PS INTESA SAN PAOLO-COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO Provvedimento n

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1 PS INTESA SAN PAOLO-COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 dicembre 2008; SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTO il provvedimento n del 10 luglio 2008, con il quale è stato disposto l accertamento ispettivo ai sensi dell articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo presso le sedi della società Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, Intesa Sanpaolo); VISTA la comunicazione della società Intesa Sanpaolo pervenuta nelle date del 1 agosto 2008 e del 5 agosto 2008, con la quale sono stati presentati impegni ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 8 del Regolamento; VISTO il provvedimento n del 4 settembre 2008, con il quale è stata disposta la proroga del procedimento sino al 30 gennaio 2009; VISTA la comunicazione della società Intesa Sanpaolo pervenuta nelle date del 13 ottobre 2008 e del 15 ottobre 2008, con la quale sono stati integrati i suddetti impegni; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Parte del presente procedimento è stata la società Intesa Sanpaolo, con sede a Torino, in qualità di professionista ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. II. L AVVIO DEL PROCEDIMENTO: LA PRATICA COMMERCIALE CONTESTATA Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell applicazione del Codice del Consumo, in data 4 luglio 2008 è stato comunicato l avvio di un procedimento istruttorio alla società Intesa Sanpaolo per presunta infrazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. La società Intesa Sanpaolo, nella sua qualità di professionista, avrebbe posto in essere, dal mese di ottobre 2007 sino al mese di luglio 2008, una condotta che potrebbe integrare una fattispecie rilevante ai sensi della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette. In particolare, la condotta è consistita: nell applicazione della Commissione di Massimo Scoperto e della Commissione di Massimo Scoperto oltre i limiti dell affidamento, con riferimento agli affidamenti accordati ai clienti; nell applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, con riferimento, invece, agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente da parte di clienti titolari di conti sui quali non erano operativi affidamenti; tutto ciò senza che il consumatore fosse informato in misura sufficientemente chiara ed esaustiva nei messaggi pubblicitari e nelle schede di prodotto delle varie tipologie di conti correnti offerte presenti nel proprio sito internet nei relativi fogli informativi messi a disposizione nelle proprie filiali, nella documentazione contrattuale in uso presso tali filiali e consegnata ai clienti e nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, circa: la natura delle suddette diverse tipologie di commissioni e la ratio che le contraddistingue;

2 le modalità di calcolo delle stesse, con particolare riguardo al criterio di individuazione del massimo saldo debitore. Con specifico riferimento alle Commissioni di Massimo Scoperto applicate nel caso di concessione di un affidamento, il consumatore non sarebbe stato informato, in particolare, in misura sufficientemente chiara riguardo a: le modalità di applicazione della suddetta Commissione di Massimo Scoperto - oltre i limiti dell affidamento in relazione alla Commissione di Massimo Scoperto - nei limiti dell affidamento; le modalità di calcolo della Commissione di Massimo Scoperto e della Commissione di Massimo Scoperto - oltre i limiti dell affidamento, nel caso in cui il medesimo cliente presentava più linee di credito; la natura dell aliquota prevista per il calcolo delle commissioni in questione e la sua eventuale misura variabile in ragione della circostanza che la stessa potrebbe essere oggetto di pattuizione con il cliente al momento dell accensione del rapporto di affidamento. Con specifico riferimento alle Commissioni di Massimo Scoperto applicate agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente, nel caso in cui quest ultimo non sia affidato, il consumatore non sarebbe stato adeguatamente informato riguardo alla natura dell aliquota prevista per il calcolo delle commissioni in questione e alla sua eventuale misura fissa. La suddetta condotta avrebbe potuto integrare un ipotesi di violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e tale da falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge, in relazione alle condizioni economiche applicate nei servizi offerti. In particolare, la condotta avrebbe potuto essere considerata scorretta alla luce del fatto che ai consumatori non sono state fornite informazioni rilevanti, in modo da indurli in errore riguardo alle condizioni economiche, diverse dagli interessi, applicate con riferimento agli affidamenti accordati ed ai citati utilizzi su conti non affidati e da farli assumere delle decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbero mai preso. Con la predetta comunicazione di avvio del procedimento è stato, altresì, contestato il mancato rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 4 marzo 2003, a seguito della constatazione che sul sito internet con riferimento ai citati servizi bancari, non erano presenti i relativi fogli informativi nella forma prevista dalla suddetta Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Tale delibera dispone che, qualora l intermediario si avvalga di tecniche di comunicazioni a distanza, i fogli informativi debbano essere messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche. Successivamente, il Provvedimento del Governatore della Banca d Italia del 25 luglio 2003 ha precisato relativamente alla tecniche di comunicazione a distanza che, con specifico riferimento alla rete internet, i fogli informativi devono essere accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato (home page) e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti. La mancanza dei suddetti fogli informativi avrebbe determinato un aggravio per i consumatori in ragione del fatto che gli stessi sarebbero stati costretti, al fine di conoscere tutte le condizioni contrattuali ed economiche che caratterizzavano il servizio al quale erano interessati, a rivolgersi presso le filiali della Banca per potere avere copia di tali fogli informativi, con dispendio di tempo e con la necessità di richiedere l intervento del personale. III. GLI IMPEGNI PROPOSTI Con comunicazione pervenuta via fax in data 1 agosto 2008 ed in originale in data 5 agosto 2008, la società Intesa Sanpaolo, richiamando quanto già anticipato nella memoria del 17 luglio 2008, ha presentato una proposta di assunzione di impegni ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 8 del Regolamento. In particolare, la società Intesa Sanpaolo si è impegnata a: 1. integrare, a partire dal 1 agosto 2008, i Fogli Informativi relativi ai conti correnti consumatori e agli affidamenti in conto corrente consumatori come segue: 2

3 nella sezione - riportata all inizio del foglio informativo - su caratteristiche e rischi tipici del servizio, l inserimento di un esplicito riferimento alla Commissione di Massimo Scoperto e alle modalità della sua applicazione sia nel caso di scoperto di conto che nel caso di utilizzo dell apertura di credito, nonché di alcuni esempi di applicazione della commissione; subito dopo l indicazione della Commissione di Massimo Scoperto nell ambito delle condizioni economiche, l inserimento di un richiamo all indicazione di cui sopra; 2. pubblicare, a partire dal 1 novembre 2008, sul sito internet tutti i Fogli Informativi (compresi quelli relativi ai conti correnti e agli affidamenti in conto corrente); 3. pubblicare, dal 30 luglio 2008, sul predetto sito internet un apposita pagina riferita alla Commissione di Massimo Scoperto riportante le indicazioni di cui al punto 1., nonché eventuali informazioni ritenute ancor più utili per i consumatori. Tale pagina sarà consultabile tramite apposito link da tutte le pagine del sito relative ai conti correnti, nonché da eventuali altre pagine nelle quali sia contenuto un riferimento alla Commissione di Massimo Scoperto 1 ; 4. mettere a disposizione della clientela, entro il 30 settembre 2008, presso tutte le filiali della Banca materiale di comunicazione riportante informazioni sul servizio di affidamento in conto corrente ai consumatori e contenente, tra l altro, le indicazioni di cui al punto 1., nonché eventuali ulteriori informazioni ritenute ancor più utili per i consumatori; 5. inserire, nel contesto di una delle prossime comunicazioni inviate ai clienti con riguardo ai rapporti in essere (sia di conto corrente che di affidamento in conto corrente), un riferimento agli strumenti informativi predisposti dalla Banca sulla Commissione di Massimo Scoperto. In relazione alla suddetta istanza di assunzione di impegni, l Autorità, nella sua adunanza del 24 settembre 2008, ha ritenuto che tali impegni fossero ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo solo parzialmente idonei a sanare i profili di possibile illegittimità della pratica commerciale ed ha fissato, secondo quanto previsto dall articolo 8, comma 2, lettera b), del Regolamento, un termine per l integrazione degli stessi. In particolar modo, l Autorità ha rilevato il permanere di una non adeguata chiarezza informativa nella prospettazione al consumatore della condizione economica rappresentata dalla Commissione di Massimo Scoperto anche a seguito dell attuazione di tali impegni. Inoltre, l Autorità ha ritenuto che l offerta alla clientela di strutture commissionali alternative alla suddetta commissione, se accompagnata da una corretta ed adeguata informazione, avrebbe consentito al consumatore di assumere una consapevole decisione di natura commerciale tra diverse offerte. Con comunicazione pervenuta via fax in data 13 ottobre 2008 ed in originale in data 15 ottobre 2008, la società Intesa Sanpaolo ha presentato una nuova istanza di assunzione di impegni ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 8 del Regolamento, che vengono di seguito illustrati. Nella predetta istanza la società Intesa Sanpaolo, ha proposto di assumere, tra l altro, il seguente nuovo impegno: modificare la struttura delle condizioni economiche applicabili in caso di saldo debitore sul conto corrente, offrendo al cliente consumatore - indipendentemente dalla circostanza che gli sia stata o meno concessa un apertura di credito - la possibilità di scegliere tra due regimi economici alternativi di seguito descritti. Primo regime economico Il primo regime economico prevede le seguenti condizioni: 1. commissione di massimo scoperto trimestrale : è espressa da una misura percentuale e si determina, in ciascun trimestre solare, applicando la predetta percentuale sul massimo saldo debitore registrato sul conto anche per un solo giorno. La Commissione di Massimo Scoperto applicata agli scoperti di conto corrente (saldo debitore in assenza di apertura di credito) e agli scoperti extra-fido (saldo debitore oltre il limite dell apertura di credito concessa 1 In adempimento a tale impegno, sul sito internet e precisamente nella sezione Privati (sub Tutte le Notizie ), è stata pubblicata un informativa riferita alla commissione di massimo scoperto; questa stessa informativa è consultabile anche tramite apposito link presente nelle pagine dedicate ai conti correnti rivolti alla suddetta categoria di clientela. 3

4 dalla Banca) è di regola maggiore della Commissione di Massimo Scoperto applicata agli importi utilizzati entro il limite dell apertura di credito (saldo debitore entro il limite dell apertura di credito concessa dalla Banca). Pertanto, le condizioni economiche relative alle aperture di credito in conto corrente possono prevedere l indicazione di due distinte Commissione di Massimo Scoperto: una per gli utilizzi entro il limite dell apertura di credito; un altra, superiore, per gli eventuali utilizzi oltre il limite dell apertura di credito. 2. commissione oneri per scoperto di conto : consiste in un importo fisso e si applica qualora sul conto si determini un saldo debitore, anche per un solo giorno, in assenza di un apertura di credito. Tale commissione: non è applicata in caso di numeri debitori totali inferiori o uguali a 1.000; è applicata anche in caso di scoperto di conto solo per valuta. 3. tasso debitore per scoperto di conto: è un tasso percentuale mediante il quale si calcolano gli interessi dovuti dal cliente in caso di scoperto di conto. Il tasso in questione si applica: all intero importo costituente lo scoperto di conto corrente (saldo debitore in assenza di apertura di credito); all importo utilizzato dal cliente oltre il limite del credito concesso dalla Banca. Il primo regime economico coincide con quello attualmente previsto nei contratti dei conti correnti offerti ai consumatori. Secondo regime economico Il secondo regime economico prevede le seguenti condizioni: 1. commissione di mancato utilizzo 2 : il mancato utilizzo dell apertura di credito in conto corrente si determina quando il cliente non utilizza l importo tenuto a sua disposizione dalla Banca con la concessione dell apertura di credito. La commissione di mancato utilizzo consiste in un importo che la Banca calcola al termine di ogni singolo trimestre solare qualora in tale periodo il credito a disposizione del cliente sia rimasto completamente inutilizzato. Tale commissione si applica solo ai clienti titolari di affidamenti, non viene, infatti, addebitata qualora nel trimestre solare si sia determinato un saldo debitore sul conto corrente, anche solo per valuta. 2. spese per gestione scoperto di conto 3 : consistono in un importo fisso che la Banca calcola al termine di ogni singolo trimestre solare qualora in tale periodo si sia verificato uno scoperto di conto 4 (salvo che si tratti di un unico scoperto, di importo inferiore a 100 e di durata pari o inferiore a 5 giorni). Le spese per gestione scoperto di conto sono dovute anche in caso di scoperto di conto solo per valuta. La Banca addebita tali spese al termine del periodo di chiusura contabile del conto. 3. tasso debitore per scoperto di conto: come quello descritto per il primo regime economico è un tasso percentuale mediante il quale si calcolano gli interessi dovuti dal cliente in caso di scoperto di conto corrente. Il tasso in questione si applica all intero importo costituente lo scoperto di conto corrente in assenza di fido (saldo debitore in assenza di apertura di credito). 4. tasso debitore in caso di utilizzo oltre fido: è un tasso percentuale mediante il quale si calcolano gli interessi dovuti dal cliente in caso di scoperto extra-fido (saldo debitore oltre il limite dell apertura di credito concessa dalla Banca). Il tasso in questione si applica all intero importo utilizzato dal cliente per tutta la durata dello scoperto. La società Intesa Sanpaolo precisa che naturalmente, in caso di utilizzo dell apertura di credito 2 La commissione di mancato utilizzo remunera l onere finanziario per la Banca derivante dall impegno a tenere disponibile per il cliente la totalità del credito concesso. 3 Le spese per gestione scoperto di conto remunerano l attività amministrativa della filiale per la gestione dello scoperto (in assenza di credito o oltre il limite di credito concesso). 4 Scoperto di conto a seguito di: - utilizzo del conto a debito, in assenza di apertura di credito; - utilizzo del conto oltre l importo dell apertura di credito concessa. 4

5 eventualmente concessa, quale che sia il regime scelto dal cliente questi è tenuto a pagare anche gli interessi debitori calcolati al tasso convenuto nel contratto di apertura di credito. Più precisamente nel: primo regime economico, questo tasso si applica sempre (in caso di utilizzo oltre il limite dell apertura di credito, si applica solo alla parte di utilizzo entro il limite del fido); secondo regime economico, questo tasso si applica solo nel caso in cui l utilizzo sia rimasto entro il limite del fido (in caso contrario si applica il tasso debitore in caso di utilizzo oltre fido). La tempistica correlata al nuovo impegno presentato è la seguente: gli attuali correntisti consumatori potranno a partire dal 20 ottobre 2008 passare dal primo regime economico al secondo regime economico. L esercizio dell opzione avverrà attraverso la sottoscrizione di un apposito documento da parte del cliente e decorrerà: 1) per coloro che eserciteranno l opzione prima del 31 dicembre 2008, dal 1 gennaio 2009; 2) per coloro che eserciteranno l opzione dopo il 1 gennaio 2009, dal primo giorno del trimestre solare in corso. i clienti consumatori che apriranno un nuovo conto corrente dal 20 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 sottoscriveranno un contratto nel quale saranno riportate le condizioni economiche del primo regime economico, ma all atto stesso dell apertura, avranno la possibilità di optare per il secondo regime, sottoscrivendo lo stesso documento indicato con riferimento agli attuali consumatori. L esercizio dell opzione decorrerà dal 1 gennaio 2009; per i clienti consumatori che apriranno un nuovo conto corrente a partire dal 1 gennaio 2009, l esercizio dell opzione decorrerà dal primo giorno del trimestre solare in corso. A tutti i correntisti consumatori sarà attribuito il diritto di modificare ogni 12 mesi il regime scelto. Con l introduzione della possibilità di scelta fra i due suddetti regimi economici, la società Intesa Sanpaolo: ha provveduto ad una riformulazione dei fogli informativi relativi ai conti correnti e agli affidamenti in conto corrente per fornire ai clienti interessati un adeguata descrizione dei due regimi, nonché delle conseguenze derivanti dalla scelta dell uno o dell altro, che sono disponibili presso le filiali dalla data del 20 ottobre Tali fogli informativi, peraltro, erano stati già oggetto di integrazione con l assunzione dei precedenti impegni esposti nell istanza inviata il 1 agosto scorso, con un esplicito riferimento alla Commissione di Massimo Scoperto e alle modalità della sua applicazione, inserendo anche alcuni esempi di applicazione della commissione; effettuerà nel quarto trimestre 2008 l integrazione delle pagine internet e della documentazione attualmente disponibile in Filiale relativa alla Commissione di Massimo Scoperto con informazioni relative alla possibilità di scegliere fra i due regimi economici; invierà periodicamente, sin dall estratto conto di fine dicembre 2008, comunicazioni alla clientela finalizzate a informare i correntisti della possibilità di scegliere fra i due regimi economici. Nella comunicazione di assunzione dei nuovi impegni, la società Intesa Sanpaolo ha prospettato la propria disponibilità ad impegnarsi ad eliminare, con riguardo ai correntisti consumatori, l applicazione della Commissione di Massimo Scoperto in caso di scoperto per valuta 5, prevedendo l applicazione della stessa solo in presenza di un effettivo saldo debitore contabile. Questa nuova impostazione sarà resa effettiva entro il 10 luglio 2009, in ragione della complessità che caratterizza la sua attuazione sotto l aspetto tecnico procedurale. Sempre nella suddetta comunicazione la società Intesa Sanpaolo evidenzia che tali nuovi impegni assunti integrano quelli precedentemente indicati nell istanza del 1 agosto Con riguardo agli impegni proposti in data 1 agosto 2008, la Banca comunica quanto segue: in relazione a quello concernente la messa a disposizione della clientela, entro il 30 settembre 2008, presso tutte le filiali della Banca di materiale di comunicazione riportante informazioni sul servizio di 5 Attualmente la commissione di massimo scoperto è applicata con un criterio che ne prevede il calcolo sul massimo saldo debitore registrato sul conto. Tale criterio equipara il caso di saldo debitore contabile (che si verifica con la registrazione per ordine cronologico delle operazioni contabilizzate nel conto corrente) al caso del saldo debitore per valuta (che deriva dal riposizionamento di tutte le operazioni a debito e a credito secondo la data di maturazione degli interessi). 5

6 affidamento in conto corrente ai consumatori e contenente apposite indicazioni sulla Commissione di Massimo Scoperto, di aver già provveduto mettendo a disposizione della clientela presso le filiali della Banca a partire dal mese di settembre 2008 una brochure cartacea informativa; in relazione a quello concernente, invece, l inserimento, nel contesto di una delle prossime comunicazioni da inviare ai clienti con riguardo ai rapporti in essere (sia di conto corrente che di affidamento in conto corrente), di un riferimento agli strumenti informativi predisposti dalla Banca sulla Commissione di Massimo Scoperto, che nell estratto conto di fine settembre 2008 è stata inserito il seguente messaggio: Commissione di massimo scoperto. Nei casi in cui fra le condizioni economiche applicabili ai rapporti in essere presso la Banca sia prevista la commissione di massimo scoperto (CMS) la stessa viene calcolata nella misura e con le modalità indicate nel contratto. Per saperne di più sulle caratteristiche di questa commissione La invitiamo a contattare la Sua Filiale, dove sono anche reperibili i relativi fogli informativi e un opuscolo specificamente dedicato alla CMS. Informazioni sulla CMS sono inoltre disponibili sul sito Internet della Banca, nella parte relativa ai conti correnti per i Privati. Con comunicazione pervenuta in data 27 ottobre 2008, la società Intesa Sanpaolo ha integrato la proposta di impegni con la relativa documentazione, pervenuta via fax in data 13 ottobre 2008 ed in originale in data 15 ottobre 2008, producendo in copia: la circolare n. 599/2008, emanata il 17 ottobre 2008, con cui le strutture della Banca sono state informate che, a partire dalla data del 20 ottobre 2008, i clienti titolari di rapporti di conto corrente e/o di apertura di credito potranno scegliere di applicare a tali rapporti, in alternativa a quello attualmente operativo, il nuovo regime economico; la Guida Commerciale al nuovo regime economico per i rapporti di conto corrente e aperture di credito messa a disposizione delle filiali, in cui si forniscono dettagliate informazioni sulle condizioni applicate con riferimento al nuovo regime economico e sui relativi criteri di applicazione, distinguendo tra clienti titolari di conto corrente con o senza apertura di credito e clienti appartenenti ai segmenti consumatori (Privati e Famiglie) e non consumatori (Professionisti ed Imprese). la versione aggiornata dei fogli informativi relativi alle diverse tipologie di conto corrente destinate ai consumatori attualmente offerte ( Conto corrente ordinario ; Conto corrente in divisa estera ; Conto corrente in euro intestato a soggetti non residenti ; Benefit ; Premium ; Facile ; Facile Senior ; Zerotondo - Zerotondo Under 26 ; Contutto Versione Regalo ; Contoprivate ) ed al contratto di Affidamento in conto corrente ai consumatori che sono stati modificati in ragione dell introduzione del nuovo regime economico. Nell ambito dei suddetti fogli informativi relativi ai citati conti correnti sono analiticamente descritte nella sezione Caratteristiche e rischi tipici, nel paragrafo titolato Condizioni economiche previste dai rispettivi regimi nei diversi casi di saldo debitore, le condizioni economiche previste nei due distinti regimi alternativi, quando nel corso di un trimestre solare si determina sul conto un saldo debitore, anche transitoriamente, con la seguente prospettazione 6 : Se il saldo debitore è riconducibile al caso 1 (saldo debitore in assenza di apertura di credito): Primo regime: interessi debitori calcolati al tasso per lo scoperto di conto, commissione di massimo scoperto trimestrale ; commissione oneri per scoperto di conto ; Secondo regime: interessi debitori calcolati al tasso per lo scoperto di conto, spese per gestione scoperto di conto. Se il saldo debitore è riconducibile al caso 2 (saldo debitore entro il limite dell apertura di credito concessa dalla Banca): 6 Nel foglio informativo relativo al contratto di Affidamento in conto corrente ai consumatori la prospettazione nella medesima sezione e nel medesimo paragrafo è leggermente difforme in quanto non contempla il caso relativo al saldo debitore in assenza di apertura di credito. 6

7 Primo regime: interessi debitori convenuti per l utilizzo del credito concesso e commissione di massimo scoperto trimestrale indicati nel contratto per l utilizzo del credito; Secondo regime: interessi debitori per l utilizzo del credito concesso. Se il saldo debitore è riconducibile al caso 3 (saldo debitore oltre il limite dell apertura di credito concessa dalla Banca): Primo regime: interessi debitori convenuti per l utilizzo del credito concesso, interessi debitori calcolati al tasso per lo scoperto di conto per l utilizzo che eccede il limite del credito concesso, commissione di massimo scoperto trimestrale sull utilizzo entro il limite del credito concesso, commissione di massimo scoperto per l utilizzo oltre il limite del credito concesso; Secondo regime: interessi debitori calcolati al tasso previsto per il caso di utilizzo oltre il fido concesso, sull intero importo del credito utilizzato (solo per il periodo di scoperto), interessi debitori calcolati al tasso per l utilizzo del credito concesso (nel restante periodo), spese per gestione scoperto di conto. Se il saldo resta sempre creditore nel corso del trimestre solare: Primo regime: nessuna delle condizioni economiche sopra indicate; Secondo regime: commissione di mancato utilizzo (se il Cliente dispone di un apertura di credito sul conto) oppure nessuna delle condizioni economiche sopra indicate (se il cliente non dispone di un apertura di credito sul conto). A tale descrizione segue la puntuale illustrazione delle caratteristiche delle suddette condizioni economiche e successivamente degli esempi chiarificatori dell applicazione delle stesse nei due diversi regimi. In data 3 novembre 2008, è stata trasmessa alla società Intesa Sanpaolo la comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria. IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI In via preliminare va osservato che l istruttoria ha riguardato esclusivamente i profili di trasparenza e di chiarezza informativa concernenti la prospettazione della Commissione di Massimo Scoperto e del nuovo Regime economico alternativo a quello caratterizzato dall applicazione della suddetta commissione, all interno della documentazione informativa e contrattuale della società Intesa Sanpaolo. In questo ambito oggettivo di valutazione, i nuovi impegni presentati dalla società Intesa Sanpaolo risultano idonei a sanare gli addebiti contestati nella comunicazione di avvio ed i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale. Con riguardo alla mancanza di chiarezza informativa circa la natura e la ratio che contraddistingue entrambe le tipologie di Commissione di Massimo Scoperto, quelle applicate nel caso di concessione di un affidamento e quelle applicate nel caso di conto corrente non affidato relativamente agli utilizzi di somme oltre la disponibilità dello stesso, l impegno formulato dell inserimento nella sezione - riportata all inizio dei fogli informativi - sulle caratteristiche ed i rischi tipici del servizio, di uno specifico sottoparagrafo relativo alla Commissione di Massimo Scoperto, nel quale si forniscono indicazioni circa le modalità della sua applicazione, nel paragrafo titolato Descrizione delle caratteristiche delle suddette condizioni economiche, nell ambito dell illustrazione delle condizioni economiche previste dal primo regime e di alcuni esempi di applicazione della commissione nel successivo paragrafo titolato Esempi di applicazione delle condizioni economiche nei diversi regimi, appare correttivo di questo profilo di illegittimità contestato nella comunicazione di avvio. Con riguardo al fatto che la base di calcolo della Commissione di Massimo Scoperto è costituita dal saldo risultante dalla rielaborazione cronologica dei movimenti in base alla data in cui le rispettive somme sono divenute fruttifere (c.d. valuta), l impegno formulato di eliminare l applicazione della Commissione di Massimo Scoperto nei casi di scoperto per valuta, prevedendo l applicazione della Commissione di Massimo Scoperto solo in presenza di un effettivo saldo debitore contabile, appare risolutivo e correttivo del profilo di illegittimità anzidetto e la tempistica di attuazione dello stesso (entro il 10 luglio 2009) appare congrua considerando le difficoltà tecniche sottese. 7

8 Sono da considerarsi, inoltre, correttivi degli addebiti contestati nella comunicazione di avvio e dei possibili profili di illegittimità della pratica commerciale anche i seguenti impegni proposti e già attuati: la pubblicazione di un apposita pagina web riferita alla commissione di massimo scoperto sul sito internet della Banca, la cui diffusione è già avvenuta a partire dalla data del 28 luglio 2008, della quale va evidenziata la completezza e la chiarezza dei contenuti informativi che trattano tutti gli aspetti che caratterizzano questo istituto; l aver messo a disposizione della clientela presso le proprie filiali a partire dal mese di settembre 2008 una brochure cartacea informativa titolata La Commissione di Massimo Scoperto: cos è e come funziona, che fornisce esaurienti indicazioni esplicative sul predetto istituto, con particolare riguardo alle modalità della sua applicazione sia nel caso di scoperto di conto sia nel caso di utilizzo dell apertura di credito, nella quale sono contenuti anche degli specifici esempi relativi alle ipotesi di conti senza aperture di credito e di conti sui quali invece sono operative aperture di credito; l inserimento, nell estratto conto di fine settembre 2008 inviato ai correntisti, del messaggio che invita quelli, al cui rapporto in essere presso la Banca si applica fra le condizioni economiche la Commissione di Massimo Scoperto, a contattare la propria filiale di riferimento per avere delucidazioni e che informa che presso le filiali della Banca sono reperibili i relativi fogli informativi e un opuscolo specificamente dedicato a tale commissione e che sono, inoltre, disponibili sul sito internet della Banca, nella parte relativa ai conti correnti per i Privati, ulteriori informazioni sulla Commissione di Massimo Scoperto. Inoltre, i nuovi impegni appaiono orientati verso l introduzione di regimi alternativi a quelli attualmente applicati in presenza di saldi debitori sul conto corrente, affinché la clientela della società Intesa Sanpaolo possa liberamente scegliere, fra le varie opzioni, quella ritenuta più conveniente in base al proprio comportamento economico, alle proprie esigenze di credito ed al relativo utilizzo. La società Intesa Sanpaolo, infatti, introdurrà un nuovo regime economico alternativo a quello caratterizzato dall applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, che prevede l applicazione di differenti tipologie di condizioni economiche non solo con riferimento alla condizione economica rappresentata dalla suddetta Commissione di Massimo Scoperto, ma anche con riferimento a quelle che vengono attualmente applicate dalla Banca e che si cumulano a tale commissione quando si verificano le seguenti ipotesi: utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente in assenza di aperture di credito (i cd. scoperti transitori di conto corrente), utilizzi oltre i limiti dell affidamento accordato (i c.d. sconfinamenti) ed i c.d. scoperti per valuta. Va, inoltre, evidenziato che al fine poi di rendere un adeguata informativa alla clientela circa la sussistenza dei due regimi economici alternativi e la possibilità di scelta fra gli stessi, la società Intesa Sanpaolo ha provveduto ad una riformulazione dei fogli informativi relativi ai conti correnti e agli affidamenti in conto corrente così come precedentemente illustrato, tesa alla massima semplicità e chiarezza espositiva, corredata da esemplificazioni che rendono gli stessi e le condizioni economiche, che li caratterizzano, intelligibili anche ai clienti non professionali. Al riguardo, la Banca si è impegnata a consentire ai clienti di modificare ogni dodici mesi il regime prescelto. Il riconoscimento in capo al consumatore di un diritto di opzione comporta che il consumatore stesso sia informato sull effettiva coincidenza tra il profilo di fruizione del credito da lui ipotizzato al momento della stipula del contratto e quello effettivamente attuato. A tal fine la Banca, con i mezzi che riterrà più idonei, dovrà fornire al cliente un informazione illustrativa del totale degli oneri sostenuti (comprensivi di commissioni/spese varie ed interessi debitori) per il credito concesso nel periodo di riferimento, accompagnato dal corrispondente onere che sarebbe insorto in caso di scelta alternativa. Le medesime considerazioni valgono anche per l ipotesi dei citati scoperti transitori di conto corrente, in quanto anche in questa ipotesi il diritto di opzione in questione comporta l attività informativa innanzi indicata, tenuto conto del fatto che il consumatore opta per un regime economico che prevede una diversa struttura di tutte le condizioni economiche applicabili in caso di saldo debitore sul conto corrente, a prescindere dalla circostanza che gli sia stata o meno concessa un apertura di credito. Solo in tal modo si consentirà al consumatore medio di esercitare in piena consapevolezza il diritto di opzione offerto dalla Banca e di verificare, una volta effettuata la scelta, se quest ultima sia effettivamente conveniente, in base al 8

9 proprio profilo economico ed all utilizzo della linea di credito concessa. Inoltre, la società Intesa Sanpaolo entro la fine dell anno 2008 integrerà la citata pagina web e la documentazione disponibile in filiale relativa alla Commissione di Massimo Scoperto con informazioni relative alla possibilità di scegliere fra i due regimi economici ed invierà comunicazioni periodiche alla clientela, allegate agli estratti conto, già a partire dal prossimo estratto conto utile del 31 dicembre Infine, per quanto concerne la tempistica prospettata dalla società Intesa Sanpaolo con riferimento al nuovo impegno rappresentato dall offerta dei due regimi economici alternativi, la stessa appare sicuramente congrua in considerazione del fatto che, sia per i nuovi clienti che per quelli che hanno già rapporti in essere con la Banca, la possibilità di scelta tra il primo regime economico (quello attuale) ed il secondo regime economico è avvenuta a partire dal 20 ottobre 2008, con l effetto dell esercizio dell opzione dal 1 gennaio 2009, quindi, in tempi brevi. RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Intesa Sanpaolo, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; RITENUTO, inoltre, di disporre l obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Intesa Sanpaolo ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo; RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l infrazione; DELIBERA a) di rendere obbligatori gli impegni proposti nelle date del 1 agosto 2008 e del 13 ottobre 2008 ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, nei confronti della società Intesa Sanpaolo S.p.A., nei termini sopra descritti; b) di chiudere il procedimento senza accertare l infrazione ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo; c) che la società Intesa Sanpaolo S.p.A. entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera informi l Autorità delle modalità di attuazione degli impegni. Ai sensi dell art. 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti. Ai sensi dell art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 9

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