A.C Ratifica dell Accordo fra Italia e gli Stati uniti messicani in materia di mutua assistenza amministrativa in materia doganale

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1 A.C Ratifica dell Accordo fra Italia e gli Stati uniti messicani in materia di mutua assistenza amministrativa in materia doganale (Approvato dal Senato A.S. 1331) N agosto 2016

2 CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni A.C Ratifica dell Accordo fra Italia e gli Stati uniti messicani in materia di mutua assistenza amministrativa in materia doganale (Approvato dal Senato A.S. 1331) N agosto 2016

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

4 Informazioni sul provvedimento A.C Titolo: Ratifica ed esecuzione dell'accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 Iniziativa: governativa Iter al Senato: si Relazione tecnica (RT): sì riferita al testo presentato al Senato Commissione competente: III (Affari esteri) Sede: referente Il disegno di legge reca la Ratifica ed esecuzione dell'accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO (euro) A decorrere dal 2016 Art. 3 del disegno di legge di ratifica VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI DISPOSIZIONI DELL ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI Articoli 1-23 prevedono quanto segue: - le Parti contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza amministrativa tramite le rispettive Autorità doganali (articolo 2); - le Autorità doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni ritenute utili (articolo 10); - l Autorità doganale di una Parte, di propria iniziativa o su richiesta dell altra Parte, procederà, nell osservanza delle proprie disposizioni legislative e amministrative ad ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento nella misura di euro a decorrere dal 2016 I suddetti oneri sono il risultato delle seguenti voci di spesa: invio in Messico di due funzionari al fine di assicurare l assistenza tecnica (articolo 13); invio in Messico di due funzionari per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali (articolo 14); rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della

5 DISPOSIZIONI DELL ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI una particolare sorveglianza, fornendo all altra Parte informazioni sulla circolazione di persone, merci e mezzi di trasporto che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni della normativa doganale (articolo 11); - le Autorità doganali forniranno assistenza tecnica in materia doganale attraverso lo scambio di funzionari, la formazione e l assistenza nello sviluppo e specializzazione dei propri funzionari, lo scambio di esperti in materia doganale, lo scambio di informazioni (articolo 13); - su richiesta, l Autorità doganale avvierà indagini su operazioni che sono o sembrano essere in violazione della legislazione doganale in vigore nel territorio dell altra Parte (articolo 14); - su richiesta di una Parte, l'autorità doganale dell altra Parte può autorizzare i propri funzionari a rendere, in qualità di testimoni o di esperti, dichiarazioni dinanzi ai tribunali situati nel territorio dell Autorità doganale richiedente (articolo 15); - le Parti rinunciano a chiedere il rimborso dei costi derivanti dall applicazione dell Accordo, ad eccezione delle spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori non dipendenti delle Autorità doganali delle Parti. Qualora l attuazione di una richiesta comporti spese eccezionali e straordinarie, le Parti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare tale richiesta (articolo 19); - ai fini dell attuazione dell Accordo, viene istituita una Commissione mista Italia- Messico, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità su richiesta di una delle Amministrazioni. La Commissione è composta dal Direttore dell Agenzia delle dogane per l Italia e dall Amministratore generale delle dogane del Messico o da loro rappresentanti, assistiti da esperti (articolo 22). ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA controparte convocati a deporre come esperti o testimoni (articolo 15); invio in Messico di tre funzionari per partecipare ai lavori della Commissione mista (articolo 22). Riguardo alle spese riguardanti interpreti e traduttori, di cui all articolo 19, comma 1, la RT afferma che non comportano oneri aggiuntivi in quanto le indicate funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso l Agenzia delle dogane. Con riferimento all articolo 19, comma 2, la RT afferma che - tenuto conto dell esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi - l ipotesi relativa a spese di natura sostanziale e straordinaria non richiede alcuna quantificazione di oneri aggiuntivi. La RT afferma, inoltre, che l Accordo disciplina attività istituzionali correntemente svolte dall Agenzia delle dogane e, pertanto, le relative spese sono fronteggiate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in virtù dell autonomia contabile di cui gode l Agenzia. Si riportano a seguire i dati e i parametri utilizzati per la quantificazione delle norme che la RT qualifica come onerose (articolo 13; articolo 14; articolo 15 e articolo 22). Articolo 13 - Invio in Messico di due funzionari per assistenza tecnica Invio a Città del Messico di 2 unità per 6 giorni pernottamento (euro 130 al giorno x 6 giorni x 2) euro rimborso vitto 1 (euro 60 x 6 giorni x 2) euro 720 biglietto aereo A/R Roma- Città del Messico 2 (euro x 2) + euro 110 euro (maggiorazione del 5%) 3 TOTALE euro Articolo 14 - Invio in Messico di due funzionari per attività d indagine 1 Il calcolo è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal DM 23 marzo 2011 (limiti di rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero). 2 Il calcolo è stato effettuato sulla base di quanto previsto dall art. 1, comma 468, della legge n. 296 del 2006 (obbligo utilizzare viaggi aerei in classe economica), come modificato dall art. 18, comma 1, del DL n. 138 del Si ricorda che come precisato dal Governo in occasione di provvedimenti di contenuto analogo la maggiorazione del 5% sulle spese di viaggio spetta ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera

6 DISPOSIZIONI DELL ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA Invio a Città del Messico di 2 unità per 6 giorni pernottamento (euro 130 al giorno x 6 giorni x 2) euro rimborso vitto 4 (euro 60 x 6 giorni x 2) euro 720 biglietto aereo A/R Roma- Città del Messico 5 (euro x 2) + euro 110 euro (maggiorazione del 5%) 6 TOTALE euro Articolo 15 Rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della controparte convocati a deporre come esperti o testimoni Convocazione in Italia di 2 funzionari messicani per 3 giorni pernottamento (euro 130 al giorno x 3 giorni x 2) euro 780 rimborso vitto (euro 60 x 3 giorni x 2) euro 360 biglietto aereo A/R Città del Messico-Roma (euro x 2) + euro 110 euro (maggiorazione del 5%) TOTALE euro Articolo 22 - Invio a Città del Messico di tre funzionari per partecipare ai lavori della Commissione mista Invio a Città del Messico di 3 unità per 3 giorni pernottamento (euro 130 al giorno x 3 giorni x 3) euro rimborso vitto (euro 60 x 3 giorni x 3) euro 540 biglietto aereo A/R Roma- Città del Messico (euro x 3) + euro 165 euro (maggiorazione del 5%) TOTALE euro Il calcolo è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal DM 23 marzo 2011 (limiti di rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero). 5 Il calcolo è stato effettuato sulla base di quanto previsto dall art. 1, comma 468, della legge n. 296 del 2006 (obbligo utilizzare viaggi aerei in classe economica), come modificato dall art. 18, comma 1, del DL n. 138 del Si ricorda che come precisato dal Governo in occasione di provvedimenti di contenuto analogo la maggiorazione del 5% sulle spese di viaggio spetta ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera

7 DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI Articolo 3 del ddl di ratifica: pone l onere derivante dall attuazione dell Accordo, valutato in euro a decorrere dall anno 2016 (nel corso dell esame al Senato si è proceduto all'aggiornamento della decorrenza della copertura) a carico dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (comma 1). Inoltre, si prevede, ai sensi dell articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, che il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all importo dello scostamento, il limite di cui all articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma. In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dall Accordo nella misura di euro a decorrere dal per le spese derivanti dagli articoli 13, 14, 15 e 22 (spese di missione di funzionari italiani e messicani, e funzionamento della Commissione mista). In merito a tali stime non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica relativamente alle modalità applicative dell Accordo. Inoltre, con riferimento agli oneri eventuali derivanti dall articolo 19, comma 2, ( spese eccezionali e straordinarie ) la relazione tecnica afferma che tenuto conto dell esperienza di altri Accordi, tale ipotesi non richieda una specifica quantificazione. In proposito andrebbe chiarito se, nel caso in cui detti oneri dovessero verificarsi, ad essi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. 7 Si rammenta che la RT, riferita al testo originario del provvedimento, indica la decorrenza dal 2014, poi aggiornata dal Senato in sede di esame in prima lettura

8 In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa in primo luogo presente che agli oneri derivanti dall attuazione dell Accordo, valutati in euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale , che reca le necessarie disponibilità. Si osserva, inoltre, che l articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione nell ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze. In proposito, poiché l articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi richiamato, risulta ora riferito ai soli fattori legislativi per effetto dell entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, appare necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola possa essere eventualmente attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c) del comma 5 del predetto articolo 21. In tale ultimo caso, si renderebbe necessaria una modifica del testo del provvedimento, che comporterebbe una ulteriore nuova lettura presso il Senato

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