L a dichiarazione dei sostituti

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1 Il regime sanzionatorio e il ravvedimento operoso 78 L a dichiarazione dei sostituti d imposta è articolata in due parti: a) Il modello 770 semplificato utilizzato dai sostituti d imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell anno nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all assistenza fiscale prestata nell anno 2005 per il periodo d imposta precedente. La trasmissione telematica del suddetto modello deve essere effettuata entro il 2 ottobre 2006 (in quanto il 30 settembre è sabato e il 1 ottobre è festivo). b) Il mod. 770 ordinario utilizzato dai sostituti d imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell anno 2005 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d imposta utilizzati. La trasmissione telematica del suddetto modello deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2006 e può avvenire congiuntamente alla dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione. Termini connessi alle sanzioni e al ravvedimento operoso - Da quanto sopra esposto ne consegue che per tutti i termini connessi alla irrogazione di sanzioni e al ravvedimento operoso deve aversi riguardo alle diverse scadenze relative alle due tipologie di adempimento ed in particolare: - al 2 ottobre 2006, qualora gli adempimenti dichiarativi siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2006 semplificato, comprensivo anche dei prospetti ST e SX presentati; - al 31 ottobre 2006 qualora gli adempimenti siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/ 2006 ordinario. Tipo di dichiarazione Dichiarazione correttiva nei termini Nell ipotesi in cui il sostituto d imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un modello 770/2006 semplificato od ordinario precedentemente presentato, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «Correttiva nei termini». Dichiarazione integrativa Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella «Dichiarazione integrativa». Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. In proposito si precisa che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l applicazione delle sanzioni. In particolare il sostituto d imposta può integrare la dichiarazione: - nelle ipotesi di ravvedimento di cui all art. 13 del Dlgs n. 472/ 1997 entro il termine di presentazione all anno successivo, purché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Resta ferma l applicazione delle sanzioni, anche se in misura ridotta, e degli interessi. In caso di trasmissione del modello 770 semplificato con successivo invio dei prospetti ST ed SX nel modello 770 ordinario (sezione II del riquadro «Redazione della dichiarazione» compilata), il ravvedimento per omesso versamento di ritenute di lavoro dipendente e/o autonomo afferenti al periodo d imposta 2005 dovrà comunque essere perfezionato entro il termine di presentazione del mod. 770/2006 semplificato (2 ottobre 2006); - nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8 del Dpr n. 322/1998 per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d imposta presentando una Pirola n. 2 Giugno 2006

2 APPROFONDIMENTI successiva dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l applicazione delle sanzioni; - nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/ 1998 per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d imposta o un minor credito, producendo una successiva dichiarazione, non oltre il termine previsto per la presentazione relativa al periodo d imposta successivo. In tale caso l eventuale credito risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell art. 17 Dlgs n. 241/1997. I sostituti d imposta che presentano il modello 770 semplificato, avvalendosi della facoltà di suddividere il predetto modello, possono trasmettere la dichiarazione «correttiva nei termini» o quella «integrativa» mediante l invio anche delle singole comunicazioni che intendono integrare o rettificare. In particolare tale dichiarazione dovrà essere costituita dal frontespizio, previa barratura della relativa casella, e dalle sole comunicazioni oggetto di integrazione o rettifica, complete di ogni loro parte, indicando gli stessi numeri progressivi delle comunicazioni originarie. Nell ipotesi in cui la dichiarazione «correttiva nei termini» od «integrativa» sia utilizzata per trasmettere ulteriori comunicazioni si dovrà rispettare la progressione numerica riportando nello spazio «progressivo comunicazione» il numero successivo a quello utilizzato per l invio dell ultima comunicazione contenuta nel modello 770 semplificato, ovvero in una delle due parti in cui lo stesso è stato suddiviso, oggetto di rettifica. Nelle precedenti ipotesi il sostituto dovrà indicare nel frontespizio n. 2 Giugno 2006 il numero aggiornato delle comunicazioni trasmesse. Le stesse modalità possono essere utilizzate per apportare variazioni ai prospetti ST o SX avendo cura di ricompilare integralmente detti prospetti. Eventi eccezionali Se il sostituto d imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali dovrà barrare la casella «Eventi eccezionali», posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del modello. Dichiarazione nulla: definizione La dichiarazione si considera nulla qualora sia: - presentata con un ritardo superiore a novanta giorni; - redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall Agenzia delle Entrate; - non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale; - non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte dell Ufficio. Violazione formale A seguito del Dlgs del 26 gennaio 2001, n. 32 la violazione è da considerarsi formale qualora l errore o l omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell imposta e del versamento del tributo e non ostacola l esercizio dell attività di controllo. Il ravvedimento operoso L art. 13 del Dlgs n. 472/1997 e successive modifiche prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione in merito a violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute dovute. Con l istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di ridurre al minimo le sanzioni applicate, sempre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (cfr. la tabella a pagina successiva). Termini di pagamento della sanzione ridotta - Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza ancora dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Nota bene Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto ST e individuati dal medesimo codice tributo può essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto ST. La sanzione ridotta (codice tributo 8906) può essere indicata cumulativamente. Anno di riferimento da indicare In caso di ravvedimento operoso è necessario che sulla delega F24 sia riportato come anno di riferimento quello di effettuazione della ritenuta sia in relazione all importo versato a titolo di tributo e interessi sia a titolo di sanzione. Viceversa vi sono programmi che predispongono il modello F24 riportando come anno di riferimento quello in cui si effettua il versamento. È evidente che questo errore rende impossibile abbinare alla dichiarazione il versamento eseguito. Pirola 79

3 Nella tabella si elencano le varie ipotesi di violazioni con la relativa sanzione. Violazione Omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta Sanzione Dichiarazione tardiva presentata oltre 90 giorni Dichiarazione redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall Agenzia delle Entrate Dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale Dichiarazione non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte dell Ufficio Dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni Sanzione amministrativa da 258,00 ad 2.065,00 Mancata dichiarazione di ritenute nonostante siano state versate Redazione delle dichiarazioni non in conformità ai modelli approvati con decreto ministeriale Sanzione amministrativa da 258,00 ad 2.065,00 Sanzione amministrativa da 258,00 ad 2.065,00 Mancanza o incompletezza degli atti o documenti Sanzione amministrativa da 258,00 ad 2.065,00 dei quali è prevista la conservazione; mancata esibizione o trasmissione su richiesta degli Uffici, delle attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute Omessa indicazione di parte o di tutti i percipienti Sanzione amministrativa di 51,00 per ogni percipiente non indicato Dichiarazione infedele (importi dichiarati in misura inferiore a quella accertata) Omissione ed incompletezza degli elementi della dichiarazione o degli eventuali allegati Omesso, insufficiente o ritardato versamento delle ritenute alla fonte Mancata effettuazione, in tutto o in parte, delle ritenute alla fonte da parte del sostituto d imposta Le sanzioni per i sostituti d imposta Sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza accertata, con un minimo di 258,00 Sanzione amministrativa da 516,00 ad 4.131,00 Sanzione amministrativa pari al 30% dell importo non versato. Lasanzioneèridottaad1/3nelcasoincuilesommedovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della liquidazione automatica (art. 36-bis Dpr n.600/1973);èridottaa2/3nelcasoincuilesommedovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito del controllo formale (art. 36-ter Dpr n. 600/1973) Sanzione amministrativa pari al 20% della ritenuta non effettuata, salva l applicazione delle sanzioni previste per l omesso versamento Versamento delle ritenute con documento non Sanzione amministrativa da 103,00 ad 516,00 contenente tutti gli elementi necessari per l identificazione del soggetto che effettua il pagamento 80 L istituto del ravvedimento può essere applicato nelle ipotesi che di seguito esaminiamo. Dichiarazione tardiva Il ravvedimento per l omessa presentazione della dichiarazione può avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza. In tal caso violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro tale termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 32,00 (1/8 di 258,00), ferma restando l applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. Omesso o insufficiente versamento La sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, i versamenti periodici delle ritenute è pari al 30% dell importo non versato. La fattispecie dell omesso o in- Pirola n. 2 Giugno 2006

4 APPROFONDIMENTI sufficiente versamento può essere sanata entro: - il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 3,75% (1/8 del 30%) dell imposta non versata: unitamente a quest ultima devono essere versati gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; - il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 6% (1/5 del 30%) dell imposta non versata: unitamente a quest ultima devono essere versati gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute - precedente al mancato versamento - può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 4% dell ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse. Dichiarazione infedele Le fattispecie più comuni di infedele dichiarazione sono relative a: 1) Ritenute non versate relative a somme non dichiarate In questo caso il ravvedimento operoso di una dichiarazione infedele comporta, oltre il pagamento delle ritenute, degli interessi e della sanzione, la presentazione della dichiarazione integrativa di quella originaria che deve avvenire entro il termine per la presentazione all anno successivo. La sanzione minima prevista, pari al 100% delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di 258,00 è ridotta al 20% (1/5 del minimo). 2) Ritenute interamente versate relative a somme non dichiarate In questo caso la sanzione minima prevista è pari a 258,00 e la regolarizzazione di queste violazioni attraverso il ravvedimento operoso avviene con: - il pagamento della sanzione ridotta a 51,00 (pari a 1/5 di 258,00); - il pagamento degli interessi legali eventualmente dovuti calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno riferibili alle ritenute; - la presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo. Inoltre la sanzione di 51,00 prevista per ogni percipiente non dichiarato è ridotta ad 1/5 alle medesime condizioni descritte in precedenza. Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24 Nell ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell Agenzia delle Entrate un istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24. Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni «Erario» e «Regioni - Enti Locali» relativi a: - codice fiscale; - periodo di riferimento; - codice tributo; - suddivisione in più tributi dell importo versato con un solo codice tributo. Omesso versamento di ritenute sui redditi di lavoro autonomo Esempio Omesso versamento di ritenute sul redditi di lavoro autonomo entro la scadenza del 16 aprile 2005 per un importo di 100,00. a) il sostituto si ravvede e regolarizza la sua posizione entro il 16 maggio A tale data dovranno essere versati: - le ritenute pari a 100,00; - la sanzione ridotta pari ad 3,75; - gli interessi di mora pari a 0,21 ( 100,00 x 30/365 x 2,5%). b) il sostituto si ravvede e regolarizza la sua posizione entro il 20 agosto A tale data dovranno essere versati: - le ritenute pari a 100,00; - la sanzione ridotta pari ad 6,00; - gli interessi di mora pari a 0,86 ( 300,00 x 126/365 x 2,5%). n. 2 Giugno 2006 Pirola 81

5 Tipo violazione Mancato pagamento di ritenute alle prescritte scadenze Ravvedimento operoso: misura e termini di pagamento della sanzione ridotta Sanzione ridotta Termine per effettuare il ravvedimento 1/8 del minimo pari al 3,75% entro30giornidalladatadellasua commissione 1/5 del minimo pari al 6% entro il termine di presentazione all anno nel corso del quale la violazione è stata commessa Dichiarazione infedele: ritenute non versate riferibili a compensi, interessi e altre somme non dichiarati Dichiarazione infedele: ritenute interamente versate riferibili a compensi, interessi e altre somme non dichiarati Omessa presentazione della dichiarazione(con ritardo non superiore a 90 giorni) - 1/5 del minimo pari al 20%, con un minimo di 51,00; - pagamento con ravvedimento (vedi sopra) delle ritenute dovute - 1/5 del minimo pari a 51,00; - la sanzione di 51,00 prevista per ogni percipiente non dichiarato è ridotta ad 1/5 1/8 del minimo pari a 32,00 ferma restando l applicazione delle sanzioni relative agli eventuali omessi versamenti entro il termine per la presentazione all anno successivo con presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione all anno successivo con presentazione della dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione

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