di difesa (art Cost.) Riproduzione riservata 24
25 Il Consiglio Supremo di Difesa Presieduto dal capo dello Stato e composto da Presidente del Consiglio dei ministri cinque ministri (affari esteri, difesa, interno, economia e finanze, sviluppo economico) Capo di stato maggiore della difesa Discute le linee generali strategiche e l impiego delle forze armate Si riunisce con frequenza e regolarità (almeno tre volte all anno) Da mero organo di informazione e consultazione si è evoluto in protagonista attivo e determinante della politica di sicurezza nazionale (presidenza Ciampi e presidenza Napolitano) Riproduzione riservata 25
26 In ordine all esercizio della sovranità popolare: indice le elezioni delle nuove Camere (art Cost.) indice i referendum previsti dalla Costituzione (art Cost.) dichiara l abrogazione della legge sottoposta a referendum in caso di esito favorevole oppure può procrastinare fino a 60 giorni l entrata in vigore dell abrogazione referendaria Riproduzione riservata 26
27 In ordine all esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa: nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale (art Cost.) presiede il Consiglio superiore della magistratura (art Cost.) può concedere la grazia e commutare le pene (art Cost.) adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro atti amministrativi Riproduzione riservata 27
28 LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI Art Cost. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri Obbligo di controfirma dei ministri proponenti (competenti: C. cost. 200/2006) e del presidente del Consiglio (ex art Cost.) per tutti gli atti del Presidente della Repubblica atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (atti presidenziali in senso stretto) atti solo formalmente presidenziali (atti governativi) atti frutto di un concorso di volontà (atti duali o complessi) Riproduzione riservata 28
29 GLI ATTI PRESIDENZIALI SENZA CONTROFIRMA Dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica (Cossiga, , Napolitano ) Dichiarazioni informali in pubbliche occasioni (esternazioni) Conferimento dell incarico di formare il governo Esercizio delle funzioni di presidente del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio supremo di difesa Riproduzione riservata 29
30 GLI ATTI DOVUTI PER COSTITUZIONE O PER LEGGE Atti presidenziali in cui manca l iniziativa ed il cui esercizio è in qualche caso formalmente, in diversi casi sostanzialmente obbligato promulgazione legge rinviata e riapprovata dal Parlamento nell identico testo (tranne in caso di attentato alla Costituzione) indizione elezioni Camere e convocazione loro prima riunione indizione referendum firma dei decreti presidenziali relativi alla gran parte degli atti che con tale veste devono entrare a far parte dell ordinamento Riproduzione riservata 30
31 GLI ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI Atti discrezionali d iniziativa del Presidente in cui la controfirma ha funzione di controllo formale sulla loro imparzialità. nomina senatori a vita nomina giudici Corte costituzionale rinvio alle Camere di una legge da essa approvata con messaggio motivato (per ragioni formali, di palese incostituzionalità o anche di merito) invio messaggi alle Camere grazia (Corte cost. 200/2006) Riproduzione riservata 31
32 Il rinvio presidenziale delle leggi alle Camere (art. 74 Cost.) Presidenti Einaudi ( ) Gronchi ( ) Segni ( ) Saragat ( ) Leone ( ) Pertini ( ) Cossiga ( ) Scalfaro ( ) Ciampi ( ) Napolitano ( ) Mattarella (2015-) N. rinvii Riproduzione riservata 32
33 I messaggi presidenziali alle Camere (art Cost.) Presidenti Einaudi ( ) Gronchi ( ) Segni ( ) Saragat ( ) Leone ( ) Pertini ( ) Cossiga ( ) Scalfaro ( ) Ciampi ( ) Napolitano ( ) Mattarella (2015-) Riproduzione riservata 33
34 Il potere di grazia Corte costituzionale, sentenza n 200/2006 «[...] alla controfirma va attribuito carattere sostanziale quando l atto sottoposto alla firma del capo dello Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà che sono proprie dell esecutivo, mentre ad essa deve essere riconosciuto valore soltanto formale quando l atto sia espressione di poteri propri del Presidente della Repubblica, quali ad esempio quelli di inviare messaggi alle Camere, di nomina dei senatori a vita o dei giudici costituzionali. A tali atti deve essere equiparato quello di concessione della grazia, che solo al capo dello Stato è riconosciuto dall art. 87 della Costituzione [...]». Riproduzione riservata 34
35 GLI ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI MA SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI Atti d iniziativa governativa in cui la controfirma ha valore di proposta vincolante e la firma del Presidente ha funzione di controllo costituzionale di legittimità e di merito decreti legge e decreti legislativi autorizzazione presentazione disegni di legge alle Camere regolamenti governativi atti deliberati dal Consiglio dei ministri nomina ministri Riproduzione riservata 35
36 GLI ATTI SOSTANZIALMENTE COMPLESSI O DUUMVIRALI Atti che si possono definire di altissima valenza politica, in grado di influenzare se non condizionare il circuito corpo elettorale- Parlamento-Governo nomina del Presidente del Consiglio scioglimento delle Camere Riproduzione riservata 36
37 Lo scioglimento delle Camere Articolo 88 Cost. 1. può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse 2.Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Articolo 89.1 Cost. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità Riproduzione riservata 37
38 Procedura: parere obbligatorio ma non vincolante dei presidenti delle due camere Forma: D.P.R. controfirmato Tempo di esercizio: divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi di mandato (c.d. semestre bianco), salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura Riproduzione riservata 38
39 CHI PUO SCIOGLIERE ANTICIPATAMENTE LE CAMERE? 1) Lo scioglimento come potere sostanzialmente presidenziale: art. 88 Cost. (scioglimento Scalfaro 1994) 2) Lo scioglimento come potere sostanzialmente governativo: artt Cost. parlamentarismo maggioritario (però no scioglimento 1995) 3) Atto complesso: articoli Cost. esperienza italiana: scioglimento come potere condizionato dalla volontà dei principali partiti Riproduzione riservata 39
40 Casi: non previsti in Costituzione: impossibilità di formare una maggioranza (art. 126 Cost.): auto-scioglimento deciso dalle forze politiche - DC, PSI e PCI nel ; nel 1987 DC e PCI) disarmonia tra popolo e maggioranza parlamentare, dopo referendum e nuove leggi elettorali (1994 Riproduzione riservata 40
41 Il potere di scioglimento in altri ordinamenti Costituzione spagnola (art. 115) «El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey». Costituzione svedese (cap. III, art. 4) «The Government may order an extraordinary election for the Riksdag to be held between ordinary elections». Riproduzione riservata 41
42 Regno Unito, Fixed-term Parliaments Act 2011 «An early parliamentary general election is to take place if (a) the House of Commons passes a motion in the form set out in subsection (2) [ That there shall be an early parliamentary general election ], - and (b) if the motion is passed on a division, the number of members who vote in favour of the motion is a number equal to or greater than two thirds of the number of seats in the House (including vacant seats). An early parliamentary general election is also to take place if (a) the House of Commons passes a motion in the form set out in subsection (4) [ That this House has no confidence in Her Majesty s Government ], - and (b) the period of 14 days after the day on which that motion is passed ends without the House passing a motion in the form set out in subsection (5) [ That this House has confidence in Her Majesty s Government ]». Riproduzione riservata 42
43 I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO Einaudi ( ): I leg Gronchi ( ): II leg Segni ( ): III leg Saragat ( ): IV leg Leone ( ): V leg , VI leg Pertini ( ): VII leg , VIII leg Cossiga ( ): IX leg , X leg Scalfaro ( ): XI leg , XII leg Ciampi ( ): XIII leg , XIV leg Napolitano ( ): XV leg , XVI Mattarella (2015-): XVII leg * Scioglimento anticipato del Senato per ricondurre la sua durata a quella della Camera Riproduzione riservata 43
44 LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI ANNI 90 gennaio 1994: il presidente Scalfaro fece ricorso allo scioglimento, contro l avviso di larga parte dei parlamentari, sia perché era stata varata una nuova legge elettorale sia perché aveva giudicato, in base alle elezioni amministrative, che fosse radicalmente mutato il quadro politico gennaio 1995: il presidente Scalfaro non fece ricorso allo scioglimento dopo la crisi del primo governo Berlusconi febbraio 1996: il presidente Scalfaro sciolse le Camere ritenendo che le condizioni di parità fra le forze politiche, che aveva ritenuto insufficienti un anno prima, si fossero ristabilite ottobre ottobre 1998: il presidente Scalfaro non usò ed anzi escluse lo scioglimento quando il primo governo Prodi andò per due volte in crisi Riproduzione riservata 44
45 febbraio 2007: il presidente Napolitano dichiarò, dopo le dimissioni del secondo governo Prodi, di registrare la volontà prevalente dei gruppi parlamentari di continuare la legislatura e rinviò il governo alle Camere Dichiarazione del 24 febbraio 2007 «Ho ritenuto... che non ricorrano le condizioni per un immediato scioglimento delle Camere, sia alla luce di una costante prassi istituzionale sia in considerazione di un giudizio largamente convergente, benché non unanime, sulla necessità prioritaria di una modificazione del sistema elettorale vigente». Riproduzione riservata 45
46 gennaio-febbraio 2008: il presidente Napolitano, dopo la sfiducia parlamentare al governo Prodi, prima esperì un tentativo, affidato al presidente del Senato, di vedere se vi fosse la possibilità di un nuovo governo «funzionale all approvazione» di una riforma elettorale, poi, registrato il mancato accordo fra maggioranza e opposizione, procedette allo scioglimento senza esitazioni, dopo soli 22 mesi di legislatura Dichiarazione del 30 gennaio 2008 «Sciogliere anticipatamente le Camere ha sempre rappresentato la decisione più impegnativa e grave affidata dalla Costituzione al presidente della Repubblica. E questa volta la decisione dovrebbe essere assunta a meno di due anni dalle ultime elezioni. Considero perciò mio dovere riservarmi un adeguata ponderazione e valutazione conclusiva; il che non può essere da nessuna parte inteso come scelta rituale o dilatoria». Riproduzione riservata 46
47 Dichiarazione del 30 gennaio 2008 «La decisione di sciogliere le Camere, sentiti i loro presidenti, è divenuta obbligata, visto l esito negativo degli sforzi che ho doverosamente compiuto nella convinzione che elezioni così fortemente anticipate costituiscano un anomalia rispetto al normale succedersi delle legislature parlamentari, non senza conseguenze sulla governabilità del paese». Riproduzione riservata 47
48 Discorso del 20 dicembre 2010 «Resta invece, nel nostro ordinamento, prerogativa del Capo dello Stato poco importa che la si possa beceramente sminuire a parole sancire l impossibilità di completare una legislatura parlamentare e quindi sciogliere le Camere. Quella degli scioglimenti anticipati è stata un improvvida prassi tutta italiana, da cui speravamo di esserci liberati e al cui ripetersi sono tenuto a resistere nell interesse generale. Specie in periodi così gravidi di incognite. Non a caso io ritenni, a metà agosto mentre, a seguito di una clamorosa rottura politica nel maggior partito di governo, già precipitosamente si evocavano elezioni anticipate di dover chiamare tutte le forze politiche a riflettere sulle conseguenze per il paese dell andare verso un vuoto politico e verso un durissimo scontro elettorale». Riproduzione riservata 48
49 novembre 2011: il presidente Napolitano, dopo la crisi del quarto governo Berlusconi, convinto dell inopportunità di uno scioglimento in un momento di grave sfiducia dei mercati finanziari verso il nostro paese, promosse la formazione di un governo di tecnici (governo Monti) dicembre 2012: il presidente Napolitano fu costretto a uno scioglimento anticipato, sia pure solo di un paio di mesi, dopo il ritiro della fiducia al governo Monti da parte dell ex maggioranza di centro-destra aprile 2013: il presidente Napolitano, appena rieletto e non più limitato dal semestre bianco, mostrò tuttavia di non prendere in considerazione ipotesi di elezioni anticipate finché il Parlamento non avesse varato la riforma della legge elettorale e della seconda parte della Costituzione Riproduzione riservata 49
50 Lettera del 24 luglio 2013 «Dovetti io stesso sciogliere le Camere nel febbraio 2008, prendendo atto dello sfaldamento di una maggioranza che si presumeva omogenea e dell inesistenza, allo stato, di una diversa maggioranza di governo. E dovetti penare per evitare lo scioglimento delle Camere nel novembre 2011 e all indomani dell insediamento del nuovo Parlamento nella primavera del Si comprenderà che da presidente guardando anche a decenni di vita repubblicana io consideri il frequente e facile ricorso a elezioni politiche anticipate come una delle più dannose patologie italiane. Riproduzione riservata 50
51 LA RESPONSABILITA DEL CAPO DELLO STATO Art. 90 Cost. «non è responsabile degli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri». Irresponsabilità per tutti gli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni: non può essere revocato in anticipo sostanziale irresponsabilità politica, tranne quella diffusa verso l opinione pubblica Responsabilità giuridica funzionale (messa in stato di accusa del Parlamento in seduta comune) nei casi di alto tradimento attentato alla Costituzione Riproduzione riservata 51
52 L ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART COST.) Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (istruttoria) relazione archiviazione Corte costituzionale in composizione integrata (giudizio) Parlamento in seduta comune (messa in stato di accusa) assoluzione sentenza di condanna Riproduzione riservata 52
53 Il giudizio della Corte costituzionale sulle accuse al Presidente della Repubblica Fase istruttoria condotta dal presidente della Corte e da uno o più giudici da lui delegati: acquisizione di tutti gli elementi di prova utili e interrogatorio dell imputato Dibattimento in contraddittorio tra le parti (commissari parlamentari per l accusa, avvocati del presidente per la difesa) sulle risultanze dell istruttoria e loro richieste Decisione finale in camera di consiglio Applicazione, in caso di condanna, delle pene fino alla misura massima prevista dalla legislazione vigente al momento della commissione dei fatti, ed eventualmente delle sanzioni civili, amministrative e costituzionali (destituzione) adeguate al caso Sentenza definitiva che non può essere impugnata in alcun modo, ad eccezione delle ipotesi di revisione Riproduzione riservata 53
54 Responsabilità giuridica del Capo dello Stato per tutte le azioni compiute fuori dall esercizio delle funzioni al pari dei comuni cittadini civile penale, improcedibilità fino al termine del mandato - interpretazione estensiva art. 90 Cost. ex art Cost. - prassi (caso Scalfaro 1993) - diritto comparato (Grecia, Israele, Portogallo, Francia; in Germania e Austria invece autorizzazione a procedere) Riproduzione riservata 54
55 La questione delle intercettazioni del Presidente della Repubblica Intercettazioni ammesse, previa deliberazione del comitato parlamentare per i procedimenti d accusa, solo dopo la sospensione dalla carica disposta dalla Corte costituzionale (art. 7 l. 219/1989) In tutti gli altri casi il presidente della Repubblica ha diritto a una tutela assoluta della riservatezza delle proprie comunicazioni (C. cost., sentenza n 1/2013) Riproduzione riservata 55
56 L APPARATO AMMINISTRATIVO DEL QUIRINALE Segretariato generale della presidenza della Repubblica (segretario generale) Uffici (consiglieri presidenziali) e Servizi es.: affari giuridici, affari diplomatici, affari militari, servizio cerimoniale, servizio personale, giustizia, stampa,, servizio tenute e giardini ecc. Riproduzione riservata 56
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