Le scadenze IMU

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Le scadenze IMU I versamenti in acconto e saldo, la compensazione con il credito Irpef e la Dichiarazione IMU. A cura di Carla De Luca Categoria: Imposte locali Sottocategoria: IMU Due sono le scadenze per i versamenti IMU: l acconto in scadenza il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica) e il saldo al 16 dicembre Si ricorda che l art. 9 comma 3 del D.Lgs 23/2011 prevede il pagamento dell IMU anche in un unica soluzione il 17 giugno 2013; tale scelta non sembra, tuttavia, consigliabile, atteso che a fine anno sarebbe, probabilmente, necessario versare un conguaglio integrativo. L art.10 del D.L. n. 35/2013 ha previsto che i comuni procedano all invio telematico al MEF delle deliberazioni delle aliquote (e dei regolamenti) entro il 9 maggio 2013, in modo tale che il 13 maggio 2013 siano visibili e fruibili in rete a tutti i contribuenti. La Dichiarazione IMU, d altro canto, slitta al 30 giugno 2013 per tutte le variazioni intervenute nel 2012 e al 30 giugno 2014 per tutte le variazioni Premessa L acconto e il saldo IMU I contribuenti verseranno l acconto IMU 2013 il prossimo 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica) e, a differenza del 2012, procederanno al calcolo dell imposta dovuta, non applicando le aliquote ordinarie (base), ma lasciando capacità di manovra ai comuni. L acconto IMU 2013 L art.10 del D.L. n. 35/2013 ha, infatti, previsto che i comuni procedano all invio telematico al MEF delle deliberazioni delle aliquote (e dei regolamenti) entro il 9 maggio 2013, in modo tale che il 13 maggio 2013 siano visibili e fruibili in rete a tutti i contribuenti

2 Per determinare correttamente l imposta, dunque, non è sufficiente prendere a riferimento le aliquote utilizzate in sede di saldo 2012, ma va verificato quanto deliberato dai sindaci per l anno L importo dell acconto potrebbe essere uguale a quello del saldo, infatti, solo se le aliquote non subiscono modificazioni. Due sono le scadenze per i versamenti, quindi: un primo acconto in scadenza il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica) e il saldo al 16 dicembre Si ricorda che l art. 9 comma 3 del D.Lgs. 23/2011 prevede il pagamento dell IMU anche in un unica soluzione il 17 giugno 2013; tale scelta, viste le premesse, non sembra consigliabile, atteso che a fine anno sarebbe comunque necessario versare un conguaglio integrativo. Se i comuni non riuscissero a rispettare le tempistiche loro imposte, sarebbe ipotizzabile l utilizzo delle aliquote deliberate precedentemente. Il saldo 2013 L incertezza, poi, non finisce a giugno, ma si protrarrà sino a novembre, quando gli enti locali, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, potranno nuovamente ritoccare le aliquote relative ai tributi di propria competenza, anche dopo l approvazione del bilancio di previsione. Essi, infatti, entro il 09 novembre 2013 dovranno inviare al MEF le aliquote deliberate per il saldo 2013, le quali verranno pubblicate entro il 16 novembre 2013 sul sito del MEF, dove saranno visibili a tutti gli utenti. La compensazione con il credito Irpef Va ricordato che l imposta municipale unica viene pagata attraverso la presentazione del modello F24, uno strumento molto utile per poter compensare l IMU con eventuali crediti che derivino nei confronti di diversi enti impositori, come lo Stato, le Regioni, i Comuni, l Inps, l Inail o l Enpals. La compensazione viene realizzata non solo con il modello F24, trasmesso e presentato anche se a saldo zero, ma anche grazie al modello 730/2013 e nello specifico attraverso la compilazione del quadro I. Se il contribuente vuole utilizzare l intero credito risultante dal 730 per il pagamento dell IMU, occorrerà barrare la colonna 1 del rigo I1, mentre la colonna 2 è riservata solo all indicazione dell importo del credito che si intende utilizzare in compensazione. Ne deriva che in sede di conguaglio il sostituto di imposta non effettuerà il rimborso dei crediti in busta paga (in caso di utilizzo integrale del credito nei confronti del pagamento dell imposta municipale unica) o effettuerà un rimborso parziale, equivalente alla differenza tra il credito spettante e quanto 2

3 invece indicato nel quadro I quale importo da utilizzare in compensazione per il pagamento dell imposta municipale unica. In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare l IMU. In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell IMU dovuta da ciascuno di essi. Non è, invece, consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell IMU dovuta dall altro coniuge. Tuttavia, dati i tempi ristretti per il calcolo dell acconto, che probabilmente si ridurranno ulteriormente (dal 13 maggio 2013 data in cui vengono rese note le delibere sul sito del MEF- al 17 giugno 2013 data di versamento dell acconto), è consigliabile evitare la compilazione del quadro I e lasciare i conteggi IMU fuori dalla liquidazione IRPEF, facendo versare con F24 l acconto dell imposta municipale propria, prima, e rimborsando l eventuale credito Irpef, poi, in busta paga o nella pensione. Il quadro I del modello 730/2013 Il quadro, riservato ai contribuenti che vogliono utilizzare l eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2013 per il pagamento dell imposta municipale propria (IMU) dovuta per l anno 2013 mediante compensazione nel mod. F24 (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006). ESEMPIO Un contribuente compila il quadro I della propria dichiarazione Mod. 730/2013 chiedendo di pagare il proprio debito IMU 2013 di 165,00 utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione. Nel quadro I, il contribuente a casella 2 ha indicato l importo dell IMU ( 165,00) che intende compensare. Dall elaborazione della dichiarazione il contribuente presenta la seguente situazione: 3

4 Imposta IRPEF- 160,00 addizionale regionale- 25,00 addizionale comunale- 15,00 Saldo contabile- (160, , ,00) = - 200,00 200,00-165,00 = 35,00 (credito che residua dopo la compensazione dell IMU 2013). Nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro in busta paga) è indicato l importo di 35,00, ovvero la differenza tra il saldo contabile del dichiarante e il debito IMU compensato : ESEMPIO Un contribuente ha compilato il quadro I della propria dichiarazione Mod. 730/2013 barrando la casella 1 del quadro I. Dalla liquidazione delle imposte emergono i seguenti importi a credito: - IRPEF pari a 125,00; - addizionale regionale all IRPEF pari a 48,00; - addizionale comunale all IRPEF pari a 32,00. Nella colonna 2 dei righi 91, 92 e 93 è indicato l ammontare dei crediti che, nel rispetto della richiesta del contribuente, non saranno rimborsati in busta paga, ma verranno utilizzati dallo stesso a copertura del debito IMU. Tali importi sono pertanto indicati nella colonna 3 di cui da utilizzare in compensazione con F24 per versamenti IMU. La colonna 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto rimarrà vuota, al pari del rigo 152 Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro di lavoro o ente pensionistico. 4

5 Tali importi saranno riportati nel Mod. F24 che il contribuente utilizzerà per il pagamento dell IMU Caso particolare di crediti non rimborsabili È necessario fare attenzione all utilizzo dei crediti per la compensazione dell IMU a debito in particolare quando si tratta di importi esigui. Può capitare infatti che l importo dei crediti potenzialmente utilizzabili in compensazione sia inferiore ai 12,00 euro. In tal caso non è possibile utilizzarli e vanno considerati perduti a tutti gli effetti. Un contribuente ha presentato il Mod. 730/2013 chiedendo di pagare il proprio debito IMU 2013 utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione. Nel quadro I ha barrato la casella 1 e non ha indicato alcun importo in casella 2. Il quadro I risulterà così compilato: Dall elaborazione della dichiarazione il contribuente presenta la seguente situazione: Imposta Dichiarante IRPEF: - 60,00 addizionale regionale: -7,00 addizionale comunale (saldo 2011): - 3,00 Totale = - 70,00 Il soggetto che presta assistenza fiscale ha indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione e pari a 60,00. I crediti relativi all addizionale regionale ( 7,00) e comunale all IRPEF ( 3,00) risultanti dalla liquidazione delle imposte del dichiarante, poiché risultano di importo inferiore a 12,00 non potranno essere utilizzati in compensazione con l IMU a debito. Nella sezione Dati compilazione modello F24 per pagamento IMU viene riportato esclusivamente l importo di 60,00. Supponendo che il debito IMU del contribuente sia pari a 100,00, il credito IRPEF non è sufficiente a coprire il debito IMU: 100,00-60,00 = 40,00 (debito IMU 2013 che residua dopo la richiesta di compensazione). Il contribuente, per il pagamento dell IMU, dovrà integrare i crediti risultanti da dichiarazione con un versamento diretto di 40,00. 5

6 Dichiarazione IMU In merito alle scadenze legate alla presentazione della Dichiarazione IMU, va ricordato che tutte le variazioni che: - hanno generato l'obbligo dichiarativo; - e che sono intervenute nel 2012; potranno essere rese note al comune, con l'apposito modello, entro il 30/6/2013. È quanto si ricava dall'art. 10 c.4, del D.L. n. 35/2013 nella versione approdata sulla G.U. dell'8 aprile. Il D.L. n.35/2013 ha, infatti, cancellato sia la scadenza del 4 febbraio 2013, che interessava le modificazioni rilevanti ai fini dichiarativi intervenute tra l'1 gennaio 2012 e il 6 novembre 2012, sia il termine mobile dei 90 giorni entro il quale il contribuente avrebbe dovuto denunciare le variazioni verificatesi dal 7 novembre 2012 in poi. In entrambi i casi si fa ora riferimento al 30 giugno dell'anno successivo a quello della variazione. Trova così soluzione il dubbio che era emerso dalla lettura del decreto sui pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni uscito dal consiglio dei ministri. Dalla versione pubblicata in G.U., emerge invece che l'art. 10, c. 4, lett. a), del D.L. n. 35/2013, sostituendo altresì l'originaria formulazione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 13, comma 12-ter del D.L. 201/2011, ha, di fatto, prorogato al 30/06/2013 anche la presentazione della denuncia riguardante le modificazioni intercorse tra il 1º gennaio 2012 e il 6 novembre I contribuenti, che ne avessero eventualmente omesso la presentazione entro il 4 febbraio 2013, potranno adempiere, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno Anche le variazioni intervenute tra il 7 novembre 2012 e il 31 dicembre 2012 potranno essere legittimamente dichiarate fino al 30 giugno 2013 (e non più, quindi, entro il più ristretto termine dei 90 giorni dalla data dell'evento modificativo), mentre quelle afferenti l'anno d'imposta 2013, ancorché riguardanti il periodo 1 gennaio - 09 aprile 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 35/2013), potranno essere denunciate al comune entro il 30 giugno Variazioni da comunicare Scadenza Variazioni intervenute nel 2012 Entro 30 giugno 2013 Variazioni intervenute nel 2013 Entro il 30 giugno Riproduzione riservata - 6

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