SERVIZIO ESTERO CONTI CORRENTI Consumatori Frontalieri 2016 in Franchi Svizzeri

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1 SERVIZIO ESTERO CONTI CORRENTI Consumatori Frontalieri 2016 in Franchi Svizzeri INFORMAZIONI SULLA BANCA Questo Conto Corrente è destinato a tutti i profili di clientela, per operatività sia Sportello sia Online. Denominazione e forma giuridica: VENETO BANCA S.p.A. - Intesa Sanpaolo ai sensi del DL 99/2017. Sede legale e sociale: Piazza G.B. Dall Armi, Montebelluna (TV) Sito Internet: posta@venetobanca.it Tel: Fax: Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA: Numero di iscrizione all albo delle banche tenuto dalla Banca d Italia: Codice ABI n C.C.I.A.A. di Treviso n Gruppo bancario di appartenenza e relativo codice di iscrizione all albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d Italia: Gruppo Bancario Veneto Banca, cod. gruppo Capogruppo del Gruppo Bancario VENETO BANCA - Iscritto all Albo dei gruppi bancari in data cod. n RISERVATO ALL OFFERTA FUORI SEDE Soggetto che entra in contatto con il cliente Nome Cognome Indirizzo Telefono CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL OPERAZIONE O DEL SERVIZIO Conti Correnti caratteristiche generali del servizio Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo in sua disponibilità. Il cliente tramite il conto corrente può effettuare versamenti, ricevere/effettuare bonifici, pagamenti, effettuare prelievi, emettere assegni e disporre tutta una serie di operazioni di movimentazione di denaro. Conto Corrente Frontalieri in Franchi Svizzeri Si tratta di un conto corrente espresso in divisa diversa dall Euro che può essere acceso sia a residenti che a non residenti. Il conto potrà essere alimentato in Dare o in Avere solo nella stessa Divisa del Conto. Per poter sottoscrivere il Conto Corrente Frontalieri in Franchi Svizzeri, il Cliente deve essere intestatario anche di un contratto di conto corrente in Euro sul quale verranno regolati gli interessi, le commissioni e le spese indicate nel presente Foglio Informativo. I due conti devono avere la medesima intestazione. Conti Correnti - principali rischi Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ( (istituito ai sensi del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30) che assicura a ciascun depositante una copertura fino a ,00 euro complessivi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il documento Informazioni di base sulla protezione dei depositi disponibile sul sito internet nella sezione Trasparenza e presso tutte le filiali della Banca. Esiste la possibilità che le condizioni economiche possano variare in senso sfavorevole (ove contrattualmente previsto). Qualora il conto sia espresso in valuta diversa dall euro, sussiste un rischio legato al cambio. Per saperne di più: La Guida pratica al conto corrente (denominata Il conto corrente in parole semplici ), che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito e sul sito nella sezione Trasparenza e presso tutte le filiali della banca. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO COSTARE IL CONTO CORRENTE IN DIVISA PER CONSUMATORI MONOCURRENCY Indicatore Sintetico di Costo (ISC) PROFILO SPORTELLO ON-LINE Giovani (164 operazioni annue) 96,00 Non adatto Famiglie con operatività bassa (201 operazioni annue) 154,00 Non adatto Famiglie con operatività media (228 operazioni annue) 188,00 Non adatto Famiglie con operatività elevata (253 operazioni annue) 216,00 Non adatto Pensionati con operatività bassa (124 operazioni annue) 124,00 Non adatto Pensionati con operatività media (189 operazioni annue) 170,00 Non adatto Il valore indicato tra parentesi si riferisce al numero di operazioni annue indicative attribuite dalla Banca d Italia nell identificazione del profilo di operatività. Oltre a questi costi vanno considerati l imposta di bollo di 34,20 euro annui (per le Persone Fisiche) o 100,00 euro annui (per i soggetti diversi dalle Persone Fisiche), obbligatoria per legge (l imposta di bollo non è dovuta per i rapporti intestati a Persone Fisiche, incluse le Ditte Individuali, aventi nel periodo rendicontato una giacenza media complessiva inferiore ad Euro 5.000,00), gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ai profili di operatività, meramente indicativi - stabiliti dalla Banca d'italia - di conti correnti privi di fido. Per saperne di più: QUANTO PUO COSTARE IL FIDO Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il foglio informativo relativo all'affidamento in conto corrente. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito C/C Frontalieri 2016 in Franchi Svizzeri / Prod. SR19 Conv Pag. 1 di 7 Aggiornato al 15/11/2017

2 Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione Altre condizioni economiche e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla banca. È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l elenco delle spese sostenute nell anno, riportato nell estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto. SPESE FISSE Gestione Liquidità Servizi di Pagamento Home Banking VOCI DI COSTO Spese per l apertura del conto 0,00 Canone annuo Non previsto Numero di operazioni incluse nel canone annuo Non previsto Spese annue per conteggio interessi e competenze: - Commissioni di liquidazione 0,00 Canone annuo carta di debito nazionale La carta di debito nazionale non è prevista Canone annuo Carta di debito (circuito internazionale) Cirrus / Maestro Canone annuo carta di credito CartaSi Base Visa e Mastercard Canone annuo carta multifunzione Canone annuo per Internet Banking e Phone Banking 0,00 Profilo Stella 120,00 Profilo Mito (il canone viene addebitato trimestralmente per un importo pari al canone annuo diviso 4) SPESE VARIABILI INTERES- SI SOMME DEPOSI- TATE Gestione Liquidità Servizi di Pagamento Interessi Creditori Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell operazione) Invio estratto conto 0,00 (operazioni di gruppo 1) 2,50 per invio cartaceo 0,00 per invio on-line Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia Prelievo sportello automatico presso altra banca Numero operazioni annue di prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia con commissioni gratuite Bonifico verso Italia e Ue con addebito in c/c: Sportello (SPO) Internet Banking (INT) - in Euro (Comm. minime per bonifico in partenza in Euro + Spese Fisse bonifico in partenza Euro) 0, ,00 0, ,00 - in Divisa (Comm. minime per bonifico in partenza in Divisa + Spese Fisse bonifico in partenza Divisa) 0, ,00 0, ,00 Domiciliazione Utenze Tasso creditore annuo nominale 0,0000 % Spread sul Tasso creditore annuo nominale : DIVISE Spread Franco Svizzero 0,0000 % FIDI E SCONFINA- MENTI DISPONIBILITA SOMME VERSATE Fidi Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Tasso a 3 mesi, aggiornamento mensile Spread sul Tasso debitore annuo nominale su somme utilizzate : DIVISE Spread Franco Svizzero 15,0000 % Commissione di istruttoria veloce Contanti Assegni bancari stessa filiale (assimilati contanti) Assegni bancari altra filiale (nostri sportelli) Assegni circolari altri Istituti (compresi quelli emessi da I.C.B.P.I) (1) / vaglia Banca d Italia Assegni bancari altri Istituti su piazza Assegni bancari altri Istituti fuori piazza / Vaglia e assegni postali Assegni in Euro/Divisa regolari (ovvero tratti su Banche di Paesi ove ha corso legale la valuta negoziata) Assegni in Euro/Divisa irregolari (ovvero tratti su Banche di Paesi ove è corrente una divisa diversa da quella negoziata) Non prevista 0 giorni lavorativi 0 giorni lavorativi 15 gg. Lavorativi 20 gg. Lavorativi 1) Veneto Banca S.p.A. non emette assegni circolari propri ma emette, sotto la propria denominazione sociale, assegni di ICBPI (Istituto Centrale Banche Popolari Italiane), in qualità di mandataria. Tali assegni rientrano nella fattispecie di assegni circolari altri istituti. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE C/C Frontalieri 2016 in Franchi Svizzeri / Prod. SR19 Conv Pag. 2 di 7 Aggiornato al 15/11/2017

3 OPERATIVITA CONTO CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA Spese tenuta conto Altre Spese Remunerazione delle giacenze Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico Non previste vedi specifici Fogli Informativi dei prodotti di Vincolo di Capitale vedi Legenda Altro Tasso di mora: in caso di tardivo pagamento interessi debitori divenuti esigibili è pari al Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (in assenza di affidamento). in caso di mancata restituzione o ritardato pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza dell utilizzo dell affidamento per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio entro il termine stabilito così come descritto nel contratto, sono dovuti interessi di mora pari al "Tasso limite" di cui alla L. n. 108/1996, art. 2, comma 4, così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM considerato è quello riferito alla specifica categoria creditizia e classe di importo di riferimento, vigente al momento in cui si verifica la mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca. Il valore del tasso varia in base al valore tempo per tempo vigente del parametro di riferimento. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'italia per la rilevazione del TEGM), sia essa relativa alle modalità di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza, si applicherà automaticamente, in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di preventiva comunicazione. Periodicità invio estratto conto Tipo di assoggettamento dell imposta di bollo (l addebito dell imposta di bollo verrà effettuato in quota-parte trimestralmente, indipendentemente dalla periodicità) Frequenza di invio dei documenti periodici di Trasparenza Ritenuta fiscale Trimestrale Soggetto (a carico del cliente) Annuale In base alla normativa vigente (Esente se con Autocertificazione di esenzione alla ritenuta ) Modalità di calcolo degli interessi: Divisore 360 Valute sui versamenti in conto: Giorni valuta per versamento contante Giorni valuta per versamento valori assimilati contante Giorni valuta per versamento assegni nostra banca tratti su altro sportello Giorni valuta per versamento assegni circolari (compresi quelli emessi da I.C.B.P.I) (2) / vaglia Banca d Italia Giorni valuta per versamento assegni bancari altra banca su piazza Giorni valuta per versamento assegni bancari di altra banca fuori piazza, ass. turistici, ass. e vaglia PPTT Assegni in Euro/Divisa regolari (ovvero tratti su Banche di Paesi ove ha corso legale la valuta negoziata) Assegni in Euro/Divisa irregolari (ovvero tratti su Banche di Paesi ove è corrente una divisa diversa da quella negoziata) 0 gg. fissi 0 gg. fissi 0 gg. lavorativi 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 7 gg. lavorativi 12 gg. lavorativi (2) Veneto Banca S.p.A. non emette assegni circolari propri ma emette, sotto la propria denominazione sociale, assegni di ICBPI (Istituto Centrale Banche Popolari Italiane), in qualità di mandataria. Tali assegni rientrano nella fattispecie di assegni circolari altri istituti. Valute sui prelevamenti: presso il proprio sportello di competenza a mezzo assegno bancario presso sportello automatico nostro Istituto presso sportello automatico altri istituti giorno del prelevamento Servizio non disponibile Servizio non disponibile Servizio non disponibile RECESSO E RECLAMI C/C Frontalieri 2016 in Franchi Svizzeri / Prod. SR19 Conv Pag. 3 di 7 Aggiornato al 15/11/2017

4 RECESSO DAI RAPPORTI La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese, Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari. Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l utilizzo dei servizi (per esempio: moduli assegno non utilizzati; carte di debito; ecc.) e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate (per esempio: bonifici ad esecuzione posticipata per richiesta del cliente; assegni emessi e non ancora presentati per l incasso; prelievi con la carta di debito; utilizzo della carta di credito; ecc.). Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione (per esempio: utilizzo dei moduli assegno dopo l iscrizione del cliente in C.A.I. Centrale di Allarme Interbancaria). TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO In caso di trasferimento di un conto di pagamento, richiesto ai sensi del DL 24 gennaio 2015, n. 3, art. 2 sulla portabilità dei conti correnti, viene attuata la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente. Per tutti gli altri casi, non oltre due mesi dalla comunicazione di estinzione o di recesso formalizzata dal cliente o dalla banca, allo scopo di consentire l ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti. RECLAMI Reclami 1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce reclamo ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo. 2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall art. 1, comma 5 D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del , n. 46). L appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all oggetto dei reclami, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall Ufficio Reclami. 3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o ) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati. 4. Il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate sul sito internet della Banca medesima. 5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente. Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari 1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. 2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'arbitro e l ambito della sua competenza si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all Autorità Giudiziaria ordinaria. 3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ( dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l ABF. Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento 1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. 2. Il Cliente può rivolgersi all Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013. Non rientrano nell ambito di operatività dell Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il ricorso all Arbitro può essere proposto esclusivamente dall investitore, personalmente o per il tramite di un associazione rappresentativa C/C Frontalieri 2016 in Franchi Svizzeri / Prod. SR19 Conv Pag. 4 di 7 Aggiornato al 15/11/2017

5 degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell operatività dell Arbitro, entro un anno da tale data. L accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Tutti i termini sono sospesi dal 1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno. Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'acf e per l ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito oppure presso le Agenzie della Banca. 3. Il diritto di ricorrere all Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. 4. La decisione dell Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all Autorità Giudiziaria ordinaria. 5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ( dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 6. Il ricorso all ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra. Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell intermediario nello svolgimento dell attività di intermediazione assicurativa: 1. La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. 2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all intermediario) all Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo: Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale Roma Italia Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo". 3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. LEGENDA Canone annuo C.I.V.: Commissione di Istruttoria Veloce Commissione onnicomprensiva: Comm. per il Servizio di Affidamento (CSA) Disponibilità somme versate Fido o affidamento Saldo contabile Saldo liquido Saldo disponibile Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido Spesa singola operazione non compresa nel canone Spese fisse per la gestione del conto. Commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, applicata qualora la Banca intenda onorare disposizioni allo scoperto (oltre fido o in assenza di fido) impartite dal cliente. La C.I.V. è commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessità di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell utilizzo di fondi non disponibili e viene applicata in caso di addebiti che determinano uno sconfinamento o che accrescono l ammontare di uno sconfinamento esistente, avuto riguardo al saldo disponibile della giornata precedente. La C.I.V. viene addebitata in occasione della liquidazione periodica delle competenze. La commissione viene applicata sulle somme messe a disposizione del Cliente nell ambito di un affidamento ed è proporzionale all importo messo a disposizione e alla durata dell affidamento richiesto. La Commissione per il Servizio di Affidamento (CSA) viene rendicontata nel prospetto di liquidazione delle competenze allegate all estratto conto scalare periodico. Essa si distingue in tre differenti condizioni a cui vengono collegate rispettivamente le seguenti linee di credito. Commissione Servizio Affidamento: aperture di credito di conto corrente Commissione Servizio Affidamento di tipo 2: fidi autoliquidanti (smobilizzo) Commissione Servizio Affidamento di tipo 3: altre tipologie di linee di credito residuali Numero di giorni successivi alla data dell operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture, compresi gli importi non ancora maturati. Saldo di un conto corrente che prende in esame le sole operazioni maturate, cioè escludendo quelle la cui valuta è successiva. Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. L eventuale scoperto consentito oltre la disponibilità non comporta concessione tacita di affidamento o, qualora il Cliente sia già affidato, aumento del limite di fido accordato. Di conseguenza, l eventuale scoperto consentito in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro, essendo facoltà della banca decidere volta per volta in base a proprie valutazioni se onorare o meno le disposizioni del Cliente impartite in assenza di disponibilità. Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. C/C Frontalieri 2016 in Franchi Svizzeri / Prod. SR19 Conv Pag. 5 di 7 Aggiornato al 15/11/2017

6 Spese annue per conteggio interessi e competenze Spese per invio estratto conto Tasso creditore annuo nominale Tasso debitore annuo nominale Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di mora Valute sui prelievi Valute sui versamenti Requisiti minimi per l apertura del conto (quando indicati) Tipologia di operazioni di conto corrente Termini di non stornabilità (dell assegno) Bonifici Italia regolati con addebito in conto corrente Bonifici Italia regolati per cassa in contanti Bonifici Valuta di accredito Bonifici Valuta di addebito Bonifici Data di esecuzione Bonifici Data di pagamento Bonifici non completi SPO, ATM, INT, GSM, BAT Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori. Commissioni di liquidazione: vengono addebitate in occasione delle chiusure contabili/liquidazioni periodiche del 31 dicembre di ogni anno ed all atto della risoluzione del rapporto. Vengono addebitate anche in occasione delle chiusure contabili infra-annuali a prescindere che nel periodo siano maturati interessi debitori/creditori per il cliente; non sono spese di estinzione del rapporto. Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. La revisione del tasso ha decorrenza primo giorno del mese in cui decorre la modifica. I parametri con variazione trimestrale hanno sempre decorrenza 01/01-01/04-01/07-01/10; quelli semestrali, hanno sempre decorrenza 01/01 e 01/07. Le revisioni periodiche del tasso avvengono sulla base del tasso pubblicato sul quotidiano Il sole 24 Ore dell ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare che precede la decorrenza del nuovo tasso. In caso di mancata uscita del quotidiano Il Sole 24 Ore o di non pubblicazione del parametro Euribor 6/360, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto alle ore dall Euribor Panel Steering Committee il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre/semestre solare in questione. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. La revisione del tasso ha decorrenza primo giorno del mese in cui decorre la modifica. I parametri con variazione trimestrale hanno sempre decorrenza 01/01-01/04-01/07-01/10; quelli semestrali, hanno sempre decorrenza 01/01 e 01/07. Le revisioni periodiche del tasso avvengono sulla base del tasso pubblicato sul quotidiano Il sole 24 Ore dell ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare che precede la decorrenza del nuovo tasso. In caso di mancata uscita del quotidiano Il Sole 24 Ore o di non pubblicazione del parametro Euribor 6/360, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto alle ore dall Euribor Panel Steering Committee il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre/semestre solare in questione. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna determinare il tasso soglia, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Penale dovuta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme spettanti alla banca. Viene calcolata in forma percentuale, mediante l aumento del tasso debitore. Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. Sono i requisiti minimi necessari per accedere al servizio (riportiamo a titolo di esempio: accredito dello stipendio, età del titolare, versamento iniziale, nuovo cliente dell istituto). Elenco delle Causali assoggettate a spese (le causali di seguito riportate, oltre a descrivere sinteticamente il motivo dell operazione di addebito o accredito nel conto, provocano una scritturazione per la quale viene addebitato un importo unitario specificato nelle Condizioni economiche. Il totale delle spese e del relativo quantitativo di operazioni conteggiate è indicato nel Prospetto di liquidazione allegato all Estratto Conto): Operazioni di gruppo 1: tutte le operazioni tra cui, a titolo di esempio: accrediti bonifico a vs. favore; addebito assegni; versamenti su conto eseguiti allo sportello (contanti ed assegni); operazioni eseguite mediante il servizio di Internet/Mobile Banking Claris Banca; operazioni disposte allo sportello; spese gestione e/c, spese invio prospetto scalare, addebito spese per conteggio interessi e competenze. Termini espressi in giorni lavorativi decorsi i quali l assegno non può essere più riaddebitato al Cliente. Tali termini sono espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione, sia per gli assegni bancari che per gli assegni circolari tratti su altre banche e Uffici Postali. Tipologia di bonifico più comune e versatile, dove la provvista viene automaticamente prelevata dal conto corrente di appoggio. Consente anche di impostare operazioni periodiche o ricorrenti. I bonifici per cassa in contanti possono essere effettuati anche da nominativi che non intrattengono rapporto di conto con l Istituto. Di norma, il pagamento accettato dall istituto è il denaro contante o l assegno circolare. Il conto del beneficiario di un pagamento sarà accreditato (come disponibilità e come valuta) il giorno stesso nel quale la banca riceve i fondi. Il beneficiario ha subito la piena disponibilità della somma accreditata in conto. L addebito sul conto dell ordinante sarà effettuato con data valuta corrispondente alla data di operazione. è la giornata lavorativa nella quale la banca dell ordinante addebita il conto di pagamento ed attiva l procedura di trasferimento dei fondi. è la giornata lavorativa la banca del beneficiario riceve i fondi ed accredita il conto del beneficiario, rendendo l importo immediatamente disponibile. Con coordinate bancarie del beneficiario mancanti: ABI,CAB, C/C o IBAN - e del BIC della banca destinataria) - Bonifici disposti senza l indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. In questo caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente. SPO: operazione disposta allo sportello ATM: operazione di versamento eseguita presso ATM evoluti INT: operazione disposta online mediante Internet Banking, solo per privati C/C Frontalieri 2016 in Franchi Svizzeri / Prod. SR19 Conv Pag. 6 di 7 Aggiornato al 15/11/2017

7 BONIFICI DA E PER L ESTERO SOGGETTI AL REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 Sepa Credit Transfert (indicato anche con la sigla SCT) Tasso di Cambio commerciale applicato Servizi di Pagamento nel Mercato Unico Europeo GSM: operazione disposta mediante dispositivi mobili/mobile banking (cellulare, Smartphone, Iphone, ecc.) BAT: operazione eseguita in batch, centralmente in automatico Le varie tipologie hanno spesso commissioni e valute diverse. Si definiscono transfrontalieri i bonifici denominati in Euro, in una delle monete degli Stati Membri dell Unione Europea o in una delle monete dei Paesi aderenti all Associazione Europea di Libero scambio (EFTA). Le norme di cui al Regolamento UE 260/2012 si applicano invece ai bonifici transfrontalieri, denominati in euro, da e per i paesi UE, da e per Norvegia, Islanda e Liechtenstein, paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (EEA). I bonifici che rientrano nel Regolamento UE 260/2012 saranno eseguiti alle medesime condizioni economiche applicate ai bonifici nazionali (standard o particolari; vedasi il Foglio Informativo relativo ai Conti Correnti in Euro) a condizione che siano correttamente espressi i codici IBAN, BIC e SHA della banca del beneficiario e che ne sia consentita la lavorazione automatica. La Svizzera, San Marino, il Principato di Monaco, le Isole di Jersey, Guernsey e l Isola di Man, pur appartenendo all Area Unica dei Pagamenti in Euro, non fanno parte dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (EEA), pertanto i bonifici da e verso questi Paesi non rientrano nel Regolamento UE 260/2012. È lo strumento per effettuare bonifici in euro all interno dell Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA). Le caratteristiche principali dell SCT sono: - obbligo di utilizzare il codice IBAN come identificativo unico del conto di accredito: per disporre un bonifico è necessario essere in possesso delle coordinate bancarie IBAN (International Bank Account Number) e BIC (Business Identifier Code) del Pagatore e del Beneficiario. Il Cliente trova l indicazione del proprio codice IBAN nel frontespizio del proprio estratto conto o può richiederlo all Agenzia della Banca presso la quale intrattiene il conto. - valuta di accredito: è vietato antergare la valuta del pagamento. L addebito sul conto del Pagatore avverrà sempre con valuta corrispondente al giorno in cui l operazione di pagamento è eseguita. - tempi di esecuzione: i bonifici sono eseguiti dalla banca entro 1 (uno) giorno operativo o, se l ordine viene effettuato su supporto cartaceo, entro 2 (due) giorni operativi successivi a quello in cui l Ordine di Pagamento è stato ricevuto dalla banca. - causale del trasferimento: la causale del bonifico può contenere un massimo di 140 caratteri. Le quotazioni per ogni singola divisa vengono rilevate dal mercato monetario dei cambi sulle quali vengono applicati i differenziali che con i relativi arrotondamenti determinano il listino operativo. Con queste modalità una procedura interna della banca aggiorna ogni 4 minuti i cambi operativi che vengono applicati automaticamente alle singole operazioni. il cliente può richiedere i cambi operativi applicati alle proprie operazioni in qualsiasi momento. Per operazioni in divisa Renminbi (Yuan) Cinese CNY : si prende come riferimento il CNY consegnabile, la quotazione spot è quella del deliverable trattato ad Hong Kong e denominato CNH. Si intendono, secondo la definizione dell allegato alla Direttiva 2007/64/CE: 1. servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: a. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 4. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento: a. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 5. emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 6. rimessa di denaro; 7. esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. 8. emissione di moneta elettronica. Sono escluse dall applicazione della direttiva, tra le altre: a. il cambio di valuta contante contro contante; b. le operazioni di pagamento con assegni bancari, con titoli cambiari su supporto cartaceo, con traveller s cheque su supporto cartaceo; c. le operazioni di pagamento collegate all amministrazione degli strumenti finanziari. C/C Frontalieri 2016 in Franchi Svizzeri / Prod. SR19 Conv Pag. 7 di 7 Aggiornato al 15/11/2017

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