Redditi 2017 Pillole di aggiornamento
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- Federica Garofalo
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1 Redditi 2017 Pillole di aggiornamento A cura di Paolo Parisi e Paola Mazza N. 85 Redditi 2017: Visto di conformità per crediti IRPEF, IRES e IRAP Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Modello Redditi 2017 I controlli da effettuare per rilasciare il visto di conformità in dichiarazione non comportano valutazioni di merito ma consistono solo in un controllo formale in ordine all ammontare delle componenti positive e negative relative all attività esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d imposta. Premessa Al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazioni di crediti inesistenti, la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha introdotto un nuovo limite alla compensazione tributaria, prevedendo l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione per compensare (mediante modello F24) crediti di importo superiore ad 5.000,00 (importo ridotto da dal D.L. n. 50/2017), derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive delle imposte sui redditi. È bene ricordare che l obbligo in parola non dipende dall'importo del credito, inferiore o superiore ai euro, risultante dalle dichiarazioni fiscali, ma dipende dall'ammontare del suo utilizzo in F24 per le compensazioni orizzontali (cioè per pagare debiti di natura diversa), fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno successivo. In altri termini, solo il concreto utilizzo di un credito d imposta per importo superiore a euro fa scattare l obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione che verrà presentata successivamente all utilizzo medesimo. Un contribuente chiude il modello REDDITI 2017 a credito di euro, non è obbligato al visto di conformità se in precedenza tale credito non è stato utilizzato per una compensazione orizzontale di importo superiore al limite di Euro. 1
2 In relazione, ai crediti per imposte dirette e IRAP, pertanto, non vi è l obbligo di preventiva apposizione del visto (o della sottoscrizione dell organo che esercita la revisione legale) e, quindi, di presentazione della dichiarazione, rispetto al momento di compensazione del credito. In altre parole, si può iniziare la compensazione orizzontale per importi superiori ai euro dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei crediti, con l'obbligo di inviare entro il termine di presentazione il modello REDDITI, Irap o 770 vistato. Il limite di 5.000,00 euro deve riferirsi alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione ovvero, non è cumulativo, riguardando ciascun tributo a credito, identificato dal relativo codice tributo. Peraltro, i vincoli alla compensazione introdotti dalla Legge di Stabilità si applicano alle sole compensazioni di cui all art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, vale a dire alla cosiddetta compensazione orizzontale o esterna tra tributi diversi e tra tributi e contributi, cosa che avviene necessariamente con il modello F24. Non rileva, quindi, l utilizzo del credito in compensazione con importi a debito della stessa imposta (c.d. compensazione verticale o interna ), ad esempio il credito IRPEF o IRES per l anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l anno in corso, anche qualora tale compensazione venga esposta nel modello F24. In altri termini non rileva, per il superamento del limite di 5.000, l indicazione in F24 del credito in compensazione per pagare un debito della medesima imposta, indipendentemente dal fatto che si tratti di due codici tributo diversi (ad esempio, credito Ires 2016 che compensa l acconto Ires 2017), in quanto, tale compensazione può essere effettuata anche direttamente in dichiarazione, cioè senza la presentazione del modello F24. Divieto di utilizzo del credito L utilizzo in compensazione dei crediti in argomento è vietato in presenza di debiti: iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori; di ammontare superiore a 1.500,00 euro; per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Chi può rilasciare il visto di conformità I soggetti che possono apporre il visto di conformità sono sostanzialmente gli stessi che possono rilasciare il visto ai fini del credito IVA e, quindi, si tratta di: soggetti iscritti nell Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per le dichiarazioni da loro predisposte e le scritture contabili da loro tenute; periti o esperti tributari iscritti alla data del nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; responsabili dell assistenza fiscale di un CAF imprese, ovvero di un CAF dipendenti, in quest ultimo caso, però, limitatamente alle dichiarazioni fiscali dei soggetti nei confronti dei quali, già svolgono l'attività di assistenza fiscali (C.M. n. 28/2015). 2
3 Sono, invece, esclusi dal rilascio del visto di conformità i professionisti diversi da quelli indicati dall art. 35 del D.Lgs n. 241, anche se abilitati all invio telematico delle dichiarazioni sulla base dei DM emanati in attuazione dell art. 3 co. 3 lett. e) del DPR n. 322/1998. Si tratta dei soggetti che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale, gli iscritti negli Albi dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari (DM ), dei soggetti iscritti solo nel registro dei revisori contabili e degli iscritti negli Albi degli avvocati (DM ). In alternativa al rilascio del visto di conformità vero e proprio, la compensazione per importi superiori a euro annui è ammessa, solo per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, se la dichiarazione è sottoscritta contemporaneamente dal rappresentante legale e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. In tale circostanza, l esecuzione dei controlli va attestata solo da chi sottoscrive la relazione di revisione e non anche dal rappresentante legale. Quindi, il collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione devono effettuare gli stessi controlli previsti per il rilascio del visto di conformità vero e proprio. Contenuto del visto di conformità Con il rilascio del visto di conformità, in sostanza viene attestata la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con le risultanze della documentazione, ovvero la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolarità delle scritture contabili. Nel dettaglio: il controllo è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell imponibile e dell imposta, nonché nel riporto del credito dell anno precedente; il controllo implica la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla documentazione; l attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP (Circ. Agenzia delle Entrate n. 57). Si a osservare che la disciplina consente al professionista abilitato all apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni altrui di apporre il visto di conformità anche sulla propria dichiarazione dei redditi, senza avvalersi, quindi, dell operato di un altro professionista (R.M. n.82/e/2014). I controlli da eseguire per il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, riguardano in primo luogo quelli operati dall Agenzia delle Entrate secondo le previsioni degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e cioè la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione: alle risultanze della relativa documentazione; alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i 3
4 crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in aggiunta, occorrerà verificare: la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie; la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Il pensiero dell Agenzia delle Entrate Sul punto l Amministrazione finanziaria, ha ribadito, che i prescritti controlli non comportano valutazioni di merito ma consistono solo in un controllo formale in ordine all ammontare delle componenti positive e negative relative all attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d imposta. Con la Circolare 25 settembre 2014, n. 28/E, l Agenzia ha, tra l altro, specificato che, fermo restando la verifica della liquidazione della dichiarazione e il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, il controllo può, comunque, essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito che, a titolo esemplificativo, possono riguardare: duplicazioni di versamento; errato versamento di ritenute; crediti d'imposta; imposte sostitutive; eccedenze dell'anno precedente relativamente alla verifica dell'esposizione del credito nella relativa dichiarazione. La citata Circolare n. 28/E/2014 ha predisposto, a tal fine, una check-list per illustrare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell'attività di controllo, per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata precisando che i riscontri indicati da porre in essere devono comunque intendersi non esaustivi e quindi oggetto di integrazione ove necessario da parte del soggetto che appone il visto in base allo specifico caso. CHECK LIST CHECK LIST VISTO DI CONFORMITA CREDITI FISCALI DICHIARAZIONE REDDITI PF, SP 3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili; 4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale, alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello REDDITI e alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria); 5. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello REDDITI alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata); 6. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del modello REDDITI alla relativa documentazione; 4
5 7. Controllo documentale degli oneri deducibili; 8. Controllo documentale degli oneri detraibili; 9. Controllo documentale dei crediti d imposta; 10. Riscontro dell eccedenza d imposta emergente dal modello UNICO dell anno precedente; 11. Controllo delle compensazioni effettuate nell anno; 12. Controllo delle ritenute d acconto; 13. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo; 14. Controllo delle perdite pregresse. DICHIARAZIONE REDDITI SC 3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili; 4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale, alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello REDDITI e alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria); 5. Controllo documentale delle detrazioni; 6. Controllo documentale dei crediti d imposta; 7. Riscontro dell eccedenza d imposta emergente dal modello UNICO dell anno precedente; 8. Controllo delle compensazioni effettuate nell anno; 9. Controllo delle ritenute d acconto; 10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo; 11. Controllo delle perdite pregresse; DICHIARAZIONE IRAP 3. Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione; 4. Riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione; 5. Riscontro dell eccedenza d imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell anno precedente; 6. Controllo delle compensazioni effettuate nell anno; 7. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo. Apposizione del visto in dichiarazione L apposizione del visto va effettuata in fase di predisposizione della dichiarazione da inviare all Agenzia delle Entrate, compilando l apposito riquadro posto nel frontespizio del modello dichiarativo: - Riproduzione riservata - 5
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