CAPITOLO 13 COMITATO DI CONSULTAZIONE INDICE
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1 CAPITOLO 13 COMITATO DI CONSULTAZIONE INDICE CAPITOLO 13 COMITATO DI CONSULTAZIONE INTRODUZIONE COMITATO DI CONSULTAZIONE Composizione del Comitato Nomina dei membri del Comitato Sostituzione dei membri del Comitato Funzioni del Comitato Altri soggetti che partecipano al Comitato Modalità di funzionamento del Comitato...7 Cap. 13 pag. 1
2 CAPITOLO 13 COMITATO DI CONSULTAZIONE 13.1 INTRODUZIONE È istituito, ai sensi del DPCM 11 maggio 2004, un organo tecnico per la consultazione degli Utenti, denominato Comitato di consultazione (di seguito anche: Comitato). Nel Comitato sono rappresentati gli interessi e le posizioni delle diverse categorie di Utenti COMITATO DI CONSULTAZIONE Composizione del Comitato Il Comitato è composto da 7 membri di cui: (a) 1 (uno) con funzioni di Presidente designato dal Gestore; (b) 2 (due) designati da due distinte associazioni rappresentative dei produttori rispettivamente da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; (c) 1 (uno) designato da una associazione rappresentativa dei distributori; (d) 1 (uno) designato da una associazione rappresentativa dei clienti grossisti; Cap. 13 pag. 2
3 (e) 1 (uno) designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (C.N.C.U.) a rappresentanza degli interessi dei clienti vincolati; (f) 1 (uno) designato da una associazione rappresentativa dei clienti industriali Nomina dei membri del Comitato Per le finalità di cui al paragrafo , le associazioni maggiormente rappresentative competenti a nominare i membri del Comitato sono quelle individuate dal MAP su richiesta del Gestore Le associazioni, come sopra individuate, nominano i membri del Comitato e ne danno comunicazione scritta al Gestore entro tre mesi dalla richiesta del Gestore. Qualora l associazione non provveda ad effettuare nei termini la suddetta comunicazione il Gestore richiede al MAP di individuare una associazione in sostituzione. Il Gestore pubblica sul proprio sito internet i nominativi dei membri del Comitato. I membri del Comitato restano in carica per un triennio dalla nomina e il loro mandato non è rinnovabile. In deroga al mandato del Presidente è rinnovabile, anche più volte, al fine di garantire continuità alle attività del Comitato. Quattro mesi prima della scadenza del triennio il Gestore richiede alle associazioni maggiormente rappresentative, individuate con le modalità di cui al presente paragrafo, i nominativi dei membri del Comitato per il successivo triennio. Cap. 13 pag. 3
4 Sostituzione dei membri del Comitato Ciascun membro del Comitato potrà essere revocato o sostituito, anche prima della scadenza del mandato, dalla stessa associazione che lo ha nominato, che ne darà tempestiva comunicazione scritta al Presidente del Comitato unitamente al nominativo del nuovo membro designato in sostituzione. In caso di dimissioni volontarie da parte del membro, questi ne darà comunicazione scritta al Presidente del Comitato e all associazione che lo ha designato Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo il membro del Comitato che sia assente, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni del Comitato sarà dichiarato dal Presidente automaticamente decaduto dall incarico. Esso sarà sostituito dalla stessa associazione che lo ha nominato entro tre mesi dalla comunicazione della decadenza da parte del Presidente La revoca, la sostituzione, la decadenza e le dimissioni volontarie hanno effetto dalla data di nomina del nuovo membro Funzioni del Comitato Il Comitato, ai sensi dell art. 1, comma 4 del DPCM 11 maggio 2004: (a) propone al Gestore gli aggiornamenti al Codice di rete che si rendano necessari a seguito di mutamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento nonché a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato; Cap. 13 pag. 4
5 (b) propone al Gestore modifiche e integrazioni al Codice di rete che, in base a proprie valutazioni e tenuto conto dell esperienza operativa maturata, si rendano opportune; (c) esprime pareri non vincolanti sulle proposte di modifica ed aggiornamento del Codice; (d) esprime pareri non vincolanti sui criteri generali per lo sviluppo della rete, lo sviluppo e la gestione delle interconnessioni, la difesa della sicurezza della rete; (e) esprime pareri non vincolanti, sui criteri generali di classificazione delle informazioni sensibili e dell accesso alle stesse; (f) esprime pareri non vincolanti sulla rispondenza delle regole, delle informazioni e delle procedure previste nel Codice di rete alle finalità di servizio di pubblica utilità e alle esigenze di non discriminazione, trasparenza e neutralità delle informazioni e delle procedure; (g) su richiesta delle parti interessate agevola la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall applicazione delle regole contenute nel Codice II Gestore è tenuto a richiedere al Comitato i pareri di cui alle lettere (c), (d), (e) ed (f). Il Comitato deve pronunciarsi nel termine indicato dal Gestore, fermi restando negli altri casi i diversi termini indicati al Capitolo 14, paragrafi e , con riferimento alle procedure di aggiornamento del Codice. Cap. 13 pag. 5
6 Altri soggetti che partecipano al Comitato Segretario Il Presidente del Comitato nomina un Segretario, con l incarico di assistere, supportare e gestire sotto un profilo operativo il Comitato nello svolgimento delle sue attività. Il Segretario opera in diretta collaborazione con il Presidente e: (a) svolge le attività propedeutiche alla convocazione e allo svolgimento delle riunioni del Comitato compilando, tra l altro, su indicazione del Presidente, l ordine del giorno delle riunioni; (b) partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto; (c) redige i verbali delle riunioni; (d) provvede alla conservazione dei verbali e di ogni altra documentazione prodotta dal Comitato Il Segretario del Comitato potrà avvalersi nell espletamento delle proprie attività di uno staff (Segreteria tecnica) composto da personale del Gestore Assistenti e osservatori I membri del Comitato, incluso il Presidente, possono farsi coadiuvare da un assistente da ciascuno individuato (o da più di uno qualora ciò sia giustificato dalla materia e consentito dal Presidente) con funzioni di consulenza e supporto tecnico personale in ragione delle materie di volta in volta da esaminare. Gli assistenti possono intervenire alle riunioni, senza diritto di voto né potere di rappresentanza del membro del Comitato che li ha designati. Cap. 13 pag. 6
7 Il rapporto tra i membri del Comitato e gli eventuali rispettivi assistenti non rileva in alcun modo nei confronti del Comitato e non instaura alcun rapporto di subordinazione o collaborazione tra il Comitato stesso e gli assistenti o tra questi e il Gestore Il Presidente può invitare ad assistere alle riunioni del Comitato, in qualità di osservatore senza diritto di voto, un rappresentante del Gestore, qualora vengano trattate materie di diretta rilevanza per le attività di quest ultimo, o, quando ne ritenga utile la consultazione, anche rappresentanti di istituzioni interessate e non rappresentate nel Comitato Assistono alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori un rappresentante dell Autorità per l energia elettrica e il gas e un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive Modalità di funzionamento del Comitato Riunioni Il Comitato si riunisce presso la sede del Gestore o in altro luogo stabilito dal Presidente. Le riunioni si possono tenere anche mediante video o teleconferenza, sempre che sia possibile accertare l identità dei presenti, e che sussistano le condizioni a garanzia del simultaneo contraddittorio tra i partecipanti nonché, ove necessario, la possibilità di ricevere e trasmettere documenti. Qualora la riunione si svolga per video o tele-conferenza, essa si intende tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario Il Comitato è convocato dal Presidente di propria iniziativa o allorché ne facciano richiesta almeno due membri. La convocazione è effettuata, mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i membri almeno dieci (10) giorni prima della data stabilita, o cinque (5) giorni in caso di urgenza, con Cap. 13 pag. 7
8 l indicazione del giorno, ora, luogo della riunione ed elenco degli argomenti da trattare. Le riunioni si considerano validamente tenute, se convocate secondo quanto sopra o, in difetto, purché alle stesse sia presente la totalità dei componenti del Comitato Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona designata dallo stesso o, in difetto, dal membro a ciò designato dal Comitato. Spetta al Presidente della riunione di verificare il diritto di intervento, anche per delega, e accertare se il Comitato sia regolarmente costituito per deliberare. I verbali delle riunioni sono approvati dal Comitato e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Quorum costitutivo e deliberativo Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque membri, tra cui il Presidente del Comitato o il membro del Comitato designato in sua vece, ai sensi del paragrafo Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di almeno quattro membri. Ciascun membro del Comitato, compreso il Presidente, esprime un voto Ulteriori prescrizioni Salvo quanto previsto nella presente sezione, il Comitato definisce ulteriori modalità e procedure per lo svolgimento delle proprie attività con proprio regolamento. Cap. 13 pag. 8
9 I costi di funzionamento del Comitato sono a carico dei soggetti in esso rappresentati, in proporzione al numero dei membri che ciascuno ha diritto di designare nello stesso. Eventuali emolumenti dei membri del Comitato sono deliberati e restano a totale carico del soggetto designante. Cap. 13 pag. 9
10 Cap. 13 pag. 10 Codice di Rete
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