CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia

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1 CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA PROTEZIONE AFFITTO - PRODOTTO COMPLETO Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers ( - data dell ultimo aggiornamento: ) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE: - LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA; - LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI; - LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONGIUNTE, RELATIVE A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE. IL FASCICOLO INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE /ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

2 NOTA INFORMATIVA della polizza PROTEZIONE AFFITTO PRODOTTO COMPLETO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA di CARDIF ASSURANCE VIE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesimo. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del Contratto. Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Cardif Assurance Vie, ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). Il Contratto di assicurazione sulla vita che prevede la copertura assicurativa per Decesso e Invalidità Permanente è stipulato con la Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurance Vie, avente sede legale al n 15 di Via Tolmezzo, Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano , R.E.A. n , iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell Autorità francese ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel). Telefono: ; sito internet: informazioni@cardif.com. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.303,564 Milioni di Euro di cui 669,754 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 2.633,810 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato 3. Informazioni sull intermediario che entra in contatto con il Contraente Santander Consumer Bank S.p.A., iscritta al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione D con il n. D , Sede legale dell intermediario: Via Nizza n. 262, Torino, Codice Fiscale/Partita IVA/ Registro Imprese n , capitale sociale Euro interamente versato, iscritto all Albo delle Banche al n. 3191, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A., Numero di Telefono , Fax , e.mail santanderconsumer@santanderconsumer.it. B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte L entità della Prestazione assicurativa prevista in base al contratto è indicata nel Modulo di Polizza. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazioni in caso di Decesso; b) Prestazioni in caso di Invalidità Permanente Totale. Le coperture assicurative per Decesso e Invalidità Permanente Totale prestate in forza del presente Contratto sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'impiego prestate in forza del Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia, la cui Nota Informativa costituisce parte integrante del presente Fascicolo Informativo, costituendo tali Pagina 1 di 6

3 Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dai due Contratti. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: alla copertura assicurativa si applicano le esclusioni specificamente indicate all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Polizza relative alle informazioni rese dal Contraente/Assicurato sul suo stato di salute e sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute. 5. Premi Il Premio è unico ed è corrisposto in 12 rate mensili di pari importo. L ammontare totale del Premio unico è determinato in relazione alla Somma Assicurata. Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati. Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito RID mensile permanente sul conto corrente bancario del Contraente. Si rinvia all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi 6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente/Assicurato Costi gravanti sul premio: Non sono previsti costi di emissione REMUNERAZIONE DELL'INTERMEDIARIO: in media 25% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00, la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 2,50. il premio è comprensivo di costi di gestione pari al 36,50% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00, i caricamenti per costi gestionali sono è pari ad Euro 3,65. AVVERTENZA: il contratto non prevede visita medica, ma l Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute. Il costo di tale visita medica, a carico dell Assicurato, è pari a Euro 230,00 (per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti al numero ). 7. Sconti Non sono previsti sconti di premio. 8. Regime fiscale Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie: - la totale esenzione da imposte sui premi versati; - una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi versati che su base annua, ai fini del calcolo della predetta detrazione d imposta, non possono eccedere l importo massimo di Euro 1.291,14. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti al Contraente; - la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente Totale. Pagina 2 di 6

4 D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono indicate agli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione. 10. Riscatto e riduzione Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della copertura. 11. Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato può recedere dai Contratti entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione ai recapiti e con le modalità previste dall art. 17 della presente Nota Informativa. L esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio del diritto di recesso. 12. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Per la verifica della documentazione da presentare all impresa per la liquidazione delle prestazioni, si rinvia all art. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione. L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso. Ai sensi dell art cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 13. Legge Applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 14. Lingua in cui è redatto il contratto La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. 15. Reclami Reclami all impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e- mail all Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Cardif Assurance Vie Rappresentanza Generale per l Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, Milano - n fax indirizzo reclami@cardif.com Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass, via del Quirinale 21, Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo Pagina 3 di 6

5 presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all IVASS al recapito sopraindicato. Il reclamo inviato all IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Comunicazioni tra il Contraente/Assicurato e la Compagnia Salvo che sia diversamente specificato, le comunicazioni alle Compagnie potranno essere fatte per iscritto come segue: - a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D Milano; - a mezzo fax, al numero ; - tramite posta elettronica, all'indirizzo lineapersone@cardif.com allegando copia di un valido Documento di Identità e del Codice Fiscale. In caso di utilizzo della posta elettronica si dovrà altresì allegare scansione della comunicazione debitamente firmata. La comunicazione fatta ad una delle due Compagnie si intende valida anche per l altra. Eventuali comunicazioni da parte dell Assicuratore saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Assicurato ovvero qualora l Assicurato abbia concesso l autorizzazione, all indirizzo specificato. 17. Conflitti d interesse Non vi sono situazioni di conflitto d interesse. CARDIF ASSURANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA CARDIF ASSURANCE VIE Il Rappresentante Generale per l Italia Isabella Fumagalli Pagina 4 di 6

6 GLOSSARIO VITA Anno assicurativo Assicurato Beneficiario Cessazione della garanzia Condizioni generali di assicurazione Contraente Contratto di assicurazione Costi di emissione Decorrenza della garanzia Detraibilità fiscale del premio Dichiarazione di Buono Stato di Salute Esclusioni Fascicolo informativo Franchigia Indennizzo, indennità o prestazione Intermediario di assicurazione IVASS Liquidazione Massimale Polizza Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto. Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto. Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva. Contratto attraverso il quale l assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l emissione del contratto assicurativo. Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione. Si veda la definizione di Questionario Sanitario Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione. Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione. Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell assicurato. Somma dovuta dall assicuratore in caso di sinistro. Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; è un Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni. Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Limite dell esposizione finanziaria dell assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell assicurato. Documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Pagina 5 di 6

7 Polizza collettiva Polizza di assicurazione sulla vita Polizza di puro rischio Premio Premio unico Prescrizione Questionario sanitario (o anamnestico) Rischio demografico Sinistro Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati. Contratto di assicurazione con il quale l assicuratore si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste. Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell assicurato quali il decesso, l invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi. Somma dovuta all assicuratore come corrispettivo per l assunzione dei rischi previsti dal contratto. Premio corrisposto in un'unica soluzione all assicuratore al momento della conclusione del contratto. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Documento che l assicurato deve compilare, ove richiesto dall assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell assicurato che si ricollega l'impegno dell assicuratore di erogare la prestazione assicurata. Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell assicurato. Pagina 6 di 6

8 NOTA INFORMATIVA della polizza PROTEZIONE AFFITTO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI di CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesimo. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del Contratto. Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali Cardif Assurances Risques Divers ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). Il Contratto di assicurazione danni, che prevede la copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale e Perdita d Impiego, è stipulato con la Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurances Risques Divers, avente sede legale al n 15 di Via Tolmezzo, Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano , R.E.A. n iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza di ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel). Telefono: ; sito internet: informazioni@cardif.com. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Cardif Assurances Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 128,064 Milioni di Euro di cui 14,784 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 113,280 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato. 3. Informazioni sull intermediario che entra in contatto con il Contraente Santander Consumer Bank S.p.A., iscritta al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione D con il n. D , Sede legale dell intermediario: Via Nizza n. 262, Torino, Codice Fiscale/Partita IVA/ Registro Imprese n , capitale sociale Euro interamente versato, iscritto all Albo delle Banche al n. 3191, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A., Numero di Telefono , Fax , e.mail santanderconsumer@santanderconsumer.it. B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto prevede il tacito rinnovo. Avvertenza: il Contratto prevede il tacito rinnovo e il Contraente può comunicare annualmente la volontà di disdettare. L esercizio del diritto di disdetta dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurance Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia implica altresì, necessariamente, la disdetta anche dal Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurances Vie, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo, come meglio specificato al punto 4. che segue. Si rinvia all art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Pagina 1 di 7

9 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni L entità della Prestazione assicurativa prevista in base al contratto dipende dalla Somma Assicurata. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Le coperture assicurative per Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'impiego prestate in forza al presente Contratto sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle coperture Decesso e Invalidità Permanente Totale prestate in forza del Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l Italia, la cui Nota Informativa costituisce parte integrante del presente Fascicolo Informativo, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dai due Contratti. 4.1 Il Contratto offre le seguenti coperture assicurative: a) copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale Il rischio coperto è l Inabilità Temporanea Totale da infortunio o da malattia. L Assicuratore corrisponde durante il periodo dell Inabilità stessa, un Indennità Mensile determinata in base alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza. Nel caso di Non Lavoratori, la garanzia si intende operante esclusivamente in caso di Ricovero Ospedaliero, dovuto all Infortunio o Malattia da cui origina l Inabilità stessa. Avvertenze: Alla copertura assicurativa si applica un Periodo di franchigia ed un limite massimo di Indennità Mensili. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 5 e 10 delle Condizioni di Assicurazione. b) copertura assicurativa in caso di Perdita d Impiego Il rischio assicurato è la Perdita d impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L Assicuratore corrisponde, durante il periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto d impiego, un Indennità Mensile in base alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza. Avvertenze: Alla copertura assicurativa si applica un Periodo di franchigia ed un limite massimo di Indennità Mensili. Alla copertura assicurativa si applica altresì una Carenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 5 e 10 delle Condizioni di Assicurazione. 4.2 Avvertenze relative a tutte le coperture: Per tutte le coperture indicate è previsto un limite massimo di età assicurabile, indicato nell art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. Tutte le coperture indicate non operano in presenza delle cause di esclusione elencate nell art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Per tutte le coperture indicate è prevista l applicazione di un massimale indicato nell art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Esemplificazioni: Il Periodo di franchigia è un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle condizioni di assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità. Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un periodo di franchigia di 30 (trenta) giorni, la Prestazione non verrà corrisposta prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro e a condizione che persistano, allo scadere del periodo suddetto, le condizioni che hanno determinato l operatività della copertura. La Carenza è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza dell assicurazione, durante il quale l efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Ad esempio: nel caso in cui sia prevista una carenza di 60 (sessanta) giorni, qualsivoglia Sinistro verificatosi prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell assicurazione, non potrà essere indennizzato. Pagina 2 di 7

10 Il Massimale è la somma fino alla cui concorrenza l Assicuratore presta le garanzie. Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un Massimale pari a Euro 1.000,00 e il debito residuo (o il valore della rata di rimborso) ammonti a Euro 1.500,00, l Assicuratore corrisponderà un Indennizzo di importo pari, al massimo, a Euro 1.000, Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio In sede di conclusione del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire all Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che il Contraente/Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa. Si rinvia all art. 17 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze. Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Polizza relative alle informazioni rese dal Contraente/Assicurato sul suo stato di salute e sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Le Condizioni di Assicurazione non stabiliscono l incidenza sulla prestazione di determinate variazioni di rischio legate alla professione dei Contraenti. Resta fermo in ogni caso, quanto previsto dagli artt e 1898 del codice Civile per le ipotesi ivi regolate. 7. Premi Il Premio è unico ed è corrisposto in 12 rate mensili di pari importo. L ammontare totale del Premio unico è determinato in relazione alla Somma Assicurata. Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito RID mensile permanente sul conto corrente bancario del Contraente. Si rinvia all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 8. Sconti di premio Non è prevista la possibilità di applicare sconti di Premio. 9. Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato può recedere dai Contratti entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione ai recapiti e con le modalità previste dall art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. L esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione sulla vita con Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio del diritto di recesso. Si rinvia all art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 11. Legge applicabile e lingua del contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno Pagina 3 di 7

11 qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. 12. Regime fiscale Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurances Risques Divers, un imposta sui premi versati nella misura del 2,50% del relativo Premio imponibile. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di Sinistro, si raccomanda l Assicurato, o i Beneficiari nel caso di Decesso, di contattare tempestivamente e preventivamente il Servizio Clienti che risponde al numero verde dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ed il sabato dalle 9.00 alle I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto all Assicuratore con le seguenti modalità: a mezzo lettera indirizzata a Cardif Back Office Protezione - Ufficio Sinistri - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D Milano; a mezzo fax, all attenzione dei medesimi uffici, al n Gli artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione riportano le indicazioni di dettaglio relative alla procedura liquidativa. 14. Reclami Reclami all impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e- mail all Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, Milano - n fax indirizzo reclami@cardif.com. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass - via del Quirinale 21, Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all IVASS al recapito sopraindicato. Il reclamo inviato all IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Pagina 4 di 7

12 15. Arbitrato Non è previsto Arbitrato Avvertenza: È in ogni caso possibile rivolgersi all Autorità giudiziaria. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Il Rappresentante Generale per l Italia Isabella Fumagalli Pagina 5 di 7

13 GLOSSARIO DANNI Anno assicurativo Assicurato Beneficiario Carenza Condizioni generali di assicurazione Contraente Contratto di assicurazione Costi di emissione Decorrenza della garanzia Detraibilità fiscale del premio Dichiarazione di Buono Stato di Salute Esclusioni Fascicolo informativo Franchigia Indennizzo, indennità o prestazione Intermediario di assicurazione IVASS Liquidazione Massimale Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto. Periodo di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l effettiva decorrenza della garanzia. Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva. Contratto attraverso il quale l assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l emissione del contratto assicurativo. Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione. Si veda la definizione di Questionario Sanitario. Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione. Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione. Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell assicurato. Somma dovuta dall assicuratore in caso di sinistro. Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; è un Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni. Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Limite dell esposizione finanziaria dell assicuratore al di là del quale le Pagina 6 di 7

14 Polizza Polizza collettiva Polizza di assicurazione danni Premio Premio unico Prescrizione Questionario sanitario (o anamnestico) Cessazione della garanzia Sinistro conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell assicurato. Documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati. Contratto con il quale l assicurato viene garantito contro i rischi ai quali sono esposti singoli beni del suo patrimonio, il patrimonio nel suo complesso, la sua disponibilità economica o la sua stessa persona. Somma dovuta all assicuratore come corrispettivo per l assunzione dei rischi previsti dal contratto. Premio corrisposto in un'unica soluzione all assicuratore al momento della conclusione del contratto. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Documento che l assicurato deve compilare, ove richiesto dall assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto. Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio l inabilità dell assicurato conseguente ad infortunio. Pagina 7 di 7

15 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PROTEZIONE AFFITTO PRODOTTO COMPLETO del contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie e del contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers DEFINIZIONI Assicurato - Contraente: la persona fisica per la quale è prestata l assicurazione e che altresì stipula i Contratti tramite la sottoscrizione del Modulo di Polizza e si impegna al pagamento del Premio. Assicuratore/i Compagnia/e: per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente totale, relative al Contratto di assicurazione sulla vita, CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia, con sede legale al n 15 Palazzo D di Via Tolmezzo Milano, Capitale Sociale di Euro 688,507 Milioni iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA R.E.A , autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. del , iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I , società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d Impiego, relative al Contratto di assicurazione danni, CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia, con sede legale al n 15 Palazzo D di Via Tolmezzo Milano, Capitale Sociale di Euro 14,784 Milioni P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano , R.E.A. n iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione. Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l efficacia delle coperture assicurative è sospesa. Contratti: il contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie e il contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers, insieme considerati. Data di Decorrenza: data indicata sul Modulo di Polizza dalla quale i Contratti sono efficaci. Decesso: la morte dell Assicurato. Dichiarazione di Buono Stato di Salute: documento che l assicurando deve compilare, ove richiesto dall Assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso alla Data di Decorrenza. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all Assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea e in misura totale della capacità dell'assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere, ovvero, qualora Non Lavoratore, di attendere autonomamente alle normali attività della vita quotidiana. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. Indennità Mensile: Prestazione corrisposta in base alle coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d Impiego, di importo pari a 1/12 della Somma Assicurata relativamente alle garanzie medesime. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta. Istituto di Cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità esclusivamente dietologiche ed estetiche. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione. Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro al momento del Sinistro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Pagina 1 di 10

16 Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Modulo di Polizza: documento predisposto dalle Compagnie ai fini dell accesso alla copertura assicurativa da sottoscriversi a cura del Contraente. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all estero (se non regolati dalla legge italiana). Parti: Assicurato/Contraente, Assicuratore. Perdita d Impiego: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità. Premio: la somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio. Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Somma Assicurata: importo riportato sul Modulo di Polizza che rappresenta la massima esposizione dell Assicuratore in relazione a ciascuna copertura assicurativa. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto della copertura L Assicuratore riconosce all Assicurato, alle condizioni di cui all Art. 5, le seguenti garanzie: A. Copertura per Decesso, per tutti gli Assicurati, garanzia prestata da Cardif Assurance Vie; B. Copertura per Invalidità Permanente totale, per tutti gli Assicurati, garanzia prestata da Cardif Assurance Vie; C. Copertura per Inabilità Temporanea Totale, per Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi, Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori, garanzia prestata da Cardif Assurances Risques Divers; D. Copertura per Perdita d Impiego, per Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati, garanzia prestata da Cardif Assurances Risques Divers. Le garanzie di cui ai punti A., B. e C. sono valide in tutti i paesi del mondo; la garanzia di cui al punto D. è valida per contratti di lavoro dipendente privato di diritto italiano. I Contratti, che includono le garanzie sopra elencate, sono offerti solo congiuntamente alla clientela ed essi, pertanto, possono essere stipulati soltanto con un unico atto di sottoscrizione. Art. 2 Requisiti di assicurabilità e ammissione alla copertura assicurativa Art Requisiti di assicurabilità È assicurabile la persona fisica: a) di età, al momento della sottoscrizione, non superiore ai 55 anni; b) che abbia un età al termine della copertura non superiore ai 65 anni; c) che possa, unitamente alla sottoscrizione del Modulo di Polizza, rilasciare in modo affermativo tutte (nessuna esclusa) le dichiarazioni contenute nella Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalle Compagnie; Pagina 2 di 10

17 d) che, qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, non abbia ricevuto in precedenza dal datore di lavoro, presso cui è assunto alla Data di Decorrenza, una contestazione disciplinare o un intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale viene individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione; e) qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, Autonomo o Dipendente Pubblico, non sia stato assente dal lavoro, per Infortunio o Malattia, per più di 30 giorni consecutivi negli ultimi 12 mesi prima della Data di Decorrenza. Art Formalità di sottoscrizione L assicurando manifesta l interesse a stipulare i Contratti mediante la sottoscrizione del Modulo di Polizza e della Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalle Compagnie. Art. 3 Decorrenza, Durata e Cessazione delle garanzie Art Data di decorrenza delle garanzie I contratti sono efficaci dalle ore 24 della Data di Decorrenza a condizione che: a) la Dichiarazione di Buono Stato di Salute contenga dichiarazioni esclusivamente affermative; b) il premio sia pagato alle Compagnie entro 90 (novanta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza. Art Durata delle garanzie La durata delle garanzie assicurative previste dai Contratti è pari ad un anno. In assenza di una specifica comunicazione di disdetta, che dovrà riguardare entrambi i Contratti non essendo possibile la disdetta di uno solo di essi, da effettuarsi ai recapiti e con le modalità di cui all Art. 14 con almeno 30 giorni di preavviso dalla prima scadenza o dalle scadenze annuali successive, i Contratti si rinnoveranno tacitamente di anno in anno. Le Compagnie possono esercitare il proprio diritto di disdetta con l invio, con almeno 30 giorni di preavviso dalla prima scadenza o dalle scadenze annuali successive di lettera raccomandata all indirizzo riportato dal Contraente sul Modulo di Polizza o a quello eventualmente diverso comunicato nel corso del rapporto. Art Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo: a) al termine dell annualità assicurativa in cui l Assicurato compie il 65 anno di età, senza che sia necessaria una formale comunicazione di disdetta da parte delle Compagnie; b) al termine dell annualità assicurativa a seguito del raggiungimento del limite massimo di Indennità Mensili liquidabili, sia per la garanzia Inabilità Temporanea Totale che per la garanzia Perdita di Impiego, durante il complessivo periodo di copertura, rinnovi inclusi; c) in caso di liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso o Invalidità Permanente totale prestate da Cardif Assurance Vie in forza del contratto di assicurazione sulla vita; d) con effetto dalla Data di Decorrenza, a seguito di mancato versamento delle prime tre rate mensili di Premio in riferimento alla prima annualità; e) relativamente alle rate mensili di Premio successive alla prima, in caso di insoluto che si protragga per più di tre rate mensili consecutive. Art. 4 Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato può recedere dai Contratti entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione ai recapiti e con le modalità di cui all Art. 14. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione, e la restituzione al Contraente del Premio eventualmente versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative Le coperture assicurative vengono prestate alle condizioni specificate ai seguenti punti A, B, C e D. Le coperture assicurative di cui ai punti C e D sono alternative tra loro e l Assicurato potrà avvalersi di una sola tra queste, segnatamente in relazione alla sua appartenenza, al momento del Sinistro, alla categoria dei Lavoratori Autonomi, dei Non Lavoratori, dei Lavoratori Dipendenti Pubblici ovvero dei Lavoratori Dipendenti Privati. Qualora: (i) dopo l accadimento di un Sinistro relativo alla garanzia Inabilità Temporanea Totale o Perdita di Impiego e, in particolare; (ii) durante il perdurare della situazione che giustifica il pagamento dell Indennità Mensile (l inabilità o l inoccupazione); si verifichi la modifica della categoria professionale in altra categoria che dà diritto a diversa copertura assicurativa e, qualora, ricorrendo le predette condizioni (iii) accada un altro Sinistro indennizzabile in base all appartenenza alla nuova categoria professionale; ne consegue che Pagina 3 di 10

18 tale secondo Sinistro potrà essere indennizzato solo concluso l Indennizzo del primo Sinistro, sempre che, a tale data, permangano i requisiti di indennizzabilità di tale secondo Sinistro. A Copertura assicurativa per Decesso(DC) (I) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. (II) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6, il rischio coperto è il Decesso qualunque possa esserne la causa. (III) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all Art. 10, l Assicuratore corrisponderà una Prestazione pari alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza. B Copertura assicurativa per Invalidità Permanente totale (ITP) (I) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. (II) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6 il rischio coperto è l Invalidità Permanente non inferiore al 66%, conseguente a Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di Invalidità Permanente pregressa alla sottoscrizione dei Contratti non saranno computati ai fini della valutazione dell Invalidità Permanente. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche ed integrazioni in base alle tabelle relative all indennizzo del danno biologico di cui all art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. (III) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all Art. 10, l Assicuratore corrisponderà una Prestazione pari alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza. C Copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale (ITT) (I) Assicurati garantiti La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi, Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici. (II) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6, il rischio coperto è l Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia. Nel caso di Non Lavoratori, la garanzia si intende operante esclusivamente in seguito a Ricovero Ospedaliero, dovuto all Infortunio o Malattia da cui origina l Inabilità stessa. (III) Periodo di Franchigia La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero. (IV) Periodo di Carenza Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni. (IV) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all Art. 10, l Assicuratore, perdurando lo stato di Inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde una Indennità Mensile determinata in base alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza. Successivamente, continuando a perdurare lo stato di Inabilità, l Assicuratore liquiderà ulteriori Indennità Mensili dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di Inabilità. Si precisa che due periodi di Inabilità Temporanea Totale, occorsi entro 60 giorni l uno dall altro e relativi alla medesima Malattia o Infortunio, saranno considerati come un unico Sinistro, senza applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. D Copertura assicurativa per Perdita d Impiego (PI) (I) Assicurati garantiti La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e risultino assunti da almeno sei mesi. Pagina 4 di 10

19 (II) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6, il rischio assicurato è la Perdita d impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. (III) Periodo di Franchigia La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità). (IV) Periodo di Carenza La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 90 (novanta) giorni. (V) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all Art. 10 l Assicuratore, perdurando lo stato di non occupazione derivante dal licenziamento al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde una Indennità Mensile determinata in base alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza. Successivamente, continuando a perdurare lo stato di non occupazione, l Assicuratore liquiderà ulteriori Indennità Mensili dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di non occupazione. Nel caso in cui l Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un attività remunerata di altra natura, l Assicurato ha l obbligo di comunicarlo tempestivamente all Assicuratore e l Indennizzo non sarà più dovuto. Qualora l Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. Art. 6 Esclusioni Tutte le coperture sono escluse nei seguenti casi: a) dolo del Contraente, dell Assicurato ovvero del Beneficiario; b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l insurrezione, gli atti di terrorismo, l occupazione militare e l invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall inizio degli eventi bellici occorsi all estero, se e in quanto l assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere; c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio dell Assicurato, se avviene entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; gli atti autolesivi, la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi; g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate. Le garanzie Invalidità Permanente totale e Inabilità Temporanea Totale sono inoltre escluse in caso di: k) sinistri causati da stato di ebbrezza di cui all art. 186 D.Lgs 285/92; l) sinistri conseguenti alla guida di veicoli o natanti a motore senza la prescritta abilitazione alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta qualora l Assicurato al momento del sinistro sia in possesso dei requisiti per il rinnovo; m) Infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere; n) Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. Esempi: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, free climbing, helisnow, jet ski, kitesurfing, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino), bobsleigh, motoslitta e similari; o) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia verificatosi in corso di polizza; interventi chirurgici aventi finalità estetiche e dietologiche; Pagina 5 di 10

20 Le garanzie Invalidità Permanente totale e Inabilità Temporanea Totale, inoltre, non sono operanti per i Sinistri occorsi nelle seguenti circostanze: p) manipolazione di esplosivi o di sostanze tossiche o materiale pirotecnico; q) trasporto di esplosivi o di materie pericolose; r) detenzione o manipolazione di armi; s) lavoro ad altezze superiori a 20 metri; t) lavori nel sottosuolo (es. cave, miniere, pozzi, ecc.), speleologo; u) lavoro in siti pericolosi (es. di lavorazione o trattamento di materiale radioattivo, piattaforme off-shore, lavori in mare); v) attività di demolizione di edifici e costruzioni in genere; w) attività subacquee (es. palombaro, sommozzatore); x) attività circensi, attività acrobatiche e di collaudo di mezzi a motore; y) attività connesse a missioni umanitarie; z) attività in presenza di animali selvaggi; aa) pilotaggio di velivoli o presenza sugli stessi in qualità di membri dell equipaggio; bb) lavoro presso raffinerie; cc) partecipazione a manifestazioni sportive professionistiche; dd) lavoro in corpi militari e di polizia; ee) lavoro di guida di alta montagna. La garanzia Inabilità Temporanea Totale è inoltre esclusa in caso di: ff) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza. Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j) la copertura relativa al rischio di Perdita d Impiego è inoltre esclusa nei seguenti casi: gg) licenziamenti di assicurati che prima della sottoscrizione, avevano ricevuto dal datore di lavoro un intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale venivano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione; hh) licenziamenti dovuti a giusta causa ; ii) dimissioni; jj) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari; kk) licenziamenti tra congiunti, anche da parte di ascendenti, e discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, zii, nipoti e affini fino al secondo grado (anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica ed i sopradetti soggetti occupino una posizione decisionale quale, a titolo meramente esemplificativo, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore etc.); ll) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente; mm) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; nn) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia ; oo) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; pp) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; qq) situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga); rr) licenziamento per superamento del periodo di comporto; ss) licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore. Art. 7 Beneficiari delle prestazioni Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie Invalidità Permanente totale, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d Impiego è l Assicurato. Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alla garanzia Decesso sono gli eredi testamentari dell Assicurato ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi. Il Contraente rinuncia espressamente nei confronti dell Assicuratore ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione. Pagina 6 di 10

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